Ordinanza cautelare 14 febbraio 2018
Ordinanza presidenziale 5 febbraio 2024
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23978 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23978/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00686/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 686 del 2018, proposto da
IS, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Sciatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Premuda 18;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dal Questore di Roma il 27 ottobre 2017, notificato il 3 novembre 2017, di respingimento dell''istanza per il rilascio del porto di fucile a uso tiro a volo, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. IN GI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 27 ottobre 2017 – notificato all’interessato il 3 novembre 2017 – il Questore di Roma ha respinto l’istanza proposta dal sig. IS al fine di ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro a volo, osservando che nei confronti dell’istante era « iscritto il procedimento penale n. IS GIP IS per il reato di cui all’art. 648-bis, che si [era] definito con sentenza di condanna di primo grado alla reclusione anni 2 mesi 8 multa € 1.000,00, in itinere a seguito di appello ordinario » e che quanto emerso denotava la carenza in capo all’istante « del requisito della buona condotta necessaria per la titolarità di autorizzazioni di polizia in materia di armi ».
2. Con l’atto introduttivo del giudizio il sig. IS ha impugnato il suindicato provvedimento e ne ha chiesto l’annullamento – previa sospensione cautelare – sulla base di un unico motivo di diritto.
Segnatamente, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento gravato per « violazione dell’art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 241 [e] violazione ed erronea applicazione e interpretazione degli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) [nonché infine per] eccesso di potere per erroneità e carenza di motivazione, travisamento del fatto, inesistenza del presupposto, irragionevolezza [e] inosservanza di circolari », sostenendo:
- che l’amministrazione non poteva fondare il diniego gravato solo sull’esistenza di una condanna in primo grado per il reato di cui all’art. 648-bis c.p., e ciò anche in considerazione del fatto che la stessa aveva ad oggetto un unico episodio, risalente e « del tutto sganciat [o] dalla tematica delle armi »;
- che la motivazione del provvedimento gravato era del tutto insufficiente e che in particolare la p.a. non aveva in alcun modo preso in considerazione l’atto di appello che era stato proposto avverso la sentenza di condanna di primo grado (che il sig. IS aveva trasmesso in sede di osservazioni ex art. 10- bis , l. n. 241/1990).
3. Il 9 febbraio 2018 il Ministero resistente si è costituito in giudizio senza svolgere difese.
4. Con ordinanza Tar Lazio, I- ter , 14 febbraio 2018, n. IS questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare avanzata da parte ricorrente, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione del provvedimento gravato.
5. Con memoria depositata in data 3 settembre 2025 il sig. IS ha insistito per l’accoglimento del suo ricorso, evidenziando che nelle more il reato per cui lo stesso era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Roma si era prescritto.
6. All’udienza straordinaria del 3 ottobre 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
7. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
8. Va innanzitutto ricordato che è noto che il porto d’armi costituisce un’eccezione al normale divieto di portare le armi sancito dagli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110 a tutela dell’incolumità e degli altri diritti fondamentali della persona di cui all’art. 2 Cost. (al riguardo v. ex multis Corte Costituzionale, 16 dicembre 1993, n. 440, Tar Parma, 27 luglio 2022, n. 232 e Tar Brescia, I, 7 agosto 2024, n. 709) e che la valutazione svolta dalla p.a. ai sensi dell’art. 43 TULPS costituisce espressione di discrezionalità amministrativa non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, a meno che non si versi in ipotesi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o evidente difetto di motivazione (v. ex multis Tar Parma, 10 novembre 2016, n. 324).
A tal proposito è stato sottolineato che « la regola generale è rappresentata dal divieto di detenzione delle armi, e l'autorizzazione di polizia è suscettibile di rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’autorità di pubblica sicurezza prevenire (Consiglio di Stato, III, 13 settembre 2017, n. 4334) ed è stato affermato che l’amministrazione ha « un potere ampiamente discrezionale nel valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza circa l'adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione dell'arma, in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, più in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza » (cfr. Consiglio di Stato, III, 28 marzo 2022, n. 2229).
È stato poi sottolineato che il diniego sull’istanza di concessione del porto d’armi non assume carattere sanzionatorio o punitivo nei confronti del richiedente ma svolge una funzione preventiva diretta a scongiurare che sorga in futuro un pericolo per la sicurezza pubblica (cfr. Tar Milano, I, 12 agosto 2021, n. 1924), sicché la p.a. ha il dovere di adottarlo ogni qualvolta si trovi in presenza di indizi idonei a dubitare dell’affidabilità dell’istante.
9. Tanto osservato in termini generali, nel caso di specie il diniego gravato non è affetto da alcuno dei vizi lamentati dal ricorrente.
Al riguardo, deve osservarsi che l’amministrazione resistente ha adottato la propria decisione sulla base di una congrua motivazione, all’esito di una valutazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti in sede istruttoria, ivi compresi quelli, invero scarni, offerti dall’odierno ricorrente in sede di deduzioni al preavviso ex art. 10- bis , l. n. 241/1990.
Nel provvedimento gravato, infatti, è puntualmente evidenziato: a) che il diniego è stato adottato dalla p.a. in considerazione di quanto emerso in sede istruttoria circa il coinvolgimento del sig. IS in un procedimento penale per una condotta grave (quella di riciclaggio ex art. 648- bis c.p.) nell’ambito del quale lo stesso aveva subito una condanna in primo grado « alla reclusione anni 2 mesi 8 multa € 1.000,00, in itinere a seguito di appello ordinario »; b) che quanto dedotto in sede di osservazioni al preavviso di diniego (in ordine alla proposizione dell’appello e alla natura isolata e non violenta della condotta oggetto del procedimento penale) non appariva idoneo a superare i dubbi sulla condotta del ricorrente e quindi sulla sua affidabilità.
Le suindicate conclusioni appaiono congrue e non irragionevoli (e non espressione di una istruttoria superficiale) tenuto conto:
- che già in altre occasioni la giurisprudenza ha ritenuto che il coinvolgimento dell’istante in un procedimento penale per il grave delitto di riciclaggio costituisce una situazione apprezzabile dall’amministrazione resistente, nelle valutazioni prognostiche che le sono proprie, ai fini del rigetto della richiesta di porto d’armi (cfr. al riguardo Tar Brescia, I, 7 agosto 2024, n. 709 e Tar Napoli, V, 26 luglio 2022, n. 4993);
- che nel caso di specie dall’atto di appello che il ricorrente ha depositato tanto in sede procedimentale quanto in sede processuale (invero l’unico atto della vicenda penale prodotto dal sig. IS che – pur avendone all’evidenza la disponibilità – non ha mai ritenuto di produrre la sentenza di condanna adottata dal Tribunale di Roma, né altri atti del procedimento penale) emerge che la condotta per cui il ricorrente è stato sottoposto a procedimento penale (e condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 648-bis c.p.) riguardava « l’avere con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso … compiuto operazioni atte ad ostacolare l’identificazione … della provenienza delittuosa [di ingenti somme] e a favorirne il reimpiego in attività sia lecite che illecite da parte [di una] associazione criminale » (cfr. produzione documentale del ricorrente, atto di appello, pagg. 1-2), ovvero una condotta che nella sua concretezza (come desumibile dagli stessi atti prodotti dal ricorrente) appare (anche se non violenta) comunque di sicuro rilievo rispetto alle valutazioni sull’affidabilità che l’istante che la p.a. è chiamata a svolgere nel procedimento relativo alla concessione del porto d’armi (e ciò specie se si considera il nesso tra la condotte per cui il ricorrente è stato oggetto di condanna in primo grado e le attività di una presunta associazione criminale);
- che la ragionevolezza della decisione dell’amministrazione appare tanto più evidente se si considera che la richiesta di porto d’armi formulata dal ricorrente è finalizzata al solo uso sportivo, sicché nel bilanciamento delle contrapposte esigenze risulta del tutto prevalente la finalità di tutela della pubblica sicurezza garantita attraverso uno scrutinio estremamente rigoroso dell’affidabilità dell’istante.
10. È poi appena il caso di evidenziare che alcun rilievo può avere nell’ambito del presente giudizio quanto sostenuto dal ricorrente nella memoria depositata in data 3 settembre 2025 in ordine al fatto che medio tempore il reato per cui è stato oggetto di condanna innanzi al Tribunale di Roma si sarebbe prescritto.
Al riguardo – in disparte la circostanza che il ricorrente non ha dato alcuna prova dell’intervenuta prescrizione – appare sufficiente osservare che:
- la giurisprudenza amministrativa è consolidata nell’affermare che « le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano del tutto diverso ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo; da ciò deriva la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possono valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, … a prescindere dagli esiti processuali » (cfr. Tar Lazio, V- bis , 15 marzo 2022, n. 2943);
- un’eventuale pronuncia di prescrizione non sarebbe di per sé idonea a dimostrare che il ricorrente non ha posto in essere le gravi condotte (accertate e punite in primo grado) per cui lo stesso è stato sottoposto a procedimento penale, né comunque a elidere i fatti sottesi alla vicenda penale che ha interessato il sig. IS (per come ricostruibili dall’atto di appello versato in atti dal ricorrente) di per sé apprezzabili come indicatori di una sua inaffidabilità e quindi considerabili nel non irragionevole bilanciamento degli interessi effettuato dall’amministrazione nel caso di specie.
11. Per tutte le ragioni sopra evidenziate, il ricorso è infondato e va respinto.
12. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compreso il fatto che il Ministero, dopo essersi costituito formalmente, non ha sostanzialmente svolto alcuna difesa – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA SA, Presidente
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
IN GI AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN GI AN | CA SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.