Parere definitivo 30 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/04/2025, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03015/2025REG.PROV.COLL.
N. 01528/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2022, proposto da NO LA, NO AR, NO NN e NO NO, in proprio ed in qualità di amministratori della società Eco Recuperi Molise S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Nicola Ugo Piunno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Toma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 401/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campobasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 marzo 2025 il Cons. NN Tulumello e uditi i procuratori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza del T.A.R. Molise n. 401/2021 ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla parte odierna appellante per l’annullamento di due ordinanze di demolizione aventi ad oggetto una tettoia ed una recinzione.
La parte ricorrente in primo grado ha impugnato l’indicata sentenza nella parte in cui ha respinto il ricorso relativo alla tettoia.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Campobasso.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 5 marzo 2025.
2. Con l’unico motivo d’appello viene chiesta la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non ha annullato l’ordinanza n° 151.
La parte appellante rappresenta che, a differenza di quanto ritenuto dal TAR, la tettoia realizzata dai ricorrenti è aperta su tutti i lati ed è di facile rimozione.
Configurerebbe, quindi, un intervento di edilizia che non crea volumetria né incide sui prospetti, e non rientrerebbe tra gli interventi di edilizia di cui all’art 10 del d.P.R. n. 380/2001.
Il Comune avrebbe potuto, al più, applicare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi e non la più grave sanzione demolitoria, prevista dall’art. 33 e riservata agli interventi di più rilevante impatto urbanistico non assentiti o realizzati in totale difformità.
In subordine gli appellanti, richiamando i precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione penale (n. 31322/2019, 37836/2017) che sanciscono il principio secondo cui il Giudice può disporre la demolizione del manufatto abusivo solo nel caso in cui sia stata pronunciata la sentenza di condanna (sicchè “è l'estinzione del reato ad impedire l'applicabilità della suddetta misura che avendo natura di sanzione non può che seguire la sentenza di condanna, neppure essendo sufficiente per la sua pronuncia il mero accertamento della commissione di un abuso edilizio”) fanno conseguire a tale assunto l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione della tettoia impugnata non essendo intervenuta nei confronti dei ricorrenti alcuna sentenza di condanna.
3. Ad avviso del Collegio il ricorso in appello è infondato.
Quanto alla tettoia, questa risulta essere stata realizzata con copertura in lamiera su struttura di ferro saldata a basamento in cemento armato della dimensione di m.25,15 x 17,30 ed altezza 7/9 metri, destinata allo stoccaggio e pressa dei rifiuti.
Essa consiste – come condivisibilmente affermato dal TAR – in un intervento idoneo a modificare in modo sostanziale il territorio sul quale insiste e risulta destinato, in concreto, ad un utilizzo autonomo e durevole nel tempo diretto a soddisfare esigenze di carattere permanente.
In tal senso, ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 5 luglio 2024, n. 5977: le tettoie “ devono essere configurate sotto il profilo urbanistico come interventi di nuova costruzione ogni qual volta integrino un manufatto «non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazioni dell'opera» (Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2018, n.1309) ”.
È dunque infondato il profilo di censura basato sull’affermazione della necessità di un titolo edilizio in realtà incompatibile con la natura dell’opera.
4. Né assume rilievo, in punto di legittimità del provvedimento demolitorio, il profilo dell’individuazione dell’area da acquisire per l’ipotesi di inottemperanza del provvedimento medesimo (Cons. di Stato, sentenza n. 755 del 2018).
La mancata pronuncia sull’istanza di sanatoria, come condivisibilmente argomentato dal primo giudice, non implica alcun effetto favorevole per il proprietario, tale addirittura da refluire sulla legittimità del provvedimento demolitorio impugnato.
Del pari condivisibile è il rigetto da parte del T.A.R. del quarto motivo del ricorso di primo grado, posto che nessuna lesione del legittimo affidamento può predicarsi in simile fattispecie (Consiglio di Stato sez. VI, 2 ottobre 2024, n. 7948; Consiglio di Stato sez. VII, 3 gennaio 2023, n.115).
5. Manifestamente infondata è poi – alla luce della pacifica e costante giurisprudenza sul punto, alla quale per brevità (artt. 3, comma 2, e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm) si rinvia - la censura relativa alla ritenuta illegittimità del provvedimento di demolizione in assenza di condanna penale, stante l’autonomia dei due procedimenti e degli effetti dei relativi provvedimenti (si vedano in tal senso, esemplificativamente, Cass. pen., Sez. III, 4 febbraio 2022, n. 12239, e Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8782).
6. Il ricorso in appello deve essere pertanto respinto perché infondato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore del Comune di Campobasso delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
NN Tulumello, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN Tulumello | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO