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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/12/2025, n. 4498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4498 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9229/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice letti gli atti ed esaminati i documenti di causa,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/10/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 9229/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Aventaggiato, giusta mandato in Parte_1 atti;
- attore -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
- convenuta contumace -
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI: come rassegnate da parte attrice nelle note depositate in vista dell'udienza del
13.11.2025 e nei precedenti scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza odierna di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter
c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
Il Giudice Simona Merra MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 27.07.2023 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la per ivi sentirla condannare Controparte_1 al pagamento in suo favore della somma di €. 189.684,40, ovvero alla maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi moratori e/o interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo a titolo di provvigioni spettantigli in forza del contratto di incarico per procacciamento d'affari stipulato in data 19.10.2020.
Il ricorrente esponeva in fatto che con contratto di incarico del 19.10.2020 la Controparte_1 lo incaricava del procacciamento di affari, al fine di individuare clienti interessati alla fornitura e messa in opera di impianti fotovoltaici ed impianti solari termici e di clienti interessati al
SUPERBONUS 110%.
In conformità alle prescrizioni contrattuali, il ricercava clienti e trasmetteva i relativi Pt_1 ordini alla odierna convenuta e, sebbene ai sensi dell'art. 8 del contratto, fosse previsto che il diritto alla provvigione sorgesse all'esito dell'incasso da parte della del corrispettivo Controparte_1 indicato nella conferma d'ordine, la convenuta – pur diffidata con nota pec del 26.06.2023 - non provvedeva al pagamento delle provvigioni dovute.
L'attore, pertanto, indicava per ciascuno dei contratti conclusi le provvigioni maturate allegando, con riferimento a ciascuno dei clienti procacciati, il contratto completo di fatture emesse, le dichiarazioni inizio e fine lavori, la dichiarazione di procacciamento di affari resa dal cliente, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Con decreto del 13.09.2023 la scrivente fissava l'udienza dell'11.01.2024 per la comparizione delle parti, assegnando alle convenute il termine del decimo giorno anteriore per la costituzione in giudizio. pur ritualmente citata non si costituiva in giudizio e, all'udienza Controparte_1 dell'11.01.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
In assenza di attività istruttoria la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
*****
Giova premettere che la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 19161/2017 si è soffermata sui rapporti tra la figura del procacciatore di affari e quella dell'agente precisando che “il
Il Giudice Simona Merra procacciatore svolge un'attività caratterizzata dall'assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative per la conclusione dei contratti…” sicchè “il suo compito è limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste” e, ancora, “ove invece il procacciatore di affari operi stabilmente con un determinato preponente la disciplina del rapporto risulta assimilabile piuttosto al rapporto di agenzia”.
Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, non è revocabile in dubbio che, nel caso di specie, a prescindere dal nomen iuris – che non é vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche e diverse modalità di esenzione della prestazione (cfr. Cass. ord. n. 5253/2021) – il contratto vada qualificato come contratto di procacciamento di affari, in considerazione del carattere saltuario ed occasionale della prestazione nonchè per l'autonomia di azione, tempo e organizzazione, e la mancanza di vincoli di subordinazione
(cf. art. 2 contratto).
Trattasi, invero, di figura atipica le cui caratteristiche vanno individuate di volta in volta con riguardo alla singola fattispecie, ossia in riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto, alla natura dell'attività svolta e agli accordi intercorsi tra le parti.
Tanto premesso, la domanda avanzata dal ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Precisato che per provvigione si intende il compenso espresso in percentuale che spetta al procacciatore per aver reperito la clientela, trasmettendo e inserendo gli eventuali ordini al
Preponente, per la giurisprudenza, invero, la proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite del procacciatore, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti che costui assume siano stati conclusi per suo tramite, non potendosi considerare assolto l'onere probatorio dalla mera produzione degli ordini raccolti.
Nel giudizio per l'accertamento del diritto alla provvigione, l'agente ha altresì l'onere di provare che gli affari da lui promossi siano andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, essendo il buon fine dell'affare un fatto costitutivo del diritto alla provvigione (cfr. in termini Cassazione civile, sez. II, 06/11/2013, n. 25023).
Nello specifico, dunque, spetta al procacciatore che agisce per ottenere il compenso maturato in relazione all'incarico svolto, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'an e del quantum del credito vantato, anche con riferimento all'entità delle prestazioni eseguite.
Ciò posto, in ossequio al principio ex art. 2697 c.c., nella fattispecie che ci occupa, risulta ex actis dalla documentazione allegata al ricorso e, segnatamente, dai singoli contratti conclusi,
Il Giudice Simona Merra unitamente alle relative fatture emesse dalla tutte riportanti l'intervenuto sconto in Controparte_1 fattura, nonché le dichiarazioni di inizio e di fine lavori e le dichiarazioni rese dai clienti circa la diretta riconducibilità dei contratti a che l'odierno attore ha prestato la propria Parte_1 attività di procacciatore d'affari in favore della con riferimento ai contratti di Controparte_1 seguito indicati:
1) contratto concluso con per l'immobile sito in Maruggio (TA) alla via Controparte_2
Roma n. 55, giusta preventivo n. 1866 del 31.03.2022 al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 473 dell'11.04.2022 per l'importo di €. 37.005,09 (imponibile €. Controparte_1
33.053,67 e Iva €. 3.951,42) e n. 372 del 23.02.2023 dell'importo di €. 85.473,46 (imponibile €.
76.486,94 ed iva €. 8.986,52);
2) contratto concluso con per l'immobile sito in Matino (LE) alla via Parte_2
Calabria n. 40, giusta preventivo n. 2575 del 06.04.2022 al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 1262 del 21.09.2022 per l'importo di €. 47.948,16 (imponibile €. Controparte_1
42.899,13 ed iva €. 5.049,03) e n. 1860 del 12.12.2022 dell'importo di €. 101.578,66 (imponibile €.
91.123,45 ed iva €. 10.455,21);
3) contratto concluso con il in Casarano alla via Brescia, 34 in data Controparte_3
10.03.2022, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 815 del Controparte_1
16.06.2022 per l'importo di €. 11.001,19 (imponibile €. 9.680,78 ed iva €. 1.320,41), n. 816 del
16.06.2022 per l'importo di €. 11.176,18 (imponibile €. 9.852,87 ed iva €. 1.323,31), n. 817 del
16.06.2022 per l'importo di €. 11.001,19 (imponibile €. 9.680,78 ed iva €. 1.320,41), n. 826 del
20.06.2022 per l'importo di €. 113.985,99 (imponibile €. 102.313,04 ed iva €. 11.672,95), n. 1594 del 04.11.2022 per l'importo di €. 5.999,27 (imponibile €. 5.384,90 ed iva €. 614,37), n. 1595 del
04.11.2022 per l'importo di €. 65.270,95 (imponibile €. 58.265,52 ed iva €. 7.005,43, n. 1596 del
04.11.2022 per l'importo di €. 100.445,55 (imponibile €. 89.723,35 ed iva €. 10.722,20, n. 1597 del
04.11.2022 per l'importo di €. 74.314,05 (imponibile €. 66.362,03 ed iva €. 7.952,02);
4) contratto concluso con per l'immobile sito in Taranto alla via del Faro Parte_3
n. 72, giusta preventivo n. 1869 del 16.02.2022, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 474 dell'11.04.2022 per l'importo di €. 84.708,93 (imponibile €. 75.830,59 Controparte_1 ed iva €. 8.878,34) e n. 960 del 14.07.2022 per l'importo di €. 21.210,91 (imponibile €. 18.951,26 ed iva €. 2.259,65);
5) contratto concluso con per l'immobile sito in Bagnolo del Salento (LE) Controparte_4 alla via Sacerdote D. Schiatino n. 13, giusta preventivo n. 1808 del 09.07.2021, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 533 del 19.04.2022 per l'importo di €. Controparte_1
46.600,46 (imponibile €. 41.213,89 ed iva €. 5.386,57), n. 1193 del 12.09.2022 per l'importo di €.
Il Giudice Simona Merra 58.308,33 (imponibile €. 52.179,34 ed iva €. 6.128,99);
6) contratto concluso con per l'immobile sito in Taranto alla via Alose n. Controparte_5
40, giusta preventivo n. 2419 del 22.03.2022, quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 1648 del 14.11.2022 per l'importo di €. 118.623,47 (imponibile €. 106.065,28 Controparte_1 ed iva €. 12.558,19), n. 477 dell'11.04.2022 per l'importo di €. 56.464,35 (imponibile €. 50.144,75 ed iva €. 6.319,60);
7) contratto concluso con per l'immobile sito in Manduria (TA) alla via Bizzarri Parte_4
n. 118, giusta preventivo n. 2303 del 28.02.2022, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 478 dell'11.04.2022 per l'importo di €. 37.858,39 (imponibile €. 33.825,24 Controparte_1 ed iva €. 4.033,15), n. 311 del 14.02.2023 per l'importo di €. 84.539,01 (imponibile per €. 75.671,17 ed iva per €. 8.867,84);
8) contratto concluso con per l'immobile sito in Manduria (TA) alla via Parte_5
Bizzarri n. 112, giusta preventivo n. 1850 del 24.02.2022, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 275 del 07.02.2023 per l'importo di €. 68.593,57 (imponibile per €. Controparte_1
61.427,34 ed iva per €. 7.166,23), n. 476 dell'11.04.2022 per l'importo di €. 32.750,39 (imponibile per €. 29.252,74 ed iva per €. 3.497,65);
9) contratto concluso con per l'immobile sito in Manduria (TA) alla Via Parte_5
Bizzarri n. 110, giusta preventivo n. 1851 del 24.02.2022, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 276 del 07.02.2023 per l'importo di €. 88.310,55 (imponibile per €. Controparte_1
79.048,52 ed iva per €. 9.262,03), n. 475 dell'11.04.2022 per l'importo di €. 41.994,85 (imponibile per €. 37.521,03 ed iva per €. 4.473,82);
10) contratto concluso con per l'immobile sito in Surbo (LE) alla via G. Persona_1
De Voto n. 13, giusta preventivo n. 2277 del 22.02.2022, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 716 del 30.05.2022 per l'importo di €. 98.393,48 (imponibile per €. Controparte_1
88.033,77 ed iva per €. 10.359,71), n. 1190 del 09.09.2022 per l'importo di €. 35.013,75 (imponibile per €. 31.304,34 ed iva per €. 3.709,41);
11) contratto concluso con il sito in Pulsano (TA) al Parte_6
, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. Parte_6 Controparte_1
585 del 04.04.2023 per l'importo di €. 79.085,36 (imponibile per €. 70.660,19 ed iva per €. 8.425,17),
n. 586 del 04.04.2023 per l'importo di €. 8.863,52 (imponibile per €. 7.718,15 ed iva per €. 1.145,37);
12) contratto concluso con il Condominio di Via Togliatti n. 8°, sito in Taranto alla Via
Togliatti n. 8A, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 498 del Controparte_1
15.04.2022 per l'importo di €. 71.729,83 (imponibile per €. 64.156,75 ed iva per €. 7.573,08), n. 500 del 15.04.2022 per l'importo di €. 40.502,65 (imponibile per €. 36.226,47 ed iva per €. 4.276,18), n.
Il Giudice Simona Merra 501 del 15.04.2022 per l'importo di €. 40.502,65 (imponibile per €. 36.226,47 ed iva per €. 4.276,18),
n. 502 del 15.04.2022 per l'importo di €. 40.502,65 (imponibile per €. 36.226,47 ed iva per €.
4.276,18), n. 503 del 15.04.2022 per l'importo di €. 40.502,65 (imponibile per €. 36.226,47 ed iva per €. 4.276,18), n. 504 del 15.04.2022 per l'importo di €. 40.502,65 (imponibile per €. 36.226,47 ed iva per €. 4.276,18), n. 505 del 15.04.2022 per l'importo di €. 40.502,65 (imponibile per €. 36.226,47 ed iva per €. 4.276,18), n. 506 del 15.04.2022 per l'importo di €. 40.301,90 (imponibile per €.
36.046,92 ed iva per €. 4.254,98), n. 507 del 15.04.2022 per l'importo di €. 40.301,90 (imponibile per €. 36.046,92 ed iva per €. 4.254,98), n. 508 del 15.04.2022 per l'importo di €. 5.107,65
(imponibile per €. 4.568,40 ed iva per €. 539,25), n. 1738 del 23.11.2022 per l'importo di €.
251.054,40 (imponibile per €. 224.548,64 ed iva per €. 26.505,76), n. 1739 del 23.11.2022 per l'importo di €. 20.940,95 (imponibile per €. 18.730,05 ed iva per €. 2.210,90), n. 1740 del 23.11.2022 per l'importo di €. 20.940,95 (imponibile per €. 18.730,05 ed iva per €. 2.210,90), n. 1741 del
23.11.2022 per l'importo di €. 20.940,95 (imponibile per €. 18.730,05 ed iva per €. 2.210,90), n. 1742 del 23.11.2022 per l'importo di €. 20.940,95 (imponibile per €. 18.730,05 ed iva per €. 2.210,90), n.
1743 del 23.11.2022 per l'importo di €. 20.940,95 (imponibile per €. 18.730,05 ed iva per €.
2.210,90), n. 1744 del 23.11.2022 per l'importo di €. 20.940,95 (imponibile per €. 18.730,05 ed iva per €. 2.210,90), n. 1745 del 23.11.2022 per l'importo di €. 20.940,95 (imponibile per €. 18.730,05 ed iva per €. 2.210,90), n. 1746 del 23.11.2022 per l'importo di €. 20.929,79 (imponibile per €.
18.720,07 ed iva per €. 2.209,72), n. 1747 del 23.11.2022 per l'importo di €. 20.929,79 (imponibile per €. 18.720,07 ed iva per €. 2.209,72), n. 1748 del 23.11.2022 per l'importo di €. 18.974,55
(imponibile per €. 16.971,26 ed iva per €. 2.003,29);
13) contratto concluso con il sito in Taranto alla Parte_7 [...]
, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 509 del Parte_7 Controparte_1
15.04.2022 per l'importo di €. 71.729,83 (imponibile per €. 64.156,75 ed iva per €. 7.573,08), n. 510 del 15.04.2022 per l'importo di €. 33.975,60 (imponibile per €. 30.388,53 ed iva per €. 3.587,07), n.
511 del 15.04.2022 per l'importo di €. 33.975,60 (imponibile per €. 30.388,53 ed iva per €. 3.587,07),
n. 512 del 15.04.2022 per l'importo di €. 33.975,60 (imponibile per €. 30.388,53 ed iva per €.
3.587,07), n. 513 del 15.04.2022 per l'importo di €. 33.975,60 (imponibile per €. 30.388,53 ed iva per €. 3.587,07), n. 514 del 15.04.2022 per l'importo di €. 33.975,60 (imponibile per €. 30.388,53 ed iva per €. 3.587,07), n. 515 del 15.04.2022 per l'importo di €. 33.975,60 (imponibile per €. 30.388,53 ed iva per €. 3.587,07), n. 516 del 15.04.2022 per l'importo di €. 33.975,60 (imponibile per €.
30.388,53 ed iva per €. 3.587,07), n. 517 del 15.04.2022 per l'importo di €. 33.808,32 (imponibile per €. 30.238,91 ed iva per €. 3.569,41), n. 518 del 15.04.2022 per l'importo di €. 33.975,60
(imponibile per €. 30.388,53 ed iva per €. 3.587,07), n. 519 del 15.04.2022 per l'importo di €.
Il Giudice Simona Merra 33.808,32 (imponibile per €. 30.238,91 ed iva per €. 3.569,41), n. 1389 del 07.10.2022 per l'importo di €. 211.717,29 (imponibile per €. 236.708,43 ed iva per €. 24.991,14), n. 1390 del 07.10.2022 per l'importo di €. 14.410,87 (imponibile per €. 12.889,40 ed iva per €. 1.521,47), n. 1391 del 07.10.2022 per l'importo di €. 14.464,39 (imponibile per €. 12.937,27 ed iva per €. 1.527,12), n. 1392 del
07.10.2022 per l'importo di €. 14.464,39 (imponibile per €. 12.937,27 ed iva per €. 1.527,12), n. 1393 del 07.10.2022 per l'importo di €. 14.464,39 (imponibile per €. 12.937,27 ed iva per €. 1.527,12) n.
1394 del 07.10.2022 per l'importo di €. 14.464,39 (imponibile per €. 12.937,27 ed iva per €.
1.527,12), n. 1395 del 07.10.2022 per l'importo di €. 14.410,87 (imponibile per €. 12.889,40 ed iva per €. 1.521,47), n. 1396 del 07.10.2022 per l'importo di €. 14.464,39 (imponibile per €. 12.937,27 ed iva per €. 1.527,12), n. 1397 del 07.10.2022 per l'importo di €. 14.464,39 (imponibile per €.
12.937,27 ed iva per €. 1.527,12), n. 1398 del 07.10.2022 per l'importo di €. 14.464,39 (imponibile per €. 12.937,27 ed iva per €. 1.527,12), n. 1399 del 07.10.2022 per l'importo di €. 14.464,39 art.121
D.L. 34/2020, n. 1394 del 07.10.2022 per (imponibile per €. 12.937,27 ed iva per €. 1.527,12);
14) contratto concluso con sito in Statte (TA) CP_3 Controparte_6 alla (intervento in parte fatturato ai singoli condomini per le opere su Controparte_6 parti esclusive), al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 754 del Controparte_1
03.05.2023 per l'importo di €. 23.271,72 (imponibile per euro 20.564,75 ed iva per euro 2.706,97),
n. 755 del 03.05.2023 per l'importo di €. 23.385,88 (imponibile per euro 20.676,90 ed iva per euro
2.708,98), n. 849 755 del 19.05.2023 per l'importo di €. 33.140,62 (imponibile per euro 29.610,06 ed iva per euro 3.530,56);
15) contratto concluso con sito in Taranto alla Via C. Controparte_7
Pascarella n.6, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 581 del Controparte_1
04.04.2023 per l'importo di €. 38.761,39 (imponibile per €. 34.632,04 ed iva per €. 4.129,35), n. 582 del 04.04.2023 per l'importo di €. 36.685,31 (imponibile per €. 32.777,13 ,04 ed iva per €. 3.908,18),
n. 583 del 04.04.2023 per l'importo di €. 40.430,16 (imponibile per €. 36.123,03 ed iva per €.
4.307,13), n. 584 del 04.04.2023 per l'importo di €. 55.075,33 (imponibile per €. 49.150,64 ed iva per €. 5.924,69, n. 1651 del 14.11.2022 per l'importo di €. 158.324,59 (imponibile per €. 141.457,85 ed iva per €. 16.866,74);
16) contratto concluso con per l'immobile sito in Taranto alla Via Gregorio CP_8
VII n. 16, giusta preventivo n. 1614 del 02.09.2021, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 542 del 02.09.2021 per l'importo di €. 131.188,63 (imponibile per €. Controparte_1
117.151,32 ed iva per €. 14.037,31), n. 869 del 13.12.2021 per l'importo di €. 38.329,13 (imponibile per €. 34.369,64 ed iva per €. 3.959,49);
17) contratto concluso con per l'immobile sito in Leporano Marina (TA) alla CP_9
Il Giudice Simona Merra via Merli n. 7, giusta preventivo n. 1740 del 19.11.2021, al quale ha fatto seguito l'emissione della fattura dalla n. 87 del 24.01.2022 per l'importo di €. 148.634,61 (imponibile per €. Controparte_1
132.659,78 ed iva per €. 15.974,83).
Inoltre, con riferimento ai contratti , e (nn. 16 e 17 di cui sopra), CP_8 Per_2 Per_3 ha emesso la fattura n. 4E del 06.05.2022 (allegato n. 18). Parte_1
Dunque, parte attrice ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante mediante la produzione documentale sopra richiamata;
parte resistente, dal canto proprio, per resistere alla domanda attorea, avrebbe dovuto provare il proprio adempimento, ovvero un fatto modificativo od estintivo dell'obbligazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 e la conforme giurisprudenza successiva), ma in tutta evidenza, rimanendo contumace, tanto non è accaduto.
Dalle suesposte considerazioni consegue l'accoglimento della domanda attrice e, per l'effetto,
l'accertamento del diritto di alla provvigione pari a €. 189.684,40, oltre interessi Parte_1 legali dal di' del dovuto al soddisfo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi di cui al D.M. n. 147/2022, previsti per i procedimenti sommari dello scaglione ricompreso tra €. 52.000,00 ed €. 260.001,00, con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria, non effettivamente svolta, e con riduzione del 50% dei compensi medi previsti per le restanti fasi, stante la semplicità della questione giuridica esaminata.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 sexies e ss. c.p.c.
Il Tribunale di Bari definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 27.07.2023 da nei confronti di disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto, AN Parte_1
al pagamento nei confronti di della somma di €. €. 189.684,40, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi legali dal di' del dovuto al soddisfo;
2) AN al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in €. 4.216,50 per compensi, oltre esborsi, I.V.A.
C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.
Cosi' deciso in Bari, il 09.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Merra
Il Giudice Simona Merra
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice letti gli atti ed esaminati i documenti di causa,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/10/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 9229/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Aventaggiato, giusta mandato in Parte_1 atti;
- attore -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
- convenuta contumace -
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI: come rassegnate da parte attrice nelle note depositate in vista dell'udienza del
13.11.2025 e nei precedenti scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza odierna di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter
c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
Il Giudice Simona Merra MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 27.07.2023 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la per ivi sentirla condannare Controparte_1 al pagamento in suo favore della somma di €. 189.684,40, ovvero alla maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi moratori e/o interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo a titolo di provvigioni spettantigli in forza del contratto di incarico per procacciamento d'affari stipulato in data 19.10.2020.
Il ricorrente esponeva in fatto che con contratto di incarico del 19.10.2020 la Controparte_1 lo incaricava del procacciamento di affari, al fine di individuare clienti interessati alla fornitura e messa in opera di impianti fotovoltaici ed impianti solari termici e di clienti interessati al
SUPERBONUS 110%.
In conformità alle prescrizioni contrattuali, il ricercava clienti e trasmetteva i relativi Pt_1 ordini alla odierna convenuta e, sebbene ai sensi dell'art. 8 del contratto, fosse previsto che il diritto alla provvigione sorgesse all'esito dell'incasso da parte della del corrispettivo Controparte_1 indicato nella conferma d'ordine, la convenuta – pur diffidata con nota pec del 26.06.2023 - non provvedeva al pagamento delle provvigioni dovute.
L'attore, pertanto, indicava per ciascuno dei contratti conclusi le provvigioni maturate allegando, con riferimento a ciascuno dei clienti procacciati, il contratto completo di fatture emesse, le dichiarazioni inizio e fine lavori, la dichiarazione di procacciamento di affari resa dal cliente, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Con decreto del 13.09.2023 la scrivente fissava l'udienza dell'11.01.2024 per la comparizione delle parti, assegnando alle convenute il termine del decimo giorno anteriore per la costituzione in giudizio. pur ritualmente citata non si costituiva in giudizio e, all'udienza Controparte_1 dell'11.01.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
In assenza di attività istruttoria la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
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Giova premettere che la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 19161/2017 si è soffermata sui rapporti tra la figura del procacciatore di affari e quella dell'agente precisando che “il
Il Giudice Simona Merra procacciatore svolge un'attività caratterizzata dall'assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative per la conclusione dei contratti…” sicchè “il suo compito è limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste” e, ancora, “ove invece il procacciatore di affari operi stabilmente con un determinato preponente la disciplina del rapporto risulta assimilabile piuttosto al rapporto di agenzia”.
Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, non è revocabile in dubbio che, nel caso di specie, a prescindere dal nomen iuris – che non é vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche e diverse modalità di esenzione della prestazione (cfr. Cass. ord. n. 5253/2021) – il contratto vada qualificato come contratto di procacciamento di affari, in considerazione del carattere saltuario ed occasionale della prestazione nonchè per l'autonomia di azione, tempo e organizzazione, e la mancanza di vincoli di subordinazione
(cf. art. 2 contratto).
Trattasi, invero, di figura atipica le cui caratteristiche vanno individuate di volta in volta con riguardo alla singola fattispecie, ossia in riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto, alla natura dell'attività svolta e agli accordi intercorsi tra le parti.
Tanto premesso, la domanda avanzata dal ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Precisato che per provvigione si intende il compenso espresso in percentuale che spetta al procacciatore per aver reperito la clientela, trasmettendo e inserendo gli eventuali ordini al
Preponente, per la giurisprudenza, invero, la proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite del procacciatore, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti che costui assume siano stati conclusi per suo tramite, non potendosi considerare assolto l'onere probatorio dalla mera produzione degli ordini raccolti.
Nel giudizio per l'accertamento del diritto alla provvigione, l'agente ha altresì l'onere di provare che gli affari da lui promossi siano andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, essendo il buon fine dell'affare un fatto costitutivo del diritto alla provvigione (cfr. in termini Cassazione civile, sez. II, 06/11/2013, n. 25023).
Nello specifico, dunque, spetta al procacciatore che agisce per ottenere il compenso maturato in relazione all'incarico svolto, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'an e del quantum del credito vantato, anche con riferimento all'entità delle prestazioni eseguite.
Ciò posto, in ossequio al principio ex art. 2697 c.c., nella fattispecie che ci occupa, risulta ex actis dalla documentazione allegata al ricorso e, segnatamente, dai singoli contratti conclusi,
Il Giudice Simona Merra unitamente alle relative fatture emesse dalla tutte riportanti l'intervenuto sconto in Controparte_1 fattura, nonché le dichiarazioni di inizio e di fine lavori e le dichiarazioni rese dai clienti circa la diretta riconducibilità dei contratti a che l'odierno attore ha prestato la propria Parte_1 attività di procacciatore d'affari in favore della con riferimento ai contratti di Controparte_1 seguito indicati:
1) contratto concluso con per l'immobile sito in Maruggio (TA) alla via Controparte_2
Roma n. 55, giusta preventivo n. 1866 del 31.03.2022 al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 473 dell'11.04.2022 per l'importo di €. 37.005,09 (imponibile €. Controparte_1
33.053,67 e Iva €. 3.951,42) e n. 372 del 23.02.2023 dell'importo di €. 85.473,46 (imponibile €.
76.486,94 ed iva €. 8.986,52);
2) contratto concluso con per l'immobile sito in Matino (LE) alla via Parte_2
Calabria n. 40, giusta preventivo n. 2575 del 06.04.2022 al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 1262 del 21.09.2022 per l'importo di €. 47.948,16 (imponibile €. Controparte_1
42.899,13 ed iva €. 5.049,03) e n. 1860 del 12.12.2022 dell'importo di €. 101.578,66 (imponibile €.
91.123,45 ed iva €. 10.455,21);
3) contratto concluso con il in Casarano alla via Brescia, 34 in data Controparte_3
10.03.2022, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 815 del Controparte_1
16.06.2022 per l'importo di €. 11.001,19 (imponibile €. 9.680,78 ed iva €. 1.320,41), n. 816 del
16.06.2022 per l'importo di €. 11.176,18 (imponibile €. 9.852,87 ed iva €. 1.323,31), n. 817 del
16.06.2022 per l'importo di €. 11.001,19 (imponibile €. 9.680,78 ed iva €. 1.320,41), n. 826 del
20.06.2022 per l'importo di €. 113.985,99 (imponibile €. 102.313,04 ed iva €. 11.672,95), n. 1594 del 04.11.2022 per l'importo di €. 5.999,27 (imponibile €. 5.384,90 ed iva €. 614,37), n. 1595 del
04.11.2022 per l'importo di €. 65.270,95 (imponibile €. 58.265,52 ed iva €. 7.005,43, n. 1596 del
04.11.2022 per l'importo di €. 100.445,55 (imponibile €. 89.723,35 ed iva €. 10.722,20, n. 1597 del
04.11.2022 per l'importo di €. 74.314,05 (imponibile €. 66.362,03 ed iva €. 7.952,02);
4) contratto concluso con per l'immobile sito in Taranto alla via del Faro Parte_3
n. 72, giusta preventivo n. 1869 del 16.02.2022, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 474 dell'11.04.2022 per l'importo di €. 84.708,93 (imponibile €. 75.830,59 Controparte_1 ed iva €. 8.878,34) e n. 960 del 14.07.2022 per l'importo di €. 21.210,91 (imponibile €. 18.951,26 ed iva €. 2.259,65);
5) contratto concluso con per l'immobile sito in Bagnolo del Salento (LE) Controparte_4 alla via Sacerdote D. Schiatino n. 13, giusta preventivo n. 1808 del 09.07.2021, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 533 del 19.04.2022 per l'importo di €. Controparte_1
46.600,46 (imponibile €. 41.213,89 ed iva €. 5.386,57), n. 1193 del 12.09.2022 per l'importo di €.
Il Giudice Simona Merra 58.308,33 (imponibile €. 52.179,34 ed iva €. 6.128,99);
6) contratto concluso con per l'immobile sito in Taranto alla via Alose n. Controparte_5
40, giusta preventivo n. 2419 del 22.03.2022, quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 1648 del 14.11.2022 per l'importo di €. 118.623,47 (imponibile €. 106.065,28 Controparte_1 ed iva €. 12.558,19), n. 477 dell'11.04.2022 per l'importo di €. 56.464,35 (imponibile €. 50.144,75 ed iva €. 6.319,60);
7) contratto concluso con per l'immobile sito in Manduria (TA) alla via Bizzarri Parte_4
n. 118, giusta preventivo n. 2303 del 28.02.2022, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 478 dell'11.04.2022 per l'importo di €. 37.858,39 (imponibile €. 33.825,24 Controparte_1 ed iva €. 4.033,15), n. 311 del 14.02.2023 per l'importo di €. 84.539,01 (imponibile per €. 75.671,17 ed iva per €. 8.867,84);
8) contratto concluso con per l'immobile sito in Manduria (TA) alla via Parte_5
Bizzarri n. 112, giusta preventivo n. 1850 del 24.02.2022, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 275 del 07.02.2023 per l'importo di €. 68.593,57 (imponibile per €. Controparte_1
61.427,34 ed iva per €. 7.166,23), n. 476 dell'11.04.2022 per l'importo di €. 32.750,39 (imponibile per €. 29.252,74 ed iva per €. 3.497,65);
9) contratto concluso con per l'immobile sito in Manduria (TA) alla Via Parte_5
Bizzarri n. 110, giusta preventivo n. 1851 del 24.02.2022, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 276 del 07.02.2023 per l'importo di €. 88.310,55 (imponibile per €. Controparte_1
79.048,52 ed iva per €. 9.262,03), n. 475 dell'11.04.2022 per l'importo di €. 41.994,85 (imponibile per €. 37.521,03 ed iva per €. 4.473,82);
10) contratto concluso con per l'immobile sito in Surbo (LE) alla via G. Persona_1
De Voto n. 13, giusta preventivo n. 2277 del 22.02.2022, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 716 del 30.05.2022 per l'importo di €. 98.393,48 (imponibile per €. Controparte_1
88.033,77 ed iva per €. 10.359,71), n. 1190 del 09.09.2022 per l'importo di €. 35.013,75 (imponibile per €. 31.304,34 ed iva per €. 3.709,41);
11) contratto concluso con il sito in Pulsano (TA) al Parte_6
, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. Parte_6 Controparte_1
585 del 04.04.2023 per l'importo di €. 79.085,36 (imponibile per €. 70.660,19 ed iva per €. 8.425,17),
n. 586 del 04.04.2023 per l'importo di €. 8.863,52 (imponibile per €. 7.718,15 ed iva per €. 1.145,37);
12) contratto concluso con il Condominio di Via Togliatti n. 8°, sito in Taranto alla Via
Togliatti n. 8A, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 498 del Controparte_1
15.04.2022 per l'importo di €. 71.729,83 (imponibile per €. 64.156,75 ed iva per €. 7.573,08), n. 500 del 15.04.2022 per l'importo di €. 40.502,65 (imponibile per €. 36.226,47 ed iva per €. 4.276,18), n.
Il Giudice Simona Merra 501 del 15.04.2022 per l'importo di €. 40.502,65 (imponibile per €. 36.226,47 ed iva per €. 4.276,18),
n. 502 del 15.04.2022 per l'importo di €. 40.502,65 (imponibile per €. 36.226,47 ed iva per €.
4.276,18), n. 503 del 15.04.2022 per l'importo di €. 40.502,65 (imponibile per €. 36.226,47 ed iva per €. 4.276,18), n. 504 del 15.04.2022 per l'importo di €. 40.502,65 (imponibile per €. 36.226,47 ed iva per €. 4.276,18), n. 505 del 15.04.2022 per l'importo di €. 40.502,65 (imponibile per €. 36.226,47 ed iva per €. 4.276,18), n. 506 del 15.04.2022 per l'importo di €. 40.301,90 (imponibile per €.
36.046,92 ed iva per €. 4.254,98), n. 507 del 15.04.2022 per l'importo di €. 40.301,90 (imponibile per €. 36.046,92 ed iva per €. 4.254,98), n. 508 del 15.04.2022 per l'importo di €. 5.107,65
(imponibile per €. 4.568,40 ed iva per €. 539,25), n. 1738 del 23.11.2022 per l'importo di €.
251.054,40 (imponibile per €. 224.548,64 ed iva per €. 26.505,76), n. 1739 del 23.11.2022 per l'importo di €. 20.940,95 (imponibile per €. 18.730,05 ed iva per €. 2.210,90), n. 1740 del 23.11.2022 per l'importo di €. 20.940,95 (imponibile per €. 18.730,05 ed iva per €. 2.210,90), n. 1741 del
23.11.2022 per l'importo di €. 20.940,95 (imponibile per €. 18.730,05 ed iva per €. 2.210,90), n. 1742 del 23.11.2022 per l'importo di €. 20.940,95 (imponibile per €. 18.730,05 ed iva per €. 2.210,90), n.
1743 del 23.11.2022 per l'importo di €. 20.940,95 (imponibile per €. 18.730,05 ed iva per €.
2.210,90), n. 1744 del 23.11.2022 per l'importo di €. 20.940,95 (imponibile per €. 18.730,05 ed iva per €. 2.210,90), n. 1745 del 23.11.2022 per l'importo di €. 20.940,95 (imponibile per €. 18.730,05 ed iva per €. 2.210,90), n. 1746 del 23.11.2022 per l'importo di €. 20.929,79 (imponibile per €.
18.720,07 ed iva per €. 2.209,72), n. 1747 del 23.11.2022 per l'importo di €. 20.929,79 (imponibile per €. 18.720,07 ed iva per €. 2.209,72), n. 1748 del 23.11.2022 per l'importo di €. 18.974,55
(imponibile per €. 16.971,26 ed iva per €. 2.003,29);
13) contratto concluso con il sito in Taranto alla Parte_7 [...]
, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 509 del Parte_7 Controparte_1
15.04.2022 per l'importo di €. 71.729,83 (imponibile per €. 64.156,75 ed iva per €. 7.573,08), n. 510 del 15.04.2022 per l'importo di €. 33.975,60 (imponibile per €. 30.388,53 ed iva per €. 3.587,07), n.
511 del 15.04.2022 per l'importo di €. 33.975,60 (imponibile per €. 30.388,53 ed iva per €. 3.587,07),
n. 512 del 15.04.2022 per l'importo di €. 33.975,60 (imponibile per €. 30.388,53 ed iva per €.
3.587,07), n. 513 del 15.04.2022 per l'importo di €. 33.975,60 (imponibile per €. 30.388,53 ed iva per €. 3.587,07), n. 514 del 15.04.2022 per l'importo di €. 33.975,60 (imponibile per €. 30.388,53 ed iva per €. 3.587,07), n. 515 del 15.04.2022 per l'importo di €. 33.975,60 (imponibile per €. 30.388,53 ed iva per €. 3.587,07), n. 516 del 15.04.2022 per l'importo di €. 33.975,60 (imponibile per €.
30.388,53 ed iva per €. 3.587,07), n. 517 del 15.04.2022 per l'importo di €. 33.808,32 (imponibile per €. 30.238,91 ed iva per €. 3.569,41), n. 518 del 15.04.2022 per l'importo di €. 33.975,60
(imponibile per €. 30.388,53 ed iva per €. 3.587,07), n. 519 del 15.04.2022 per l'importo di €.
Il Giudice Simona Merra 33.808,32 (imponibile per €. 30.238,91 ed iva per €. 3.569,41), n. 1389 del 07.10.2022 per l'importo di €. 211.717,29 (imponibile per €. 236.708,43 ed iva per €. 24.991,14), n. 1390 del 07.10.2022 per l'importo di €. 14.410,87 (imponibile per €. 12.889,40 ed iva per €. 1.521,47), n. 1391 del 07.10.2022 per l'importo di €. 14.464,39 (imponibile per €. 12.937,27 ed iva per €. 1.527,12), n. 1392 del
07.10.2022 per l'importo di €. 14.464,39 (imponibile per €. 12.937,27 ed iva per €. 1.527,12), n. 1393 del 07.10.2022 per l'importo di €. 14.464,39 (imponibile per €. 12.937,27 ed iva per €. 1.527,12) n.
1394 del 07.10.2022 per l'importo di €. 14.464,39 (imponibile per €. 12.937,27 ed iva per €.
1.527,12), n. 1395 del 07.10.2022 per l'importo di €. 14.410,87 (imponibile per €. 12.889,40 ed iva per €. 1.521,47), n. 1396 del 07.10.2022 per l'importo di €. 14.464,39 (imponibile per €. 12.937,27 ed iva per €. 1.527,12), n. 1397 del 07.10.2022 per l'importo di €. 14.464,39 (imponibile per €.
12.937,27 ed iva per €. 1.527,12), n. 1398 del 07.10.2022 per l'importo di €. 14.464,39 (imponibile per €. 12.937,27 ed iva per €. 1.527,12), n. 1399 del 07.10.2022 per l'importo di €. 14.464,39 art.121
D.L. 34/2020, n. 1394 del 07.10.2022 per (imponibile per €. 12.937,27 ed iva per €. 1.527,12);
14) contratto concluso con sito in Statte (TA) CP_3 Controparte_6 alla (intervento in parte fatturato ai singoli condomini per le opere su Controparte_6 parti esclusive), al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 754 del Controparte_1
03.05.2023 per l'importo di €. 23.271,72 (imponibile per euro 20.564,75 ed iva per euro 2.706,97),
n. 755 del 03.05.2023 per l'importo di €. 23.385,88 (imponibile per euro 20.676,90 ed iva per euro
2.708,98), n. 849 755 del 19.05.2023 per l'importo di €. 33.140,62 (imponibile per euro 29.610,06 ed iva per euro 3.530,56);
15) contratto concluso con sito in Taranto alla Via C. Controparte_7
Pascarella n.6, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 581 del Controparte_1
04.04.2023 per l'importo di €. 38.761,39 (imponibile per €. 34.632,04 ed iva per €. 4.129,35), n. 582 del 04.04.2023 per l'importo di €. 36.685,31 (imponibile per €. 32.777,13 ,04 ed iva per €. 3.908,18),
n. 583 del 04.04.2023 per l'importo di €. 40.430,16 (imponibile per €. 36.123,03 ed iva per €.
4.307,13), n. 584 del 04.04.2023 per l'importo di €. 55.075,33 (imponibile per €. 49.150,64 ed iva per €. 5.924,69, n. 1651 del 14.11.2022 per l'importo di €. 158.324,59 (imponibile per €. 141.457,85 ed iva per €. 16.866,74);
16) contratto concluso con per l'immobile sito in Taranto alla Via Gregorio CP_8
VII n. 16, giusta preventivo n. 1614 del 02.09.2021, al quale ha fatto seguito l'emissione delle fatture dalla n. 542 del 02.09.2021 per l'importo di €. 131.188,63 (imponibile per €. Controparte_1
117.151,32 ed iva per €. 14.037,31), n. 869 del 13.12.2021 per l'importo di €. 38.329,13 (imponibile per €. 34.369,64 ed iva per €. 3.959,49);
17) contratto concluso con per l'immobile sito in Leporano Marina (TA) alla CP_9
Il Giudice Simona Merra via Merli n. 7, giusta preventivo n. 1740 del 19.11.2021, al quale ha fatto seguito l'emissione della fattura dalla n. 87 del 24.01.2022 per l'importo di €. 148.634,61 (imponibile per €. Controparte_1
132.659,78 ed iva per €. 15.974,83).
Inoltre, con riferimento ai contratti , e (nn. 16 e 17 di cui sopra), CP_8 Per_2 Per_3 ha emesso la fattura n. 4E del 06.05.2022 (allegato n. 18). Parte_1
Dunque, parte attrice ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante mediante la produzione documentale sopra richiamata;
parte resistente, dal canto proprio, per resistere alla domanda attorea, avrebbe dovuto provare il proprio adempimento, ovvero un fatto modificativo od estintivo dell'obbligazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 e la conforme giurisprudenza successiva), ma in tutta evidenza, rimanendo contumace, tanto non è accaduto.
Dalle suesposte considerazioni consegue l'accoglimento della domanda attrice e, per l'effetto,
l'accertamento del diritto di alla provvigione pari a €. 189.684,40, oltre interessi Parte_1 legali dal di' del dovuto al soddisfo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi di cui al D.M. n. 147/2022, previsti per i procedimenti sommari dello scaglione ricompreso tra €. 52.000,00 ed €. 260.001,00, con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria, non effettivamente svolta, e con riduzione del 50% dei compensi medi previsti per le restanti fasi, stante la semplicità della questione giuridica esaminata.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 sexies e ss. c.p.c.
Il Tribunale di Bari definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 27.07.2023 da nei confronti di disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto, AN Parte_1
al pagamento nei confronti di della somma di €. €. 189.684,40, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi legali dal di' del dovuto al soddisfo;
2) AN al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in €. 4.216,50 per compensi, oltre esborsi, I.V.A.
C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.
Cosi' deciso in Bari, il 09.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Merra
Il Giudice Simona Merra