Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/06/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME sezione civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 198 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, promossa
DA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Luciano Tocci del Foro di Cosenza, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cosenza, via Rocco Chinnici n. 236/B in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello
-Appellante-
CONTRO
(P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli
Avv.ti Pietro Domenico Palamara e Gianfranco Spinelli, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via Garibaldi n. 44, giusta procura in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 852/2019 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 2.07.2019, non notificata
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società in persona del legale rappresentante, ha proposto appello averso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice di pace di Lamezia Terme, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierna appellata, ha revocato il Decreto ingiuntivo n. 533/2012, emesso dal medesimo giudice di pace, con il quale è stato ingiunto al il Parte_2
pagamento della complessiva somma di euro 3.158,03, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese della procedura monitoria, per il mancato pagamento della fattura n. 17 del 18.10.2016, relativa alle indennità di fine rapporto correlate all'estinzione del contratto di agenzia stipulato in data 6.03.2014 e
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nazionale al fine di promuovere, per conto della mandante, la Controparte_1
conclusione di contratti aventi ad oggetto una serie i servizi utili alla diffusione o alla vendita di prodotti abitualmente commercializzati dall'intimata.
A fondamento dell'appello l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per avere il giudice di pace, sulla base di un'errata valutazione della documentazione prodotta e dell'istruttoria testimoniale espletata, ritenuto non provata la giusta causa del recesso esercitato in data 11.10.2016, la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'indennità di fine rapporto di cui all'art. 1751 c.c.
e l'esatta quantificazione della pretesa indennità. A parere di parte appellante, infatti, la documentazione prodotta e l'istruttoria espletata, confermerebbero la sussistenza delle condizioni per il legittimo esercizio del recesso dal contratto di agenzia, tenuto conto del comportamento scorretto tenuto dal che, in violazione degli impegni contrattualmente assunti, avrebbe Controparte_1
omesso di approvvigionare regolarmente il punto vendita sito in AN (CS), imponendo Parte_3
unilateralmente quantitativi minimi di merce. Analogo comportamento scorretto sarebbe stato tenuto dal nei confronti degli altri clienti, che avrebbero interrotto la collaborazione commerciale. Parte CP_1
appellante lamenta altresì che il giudice di pace avrebbe erroneamente ritenuto che le problematiche tra il punto vendita di AN ed il avrebbero riguardato un'unica fornitura e non Parte_3 CP_1
avrebbe tenuto conto delle gravi ripercussioni economiche subite dalla medesima in conseguenza dell'inadempimento dell'appellata e, in particolare, derivanti dall'impossibilità di procacciare affari con altri fornitori e per la lesione alla propria immagine.
Ritenendo giustificato il proprio recesso dal contratto di agenzia e richiamando giurisprudenza di legittimità in materia, l'appellante ha dedotto la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'indennità di fine rapporto, rapportata alle provvigioni che sarebbero spettate se il rapporto contrattuale fosse proseguito sino alla naturale scadenza e determinata, nel caso di specie, da personale della sede CISL – FISASCAT sulla base degli indici prestabiliti dalla legge, come da prospetto allegato al fascicolo monitorio, completamente disatteso dal giudice di pace.
Tanto premesso e dedotto, l'appellante ha chiesto all'adito Tribunale di riformare la sentenza impugnata, con accoglimento della domanda formulata nel primo grado di giudizio.
2. Si è costituita in giudizio l'appellata variamente argomentando Controparte_1 per l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto. L'appellata, richiamando le difese ed eccezioni formulate nel primo grado di giudizio ha dedotto la correttezza del percorso motivazionale del giudice di pace, considerato il difetto di prova delle condizioni legittimanti il riconoscimento della pretesa al
2 pagamento dell'indennità di fine rapporto. In particolare, l'appellata ha eccepito il difetto di allegazione e prova della sussistenza, al momento del recesso, di vantaggi per il proponente, derivanti dagli affari con i clienti procacciati dalla meglio specificati in atti, deducendo, al riguardo, che al Parte_1
contrario tali rapporti commerciali sarebbero stati interrotti diverso tempo prima del recesso e spesso a causa di inadempimenti delle controparti nel pagamento di corrispettivi dovuti. Ha altresì eccepito il difetto di prova di una giusta causa legittimante il recesso esercitato, reiterando l'eccezione, disattesa dal giudice di pace, di inammissibilità della prova testimoniale ammessa nell'interesse dell'odierna appellante, evidenziandone comunque l'inidoneità a dimostrare gli inadempimenti contestati al
. In subordine, l'appellata ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria azionata nella CP_1 procedura monitoria, eccependo l'iniquità dell'indennità di fine rapporto ed il difetto di prova degli elementi necessari per la quantificazione, con particolare riguardo alle provvigioni che sarebbero state perse dall'agente.
L'appellata ha infine eccepito l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità suppletiva di clientela, che ai sensi dell'art. 11 lett. B) dell' per la disciplina del rapporto di CP_2
Agenzia e Rappresentanza Commerciale nei settori del Commercio, Servizi, Terziario, Turismo,
Industria, Artigianato, stipulato in data 22.4.2013 (tra , CP_3 CP_4 CP_5
, , e applicato ed applicabile nel caso di CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 specie, sarebbe dovuta solo nei casi in cui: a) il Preponente receda per cause non attribuibili all'Agente;
b) l'Agente receda per grave inadempimento della mandante;
c) l'Agente raggiunga l'età pensionabile;
d) l'Agente sia colpito da infermità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto e/o lo svolgimento di una attività lavorativa per almeno un anno dal suo manifestarsi;
e) l'Agente e la mandante decidano di comune accordo di risolvere il rapporto, circostante tutte non ricorrenti nel caso di specie. Ha contestato altresì le somme pretese a titolo di indennità meritocratica che, a norma dell'art. 11 lett. C) del citato sarebbe dovuta solo nei casi in cui il rapporto si sciolga con le modalità di cui CP_2 alle lettere da a) ad e) dell'art. 11 lett. B) e solo qualora all'atto della cessazione del contratto l'agente o rappresentante abbia almeno assicurato al preponente la conservazione del fatturato aziendale in essere al momento dell'instaurazione del rapporto. Da ultimo, l'appellata ha contestato la somma pretesa a titolo di indennità di mancato preavviso, nel caso di specie non dovuta, posto che la stessa, a norma dell'art. 10 del citato è disposta in favore dell'agente solo nei casi di contratti di agenzia a tempo CP_2
indeterminato e in ipotesi di risoluzione ad iniziativa del preponente, circostanze non ricorrenti nel caso di specie e la somma pretesa a titolo di indennità di risoluzione del rapporto, prevista dall'art. 11 lett. A)
3 del richiamato solo per agli agenti che operano in forma individuale o sotto forma di società di CP_2
persone, circostanze non ricorrenti nel caso di specie.
Parte appellante ha quindi chiesto il rigetto dell'appello principale. Ha altresì proposto appello incidentale condizionato in relazione al mancato accoglimento da parte del giudice di pace dell'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale e conseguente nullità della stessa. Ha quindi chiesto l'integrale rigetto della domanda formulata in primo grado dall''odierno appellante.
3. Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, all'udienza del 8.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate telematicamente, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Occorre premettere che, come noto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (in tal senso, a titolo esemplificativo, Cass.
n. 2421/2006; Cass. n. 6663/2002; Cass. n. 6528/2000). Inoltre, quanto alla posizione sostanziale delle parti in giudizio, è altresì noto che il creditore opposto mantiene la veste di attore, mentre l'opponente quella di convenuto. Consegue che, sul piano del riparto dell'onere della prova, in applicazione della regola generale sancita dall'art. 2697 c.c., spetta al creditore opposto (attore sostanziale) fornire la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata mentre grava sull'opponente convenuto fornire la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi posti a fondamento delle relative eccezioni formulate.
Inoltre, occorre rilevare che, come più volte precisato anche nella giurisprudenza di legittimità, in forza dell'art. 115 c.p.c. grava sul convenuto, e dunque sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di contestazione specifica dei fatti costitutivi della avversa domanda (a titolo esemplificativo: Cass. nn.
15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003). Egli non può quindi limitarsi ad una generica contestazione dei fatti e anche dei conteggi allegati dall'opposto (attore in senso sostanziale) (cfr. in tal senso, SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003). La
“non contestazione, alla quale è processualmente equiparabile la contestazione generica, ha quindi valenza processuale di comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo
4 delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Ebbene, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma complessiva di euro
3.158,03, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese della procedura monitoria, per il mancato pagamento della fattura n. 17 del 18.10.2016, relativa alle indennità di fine rapporto correlate all'estinzione del contratto di agenzia stipulato in data 6.03.2014, interrotto in data 11.10.2016 per effetto del recesso esercitato dall'odierna appellante.
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure non ha ritenuto assolto da parte della società creditrice l'onere di dimostrare la sussistenza della giusta causa del recesso, attribuibile ad inadempimenti del proponente e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di fine rapporto.
Deve evidenziarsi, in diritto che, in punto di riparto degli oneri probatori, costituisce preciso onere dell'Agente, che richieda, come nella specie, l'indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c., fornire la prova degli elementi costitutivi previsti dalla citata disposizione normativa.
La c.d. indennità meritocratica di cui all'art. 1751 c.c. va, infatti, riconosciuta laddove ricorrano cumulativamente due condizioni: che l'agente abbia procurato nuovi clienti alla mandante o abbia sviluppato gli affari con quelli esistenti ed il preponente abbia ancora vantaggi dagli affari con tali clienti;
che il trattamento risponda ad equità, tenuto conto di tutte le circostanze del caso ed in particolare delle provvigioni che l'agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
La sussistenza dei presupposti sopra indicati, attribuisce all'agente il diritto all'indennità di cui alla disposizione normativa, a meno che non si verifichino alcune fattispecie estintive del diritto e, precisamente, la risoluzione del contratto per inadempimento dell'agente, che sia tale, per la sua gravità, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto;
il recesso volontario dell'agente, a meno che esso non avvenga per fatto del preponente o per circostanze attribuibili all'agente e tali da non consentirgli la prosecuzione del rapporto (età, malattia, infermità); la cessione ad un terzo da parte dell'agente, e previo accordo col preponente, del contratto di agenzia con i relativi diritti ed obblighi.
Quanto al recesso dell'agente, ipotesi ricorrente nel caso di specie, lo stesso non fa perdere il diritto all'indennità se risulti giustificato da un inadempimento del preponente che sia non di scarsa importanza.
La giurisprudenza di legittimità ha nel tempo chiarito che, in relazione alla disciplina attualmente vigente, fatti costitutivi del diritto all'indennità sono la cessazione del rapporto e le due condizioni previste dal primo comma (Cfr.. Cass., n. 17992/2002).
5 La stessa giurisprudenza, uniformandosi agli esiti del dibattito dottrinale, ha chiarito che, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che, alla cessazione del rapporto, il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti. Né, sulla base della formulazione della norma, è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate, il cui difetto, perciò, non basta da solo ad integrare il diritto all'indennità, configurabile soltanto allorché sussistano pure le altre due condizioni. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la detta indennità ad un promotore finanziario in assenza di prova che gli investimenti dei clienti apportati fossero rimasti presso la banca preponente;
cfr., Cass., 20047/2016 e, nello stesso senso, Cass. n. 273/2019).
Il richiamato orientamento è stato successivamente fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dall'odierna appellata e che, al riguardo, può ritenersi consolidata (in termini, Cass. civ., sez. lav., 6.5.2024, n. 12113; Cass. civ., sez. lav., 16.6.2023, n. 17335; Cass. civ., sez. lav.,
27.3.2023, n. 8621; Cass. civ., sez. lav., 27.2.2023, n. 5885; Cass. civ., sez. lav., 28.10.2021, n. 30575;
Cass. civ., sez. lav., 28.10.2021, n. 30487; Cass. civ., sez. lav., 22.5.2020, n. 9489; Cass. civ., sez. lav.,
12.10.2018, n. 25544; Cass. civ., sez. lav., 28.5.2018, n. 13250).
Tanto premesso, in relazione all'indennità meritocratica, di cui all'art. 1751 c.c., come correttamente sostenuto dal giudice di pace, deve ritenersi che, in ragione dei principi di diritto sopra richiamati, parte opposta non abbia assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante.
Infatti, nel giudizio di primo grado l'odierna appellata ha specificamente contestato, oltre alla sussistenza di una giusta causa di recesso, la sussistenza, alla data del recesso, di vantaggi derivanti dai rapporti commerciali con i clienti procacciati dall'odierna appellante, deducendo, in particolare, che i rapporti commerciali con i clienti procacciati dall'appellante erano tutti cessati alla data del recesso, compreso quello con GS s.p.a., per il che, come evincibile dalla Parte_4 documentazione prodotta, era fondato su un contratto annuale stipulato per l'anno 2015, con scadenza al
31.12.2015. Secondo quanto dedotto dall'appellata, il contratto con tale società, per l'anno 2016, non sarebbe stato rinnovato per la mancata disponibilità di quest'ultima ad accettare la previsione di ordinativi minimi, quale condizione per la prosecuzione del rapporto commerciale.
A fronte delle specifiche contestazioni formulate dall'opponente nel primo grado di giudizio, era onere dell'odierna appellata dimostrare che i rapporti commerciali con i clienti dalla medesima procacciati
6 fossero in corso alla data del recesso o fossero stati risolti per inadempienze dell'opponente, circostanze queste che, come evidenziato dal giudice di pace, sono risultate indimostrate. Infatti, a tal fine, non possono ritenersi sufficienti le generiche dichiarazioni rese dai testimoni escussi che nulla hanno riferito circa i rapporti commerciali con gli altri clienti procacciati dalla mentre in relazione Parte_1
alla società GS s.p.a. le dichiarazioni testimoniali, che confermano delle mancate consegne di prodotti da parte del , non sono sufficienti ai fini della prova delle richiamate condizioni per il CP_1 riconoscimento dell'indennità meritocratica, posto che, come evincibile dalla documentazione relativa alla corrispondenza intercorsa tra la sociètà G.S. s.p.a. e il come evidenziato, emerge Controparte_1
che il rapporto commerciale sia stato interrotto non a causa delle mancate consegne di prodotti bensì per il mancato accordo su quantitativi minimi pretesi al per la prosecuzione del rapporto e per il CP_1
rinnovo del contratto.
D'altra parte, deve evidenziarsi che dalla corrispondenza intercorsa tra la società GS s.p.a. e CP_1
si evince che le mancate consegne lamentate hanno riguardato il periodo successivo alla
[...]
scadenza del contratto e non vi è prova della continuità del rapporto commerciale. Al riguardo, deve rilevarsi che l'art. 7 del contratto intercorso tra GS s.p.a. e il prevedeva la possibilità Controparte_1 delle parti, prima della scadenza, di negoziare termini e condizioni al fine di pervenire all'eventuale rinnovo del contratto destinato a disciplinare il rapporto, prevedendo altresì la proroga del contratto in corso, sino alla sottoscrizione del rinnovo, ma solo in caso di pendenza di trattative e di continuità del rapporto commerciale. Nel caso di specie, difetta la prova della continuità del rapporto commerciale alla scadenza del contratto, posto che dalla corrispondenza si evince che nel mese di agosto 2016 la società
GS s.p.a. lamentava la mancata consegna da oltre cinque mesi e tanto supporta quando dedotto dall'odierna appellante circa l'interruzione dei rapporti commerciali già alla data di scadenza del contratto.
Le circostanza sopra evidenziate, peraltro, inducono a ritenere non dimostrata la sussistenza di una giusta causa del recesso esercitato dall'odierna appellante, come correttamente ritenuto dal giudice di pace. Infatti, il difetto di prova di inadempimenti imputabili al nei rapporti commerciali con CP_1
gli altri clienti e la circostanza che le lamentate mancate consegne dei prodotti nei confronti del punto vendita di AN abbiano riguardato un periodo successivo alla scadenza del contratto Parte_3
inducono ad escludere che il recesso dal contratto di agenzia possa ritenersi giustificato da circostanze attribuibili al preponente.
Il difetto di prova di una giusta causa del recesso esclude il diritto dell'agente, oltre che dell'indennità meritocratica, per espressa previsione dell'art. 1751 comma 5 c.p.c., anche dell'indennità suppletiva di
7 clientela prevista dalla contrattazione collettiva che, come evidenziato da parte appellata, è subordinata al recesso per grave inadempimento del mandante, non ricorrente nel caso di specie.
In ogni caso, si evidenzia come secondo quanto previsto dal contratto collettivo prodotto dall'odierna appellata sia l'indennità di suppletiva di clientela e sia l'indennità di risoluzione del rapporto, disciplinate dall'art. 11 dell'AEC per la disciplina del rapporto di Agenzia e Rappresentanza
Commerciale, risulta applicabile unicamente agli agenti operanti in forma individuale o di società di persona, circostanza questa non ricorrente nel caso di specie.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado e assorbimento dell'appello incidentale condizionato formulato da parte appellata.
5. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del
DM 147/2022, con applicazione dei valori medi e con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Il rigetto dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M
.
Il giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.701,00, oltre accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12;
Così deciso in Lamezia Terme, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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