TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23978
TAR
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2018
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TAR
Ordinanza presidenziale 5 febbraio 2024
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TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 241 e violazione ed erronea applicazione degli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS)

    Il diniego del porto d'armi è espressione di discrezionalità amministrativa volta alla prevenzione di pericoli per la sicurezza pubblica. La condanna in primo grado per riciclaggio, anche se appellata e poi prescritta, costituisce un elemento apprezzabile dall'amministrazione per dubitare dell'affidabilità dell'istante. La motivazione del provvedimento è congrua e non irragionevole, considerando la gravità del reato contestato e il fatto che la richiesta di porto d'armi è per uso sportivo, dove la pubblica sicurezza prevale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per erroneità e carenza di motivazione, travisamento del fatto, inesistenza del presupposto, irragionevolezza e inosservanza di circolari

    La condanna in primo grado per riciclaggio, anche se appellata, è un elemento che l'amministrazione può valutare ai fini del diniego del porto d'armi, in quanto la valutazione amministrativa è autonoma da quella penale. L'eventuale prescrizione del reato non elide i fatti sottesi alla vicenda penale, che sono apprezzabili come indicatori di inaffidabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23978
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23978
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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