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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/05/2025, n. 4215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4215 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61034 r.g.a.c. dell'anno 2019 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Manuel Messina
- attrice/opponente - nei confronti di
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e di- Controparte_1 feso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Paola Cozzi e Anna Tavano
- convenuto/opposto -
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 ss. L. 689/1981 relative a s.a.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 21.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamen- Parte_1 to n. 20190430147200000035757, notificata il 13.11.2019, con la quale il di CP_1
le ha intimato il versamento della somma di euro 53.301,13 per canoni e oneri CP_1 accessori e indennizzo per occupazione senza titolo, dal 2008 al 2016, di un alloggio di edilizia popolare sito in via Omero n. 15.
A sostegno dell'impugnazione l'opponente ha dedotto l'illegittimità del provvedimen- to in quanto emesso previo ricorso ad uno strumento – quello dell'ingiunzione fiscale
1 ex art. 2 R.D. n. 639/1910 – non utilizzabile per pretese di natura non tributaria e in assenza di un credito certo, liquido ed esigibile, nonché l'infondatezza nel merito del- la pretesa creditoria – anche per effetto dell'operatività della scriminante di cui all'art. 54 c.p. – e l'intervenuta prescrizione del diritto alle indennità antecedenti al
13.11.2014.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito in via pregiudiziale Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione proposta;
ha poi contestato le censure formulate avverso l'ingiunzione, ribadendo la legittimità del proprio operato e invocando in ogni caso, con domanda riconvenzionale, l'accertamento della spettanza delle somme indicate o di quelle altrimenti determinate dal Tribunale e la condanna dell'opponente al relativo pagamento.
Istruita mediante produzioni documentali, all'udienza del 21.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di legge per lo scam- bio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. – In primo luogo va disattesa l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'opposizione svolta dal . Controparte_1
Non si applicano alla fattispecie in esame le norme in tema di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., sia in quanto la pretesa fatta valere nell'ingiunzione non è fondata su un titolo esecutivo formatosi antecedentemente, sia in quanto le difese dell'opponente non sono volte esclusivamente a dedurre vizi for- mali dell'atto ma hanno ad oggetto la contestazione dell'an e del quantum della prete- sa creditoria del CP_1
3. – Il primo motivo di opposizione deduce l'inammissibilità del procedimento espe- rito dal in quanto l'ingiunzione fiscale non si fonda su un credito Controparte_1 certo, liquido ed esigibile, ma su un credito di natura risarcitoria.
3.1. – Com'è noto, lo speciale procedimento d'ingiunzione, disciplinato dal R.D. n.
639/1910 per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato degli enti territoriali e di altri enti pubblici, consente alla stessa pubblica amministrazione creditrice di predisporre il titolo esecutivo ed intimare il precetto, realizzando in sede di autotutela i presupposti per procedere all'esecuzione forzata, salva l'opposizione del debitore.
2 L'ampio e generico riferimento alle “entrate patrimoniali” dello Stato e degli enti pubblici ivi considerati ha indotto la giurisprudenza a ritenere applicabile lo speciale procedimento non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, non necessariamente connesse con redditi di carattere perio- dico (ad esempio, tributi dovuti una tantum).
Poiché l'ingiunzione, che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del pre- cetto, trova il suo fondamento nel potere di auto-accertamento della pubblica ammi- nistrazione, essa esige come suo fondamentale presupposto che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, allo scopo di impedire l'esercizio arbitrario del potere di determinazione unilaterale dell'amministrazione pubblica.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che «la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità devono derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rimanendo all'amministrazione un mero potere di accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo» (così Cass. n. 16855/2004).
Altre pronunce di legittimità hanno peraltro osservato che «l'ingiunzione fiscale, pre- vista dall'art. 2 del citato r.d. n. 639 del 1910, a seguito della modifica operata dall'art. 130, comma 2, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (con l'abrogazione delle disposizioni regolanti la riscossione coattiva dei tributi), ha perduto la funzione di precetto e titolo esecutivo, come tale idonea a consentire l'attivazione del procedimento di riscossione mediante ruolo», evidenziando come nel sistema attuale essa costituisca «un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pub- blica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e la funzione di atto di invito al pagamento diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa era- riale e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale» (Cass.
n. 29653/2017).
Nondimeno, la descritta natura complessa dell'ingiunzione richiede in ogni caso, in relazione all'efficacia accertativa, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del mezzo di autotutela, ovvero la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, dovendo la sua esistenza e determinazione quantitativa derivare da fonti, da fatti e da parametri
3 obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la P.A. dispone di un mero potere di accer- tamento (tra molte, cfr. Cass. Sez. Un. 25/05/2009, n. 11992).
3.2. – Nel caso di specie, il credito fatto valere con la procedura monitoria fiscale è stato determinato dalla stessa amministrazione comunale sul presupposto del manca- to godimento dell'immobile, occupato abusivamente dall'odierna opponente, ed è stato quantificato sulla base delle previsioni normative e regolamentari contenute nel- la L.R. n. 27/2007, poi sostituita dalla L.R. n. 27/2009 e dalla L.R. n. 16/2016, e nel
Regolamento Regionale n. 1/2004, in seguito sostituito dal Regolamento Regionale n.
4/2017, nonché delle disposizioni emanate con la Delibera di Giunta Comunale n.
30/2009.
Si tratta, quindi, di un credito di natura risarcitoria, derivante da fatto illecito costitui- to dall'occupazione di immobile pubblico destinato all'edilizia agevolata in assenza di assegnazione dell'alloggio e della stipula del relativo contratto.
Questo credito, di natura risarcitoria (e non sanzionatoria), non è dunque certo né li- quido né tantomeno esigibile.
Ne consegue l'illegittimità del ricorso alla procedura d'ingiunzione fiscale per carenza del potere di auto-accertamento in capo alla pubblica amministrazione, esteso in que- sto caso, in difetto dei presupposti di legge, ad una pretesa risarcitoria fondata su un asserito illecito civile quale l'occupazione sine titulo di un immobile.
Da un lato, infatti, va richiamato il principio secondo cui «lo speciale procedimento ingiunzionale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, di cui lo Stato e gli altri enti pubbli- ci possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma an- che per quelle di diritto privato, cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e derivando dal potere di auto-accertamento della P.A., non è utilizza- bile quando si faccia valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto il- lecito, poiché il credito è privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigi- bilità, con la conseguenza che sia la causa giuridica, sia la prova della sussistenza e dell'ammontare del credito stesso restano comunque a carico della P.A. e correlati- vamente vanno apprezzate dall'autorità giudiziaria» (Cass. n. 5658/1994).
Dall'altro lato, diversamente da quanto allegato dal nella legislazione regio- CP_1 nale richiamata non si rinvengono norme regolanti il pagamento di indennità da oc-
4 cupazione abusiva di alloggi di edilizia pubblica e determinanti la misura dell'indennità da corrispondere.
Sul punto, è sufficiente rinviare alla costante giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. tra molte, Trib. Milano nn. 8035/2021, 8180/2021, 9937/2021, 168/2022) e alle condivisibili osservazioni che si riportano di seguito:
«Invero, non risultano contenute previsioni di tale natura né nella legge regionale n.
27/2009 ed in quella successiva n. 16/2016, né nei regolamenti regionali 1/2004 e
4/2017, sicché la regolamentazione contenuta nella delibera della Giunta Comunale
n. 30 del 30.1.2009 non è sufficiente ad integrare i sopra citati presupposti, trattando- si di atto di formazione e provenienza unilaterale. In particolare, il ha quan- CP_1 tificato la pretesa sulla base della delibera della Giunta comunale n 30 del 9.1.2009 che, richiamando le previsioni della L.R 27/2007, al punto 2 lett. c), ha disposto “per gli occupanti abusivi, così come per i nuclei familiari non rispondenti alla richiesta di informazioni avanzata in sede di anagrafe utenza la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area di decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e b), fermo restando sempre il pagamento di un canone mensile minimo di € 250,00” Secondo la prospet- tazione del Comune, tale delibera costituisce attuazione delle previsioni contenute nella legislazione regionale e segnatamente di quanto attualmente stabilito nell'art. 26 della L. 16/2016 (che ha sostituito le precedenti LR 27/2007 e 27/2009) e negli artt.
23 del regolamento regionale 4/2017 e 24 del precedente regolamento 1/2004. Tut- tavia, l'esame di tale normativa non consente di affermare l'attribuzione ai Comuni del potere di autoliquidazione in via di autotutela delle indennità da occupazione abu- siva. Il tema delle occupazioni abusive è affrontato in modo specifico al primo com- ma dell'art. 6 della LR 27/2007, poi sostituito dall'art. 34 L 27/2009; entrambe le norme sono rubricate “uso razionale del patrimonio” e contengono analoga discipli- na.
In particolare, il comma 1 dell'art. 34 (nel testo vigente nel periodo cui si riferisce la pretesa creditoria azionata) prevede: “L'ente proprietario ha l'obbligo di adottare ogni iniziativa volta a prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive e ad intervenire immediatamente al fine di salvaguardare la legittima destinazione di ogni singola unità
5 abitativa, anche con intese e collaborazioni con le forze dell'ordine. Fermi restando gli obblighi di denuncia e ogni altra attivazione dell'autorità giudiziaria in sede penale e civile, l'ente proprietario provvede a un costante monitoraggio delle situazioni iden- tificando gli occupanti. Gli enti proprietari predispongono un piano per la sicurezza relativo alle unità abitative occupate abusivamente che prevede: a) le misure di pre- venzione da adottare;
b) le risorse disponibili;
c) le modalità, concordate con l'autorità che dispone dell'uso della forza pubblica, per assicurare la progressiva liberazione del- le unità abitative;
d) le modalità per assicurare il pieno ed efficace utilizzo delle unità abitative temporaneamente non assegnate, provvedendo tra l'altro alla loro riattazio- ne ed assegnazione;
e) le azioni previste in collaborazione con i servizi sociali del co- mune. Il piano costituisce allegato al bilancio aziendale. Le inadempienze degli enti proprietari per l'attuazione delle misure di propria competenza di cui al presente comma costituiscono elementi di valutazione per l'accesso ai successivi finanziamen- ti”. Come è agevole evincere dalla lettura di questa prima disposizione, le misure di contrasto al fenomeno dell'occupazione abusiva da attuare riguardano il controllo e monitoraggio del patrimonio immobiliare al fine di prevenire e di porre tempestiva- mente rimedio al fenomeno, nonché la sollecita attivazione con la forza pubblica del- le procedure per la liberazione dell'immobile, proprio al fine di garantire la corretta utilizzazione di tali beni mediante assegnazione agli aventi diritto. Le altre disposizio- ni della norma, citate dal a sostegno della propria tesi difensiva, non riguar- CP_1 dano gli occupanti abusivi. Al riguardo i commi successivi dell'art. 34 (che riprodu- cono la disciplina dell'art. 6 della LR 27/2007) disciplinano casi differenti e segnata- mente: a) l'ipotesi in cui nuclei familiari che occupano una unità abitativa in sottouti- lizzo e rifiutino la proposta di mobilità verso unità abitative localizzate in prossimità di dimensioni adeguate (comma 2); b) l'ipotesi in cui l'inquilino rifiuti due proposte di mobilità nell'ipotesi di piani di mobilità predisposti per interventi manutentivi o di valorizzazione (comma 3); c) il caso degli inquilini che non forniscono le informazio- ni richieste al fine di calcolare o aggiornare il canone (comma 4); d) l'assegnatario moroso (commi 5 e 6); e) la stipula di contratti a canoni particolari nel caso di enti o associazioni senza fini di lucro per lo svolgimento di attività sociali per gli inquilini e di artigiani e commercianti per la realizzazione di servizi agli inquilini (comma 7); f)
6 l'utilizzo da parte dell'ente proprietario, d'intesa con il comune, del patrimonio non destinato all'edilizia residenziale pubblica per far fronte allo stato di necessità, accerta- to dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del comune, di nuclei familiari in pos- sesso dei requisiti economico patrimoniali di cui all' articolo 8 del r.r. 1/2004 (comma
8); g) le modalità di attuazione degli interventi di sviluppo e di realizzazione dei nuovi interventi di edilizia pubblica (commi 9 e 10). Orbene, si tratta quindi di disposizioni che si riferiscono ad inquilini regolarmente assegnatari di alloggi, stabilenti maggiora- zioni dei canoni connesse a violazioni degli obblighi di collaborazione in capo ai sog- getti assegnatari degli alloggi Anche nel restante testo della L.27/2007 non si rinven- gono riferimenti idonei a fondare la tesi del in quanto le norme relative alla CP_1 determinazione dei canoni, quali l'art. 3 (così come l'art. 33 della L. 27/2009), fissano criteri applicabili ai soli casi di esistenza di regolare provvedimento di assegnazione dell'alloggio e del contratto di locazione, così come ai casi di inadempimenti degli in- quilini, senza menzionare gli occupanti privi di titolo.
Le stesse considerazioni valgono per le disposizioni contenute della LR. 29/2009. Al riguardo, si osserva che in base all'art. 9 di tale legge, tra le funzioni attribuite ai Co- muni, rientrano in base al comma 2 lett. g), “la gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della revoca e della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo”. Tuttavia, nel caso in esame la natura del cre- dito fatto valere dal in sede di ingiunzione, le stesse allegazioni dell'ente, il CP_1 procedimento adottato per la determinazione delle somme portano ad escludere che il abbia inteso esercitare un potere sanzionatorio, tanto più che tale previ- CP_1 sione non risulta confermata nella successiva LR 16/2016, vigente al momento dell'emissione dell'ingiunzione fiscale. Venendo ai regolamenti regionali, quello vi- gente nel periodo cui si riferisce la pretesa creditoria è il regolamento n. 1/2004 (poi sostituito dal regolamento 4/2017). Anche le disposizioni di cui all'art. 24 del citato regolamento n. 1/2004, così come quelle di cui all'art. 23 del Regolamento 4/2017, non dettano alcuna regolamentazione su canoni o indennità di occupazione, ma riba- discono l'obbligo del Comune di attivarsi per l'immediato rilascio dell'immobile, con intimazione dell'ente, avente natura di titolo esecutivo non soggetto a graduazioni proroghe, e procedendo al recupero dell'alloggio in via amministrativa o mediante ri-
7 corso alla procedura di ingiunzione ai sensi dell'art. 633 del codice penale In tali testi normativi, come nelle altre disposizioni dell'atto regolamentare, non vi sono apposite disposizioni prevedenti la possibilità per gli enti proprietari di stabilire indennità di occupazione per immobili occupati senza titolo. Neppure consente di pervenire a di- verse conclusioni la previsione richiamata dal contenuta all'art. 7 comma 4 CP_1
LR 16/2016, secondo cui: “le assicurano con riferimento agli alloggi di pro- CP_2 prietà, adeguate forme di pubblicità agli elenchi degli assegnatori, dei morosi colpevo- li e degli occupanti senza titolo, nonché ai canoni di locazione o alle indennità di oc- cupazione applicati”. Si tratta di una norma che risponde alla finalità di trasparenza e prevenzione di fenomeni di corruzione ed impone quindi agli enti proprietari e gesto- ri degli immobili di edilizia popolare pubblica di pubblicizzare tali informazioni non solo sui canoni, ma anche sulle indennità di occupazione richieste ed applicate, ma che non appare sufficiente a fondare il potere in capo all'ente comunale di autoaccer- tamento e di determinazione del credito relativo all'indennità da occupazione abusiva dell'alloggio. Invero, a tal fine occorre una fonte legale specifica e che sia univoca- mente attributiva del potere dell'ente di autoliquidare tale credito di natura risarcito- ria, mentre le citate norme non fissano criteri e parametri predeterminati per il calco- lo dell'indennità da occupazione, in una materia in cui , come si evince dagli artt. 9 e
31 della LR 27/2009, sono peraltro prospettabili diversi tipi di canoni in funzione di numerosi fattori inerenti le condizioni e tipologia dell'immobile e le condizioni sog- gettive dell'avente diritto all'assegnazione».
In conclusione, il credito azionato dal non rientra tra quelli che Controparte_1 possono essere fatti valere con lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. 14 aprile
1910, n. 639.
4. – L'illegittimità del ricorso alla procedura di ingiunzione fiscale non esime dal do- ver verificare la fondatezza della pretesa avanzata dal , giacché dal- Controparte_1 la illustrata natura complessa dell'ingiunzione deriva che «il thema decidendum di tale controversia non si esaurisce nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pub- blica amministrazione al peculiare strumento di autotutela (sicché sarebbe inammissi- bile, per difetto di interesse, un'opposizione ad ingiunzione proposta deducendo uni-
8 camente il difetto dei presupposti per l'adozione di essa oppure vizi relativi ai requisi- ti di forma-contenuto dell'atto: così Cass. 20/06/2016, n. 12674), ma si estende ne- cessariamente all'accertamento sul merito della pretesa creditoria fatta valere dalla
P.A.» (Cass. n. 29653/2017 cit.).
In altre parole, l'opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cogni- zione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione de- dotti dall'opponente ma involge comunque, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito.
In detto giudizio, infatti, con il richiedere il rigetto dell'avversa opposizione ovvero la conferma dell'impugnata ingiunzione, l'opposta amministrazione formula una do- manda di riconoscimento (totale o parziale) del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione, sulla cui fondatezza il giudice è tenuto a statuire, in base agli elementi di prova addotti dalle parti (assumen- do l'amministrazione opposta, ai fini del riparto del relativo onere, la veste di attore in senso sostanziale), atteso che è lo stesso atto di accertamento notificato all'ingiunto, nei limiti da questi impugnato, ad integrare gli estremi della domanda sul- la quale il giudice è chiamato a pronunciarsi (cfr. tra molte Cass. n. 22792/2011; Cass.
n. 14812/2010; con specifico riferimento al riparto dell'onere probatorio, Cass. n.
9989/2016).
5. – Il primo tema da affrontare è quello relativo alla eccepita prescrizione del credi- to.
5.1. – Come condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza (anche di questo Tribu- nale: cfr., per tutte, Trib. Milano n. 8035/2021 cit.), «[l]a fonte extra contrattuale della pretesa creditoria azionata comporta l'applicazione del termine quinquennale di cui all'art. 2947 cod. civ. Con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione […] il dies a quo non si individua nella data di cessazione della occupazione, ma, come af- fermato dalla giurisprudenza di legittimità, decorre dal giorno stesso di inizio dell'occupazione, dal momento che il diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo del bene può essere esercitato giorno per giorno dalla data di inizio dell'occupazione (Cass. civ., sez. III, 25 novembre 2002 n. 16564, Cass. civ., II, 26
9 maggio 2006 n. 12647)». In senso conforme si è successivamente espressa la Corte di
Cassazione con sentenze n. 19359/2007 e n. 4679/2009.
Il carattere permanente del fatto illecito costituito dall'occupazione abusiva di immo- bile non determina, in altri termini, l'unitarietà del danno, giacché detto carattere non esclude che il pregiudizio, che sorge con l'inizio dell'occupazione e si produce in con- tinuo, sia avvertibile e apprezzabile di giorno in giorno.
Perciò, ogni parte del danno verificatasi in un determinato periodo di tempo può es- sere autonomamente individuata e abilita il danneggiato a promuovere l'azione di ri- sarcimento.
Ne consegue che, ai sensi dell'art 2935 c.c., la prescrizione del diritto al risarcimento ha inizio da ciascun giorno e, correlativamente, la quantificazione del danno già ma- turato è possibile senza che sia necessario attendere la cessazione dell'illecito perma- nente.
Nello stesso senso si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione (ordinanza n. 26592/2021) rilevando che «[i]l danno derivante dall'occupazione sine titulo di un alloggio ha natura di illecito permanente, dando luogo al ripetersi di fatti illeciti, con- nessi alla perdita dei frutti naturali dell'immobile per il periodo di illegittima occupa- zione, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il di- ritto al relativo risarcimento e nello stesso tempo decorre il relativo termine di pre- scrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 cod. civ.».
5.2. – Ciò posto, considerato che l'ingiunzione è stata notificata alla parte opponente il 13.11.2019, non risultano anzitutto prescritti tutti i crediti afferenti al periodo suc- cessivo al 13.11.2014.
Quanto ai periodi antecedenti, occorre verificare se la documentazione prodotta dal contenga validi atti interruttivi della prescrizione. CP_1
Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che – sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti – sia idonea a manife-
10 stare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (cfr., tra molte, Cass. n. 15714/2018 e Cass. n. 24656/2010).
Secondo il Comune, il termine prescrizionale sarebbe stato interrotto “con numerose no- te di richiesta di pagamento, la prima delle quali risalente al 17.7.2009, la seconda al 28.12.2012, ancora il 9.10.2013, il 30.6.2014, l'11.2.2015, il 24.7.2015, il 29.3.2016, il 23.11.2016 ed, in fine il 6.12.2017 (doc. n. 13), oltre alla nota del 18.10.2017” prodotta sub all. n. 7.
Partendo da quest'ultima nota, deve tuttavia osservarsi come essa, pur rivendicando nel proprio oggetto una valenza di atto interruttivo della prescrizione, non contenga in realtà una vera e propria intimazione o richiesta di pagamento, recando solo un'indicazione degli importi dovuti per indennità di occupazione e oneri accessori con la specificazione che “l'omessa richiesta di tali importi, in questa sede, non ha valore di ri- nuncia, riservando[si] [il sin da ora di richiederli con successiva comunicazione”. CP_1
Quanto alla restanti comunicazioni prodotte dall'amministrazione sub all. 13, va rile- vato che:
▪ la prima si riferisce al “consuntivo degli oneri accessori anno 2007”, annualità non considerata dall'ingiunzione opposta e perciò estranea a perimetro della lite;
▪ della seconda, terza e quarta non vi è prova né dell'invio né dell'avvenuta ri- cezione da parte del destinatario;
▪ della quinta e sesta non vi è prova dell'avvenuta ricezione da parte del desti- natario;
▪ la settima espressamente reca la specificazione che “non si tratta di una richiesta di pagamento” e, in ogni caso, non vi è prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, essendo stata notificata a mezzo corriere privato (cfr. Cass. n.
26778/2016, secondo cui «[i]l timbro datario apposto sul plico consegnato al mittente da parte del fornitore privato del servizio postale che ne ha curato l'invio non è idoneo a rendere certa la data di ricezione dello stesso, non es- sendo il personale dipendente di tale impresa, a differenza di quello addetto al servizio pubblico, munito di poteri pubblicistici di certificazione della data
11 della corrispondenza trattata, né l'apposizione del timbro può essere conside- rata una circostanza oggettiva, esterna alle parti, idonea a stabilire in modo egualmente certo quando sia stato formato il documento, secondo la previ- sione dell'art. 2704 c.c.»);
▪ l'ottava si riferisce ad una comunicazione (asseritamente) inviata da
[...] per il “conguaglio degli oneri accessori per le annualità 2010-13 e canone 2010- Pt_2
11” cui risulta però allegato un bollettino di pagamento per l'importo com- plessivo di euro 53,99, ben inferiore al credito vantato, onde non vi è corri- spondenza tra l'ammontare delle spese indicate nella nota e nel bollettino;
inoltre, la cartolina di ricevimento prodotta reca un diverso mittente (ovvero e non sicché non vi è prova che essa si riferisca alla co- CP_2 Parte_2 municazione di Parte_2
▪ la nona e ultima non costituisce un avviso di pagamento né una lettera di messa in mora ma presenta il semplice “conguaglio degli oneri accessori per le annua- lità 2014-15 e canone 2012-13-14-15”; di essa, inoltre, non vi è prova di avvenu- ta ricezione da parte del destinatario, essendo stata notificata da un corriere privato ed essendo sprovvista della data di consegna.
Pertanto, devono ritenersi prescritti i crediti vantati dal per indennità di oc- CP_1 cupazione e per oneri accessori con riguardo al periodo di occupazione anteriore al
13.11.2014.
6. – L'occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte dell'odierna opponente e l'assenza di un titolo idoneo a giustificare la detenzione dell'alloggio costituisce fatto pacifico e non contestato. già nel 2005 aveva presentato istanza di assegnazione di altro immobi- Parte_1 le sempre occupato abusivamente, ma la sua domanda era stata respinta in quanto ri- tenuta non idonea con provvedimento la cui legittimità veniva confermata dal giudice amministrativo (cfr. sentenza del TAR Lombardia n. 1317/2006 sub all. 12 fasc. op- posto).
L'opponente ha allegato la sussistenza della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p.c. in considerazione delle sue condizioni familiari e di reddito: ha dedotto, nel- lo specifico, che sia lei che il marito sono disoccupati e devo-
12 no badare a tre figli minori, due dei quali dichiarati invalidi civili al 100% (all.
4-6 fasc. opponente).
Tali circostanze, tuttavia, non sono sufficienti ai fini della configurabilità della scrimi- nante in esame.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte rilevato come in tema di illecita occu- pazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso pro- cedure pubbliche e regolamentate (Cass. pen, II, 16 gennaio 2015 n. 9655 e Cass. pen., II, 30 ottobre 2019 n. 10694).
Nella specie, l'occupazione si protrae da oltre quindici anni, essendosi l'opponente introdotta nell'alloggio nel gennaio del 2007 (cfr. rapporto informativo sub all. 2 fasc. opposto) e avendo continuato ininterrottamente ad occuparlo per tutti gli anni suc- cessivi fino all'ingiunzione attuale nonostante la notifica della diffida e del successivo decreto di rilascio (all. 3 e 5 fasc. opposto).
Alla luce di ciò, l'occupazione dell'immobile non può ritenersi rispondente alla finali- tà di preservare l'opponente e il suo nucleo familiare da una situazione di pericolo transitorio, ma è stata utilizzata come strumento per sopperire alle difficoltà incontra- te nel reperire una sistemazione abitativa.
7. – La pretesa fatta valere dal riguarda il pagamento sia degli oneri accessori CP_1 che dell'indennità da occupazione dell'immobile, calcolata secondo il criterio stabilito nella delibera della Giunta n. 30 del 9.1.2009, ossia l'importo massimo del canone, pari al 200% del valore locativo.
7.1. – Con riferimento alla prima voce, si ritiene che sia dovuto dall'occupante abusi- vo, a titolo di danno emergente, l'ammontare delle spese sostenute per manutenzione e per i servizi relativi alle parti comuni.
Al riguardo l'art. 32 della L.R. n. 27/2009 prevede espressamente che l'assegnatario è tenuto a rimborsare all'ente gestore, nella misura fissata dall'ente medesimo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, le spese relative al servizio di pulizia, all'asporto dei rifiuti solidi, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione
13 dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, della energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo delle fognature, dei pozzi neri e delle latrine nonché alla fornitura di altri servizi comuni, mentre le spese per il servizio di portine- ria sono a carico dell'assegnatario nella misura del 90 per cento.
Nel caso in esame, la misura degli oneri accessori richiesti risulta specificamente menzionata nell'ingiunzione opposta. Inoltre, il prospetto di cui all. 15 fasc. opposto, prodotto con la prima memoria istruttoria, contiene l'indicazione sia dei canoni ap- plicati, sia delle spese di riscaldamento e della misura degli altri oneri accessori per ogni anno cui si riferisce il credito oggetto dell'ingiunzione.
L'opponente, dal canto suo, non ha svolto contestazioni specifiche in sede di memo- rie ex art. 183 comma 6 c.p.c. né in relazione ai presupposti di tale credito – negando, ad esempio, di avere usufruito dei relativi servizi – né in relazione al quantum ed ai criteri di calcolo applicati.
Pertanto, risulta dovuta a tale titolo la somma di euro 3.508,58 per le spese maturate negli anni 2014 fino al 2016 così come esposte nell'ingiunzione, considerato che le spese venivano conguagliate a fine anno e ai primi dell'anno successivo e con esclu- sione delle voci relative ai bolli e spese Mav che esulano da tale tipo di danno.
7.2. – Quanto alla seconda voce di danno, va rammentato che, in caso di occupazio- ne illegittima di un immobile, è ravvisabile un danno in capo al proprietario derivante dalla menomazione della facoltà di godimento, anche indiretta, del bene. Si tratta di un danno che non è in re ipsa ma che, per la sua particolare evidenza, può essere di- mostrato mediante il ricorso a presunzioni semplici purché vi sia la concreta allega- zione dei fatti costitutivi della pretesa e quindi dell'intenzione del proprietario di met- tere a reddito l'immobile.
Nel caso in esame, sin dalla comparsa di risposta il ha svolto specifiche alle- CP_1 gazioni sul punto, rimarcando che la precipua modalità di utilizzo degli immobili di edilizia residenziale è quella dell'assegnazione ai soggetti richiedenti e inseriti nelle apposite graduatorie e che il pagamento delle relative indennità è destinato a consen- tire la sostenibilità di tale sistema.
Al riguardo, la disciplina di settore relativa agli immobili di edilizia residenziale pub- blica risponde sia alla finalità di consentire la fruizione degli alloggi a nuclei familiari e
14 soggetti necessitanti di particolari protezioni, sia alla finalità di valorizzazione dei beni facenti parte di tale patrimonio, mediante l'attuazione di programmi di gestione e manutenzione dei beni, che vengono per l'appunto finanziati attraverso la percezione dei canoni di locazione (artt. 1, 3 e 5 della L.R. n. 24/2007 e della successiva L.R. n.
27/2009).
Ciò porta ad affermare che l'occupazione abusiva di tali immobili è, secondo l'id quod plerumque accidit, fonte di danno per l'ente proprietario, che per effetto di tale illecita condotta viene privato della facoltà di utilizzazione indiretta dell'immobile mediante l'assegnazione a terzi e del conseguente introito derivante dai canoni percepiti per ef- fetto della assegnazione e della conseguente stipula del contratto di locazione.
A fronte di tali allegazioni, l'opponente non ha svolto tempestive contestazioni speci- fiche con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c., onde deve ritenersi provato il godimento perso dall'ente proprietario per effetto dell'illecita occupazione altrui.
In ordine alla quantificazione dell'indennità di occupazione, il Tribunale di Milano in numerosi precedenti aventi ad oggetto anche l'esame della delibera di Giunta regiona- le n. 30/2009 ha osservato che «va altresì escluso che il criterio utilizzato dal CP_1 nella citata delibera sia vincolante – non avendo rango normativo primario e quindi immediata idoneità a regolare la fattispecie – e che, in ogni caso, possa essere utilizza- to come parametro ai fini della liquidazione del pregiudizio derivante dalla mancata utilizzazione del bene. Ciò in quanto, in base a detta delibera, l'indennità di occupa- zione, determinata nel valore locativo maggiorato del 200%, corrisponde al canone degli inquilini collocati nell'area di decadenza, nel cui ambito rientrano, in base alla normativa regionale, i nuclei con ISEE-ERP superiore a 35.000,00 euro, i nuclei fa- miliari di cui all'articolo 18, comma 1, lettere f) e g) del regolamento regionale 1/2004
(ovvero quelli che hanno conseguito la titolarità della proprietà o di altri diritti di go- dimento su un alloggio ubicato nella stessa provincia di residenza o a distanza infe- riore a 70 km avente caratteristiche analoghe), ed i nuclei familiari che, a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi del medesimo articolo 18, comma 2, superano il triplo dei valori patrimoniali della soglia di cui all'allegato 1, parte III, punto 7 del regola- mento regionale 1/2004 (art. 31 LR 27/2009). In base a tali disposizioni, tale tipolo- gia di canoni si applica quindi a casi in cui sono venuti meno i requisiti reddituali per
15 la applicazione dei canoni propri dell'edilizia agevolata – e quindi ad inquilini per cui si potrebbe profilare, in base alla normativa regionale, la futura decadenza dalla asse- gnazione o che comunque potrebbero continuare a godere dell'immobile per periodi di tempo limitati - e che, per tale motivo, non possono costituire parametro generale dell'entrata dell'ente pubblico in caso di utilizzazione del bene secondo la sua norma- le destinazione» (cfr. Trib. Milano n. 8035/2021 nonché Trib. nn. 8180/2021,
9937/2021 e 168/2022 cit.).
Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (pag. 13) e nel prospetto riassuntivo prodotto come all. 15, il Comune ha indicato il valore locativo dell'immobile. Non sono stati specificamente e tempestivamente contestati i parametri ivi indicati, sulla base dei quali è stato effettuato il calcolo da parte del relativi a indice di CP_1 demografia, superficie convenzionale dell'unità immobiliare, anno di costruzione, in- dice di vetustà, indice del costo base, indice di zona.
Deve pertanto prendersi atto del valore locativo annuo dell'immobile, individuato dal
Comune nella somma di euro 2.187,06.
Ciò posto, al fine di determinare il pregiudizio subito dall'ente per la mancata utiliz- zazione del bene, va rammentato che l'art. 31 della LR 27/2009 individua, alle lettere a), b) e c), i canoni da applicare in diverse percentuali del valore locativo del bene, a seconda della composizione del nucleo familiare e dell'ammontare dei redditi.
Nel caso in esame, non vi sono specifiche allegazioni del creditore sulle categorie di soggetti alle quali sarebbe stato presumibilmente assegnato l'immobile (tenuto conto delle graduatorie degli aspiranti), il che non consente di affermare che possano essere tout court applicati i canoni prevedenti maggiorazioni del valore locativo dell'immobile, di cui all'art. 31 lett. c), né quelli di cui alla misura variabile prevista nella lett. b). Per- tanto, l'entità del danno va determinata in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 e 2056
c.c., atteso che, in base a quanto sopra esposto, l'esistenza del pregiudizio risulta pro- vata in via presuntiva in forza di quanto allegato dal oltre che alla luce della CP_1 destinazione dell'immobile, e considerato che la complessità e pluralità dei criteri di assegnazione ne rendono difficile una precisa stima.
16 Considerato che il credito maturato sino alla data del 13.11.2014 è prescritto, il cano- ne annuo deve pertanto essere quantificato in via equitativa in misura pari al valore locativo annuo dell'immobile (euro 2.187,06), e dunque:
- per l'anno 2014 (novembre e dicembre) euro 364,51;
- per l'intero anno 2015 euro 2.187,06;
- per l'intero anno 2016 euro 2.187,06; per un totale di euro 4.738,63.
8. – In conclusione, va disposta la revoca dell'ingiunzione di pagamento impugnata e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, l'opponente deve essere condannata a pagare al di la complessiva somma di euro 8.247,21. CP_1 CP_1
Va riconosciuta la rivalutazione sull'importo relativo all'indennità di occupazione pari a euro 4.738,63 con decorrenza dal novembre 2014 sulle somme annualmente matu- rate a titolo di indennità, e vanno riconosciuti sull'intero credito gli interessi al tasso legale, da applicarsi sulle singole somme via via rivalutate, con decorrenza dalle singo- le scadenze sino al saldo.
9. – Tenuto conto dell'esito della lite e dell'accoglimento solo parziale delle domande e pretese rispettivamente avanzate dalle parti, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Prima Sezione civile, in persona del giudice unico dott. Vin- cenzo Carnì, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 61034/2019
r.g.a.c., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provve- de:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento n.
n. 20190430147200000035757 emessa dal nei confronti di Controparte_1 Pt_1
e notificata il 13.11.2019;
[...]
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal P_
, condanna a pagare al la complessiva somma
[...] Parte_1 Controparte_1 di euro 8.247,21 oltre a rivalutazione monetaria sull'importo di 4.738,63 con decor- renza da novembre 2014 sulle somme annualmente maturate a titolo di indennità di
17 occupazione, nonché a interessi al tasso legale sull'intero credito, da applicarsi sulle singole somme via via rivalutate, con decorrenza dalle singole scadenze sino al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempienti di competenza.
Milano, 24 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
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