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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16636 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37071/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice AD IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da nato in [...], il [...], rappresentato Parte_1
Dall'avv. Davide Ascari, nei confronti del Controparte_1
, a Casablanca (Marocco) – rappresentato ex lege
[...] Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
TT
Il ricorrente, cittadino marocchino e titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, nel 2022 Contr presentava domanda di ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. c) per il figlio, sig. nato a [...] il [...], all'esito della quale il visto veniva negato. Persona_1
Egli ha impugnato il diniego sostenendone l'illegittimità, in quanto l'amministrazione avrebbe omesso ogni valutazione in merito al precario stato di salute in cui versa il figlio che, seppur maggiorenne, non è in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
In particolare, ha riferito che il sig. è stato colpito da encefalopatia neonatale che Persona_1 gli ha causato una disabilità grave, caratterizzata da disturbi della deambulazione, del linguaggio ed epilessia, decretando un grado di invalidità pari al 100%.
Ha infine aggiunto che la moglie, nonché madre del sig. è in possesso del visto di Persona_1 ingresso per l'Italia per ricongiungimento familiare.
Alla luce delle suddette osservazioni il ricorrente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “In via cautelare: voglia il Tribunale adito, sospendere il provvedimento impugnato, ordinando al a Casablanca il rilascio di un visto di ingresso per motivi Controparte_2 familiari al sig. nato il [...] in [...]; Persona_1 In via principale e nel merito: voglia il Tribunale adito, annullando il provvedimento gravato, accertare in capo al sig. il diritto al ricongiungimento familiare con il figlio Parte_1
nato il [...] in [...] e per l'effetto disporsi il rilascio a favore di Persona_1 quest'ultimo del visto e di ogni altro provvedimento utile ai fini dell'ingresso.
In ogni caso: spese, diritti ed onorari rifusi”.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, Controparte_1 ha sostenuto la legittimità del diniego impugnato in ragione della mancata prova della vivenza a carico, condizione indefettibile ai fini del rilascio del visto richiesto.
Con note del 24.11.2025 parte ricorrente ha contestato le difese avversarie, in quanto basate su una errato inquadramento della vicenda in esame, che attiene in realtà al ricongiungimento del figlio maggiorenne (art. 29, comma 1, lett. C) del D.lgs. 286/1998) e non – come sostenuto nella comparsa
– del padre del ricorrente (29, comma 1, lett. D) del D.lgs. 286/1998). Pertanto, qualificate come inconferenti e non pertinenti al caso di specie le contestazioni e le allegazioni di parte convenuta, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso e per la condanna alle spese dell'amministrazione, anche alla luce della mancata emissione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90.
Diritto
In termini generali giova rimarcare che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello
Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica, le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso, o nel suo diniego, quest'ultimo impugnabile innanzi al G.O. ex art. 30 comma 6 del T.U. (cfr. Cass. n. 4984/2013; n. 7218/2011; n.15247/2006;
n.12661/2007; n.209/2005). All'autorità diplomatica o consolare compete la verifica non solo della genuinità della documentazione presentata, ma anche della situazione soggettiva del richiedente.
L'autorità è tenuta a svolgere, dunque, un controllo formale e sostanziale circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del visto.
Sempre in via preliminare, occorre evidenziare che, tra le categorie di familiari che hanno diritto al ricongiungimento, l'art. 29 co. 1, lett. c) TUI menziona i “figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale”. Occorre, dunque, soffermarsi sul requisito della vivenza a carico dal momento che il fatto che il figlio del ricorrente si trovi nelle condizioni di salute descritte dalla norma – oltre a non essere oggetto di contestazione – emerge chiaramente dalla documentazione medica depositata in atti.
Infatti, nel caso di specie, l' ha individuato nella mancata prova della vivenza a carico CP_4
l'unico elemento ostativo al riconoscimento del diritto azionato.
Ebbene, circa l'individuazione in concreto del vivere a carico, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto appropriato «fare riferimento alla giurisprudenza della CGUE (v., in particolare, Causa C-
519/18, es nella parte in cui ha ritenuto che la situazione di Persona_2 Persona_3 familiare a carico si riscontra quando la persona non sia in grado di provvedere alle proprie necessità essenziali nel Paese di origine e quando sia accertato che il sostegno materiale sia effettivamente fornito dal soggiornante quale persona che, in considerazione delle complessive circostanze del caso concreto, si rivela il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale necessario» (Cass. n.
24488/21).
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene che la situazione descritta dalla giurisprudenza europea sia riscontrabile nella vicenda in esame. E infatti, a sostegno della prospettazione offerta, il ricorrente ha prodotto copiosa documentazione comprovante le periodiche rimesse di denaro a beneficio della moglie.
Tali emergenze, anche in considerazione della grave condizione di invalidità in cui versa il figlio del ricorrente, consentono di ritenere provato il requisito della vivenza a carico.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
p.q.m.
Accoglie il ricorso e riconosce il diritto al sig. nato a [...] il [...] al Persona_1 rilascio del visto per ricongiungimento familiare con il sig. nato in [...], il Parte_1
05.11.1958.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200,00, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2025
Il giudice
AD IL
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice AD IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da nato in [...], il [...], rappresentato Parte_1
Dall'avv. Davide Ascari, nei confronti del Controparte_1
, a Casablanca (Marocco) – rappresentato ex lege
[...] Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
TT
Il ricorrente, cittadino marocchino e titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, nel 2022 Contr presentava domanda di ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. c) per il figlio, sig. nato a [...] il [...], all'esito della quale il visto veniva negato. Persona_1
Egli ha impugnato il diniego sostenendone l'illegittimità, in quanto l'amministrazione avrebbe omesso ogni valutazione in merito al precario stato di salute in cui versa il figlio che, seppur maggiorenne, non è in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
In particolare, ha riferito che il sig. è stato colpito da encefalopatia neonatale che Persona_1 gli ha causato una disabilità grave, caratterizzata da disturbi della deambulazione, del linguaggio ed epilessia, decretando un grado di invalidità pari al 100%.
Ha infine aggiunto che la moglie, nonché madre del sig. è in possesso del visto di Persona_1 ingresso per l'Italia per ricongiungimento familiare.
Alla luce delle suddette osservazioni il ricorrente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “In via cautelare: voglia il Tribunale adito, sospendere il provvedimento impugnato, ordinando al a Casablanca il rilascio di un visto di ingresso per motivi Controparte_2 familiari al sig. nato il [...] in [...]; Persona_1 In via principale e nel merito: voglia il Tribunale adito, annullando il provvedimento gravato, accertare in capo al sig. il diritto al ricongiungimento familiare con il figlio Parte_1
nato il [...] in [...] e per l'effetto disporsi il rilascio a favore di Persona_1 quest'ultimo del visto e di ogni altro provvedimento utile ai fini dell'ingresso.
In ogni caso: spese, diritti ed onorari rifusi”.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, Controparte_1 ha sostenuto la legittimità del diniego impugnato in ragione della mancata prova della vivenza a carico, condizione indefettibile ai fini del rilascio del visto richiesto.
Con note del 24.11.2025 parte ricorrente ha contestato le difese avversarie, in quanto basate su una errato inquadramento della vicenda in esame, che attiene in realtà al ricongiungimento del figlio maggiorenne (art. 29, comma 1, lett. C) del D.lgs. 286/1998) e non – come sostenuto nella comparsa
– del padre del ricorrente (29, comma 1, lett. D) del D.lgs. 286/1998). Pertanto, qualificate come inconferenti e non pertinenti al caso di specie le contestazioni e le allegazioni di parte convenuta, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso e per la condanna alle spese dell'amministrazione, anche alla luce della mancata emissione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90.
Diritto
In termini generali giova rimarcare che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello
Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica, le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso, o nel suo diniego, quest'ultimo impugnabile innanzi al G.O. ex art. 30 comma 6 del T.U. (cfr. Cass. n. 4984/2013; n. 7218/2011; n.15247/2006;
n.12661/2007; n.209/2005). All'autorità diplomatica o consolare compete la verifica non solo della genuinità della documentazione presentata, ma anche della situazione soggettiva del richiedente.
L'autorità è tenuta a svolgere, dunque, un controllo formale e sostanziale circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del visto.
Sempre in via preliminare, occorre evidenziare che, tra le categorie di familiari che hanno diritto al ricongiungimento, l'art. 29 co. 1, lett. c) TUI menziona i “figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale”. Occorre, dunque, soffermarsi sul requisito della vivenza a carico dal momento che il fatto che il figlio del ricorrente si trovi nelle condizioni di salute descritte dalla norma – oltre a non essere oggetto di contestazione – emerge chiaramente dalla documentazione medica depositata in atti.
Infatti, nel caso di specie, l' ha individuato nella mancata prova della vivenza a carico CP_4
l'unico elemento ostativo al riconoscimento del diritto azionato.
Ebbene, circa l'individuazione in concreto del vivere a carico, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto appropriato «fare riferimento alla giurisprudenza della CGUE (v., in particolare, Causa C-
519/18, es nella parte in cui ha ritenuto che la situazione di Persona_2 Persona_3 familiare a carico si riscontra quando la persona non sia in grado di provvedere alle proprie necessità essenziali nel Paese di origine e quando sia accertato che il sostegno materiale sia effettivamente fornito dal soggiornante quale persona che, in considerazione delle complessive circostanze del caso concreto, si rivela il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale necessario» (Cass. n.
24488/21).
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene che la situazione descritta dalla giurisprudenza europea sia riscontrabile nella vicenda in esame. E infatti, a sostegno della prospettazione offerta, il ricorrente ha prodotto copiosa documentazione comprovante le periodiche rimesse di denaro a beneficio della moglie.
Tali emergenze, anche in considerazione della grave condizione di invalidità in cui versa il figlio del ricorrente, consentono di ritenere provato il requisito della vivenza a carico.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
p.q.m.
Accoglie il ricorso e riconosce il diritto al sig. nato a [...] il [...] al Persona_1 rilascio del visto per ricongiungimento familiare con il sig. nato in [...], il Parte_1
05.11.1958.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200,00, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2025
Il giudice
AD IL