Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/05/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 404 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. BARELLI GIANANTONIO
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con l'avv. IMPARATO ALFONSINO
- RESISTENTE -
e
(cod. fisc. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Giuseppe
Grezar, n. 14
- RESISTENTE CONTUMACE-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/02/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale e di merito:
1
l'avviso di addebito opposto quantomeno in relazione alle somme prescritte;
n ogni caso: spese e competenze di lite rifuse.”.
La parte ricorrente, in particolare, eccepiva la prescrizione quinquennale della pretesa almeno in relazione alle debenze dell'anno 2017, osservato che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione è da individuarsi nella scadenza del termine per il versamento del saldo dei contributi a percentuale, anche considerate le sospensioni delle prescrizione previste dalla normativa emergenziale dal 23.02.2020 al 30.06.2020 (129 giorni) e dal 31.12.2020 al 30.06.2021
(182 giorni) nel periodo di emergenza da Codiv-19 (cfr. circolare n. 126/2021. CP_1
Si è ritualmente costituita in giudizio la parte convenuta contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
con vittoria di spese. In particolare, ha allegato la notifica dei avviso CP_1 di iscrizione, sul punto deduceva:
- che il sig. è stato per l'anno 2017, socio della Società del settore terziario BAITA Pt_2
CIMA BIANCA S.N.C. DI RAINERI,
- che la suddetta Società, nell'ambito della dichiarazione di redditi Unico 2018 SP, ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituisce l'occupazione prevalente del sig.
Pt_2
- che il ricorrente ì è obbligato all'iscrizione alla gestione degli Esercenti attività commerciali ed al versamento della relativa contribuzione (art. 1 cc. 22 ss. della legge 23 dicembre 1996 n. 662),
- che il ricorrente è quindi stato iscritto d'ufficio alla gestione di competenza in data 6.9.22 con imposizione contributiva a decorrere dal 01/01/2017, con cessazione al
14/09/2018,
- che l'iscrizione è stata comunicata al ricorrente con Raccomandata AR del 06/09/2022, che risulta notificata in data 20/09/2022 con successiva emissione di F24 per la regolarizzazione del dovuto, con scadenza della prima rata al 16/11/2022,
- che non risultavano pervenuti versamenti e, pertanto, in data 20/12/2023 veniva inviato tramite Raccomandata AR 664991505929 l'Avviso di Addebito 319 2023 00018537 23, notificato in data 11/01/2024, oggetto del presente contenzioso
La parte convenuta pur regolarmente citata, non si è costituita e pertanto ne è stata CP_3 dichiarata la contumacia. 2 Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
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Si premette che non vi sono contestazioni da parte della ricorrente in relazione al merito della pretesa, asserendo solo che è onere della parte convenuta dare prova della pretesa, ma nulla contesta sul merito di essa, ma il ricorrente, invece, eccepisce ampliamente in tema la prescrizione quinquennale del credito azionato nel provvedimento impugnato evidenziando che dalle scadenze dei contributi per l'anno 2017 anche considerando le sospensioni previste dalla normativa emergenziale.
Quanto al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, correttamente esso è ricostruito dalla parte ricorrente..
La Corte d'Appello di Brescia (Sentenza n. 280/2021 pubbl. il 14/12/2021) con motivazione pienamente condivisa dal giudicante ha ribadito che il dies a quo per la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione è la scadenza dei termini per il pagamento dei contributi:
“L'orientamento ormai divenuto consolidato della Suprema Corte ritiene che «in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo» (Cass. 27950/18, Cass. n.19403/19; Cass. 3367/21; da ultimo, Cass. 23593/21).
Alla luce di tale principio il Collegio ritiene condivisibile quanto affermato dall'appellante circa la decorrenza del termine di prescrizione dalla scadenza dei termini per il pagamento dei contributi in data 8 luglio 2013 piuttosto che dalla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il 2012, avvenuta il 24.09.2013.”.
Sul punto, anche la Suprema Corte ha ribadito “La prima decorrenza deve essere esclusa, avendo questa
Corte già chiarito (Sez. L, Sentenza n. 13463 del 29/05/2017, Rv. 644520 - 01) che, in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito della L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con
3 l'atto, eventualmente successivo con cui l' abbia accertato, del D.Lgs. n. 462 del 1997, ex Controparte_2 art. 1, un maggior reddito” (Cassazione Civile, sezione lavoro 13709/2023).
Sul punto ancora secondo costante orientamento della Corte d'Appello di Brescia:
“L'orientamento ormai divenuto consolidato della Suprema Corte ritiene che «.in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo» (Cass. 27950/18, Cass. n.19403/19; Cass.3367/21; da ultimo, Cass. 23593/21).” (Corte appello Brescia sez. lav., 28/09/2021, n.219) e “Con ordinanza
n.5705/21 la SC di Cassazione, investita del tema della prescrizione, ha affermato, facendo riferimento a propri precedenti, che “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”
(Cass.n.27950/2018, 19403/2019).” (Corte appello Brescia sez. lav., 28/12/2021, n.311).
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La parte convenuta evidenzia che entro il termine prescrizionale è stato notificata l'iscrizione alla gestione degli Esercenti attività commerciali con Raccomandata AR del 06/09/2022, che risulta notificata in data 20/09/2022.
La parte ricorrente non ha contestato la ricezione della comunicazione, ma ha evidenziato che essa non riveste le caratteristiche di un atto idoneo a interrompere la prescrizione, osservato che “non riporta una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora, con l'indicazione del periodo di tempo considerato e degli importi richiesti”.
Tale ricostruzione è però smentita dalla recente evoluzione giurisprudenziale, al quale lo scrivente intende aderire, “Il primo motivo del ricorso principale deduce violazione dell'articolo 2943 comma
4 c.c., per avere ritenuto la Corte territoriale la comunicazione dell'iscrizione quale atto interruttivo pur in difetto di quantificazione delle somme.
Il motivo è infondato. È applicabile anche al riconoscimento di debito il principio affermato da questa Corte in tema di costituzione in mora e di interruzione della prescrizione secondo il quale (Sez. 3, Sentenza n. 5681 del 15/03/2006, Rv. 588109 - 01), in tema di atti interruttivi della prescrizione, l'atto (di costituzione in 4 mora) non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito
(che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese;
e il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservata all'apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove immune da errori giuridici e/o vizi logici.” (Cassazione civile sez. lav., 07/12/2024, (ud.
12/06/2024, dep. 07/12/2024), n.31458)
Sul punto, va poi evidenziato che al ricorrente è stato inviato il relativo F24 pur successivamente, ma certamente prima dell'AVA impugnato.
Il fatto che il ricorrente non fosse a precisa conoscenza dell'ammontare dei contributi richiesti, non rileva considerato che il ricorrente era precisamente a conoscenza del presupposto della debenza dei contributi e nel caso di specie non vi è contestazione sul quantum, ma solo generica contestazione sull'an e poi solo in punto di prescrizione.
Considerata la stessa ricostruzione dei termini di maturazione della prescrizione operata dalla parte ricorrente e osservato il valore interruttivo della comunicazione di iscrizione, il ricorso è infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sui minimi considerato il tenore del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso,
- condanna parte ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese di lite che liquida in €
886,00 ciascuna per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 28/05/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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