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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/05/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2454 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(p. iva in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Pace per mandato in atti
Appellante
per essa, quale procuratrice, Controparte_1 CP_2
Appellato contumace c.f. , e, per essa, p. iva Controparte_3 P.IVA_2 CP_2
, quale mandataria in forza di atto in Notaio del 20.7.2017, P.IVA_3 Persona_1
rep. n. 60852, racc. n. 11359, registrato a Milano 4 il 21.7.2017 al n. 40324, serie 1T,
rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Avellone per procura generale alle liti in Notaio
di Verona del 19.7.2011, rep. n. 68684, racc.19294. Persona_2
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
nel merito, riformare parzialmente la sentenza di primo grado per difetto di motivazione, error
in iudicando, errore di fatto ed errore di calcolo, nella parte in cui:
- - non abbia tenuto conto delle risultanze a cui è pervenuto il perito;
- - non abbia ammesso il richiamo del ctu in base alle osservazioni proposte da questa difesa;
- - non abbia ammesso il risarcimento del danno;
pertanto, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 4318/2019
pubbl. il 04/10/2019, resa inter partes dal Tribunale di Palermo, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa dei contratti di conto corrente da parte della convenuta e/o dei contratti relativi ai conti anticipi de quibus,
2 perché inserite nei contratti di conto corrente ordinari o nei conti anticipi intercorsi tra le parti per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
- ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto),
inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
- ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e-o prive di causa le clausole che impongono spese e costi di tenuta del conto, inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti e/o nei contratti relativi ai conti anticipi o nei fogli condizioni;
- ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente) inserite nei contratti di conto corrente ordinari o nei contratti conti anticipi intercorsi tra le parti, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione delle disponibilità del denaro, e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione;
3 - ritenere e dichiarare che, per l'effetto dell'anatocismo nascosto, la pattuizione dei tassi di interesse sui conti, risulta non valida e/o indeterminata e/o contra legem e, pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
- ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive;
- ritenere e dichiarare che per alcuni periodi vi è stato superamento del tasso soglia di usura,
e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurai;
- accertare nei contratti di conto corrente e/o dei conti anticipi de quibus la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale, pro tempore, vigente;
- per l'effetto e previa consulenza tecnica d'ufficio, nonché in base ai criteri ivi indicati:
rideterminare il saldo dei conti correnti, depurandoli dal tasso ultralegale, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
- ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risulti pari a zero e, per l'effetto, condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in
4 positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;
- da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale dei conti intrattenuti da parte attrice presso la convenuta;
CP_4
- ritenere e dichiarare che l'attrice ha diritto al risarcimento del danno procurato dalla banca mediante applicazione di clausole illegittime (danno consistente nella privazione di liquidità, utilizzata per pagare debiti insussistenti od in misura superiore al dovuto, anziché
essere impiegata in investimenti produttivi o comunque in occasioni di espansione dell'attività economica oggetto d'impresa.
- all'esito del predetto ricalcolo dell'attuale saldo dei conti intrattenuti presso la CP_4
accertare se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo dell'odierna attrice, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della convenuta di corrispondere detta somma;
CP_4
- dichiarare illegittime ed inefficaci, in particolare, la revoca dei fidi e le segnalazioni in
Centrale Rischi perché non rispondenti a quanto previsto nel codice Civile ed in quello
Deontologico;
- condannare l'azienda di credito convenuta al pagamento della somma, a titolo di restituzione di indebito, tenuto conto della differenza a favore di parte attrice ammontante ad € 251.865,04 per superamento dei tassi usurari a titolo di commissione di massimo scoperto e commissioni di utilizzo oltre disponibilità e/o la minore e/o la maggiore somma
5 che sarà ritenuta di giustizia da quantificarsi a mezzo di CTU in corso di giudizio, o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- si chiede, infine, la pubblicazione, ai sensi dell'art. 120 c.p.c., per estratto della sentenza di condanna a cura e spese del soccombente in una o più testate giornalistiche,
radiofoniche o televisive e nei siti internet principali.
Conclusioni di parte interveniente:
ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile oltre che infondato l'appello proposto e, per l'effetto, rigettarlo, ritenendo in ogni caso non legittimata Controparte_3
con riguardo alle domande avversarie di restituzione d'indebito e di risarcimento dei presunti danni occorsi;
in via istruttoria, ritenere e dichiarare inconferente e inconducente il chiesto richiamo del CTU
e, conseguentemente, rigettare la relativa domanda avversaria;
con vittoria di spese e competenze.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Par
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_3
del Tribunale di Palermo n. 4318 del 4 ottobre 2019 che ne ha rigettato le domande volte:
- alla rideterminazione del saldo dei rapporti di conto corrente ordinario di corrispondenza n. 300162346, del conto anticipi n. 30010300052659 e dell'ulteriore conto anticipi n. 1295
previa espunzione delle competenze illegittimamente addebitate a titolo di interessi ultralegali e anatocistici, commissione di massimo scoperto e altre spese, tali nel
6 complesso da condurre il carico economico connesso al credito concesso dall'istituto bancario oltre le soglie definite dalla normativa antiusura;
- alla condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente appostate a debito;
- alla condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati con l'immotivato rifiuto di concessione di una moratoria sui debiti,
pur nella ricorrenza dei presupposti indicati dall'accordo ABI - MEF del 28.2.2012, con il dimezzamento del fido concesso, operato in assenza di preventiva comunicazione,
infine, con l'illegittima segnalazione del nominativo della società cooperativa alla centrale dei rischi degli intermediari finanziari.
Articolati tre motivi di impugnazione, la cooperativa appellante:
I) segnala di aver dedotto già in atto di citazione -non, dunque, tardivamente in comparsa conclusionale, come erroneamente ritenuto dal primo Giudice- l'omessa stipulazione in forma scritta dei contratti destinati a disciplinare i tre diversi rapporti, con ciò
assolvendo pienamente al proprio onere di allegazione, dato questo implicitamente attestato dal Tribunale medesimo che, nell'ordinanza ammissiva della c.t.u. contabile,
aveva richiesto al consulente rideterminare il saldo dei rapporti “se del caso,
applicando i tassi di sostituzione ex art. 117 TUB”. Soggiungono che la documentazione contabile prodotta, per quanto lacunosa, aveva comunque consentito al c.t.u. di determinare l'ammontare complessivo, per il periodo documentato, delle
7 commissioni di massimo scoperto (€ 18.888,03) e delle alte voci di costo, cdc e cis,
che a questa nel tempo si erano sostituite, (€ 31.508,44) conteggiate a debito dalla banca nel rapporto contraddistinto con il n. 52659 (già 6696) e non dovute;
II) con argomenti compositi, reclama:
a) la valorizzazione delle conclusioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio riguardo all'ammontare della commissione di massimo scoperto, e delle successive equivalenti voci di costo, illegittimamente addebitate dalla banca e insiste per l'elisione del relativo importo dal saldo finale del rapporto n. 52659 (già 6696);
b) la valorizzazione della differenza, anch'essa enucleata dal consulente tecnico d'ufficio, tra competenze applicate al rapporto di conto anticipi 1295 (già 4324) e competenze ricalcolate in conformità al disposto dell'art. 117 coma VII T.U.B..
Sostiene in proposito che, imposta dall'art. 117 T.U.B. la forma scritta a pena di validità dei contratti bancari, “è onere dell'Istituto di credito dimostrare l'esistenza
di previsioni di precise clausole contrattuali” (pag. 11 dell'atto di appello),
operando, in caso contrario, il meccanismo di integrazione automatica dei contratti previsto dal comma 7 della medesima disposizione normativa;
c) l'espunzione degli effetti della capitalizzazione dei soli interessi passivi dal saldo di ciascuno dei rapporti, stipulati tutti in data antecedente alla delibera CICR del 9
febbraio 2000;
8 d) la revisione della valutazione di compatibilità con la disciplina in tema di usura espressa dal c.t.u., fondata sull'erronea classificazione del credito concesso nei rapporti n. 52659 (già 6696) e n. 1295 (già 4324) entro la categoria delle “aperture di credito in conto corrente”, in luogo di “anticipi e sconti oltre € 5.000”, nonché
sull'adozione, quanto al criterio di calcolo del TEG del rapporto da raffrontare al
TEGM rilevato nei decreti ministeriali attuativi della L. n. 108/1996, delle
Istruzioni della AN d'LI in luogo della formula del TAEG, maggiormente aderente al dettato dell'art. 644 c.p.;
III) si duole del rigetto delle domande risarcitorie ribadendo la contrarietà a buona fede del comportamento della banca che, concesso alla correntista a gennaio 2011 un affidamento di € 672.000,00, lo aveva in prosieguo di tempo:
- dapprima, dimezzato senza alcun preavviso, così che la conoscenza della riduzione dell'accordato era giunta alla cooperativa solo per effetto di una verifica autonomamente condotta presso la Centrale dei Rischi tramite la quale aveva appreso della segnalazione a suo carico -neppure questa previamente comunicata-;
- quindi, revocato con nota datata 29.11.2012, pervenuta alla destinataria solo il successivo giorno 28 dicembre, quando la revoca delle facilitazioni era già divenuta efficace, senza peraltro curarsi di riscontrare in termini concreti la richiesta di moratoria sui debiti avanzata dalla correntista.
9 Adducendo che “a causa della segnalazione in C.R. e la revoca del fido operata da CP_1
tutti gli altri Istituti ANri presso i quali la società gode di una linea di credito hanno subito
richiesto un rientro, bloccando ogni forma di operatività per la (pag. 21 Parte_4
dell'atto di citazione in appello), ha insistito per la condanna della banca al risarcimento del danno conseguente.
Mentre , pur regolarmente vocata, non si è costituita in appello, è Controparte_1
spontaneamente intervenuta per il tramite della medesima Controparte_3
mandataria e con il ministero del medesimo difensore -avvocato Marcello Controparte_2
Avellone- che nel primo grado di giudizio avevano, rispettivamente, rappresentato e assunto il patrocinio di Controparte_1
L'interveniente, affermatasi cessionaria, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione condotta ai sensi della L. 30 aprile 1999 n. 130, di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche
di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di
mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a
persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati
come attività finanziarie deteriorate” già in capo a giusta contratto di Controparte_1
cessione pro soluto “pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna parte
seconda n. 93 dell'8.8.2017” (pag. 7 della comparsa di intervento), tra i quali era ricompresa la posizione debitoria gravante sulla , ha eccepito il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizione di indebito e, contestati
10 partitamente i motivi di impugnazione, si è opposta all'accoglimento del gravame,
osservando, in particolare che la mancata analisi dei rapporti bancari funzionale all'espunzione di poste di cui fosse riscontrata l'illegittimità non poteva che imputarsi al
“mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla controparte che, si ribadisce,
ha prodotto estratti conto e scalari relativi solo ad alcuni periodi ed in modo frammentato –
senza peraltro averne chiesto preventiva consegna alla ai sensi dell'art. 119 TUB –, CP_4
così da non rendere possibile una ricostruzione dei saldi o quantomeno una ricostruzione
attendibile” (pagg. 12 e 13 della comparsa di intervento).
Solo in comparsa conclusionale, l'appellante ha eccepito il difetto, in capo all'interveniente della titolarità del credito in tesi scaturente dai rapporti bancari Controparte_3
oggetto della lite stante la mancata produzione del contratto di cessione e l'omessa dimostrazione dell'inclusione delle posizioni concernenti la cooperativa entro Pt_1
l'ampia operazione di cartolarizzazione. Sostiene che “perché sia provata la titolarità attiva
e passiva del rapporto, nonché la legittimazione processuale, è necessaria la produzione
integrale del contratto originario quale unico documento che consenta di individuare “senza
incertezze” i rapporti oggetto di cessione”, non essendo invece sufficiente a tal fine la pubblicazione per estratto sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 58 T.U.B., adempimento che assolve al diverso compito previsto dall'art. 1264 c.c.. Eccepisce, altresì, che nell'avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. “ la società veicolo si dichiara iscritta Controparte_3
al n. 35364.9 nell'elenco delle società veicolo tenuto presso la AN D'LI ai sensi dell'art
11 4 del provvedimento della AN D'LI del 7 giugno 2017. Consultando il su citato elenco
essa risulta iscritta in data 18 luglio 2017. Nell'avviso pubblicato nella G.U. n. 93 Parte
seconda dell'8.08.2017 dichiara di avere acquistato in data 14 luglio 2017. Quindi, alla data
della stipulazione del citato contratto di cessione del 14.07.2017 la era priva CP_3
dell'iscrizione nell'elenco 7 giugno 2017, nonché dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art 106
t.u.b. requisito soggettivo necessario al perfezionamento della cessione (cfr. Cass. Civ. Sez.
7.03.01 n. 3272, che ha ravvisato l'esistenza di una nullità per violazione di norma
imperativa). L'acquisto, a titolo oneroso, di crediti costituisce, di norma, attività di
intermediazione finanzia, da cui discende l'obbligo per la società dell'iscrizione nell'albo ex
art. 106 Tub, con la conseguente soggezione alla vigilanza della AN d'LI e alle
correlate prescrizioni regolamentari dell'assetto organizzativo interno. Per di più, nelle
difese di controparte, non vi è prova dell'avvenuta annotazione nel Registro Imprese, del
presunto contratto di cessione del 14 luglio 2017 che costituisce uno dei presupposti formali
richiesti dall'art. 58 comma 2 del TUB indispensabile per la dimostrazione dell'esistenza e
della validità della cessione” (pag. 8 della comparsa conclusionale), traendone la conclusione dell'inefficacia della cessione.
Rileva infine che l'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. rimanda a un link, funzionale alla rilevazione dei dati indicativi dei crediti ceduti e della conferma dell'avvenuta cessione, con la specificazione che tali dati “resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito
12 ceduto” osservando che, non essendo il link operativo, “l'operazione di cartolarizzazione
deve ritenersi conclusa ed i relativi crediti estinti” (pag. 9 della comparsa conclusionale).
****
E' proprio da tali ultime eccezioni che occorre muovere nella disamina dell'impugnazione,
non senza segnalarne la marginale refluenza pratica, limitata alla sola regolazione delle spese processuali, atteso che del presente giudizio è parte anche l'istituto di credito cedente -così
che non si pone un problema di integrità del contraddittorio- e che l'interveniente non ha proposto appello incidentale e neppure svolto difese differenti da quelle esplicate in primo grado da Controparte_1
Va in primo luogo ribadito il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui "in
caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è
sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione
dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei
rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi,
allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie
consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i
crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in
base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come
sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della AN d'LI" (Cass. civ. 22.4.2024
n. 10860, la quale espressamente richiama Cass. n. 31188/2017 e Cass. n. 21821/2023).
13 Merita inoltre osservare che l'orientamento che ritiene insufficiente la produzione dell'avviso dell'art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “in quanto l'unico effetto di
tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore
ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto,
per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a
identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua
inclusione nella cessione” (Cass 6.2.2024 n. 3405, Cass., 20.7.2023, n. 21821) precisa,
tuttavia, che l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco
è diversamente modulato a seconda del tenore della contestazione del debitore, di modo che tale prova “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi
soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso
della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali
indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza
tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche
concrete” (Cass. 22.3.2024 n. 7866). In termini ancor più articolati e precisi afferma la
Suprema Corte che «In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un
determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre
distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore
ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del
pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie
14 traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte
del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul
creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di
forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso
di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai
sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione
da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta
Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i
medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non
costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente
contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata
dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata,
unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione
di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola
riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto
di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso
di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde
verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale
legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con
certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche,
15 mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua
inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo». (Cass. civ.
5/4/2023 n. 9412, il cui principio di diritto è richiamato e ribadito da Cass. civ. 29.2.2024 n.
5478).
Riportati tali insegnamenti al caso concreto e rilevato che:
• ha depositato l'avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. nel quale Controparte_3
sono riportati gli estremi del contratto di cessione e adeguatamente specificati i connotati identificativi (data di insorgenza, qualità soggettive del debitore, caratteristiche oggettive)
dei crediti oggetto della cessione in blocco da parte di Controparte_1
• si è costituita in giudizio con comparsa di intervento del Controparte_3
16.9.2020, ma né all'udienza di prima comparizione del 18.9.2020, né all'udienza di precisazione del conclusioni del 28.11.2024, sostituita dallo scambio di note scritte a sensi dell'art. 127 ter c.p.c., neppure, infine, nelle note predisposte per la partecipazione a tale udienza, nelle quali ha precisato le conclusioni riportandosi a “tutto quanto chiesto,
dedotto ed eccepito in atto di appello”, l'appellante ha eccepito e contestato alcunchè;
• con comportamento concludente dal significativo valore indiziario, la cedente CP_1
che pure, in data 15.11.2021, ha formulato istanza di visibilità degli atti, non ha
[...]
svolto attività processuale, restando contumace in appello;
deve dirsi raggiunta la dimostrazione della legittimazione attiva di Controparte_3
rappresentata da non tempestivamente contestata dalla cooperativa . CP_2 Pt_1
16 Ciò a maggior ragione ove si consideri -in aggiunta alla specificità dei dati riferiti nell'avviso di cessione e di quanto ulteriormente ricavabile dalla documentazione (segnatamente,
dall'estratto del contratto di cessione tra e munito Controparte_1 Controparte_3
di autentica notarile, contenente attestazione della cessione della posizione Parte_5
individuata con il pertinente codice identificativo NDG e dalla dichiarazione della
[...]
cedente attestante l'avvenuta cessione a dei Controparte_1 Controparte_3
rapporti accesi da prodotta dall'interveniente a corredo della Parte_5
memoria di replica (prima occasione utile a fronte dei rilievi mossi dal controparte in comparsa conclusionale)- che essa è rappresentata in giudizio dall'originario difensore della cedente ed agisce per il tramite della medesima mandataria. CP_1
Quanto alle ulteriori eccezioni, vale rammentare che, per condivisibile insegnamento della
Suprema Corte, le previsioni dell'art. 106 T.U.B. che impongono l'iscrizione degli intermediari finanziari in un apposito albo tenuto dalla AN d'LI “non hanno alcuna
valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore
bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è
specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo
all'autorità di vigilanza (cioè, alla AN d'LI) e presidiati anche da norme penali;
- conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano
del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle
condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni
17 di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in
sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente
viziati da un'invalidità "derivata";
- in altri termini -anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U,
Sentenza n. 33719 del 16-11-2022, in relazione ad altra speciosa questione (…)- dall'omessa
iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione
dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul
diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo
VIII, capo I, del T.U.B.)” (Cass. civ. 18.3.2024 n. 7243).
Infondati in fatto, e comunque inidonee a provocare le conseguenze sostanziali e processuali prospettate dall'appellante, sono risultati i rilievi concernenti la non operatività del link di rimando al sito web dal quale trarre informazioni concernenti le singole posizioni oggetto di cessione e la mancata annotazione della cessione in blocco nella visura camerale storica di presso il Registro delle Imprese. Controparte_3
****
Quanto al merito, l'appello è meritevole di limitato accoglimento.
Il primo e il secondo motivo di impugnazione possono essere trattati congiuntamente per la stretta inerenza e conseguenzialità logico-giuridica delle questioni sollevate, nell'esame delle quali rilievo primario e decisivo riveste l'enucleazione dei criteri di distribuzione dell'onere probatorio.
18 Non può al riguardo accogliersi la pretesa dell'appellante di traslare sull'istituto bancario l'onere della dimostrazione della legittimità, formale e sostanziale, del regolamento contrattuale e delle operazioni che, nel tempo, hanno movimentato il rapporto.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il correntista che, come nel caso in esame, agisca per far accertare la nullità del contratto e per la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, restando dunque onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi a importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (così Cass. civ. 23.10.2017, n. 24948, Cass. Civ. 28.11.2018 n. 30822, Cass. Civ.
3.12.2018, n. 31187, Cass. Civ. 13.12.2019 n. 33009, Cass. Civ. 17.4.2020 n. 7895), nonché
la sua genesi con la produzione dei contratti di accensione dei rapporti, indispensabili per valutare la conformità a legge delle pattuizioni, sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale (Cass. civ. 14.5.2012 n. 7501; Cass. Civ.
9.3.2021 n. 6480).
Nella vicenda in esame, la correntista, attrice in primo grado:
- ha prodotto alcuni dei contratti regolatori del solo rapporto 52659 (già 6696) e in modo lacunoso e frammentario gli estratti conto dei tre rapporti;
-non ha rivolto alla banca prima dell'avvio del giudizio istanza ex art. 119 T.U.B. per sollecitare la consegna dei contratti e degli estratti conto mancanti;
19 - ha formulato, peraltro in termini del tutto generici (“ordinare … l'esibizione di tutta la
documentazione richiesta, ai fini di corretta analisi circa i tassi effettivamente applicati, fin
dalla nascita di ogni singolo rapporto”, pag. 29 dell'atto di citazione), istanza ex art. 210
c.p.c, che tuttavia non ha coltivato in primo grado;
ha anzi prodotto, a corredo delle memorie ex art. 183 VI comma n. 1 e 2, parte della documentazione contabile rivelando così la superfluità (oltre che l'inammissibilità per genericità dell'istanza) di un ordine di esibizione.
Va invero rammentato che “l'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio
residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere
acquisita con altri mezzi e per nulla destinato a sollevare la parti dall'onere probatorio su
ciascuna gravante in dipendenza della operatività delle regole di cui all' art. 2697 Cc” Cass.
civ., sez. I, 25/7/2023, n. 22255 e non può, pertanto, farvi ricorso la parte che non solo è in condizione di procurarsi il documento, ma che addirittura dimostri di esserne a disposizione.
L'istanza istruttoria, infine, non è stata riproposta in appello.
Più in dettaglio, dei tre rapporti azionati:
* quanto al conto corrente di corrispondenza n. 162346 (già 137526 e 24856), sono stati depositati, per come analiticamente ricostruito dal consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio “gli estratti conto (in parte tabulati a stampa) dal 2003 al 2005 (saldo
addebito detta data euro 8.281,70) e successivamente soltanto gli estratti conto generalmente
ricadenti nell'ultima mensilità del trimestre (esempio marzo, giugno, settembre dicembre)
sino alla data del 30.09.2008 e, infine, solo scalari sino alla data del 27.09.2012” (pag. 3
20 della relazione di c.t.u.). La produzione è a tal punto lacunosa, frammentaria e disorganica da non consentire neppure di considerare con certezza “i documenti quali facenti parte di un
unico rapporto. Il tutto anche alla luce del ripetuto cambio di numerazione” (pag. 5 della relazione di c.t.u.)
* quanto al conto n. 52659 (già 6696) -trattasi, come evidenziato dal c.t.u. e obiettivamene rilevabile dai documenti contrattuali agli atti, di un rapporto di conto corrente ordinario di corrispondenza del quale è stata documentata la regolamentazione scritta con convenzione del 9.1.2007, connotato dalla concessione di una linea di credito che ha trovato disciplina scritta il 16.7.2009 con la “conferma della linea di credito già concessaci in data 19/05/1997”
di € 400.000,00 “nell'unica forma pattuita come di seguito indicato: per apertura di credito
in conto corrente usufruibile in proporzione all'importo dei crediti che vi avremo incaricato
di incassare, relativi a fatture di vostro gradimento da noi emesso eventi data di scadenza
non eccedente quella indicata, sul conto indicato in epigrafe”, linea di credito ampliata sino a € 672.000,00 in data 24.1.2011-, sono stati depostati “estratti conto sino al 30.09.2008
(saldo addebito a detta data euro 232.592,28) e successivamente soltanto scalari (senza le
movimentazioni) sino alla data del 27.09 2012” (pag. 2 della relazione di c.t.u.) ;
* quanto al conto anticipi n. 1295 (già 4324), non è stato prodotto il contratto e sono stati invece depositati gli estratti conto dal 31.12.2002 al 29.3.2007.
21 La cooperativa , che non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio, deve Pt_1
quindi sopportare, come già correttamente statuito dal Tribunale, le conseguenze della mancata dimostrazione dei propri assunti.
Con riguardo al rapporto di conto anticipi n. 1295 (già 4324), in assenza di produzione del contratto, non è dato vagliare le numerose censure di nullità mosse dalla correntista, così che,
anche alla luce della verifica di compatibilità tra carico economico in concreto rilevato dagli estratti conto e disciplina antiusura, correttamente condotta dal c.t.u. in conformità alle istruzioni all'uopo diramate dalla AN d'LI (Cass. civ. S.U. 20/6/2018, n. 16303; Cass.
civ. S.U. 18/9/2020, n. 19597), la domanda di rideterminazione del saldo deve essere disattesa. Non è invero possibile accogliere il ricalcolo effettuato dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha espunto le competenze applicate dalla banca e sostituito gli interessi con quelli previsti dall'art. 117 T.U.B., atteso che assenza di originaria convenzione contrattuale scritta (evenienza che attiva la sanzione sostitutiva di cui all'art 117 comma VII Tub) e omessa produzione del contratto (mero inadempimento all'onere probatorio gravante sulla parte) non sono concetti equivalenti e che l'ambigua allegazione della cooperativa Parte_6
nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado così aveva rassegnato le proprie conclusioni: “ritenere e dichiarare … la nullità delle clausole contenenti la previsione della
capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo
scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di
valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa dei contratti di
22 conto corrente da parte della convenuta e/o dei contratti relativi ai conti anticipi di quibus,
perché inserite nei contratti di conto corrente ordinario o nei conti anticipi intercorsi tra le
parti per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed
indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari”- non autorizza a ritenere affermata l'omessa stipula in forma scritta della relativa convenzione, opzione verso la quale l'attrice ha, tardivamente, virato in termini netti solo nella comparsa conclusionale di primo grado.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo al rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 162346 (già 137526 e 24856). Va in proposito precisato che l'indiscusso onere probatorio del correntista può assolversi anche con modalità differenti rispetto alla produzione integrale degli estratti conto. Se è innegabile, infatti, che gli estratti conto offrono integrale e perciò esaustiva raffigurazione delle operazioni attraverso cui il rapporto si snoda e si modifica nel tempo, per riaffermato orientamento giurisprudenziale assumono, tuttavia,
pari rilevanza a fini probatori anche “altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni
(come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture
contabili)” Cass. civ., sez. I, 27/12/2022, n. 37800. “Nei rapporti di conto corrente bancario,
il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla
banca non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto
mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova
dei movimenti del conto desumersi anche « aliunde», vale a dire attraverso le risultanze degli
23 altri mezzi di prova offerti dalla parte o assunti d'ufficio, che spetta al giudice di merito
valutare con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Nella
specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda del
correntista, in quanto le scritture contabili prodotte - libro giornale e mastrini - non erano
risultate idonee a provare l'effettiva movimentazione registrata sul conto corrente). Cass.
civ., sez. I, 19/7/2021, n. 20621 e in termini, solo per menzionare le più recenti, Cass. civ.
sez. I, 14/12/2022, n.36585.
La scarna e disorganica produzione documentale versata in atti dall'attrice -preclusiva dello svolgimento di qualsivoglia attendibile approfondimento tecnico istruttorio- è tuttavia inidonea a sorreggerne l'azione di ripetizione rispetto al conto 162346 (già 137526 e 24856),
poiché non consente di ricostruire l'andamento del rapporto e, più in radice, neppure il nesso di successione tra gli sparuti e discontinui documenti contabili, dei quali, come evidenziato dal c.t.u., non è possibile predicare senza incertezze l'appartenenza a un unico rapporto bancario.
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riguardo al conto corrente di corrispondenza con apertura di credito n. 52659 (già 6696). La compresenza dei documenti contrattuali
(convenzioni del 9.1.2007, 16.7.2009 e 24.1.2011) e contabili (questi ultimi, per vero,
incompleti) consente sia il vaglio di legittimità delle previsioni negoziali, sia il computo delle poste illegittime, non anche, tuttavia, come chiarito dal consulente tecnico, l'esatta ricostruzione del saldo. Rileva, invero, il c.t.u. che la documentazione contabile in atti
24 permette unicamente di conteggiare ed eliminare talune “differenze contabili”, non anche il conseguenziale ricalcolo del saldo che tenga conto, a cascata, degli effetti dell'epurazione eseguita (pag. 6 dei chiarimenti in risposta alle osservazioni delle parti).
Ebbene, il regolamento contrattuale, in quanto:
- indica i tassi di interesse attivi e passivi, lei spese e le commissioni, le valute su versamenti e assegni e, dal 24.1.2011, anche il corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi - DIF e la commissione utilizzi oltre il limite del fido;
- dispone la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
- è esente da fenomeni usurari, verifica che correttamente il c.t.u. ha condotto facendo riferimento alla soglia prevista per la categoria di operazioni di aperture di credito in conto corrente e con riguardo alla formula di calcolo del TEG del rapporto contenuta nelle istruzioni della AN d'LI;
si sottrae a molte delle cesure di illegittimità proposte dall'appellante.
Tuttavia nulla, per difetto di determinatezza, non essendo precisata la base di computo alla quale applicare l'aliquota convenuta, è la clausola in tema di commissione di massimo scoperto contenuta nel contratto del 2007. Altresì illegittima, perché non pattuita fino al
24.1.2011, è l'applicazione della DIF e della commissione per utilizzi oltre la disponibilità
fondi.
Analizzando la documentazione contabile prodotta dalla correntista, il c.t.u. ha quantificato in € 18.888,03 l'ammontare delle poste illegittimamente addebitate da a titolo di CP_1
25 commissione di massimo scoperto, mentre la DIF non dovuta (perché afferente alla concessione nell'anno 2009 dell'affidamento di € 400,000 che non ne contiene regolamentazione) ammonta a € 8.000,00 e a € 350,00 la commissione per utilizzi oltre la disponibilità fondi anch'essa applicata in difetto di previa pattuizione scritta. Deve dunque concludersi, in ciò sostanziandosi l'accoglimento parziale del gravame, che non vi è titolo della cessionaria del credito per il recupero dell'importo complessivo di € 27.230,03
(18.888,03 + 8.000,00 + 350,00), frutto dell'illegittima appostazione di poste non dovute.
Il terzo motivo di impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342
c.p.c.. Il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria avanzata dalla società cooperativa per non essere stata offerta “prova di un danno risarcibile subito a causa di detta segnalazione
… stesse considerazioni vanno svolte con riguardo agli ulteriori pregiudizi asseritamente
patiti in conseguenza del diniego da parte dell'istituto della moratoria sul debito richiesta
dalla società attrice e della riduzione dei finanziamenti originariamente accordati” (pag. 5
della sentenza impugnata).
Con l'impugnazione, senza misurarsi con tale argomento, del quale mostra di non aver colto l'efficacia dirimente, la cooperativa reitera le ragioni dalle quali discenderebbe Pt_1
l'illegittimità della condotta della banca, limitandosi ad affermare, quanto al danno risentito,
che “tutti gli altri Istituti ANri presso i quali la società gode di una linea di credito hanno
subito richiesto un rientro … questo ha comportato chiaramente un blocco dell'attività svolta
dalla nonché un danno notevole” (pag. 21 dell'atto di appello). Pt_5 Parte_7
26 Non può dunque che confermarsi l'assenza di dimostrazione e, più in radice, di compiuta allegazione o anche solo di un tentativo di quantificazione delle conseguenze pregiudizievoli imputate all'istituto di credito, la conformità a norma della cui condotta diviene pertanto ozioso indagare. Da tempo invero la giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento al pregiudizio non patrimoniale -e a maggior ragione, quindi, per il danno patrimoniale- nega la predicabilità del danno in re ipsa e ribadisce l'onere per la parte che assume essere stata danneggiata di fornire dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli sofferte.
****
Il limitatissimo accoglimento dell'impugnazione, rende giusta la compensazione parziale, in ragione di 1/3, tra le parti delle spese di lite che, per i rimanenti 2/3, liquidati in favore di con la mandataria in € 3.500,00 per il primo grado di giudizio Controparte_1 CP_2
e in favore dell'interveniente con la mandataria , in Controparte_3 CP_2
€ 4.800,00 -di cui € 1.400,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva ed €
2.400,00 per la fase decisionale- per il presente grado di giudizio, devono essere poste a carico dell'appellante, maggiorate di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando nella contumacia qui dichiarata di
Controparte_1
27 in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_8
, in persona del legale rappresentante pro tempore , con atto di
[...] Parte_2
citazione notificato a con la mandataria il 27.12.2019 avverso Controparte_1 CP_2
la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4318 del 4 ottobre 2019:
- dichiara nulla la clausola in tema di commissione di massimo scopeto contenuta nel contratto del 9.1.2007 relativo al rapporto di corrente di corrispondenza n. 52659 (già 6696) e illegittima l'applicazione al medesimo rapporto, fino alla data del 24.1.2011, del corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi - DIF e della commissione utilizzi oltre il limite del fido;
- accerta in € 27.230,03 l'importo per tali causali illegittimamente addebitato alla correntista;
compensa in ragione di 1/3 tra le parti le spese di lite e condanna l'appellante al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in € 3.500,00 per il giudizio di primo grado e in € 4.800,00, come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 24 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2454 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(p. iva in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Pace per mandato in atti
Appellante
per essa, quale procuratrice, Controparte_1 CP_2
Appellato contumace c.f. , e, per essa, p. iva Controparte_3 P.IVA_2 CP_2
, quale mandataria in forza di atto in Notaio del 20.7.2017, P.IVA_3 Persona_1
rep. n. 60852, racc. n. 11359, registrato a Milano 4 il 21.7.2017 al n. 40324, serie 1T,
rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Avellone per procura generale alle liti in Notaio
di Verona del 19.7.2011, rep. n. 68684, racc.19294. Persona_2
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
nel merito, riformare parzialmente la sentenza di primo grado per difetto di motivazione, error
in iudicando, errore di fatto ed errore di calcolo, nella parte in cui:
- - non abbia tenuto conto delle risultanze a cui è pervenuto il perito;
- - non abbia ammesso il richiamo del ctu in base alle osservazioni proposte da questa difesa;
- - non abbia ammesso il risarcimento del danno;
pertanto, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 4318/2019
pubbl. il 04/10/2019, resa inter partes dal Tribunale di Palermo, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa dei contratti di conto corrente da parte della convenuta e/o dei contratti relativi ai conti anticipi de quibus,
2 perché inserite nei contratti di conto corrente ordinari o nei conti anticipi intercorsi tra le parti per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
- ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto),
inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
- ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e-o prive di causa le clausole che impongono spese e costi di tenuta del conto, inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti e/o nei contratti relativi ai conti anticipi o nei fogli condizioni;
- ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente) inserite nei contratti di conto corrente ordinari o nei contratti conti anticipi intercorsi tra le parti, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione delle disponibilità del denaro, e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione;
3 - ritenere e dichiarare che, per l'effetto dell'anatocismo nascosto, la pattuizione dei tassi di interesse sui conti, risulta non valida e/o indeterminata e/o contra legem e, pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
- ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive;
- ritenere e dichiarare che per alcuni periodi vi è stato superamento del tasso soglia di usura,
e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurai;
- accertare nei contratti di conto corrente e/o dei conti anticipi de quibus la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale, pro tempore, vigente;
- per l'effetto e previa consulenza tecnica d'ufficio, nonché in base ai criteri ivi indicati:
rideterminare il saldo dei conti correnti, depurandoli dal tasso ultralegale, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
- ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risulti pari a zero e, per l'effetto, condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in
4 positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;
- da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale dei conti intrattenuti da parte attrice presso la convenuta;
CP_4
- ritenere e dichiarare che l'attrice ha diritto al risarcimento del danno procurato dalla banca mediante applicazione di clausole illegittime (danno consistente nella privazione di liquidità, utilizzata per pagare debiti insussistenti od in misura superiore al dovuto, anziché
essere impiegata in investimenti produttivi o comunque in occasioni di espansione dell'attività economica oggetto d'impresa.
- all'esito del predetto ricalcolo dell'attuale saldo dei conti intrattenuti presso la CP_4
accertare se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo dell'odierna attrice, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della convenuta di corrispondere detta somma;
CP_4
- dichiarare illegittime ed inefficaci, in particolare, la revoca dei fidi e le segnalazioni in
Centrale Rischi perché non rispondenti a quanto previsto nel codice Civile ed in quello
Deontologico;
- condannare l'azienda di credito convenuta al pagamento della somma, a titolo di restituzione di indebito, tenuto conto della differenza a favore di parte attrice ammontante ad € 251.865,04 per superamento dei tassi usurari a titolo di commissione di massimo scoperto e commissioni di utilizzo oltre disponibilità e/o la minore e/o la maggiore somma
5 che sarà ritenuta di giustizia da quantificarsi a mezzo di CTU in corso di giudizio, o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- si chiede, infine, la pubblicazione, ai sensi dell'art. 120 c.p.c., per estratto della sentenza di condanna a cura e spese del soccombente in una o più testate giornalistiche,
radiofoniche o televisive e nei siti internet principali.
Conclusioni di parte interveniente:
ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile oltre che infondato l'appello proposto e, per l'effetto, rigettarlo, ritenendo in ogni caso non legittimata Controparte_3
con riguardo alle domande avversarie di restituzione d'indebito e di risarcimento dei presunti danni occorsi;
in via istruttoria, ritenere e dichiarare inconferente e inconducente il chiesto richiamo del CTU
e, conseguentemente, rigettare la relativa domanda avversaria;
con vittoria di spese e competenze.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Par
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_3
del Tribunale di Palermo n. 4318 del 4 ottobre 2019 che ne ha rigettato le domande volte:
- alla rideterminazione del saldo dei rapporti di conto corrente ordinario di corrispondenza n. 300162346, del conto anticipi n. 30010300052659 e dell'ulteriore conto anticipi n. 1295
previa espunzione delle competenze illegittimamente addebitate a titolo di interessi ultralegali e anatocistici, commissione di massimo scoperto e altre spese, tali nel
6 complesso da condurre il carico economico connesso al credito concesso dall'istituto bancario oltre le soglie definite dalla normativa antiusura;
- alla condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente appostate a debito;
- alla condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati con l'immotivato rifiuto di concessione di una moratoria sui debiti,
pur nella ricorrenza dei presupposti indicati dall'accordo ABI - MEF del 28.2.2012, con il dimezzamento del fido concesso, operato in assenza di preventiva comunicazione,
infine, con l'illegittima segnalazione del nominativo della società cooperativa alla centrale dei rischi degli intermediari finanziari.
Articolati tre motivi di impugnazione, la cooperativa appellante:
I) segnala di aver dedotto già in atto di citazione -non, dunque, tardivamente in comparsa conclusionale, come erroneamente ritenuto dal primo Giudice- l'omessa stipulazione in forma scritta dei contratti destinati a disciplinare i tre diversi rapporti, con ciò
assolvendo pienamente al proprio onere di allegazione, dato questo implicitamente attestato dal Tribunale medesimo che, nell'ordinanza ammissiva della c.t.u. contabile,
aveva richiesto al consulente rideterminare il saldo dei rapporti “se del caso,
applicando i tassi di sostituzione ex art. 117 TUB”. Soggiungono che la documentazione contabile prodotta, per quanto lacunosa, aveva comunque consentito al c.t.u. di determinare l'ammontare complessivo, per il periodo documentato, delle
7 commissioni di massimo scoperto (€ 18.888,03) e delle alte voci di costo, cdc e cis,
che a questa nel tempo si erano sostituite, (€ 31.508,44) conteggiate a debito dalla banca nel rapporto contraddistinto con il n. 52659 (già 6696) e non dovute;
II) con argomenti compositi, reclama:
a) la valorizzazione delle conclusioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio riguardo all'ammontare della commissione di massimo scoperto, e delle successive equivalenti voci di costo, illegittimamente addebitate dalla banca e insiste per l'elisione del relativo importo dal saldo finale del rapporto n. 52659 (già 6696);
b) la valorizzazione della differenza, anch'essa enucleata dal consulente tecnico d'ufficio, tra competenze applicate al rapporto di conto anticipi 1295 (già 4324) e competenze ricalcolate in conformità al disposto dell'art. 117 coma VII T.U.B..
Sostiene in proposito che, imposta dall'art. 117 T.U.B. la forma scritta a pena di validità dei contratti bancari, “è onere dell'Istituto di credito dimostrare l'esistenza
di previsioni di precise clausole contrattuali” (pag. 11 dell'atto di appello),
operando, in caso contrario, il meccanismo di integrazione automatica dei contratti previsto dal comma 7 della medesima disposizione normativa;
c) l'espunzione degli effetti della capitalizzazione dei soli interessi passivi dal saldo di ciascuno dei rapporti, stipulati tutti in data antecedente alla delibera CICR del 9
febbraio 2000;
8 d) la revisione della valutazione di compatibilità con la disciplina in tema di usura espressa dal c.t.u., fondata sull'erronea classificazione del credito concesso nei rapporti n. 52659 (già 6696) e n. 1295 (già 4324) entro la categoria delle “aperture di credito in conto corrente”, in luogo di “anticipi e sconti oltre € 5.000”, nonché
sull'adozione, quanto al criterio di calcolo del TEG del rapporto da raffrontare al
TEGM rilevato nei decreti ministeriali attuativi della L. n. 108/1996, delle
Istruzioni della AN d'LI in luogo della formula del TAEG, maggiormente aderente al dettato dell'art. 644 c.p.;
III) si duole del rigetto delle domande risarcitorie ribadendo la contrarietà a buona fede del comportamento della banca che, concesso alla correntista a gennaio 2011 un affidamento di € 672.000,00, lo aveva in prosieguo di tempo:
- dapprima, dimezzato senza alcun preavviso, così che la conoscenza della riduzione dell'accordato era giunta alla cooperativa solo per effetto di una verifica autonomamente condotta presso la Centrale dei Rischi tramite la quale aveva appreso della segnalazione a suo carico -neppure questa previamente comunicata-;
- quindi, revocato con nota datata 29.11.2012, pervenuta alla destinataria solo il successivo giorno 28 dicembre, quando la revoca delle facilitazioni era già divenuta efficace, senza peraltro curarsi di riscontrare in termini concreti la richiesta di moratoria sui debiti avanzata dalla correntista.
9 Adducendo che “a causa della segnalazione in C.R. e la revoca del fido operata da CP_1
tutti gli altri Istituti ANri presso i quali la società gode di una linea di credito hanno subito
richiesto un rientro, bloccando ogni forma di operatività per la (pag. 21 Parte_4
dell'atto di citazione in appello), ha insistito per la condanna della banca al risarcimento del danno conseguente.
Mentre , pur regolarmente vocata, non si è costituita in appello, è Controparte_1
spontaneamente intervenuta per il tramite della medesima Controparte_3
mandataria e con il ministero del medesimo difensore -avvocato Marcello Controparte_2
Avellone- che nel primo grado di giudizio avevano, rispettivamente, rappresentato e assunto il patrocinio di Controparte_1
L'interveniente, affermatasi cessionaria, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione condotta ai sensi della L. 30 aprile 1999 n. 130, di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche
di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di
mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a
persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati
come attività finanziarie deteriorate” già in capo a giusta contratto di Controparte_1
cessione pro soluto “pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna parte
seconda n. 93 dell'8.8.2017” (pag. 7 della comparsa di intervento), tra i quali era ricompresa la posizione debitoria gravante sulla , ha eccepito il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizione di indebito e, contestati
10 partitamente i motivi di impugnazione, si è opposta all'accoglimento del gravame,
osservando, in particolare che la mancata analisi dei rapporti bancari funzionale all'espunzione di poste di cui fosse riscontrata l'illegittimità non poteva che imputarsi al
“mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla controparte che, si ribadisce,
ha prodotto estratti conto e scalari relativi solo ad alcuni periodi ed in modo frammentato –
senza peraltro averne chiesto preventiva consegna alla ai sensi dell'art. 119 TUB –, CP_4
così da non rendere possibile una ricostruzione dei saldi o quantomeno una ricostruzione
attendibile” (pagg. 12 e 13 della comparsa di intervento).
Solo in comparsa conclusionale, l'appellante ha eccepito il difetto, in capo all'interveniente della titolarità del credito in tesi scaturente dai rapporti bancari Controparte_3
oggetto della lite stante la mancata produzione del contratto di cessione e l'omessa dimostrazione dell'inclusione delle posizioni concernenti la cooperativa entro Pt_1
l'ampia operazione di cartolarizzazione. Sostiene che “perché sia provata la titolarità attiva
e passiva del rapporto, nonché la legittimazione processuale, è necessaria la produzione
integrale del contratto originario quale unico documento che consenta di individuare “senza
incertezze” i rapporti oggetto di cessione”, non essendo invece sufficiente a tal fine la pubblicazione per estratto sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 58 T.U.B., adempimento che assolve al diverso compito previsto dall'art. 1264 c.c.. Eccepisce, altresì, che nell'avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. “ la società veicolo si dichiara iscritta Controparte_3
al n. 35364.9 nell'elenco delle società veicolo tenuto presso la AN D'LI ai sensi dell'art
11 4 del provvedimento della AN D'LI del 7 giugno 2017. Consultando il su citato elenco
essa risulta iscritta in data 18 luglio 2017. Nell'avviso pubblicato nella G.U. n. 93 Parte
seconda dell'8.08.2017 dichiara di avere acquistato in data 14 luglio 2017. Quindi, alla data
della stipulazione del citato contratto di cessione del 14.07.2017 la era priva CP_3
dell'iscrizione nell'elenco 7 giugno 2017, nonché dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art 106
t.u.b. requisito soggettivo necessario al perfezionamento della cessione (cfr. Cass. Civ. Sez.
7.03.01 n. 3272, che ha ravvisato l'esistenza di una nullità per violazione di norma
imperativa). L'acquisto, a titolo oneroso, di crediti costituisce, di norma, attività di
intermediazione finanzia, da cui discende l'obbligo per la società dell'iscrizione nell'albo ex
art. 106 Tub, con la conseguente soggezione alla vigilanza della AN d'LI e alle
correlate prescrizioni regolamentari dell'assetto organizzativo interno. Per di più, nelle
difese di controparte, non vi è prova dell'avvenuta annotazione nel Registro Imprese, del
presunto contratto di cessione del 14 luglio 2017 che costituisce uno dei presupposti formali
richiesti dall'art. 58 comma 2 del TUB indispensabile per la dimostrazione dell'esistenza e
della validità della cessione” (pag. 8 della comparsa conclusionale), traendone la conclusione dell'inefficacia della cessione.
Rileva infine che l'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. rimanda a un link, funzionale alla rilevazione dei dati indicativi dei crediti ceduti e della conferma dell'avvenuta cessione, con la specificazione che tali dati “resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito
12 ceduto” osservando che, non essendo il link operativo, “l'operazione di cartolarizzazione
deve ritenersi conclusa ed i relativi crediti estinti” (pag. 9 della comparsa conclusionale).
****
E' proprio da tali ultime eccezioni che occorre muovere nella disamina dell'impugnazione,
non senza segnalarne la marginale refluenza pratica, limitata alla sola regolazione delle spese processuali, atteso che del presente giudizio è parte anche l'istituto di credito cedente -così
che non si pone un problema di integrità del contraddittorio- e che l'interveniente non ha proposto appello incidentale e neppure svolto difese differenti da quelle esplicate in primo grado da Controparte_1
Va in primo luogo ribadito il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui "in
caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è
sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione
dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei
rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi,
allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie
consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i
crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in
base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come
sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della AN d'LI" (Cass. civ. 22.4.2024
n. 10860, la quale espressamente richiama Cass. n. 31188/2017 e Cass. n. 21821/2023).
13 Merita inoltre osservare che l'orientamento che ritiene insufficiente la produzione dell'avviso dell'art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “in quanto l'unico effetto di
tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore
ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto,
per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a
identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua
inclusione nella cessione” (Cass 6.2.2024 n. 3405, Cass., 20.7.2023, n. 21821) precisa,
tuttavia, che l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco
è diversamente modulato a seconda del tenore della contestazione del debitore, di modo che tale prova “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi
soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso
della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali
indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza
tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche
concrete” (Cass. 22.3.2024 n. 7866). In termini ancor più articolati e precisi afferma la
Suprema Corte che «In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un
determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre
distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore
ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del
pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie
14 traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte
del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul
creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di
forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso
di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai
sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione
da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta
Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i
medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non
costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente
contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata
dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata,
unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione
di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola
riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto
di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso
di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde
verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale
legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con
certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche,
15 mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua
inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo». (Cass. civ.
5/4/2023 n. 9412, il cui principio di diritto è richiamato e ribadito da Cass. civ. 29.2.2024 n.
5478).
Riportati tali insegnamenti al caso concreto e rilevato che:
• ha depositato l'avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. nel quale Controparte_3
sono riportati gli estremi del contratto di cessione e adeguatamente specificati i connotati identificativi (data di insorgenza, qualità soggettive del debitore, caratteristiche oggettive)
dei crediti oggetto della cessione in blocco da parte di Controparte_1
• si è costituita in giudizio con comparsa di intervento del Controparte_3
16.9.2020, ma né all'udienza di prima comparizione del 18.9.2020, né all'udienza di precisazione del conclusioni del 28.11.2024, sostituita dallo scambio di note scritte a sensi dell'art. 127 ter c.p.c., neppure, infine, nelle note predisposte per la partecipazione a tale udienza, nelle quali ha precisato le conclusioni riportandosi a “tutto quanto chiesto,
dedotto ed eccepito in atto di appello”, l'appellante ha eccepito e contestato alcunchè;
• con comportamento concludente dal significativo valore indiziario, la cedente CP_1
che pure, in data 15.11.2021, ha formulato istanza di visibilità degli atti, non ha
[...]
svolto attività processuale, restando contumace in appello;
deve dirsi raggiunta la dimostrazione della legittimazione attiva di Controparte_3
rappresentata da non tempestivamente contestata dalla cooperativa . CP_2 Pt_1
16 Ciò a maggior ragione ove si consideri -in aggiunta alla specificità dei dati riferiti nell'avviso di cessione e di quanto ulteriormente ricavabile dalla documentazione (segnatamente,
dall'estratto del contratto di cessione tra e munito Controparte_1 Controparte_3
di autentica notarile, contenente attestazione della cessione della posizione Parte_5
individuata con il pertinente codice identificativo NDG e dalla dichiarazione della
[...]
cedente attestante l'avvenuta cessione a dei Controparte_1 Controparte_3
rapporti accesi da prodotta dall'interveniente a corredo della Parte_5
memoria di replica (prima occasione utile a fronte dei rilievi mossi dal controparte in comparsa conclusionale)- che essa è rappresentata in giudizio dall'originario difensore della cedente ed agisce per il tramite della medesima mandataria. CP_1
Quanto alle ulteriori eccezioni, vale rammentare che, per condivisibile insegnamento della
Suprema Corte, le previsioni dell'art. 106 T.U.B. che impongono l'iscrizione degli intermediari finanziari in un apposito albo tenuto dalla AN d'LI “non hanno alcuna
valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore
bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è
specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo
all'autorità di vigilanza (cioè, alla AN d'LI) e presidiati anche da norme penali;
- conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano
del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle
condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni
17 di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in
sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente
viziati da un'invalidità "derivata";
- in altri termini -anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U,
Sentenza n. 33719 del 16-11-2022, in relazione ad altra speciosa questione (…)- dall'omessa
iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione
dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul
diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo
VIII, capo I, del T.U.B.)” (Cass. civ. 18.3.2024 n. 7243).
Infondati in fatto, e comunque inidonee a provocare le conseguenze sostanziali e processuali prospettate dall'appellante, sono risultati i rilievi concernenti la non operatività del link di rimando al sito web dal quale trarre informazioni concernenti le singole posizioni oggetto di cessione e la mancata annotazione della cessione in blocco nella visura camerale storica di presso il Registro delle Imprese. Controparte_3
****
Quanto al merito, l'appello è meritevole di limitato accoglimento.
Il primo e il secondo motivo di impugnazione possono essere trattati congiuntamente per la stretta inerenza e conseguenzialità logico-giuridica delle questioni sollevate, nell'esame delle quali rilievo primario e decisivo riveste l'enucleazione dei criteri di distribuzione dell'onere probatorio.
18 Non può al riguardo accogliersi la pretesa dell'appellante di traslare sull'istituto bancario l'onere della dimostrazione della legittimità, formale e sostanziale, del regolamento contrattuale e delle operazioni che, nel tempo, hanno movimentato il rapporto.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il correntista che, come nel caso in esame, agisca per far accertare la nullità del contratto e per la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, restando dunque onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi a importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (così Cass. civ. 23.10.2017, n. 24948, Cass. Civ. 28.11.2018 n. 30822, Cass. Civ.
3.12.2018, n. 31187, Cass. Civ. 13.12.2019 n. 33009, Cass. Civ. 17.4.2020 n. 7895), nonché
la sua genesi con la produzione dei contratti di accensione dei rapporti, indispensabili per valutare la conformità a legge delle pattuizioni, sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale (Cass. civ. 14.5.2012 n. 7501; Cass. Civ.
9.3.2021 n. 6480).
Nella vicenda in esame, la correntista, attrice in primo grado:
- ha prodotto alcuni dei contratti regolatori del solo rapporto 52659 (già 6696) e in modo lacunoso e frammentario gli estratti conto dei tre rapporti;
-non ha rivolto alla banca prima dell'avvio del giudizio istanza ex art. 119 T.U.B. per sollecitare la consegna dei contratti e degli estratti conto mancanti;
19 - ha formulato, peraltro in termini del tutto generici (“ordinare … l'esibizione di tutta la
documentazione richiesta, ai fini di corretta analisi circa i tassi effettivamente applicati, fin
dalla nascita di ogni singolo rapporto”, pag. 29 dell'atto di citazione), istanza ex art. 210
c.p.c, che tuttavia non ha coltivato in primo grado;
ha anzi prodotto, a corredo delle memorie ex art. 183 VI comma n. 1 e 2, parte della documentazione contabile rivelando così la superfluità (oltre che l'inammissibilità per genericità dell'istanza) di un ordine di esibizione.
Va invero rammentato che “l'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio
residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere
acquisita con altri mezzi e per nulla destinato a sollevare la parti dall'onere probatorio su
ciascuna gravante in dipendenza della operatività delle regole di cui all' art. 2697 Cc” Cass.
civ., sez. I, 25/7/2023, n. 22255 e non può, pertanto, farvi ricorso la parte che non solo è in condizione di procurarsi il documento, ma che addirittura dimostri di esserne a disposizione.
L'istanza istruttoria, infine, non è stata riproposta in appello.
Più in dettaglio, dei tre rapporti azionati:
* quanto al conto corrente di corrispondenza n. 162346 (già 137526 e 24856), sono stati depositati, per come analiticamente ricostruito dal consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio “gli estratti conto (in parte tabulati a stampa) dal 2003 al 2005 (saldo
addebito detta data euro 8.281,70) e successivamente soltanto gli estratti conto generalmente
ricadenti nell'ultima mensilità del trimestre (esempio marzo, giugno, settembre dicembre)
sino alla data del 30.09.2008 e, infine, solo scalari sino alla data del 27.09.2012” (pag. 3
20 della relazione di c.t.u.). La produzione è a tal punto lacunosa, frammentaria e disorganica da non consentire neppure di considerare con certezza “i documenti quali facenti parte di un
unico rapporto. Il tutto anche alla luce del ripetuto cambio di numerazione” (pag. 5 della relazione di c.t.u.)
* quanto al conto n. 52659 (già 6696) -trattasi, come evidenziato dal c.t.u. e obiettivamene rilevabile dai documenti contrattuali agli atti, di un rapporto di conto corrente ordinario di corrispondenza del quale è stata documentata la regolamentazione scritta con convenzione del 9.1.2007, connotato dalla concessione di una linea di credito che ha trovato disciplina scritta il 16.7.2009 con la “conferma della linea di credito già concessaci in data 19/05/1997”
di € 400.000,00 “nell'unica forma pattuita come di seguito indicato: per apertura di credito
in conto corrente usufruibile in proporzione all'importo dei crediti che vi avremo incaricato
di incassare, relativi a fatture di vostro gradimento da noi emesso eventi data di scadenza
non eccedente quella indicata, sul conto indicato in epigrafe”, linea di credito ampliata sino a € 672.000,00 in data 24.1.2011-, sono stati depostati “estratti conto sino al 30.09.2008
(saldo addebito a detta data euro 232.592,28) e successivamente soltanto scalari (senza le
movimentazioni) sino alla data del 27.09 2012” (pag. 2 della relazione di c.t.u.) ;
* quanto al conto anticipi n. 1295 (già 4324), non è stato prodotto il contratto e sono stati invece depositati gli estratti conto dal 31.12.2002 al 29.3.2007.
21 La cooperativa , che non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio, deve Pt_1
quindi sopportare, come già correttamente statuito dal Tribunale, le conseguenze della mancata dimostrazione dei propri assunti.
Con riguardo al rapporto di conto anticipi n. 1295 (già 4324), in assenza di produzione del contratto, non è dato vagliare le numerose censure di nullità mosse dalla correntista, così che,
anche alla luce della verifica di compatibilità tra carico economico in concreto rilevato dagli estratti conto e disciplina antiusura, correttamente condotta dal c.t.u. in conformità alle istruzioni all'uopo diramate dalla AN d'LI (Cass. civ. S.U. 20/6/2018, n. 16303; Cass.
civ. S.U. 18/9/2020, n. 19597), la domanda di rideterminazione del saldo deve essere disattesa. Non è invero possibile accogliere il ricalcolo effettuato dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha espunto le competenze applicate dalla banca e sostituito gli interessi con quelli previsti dall'art. 117 T.U.B., atteso che assenza di originaria convenzione contrattuale scritta (evenienza che attiva la sanzione sostitutiva di cui all'art 117 comma VII Tub) e omessa produzione del contratto (mero inadempimento all'onere probatorio gravante sulla parte) non sono concetti equivalenti e che l'ambigua allegazione della cooperativa Parte_6
nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado così aveva rassegnato le proprie conclusioni: “ritenere e dichiarare … la nullità delle clausole contenenti la previsione della
capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo
scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di
valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa dei contratti di
22 conto corrente da parte della convenuta e/o dei contratti relativi ai conti anticipi di quibus,
perché inserite nei contratti di conto corrente ordinario o nei conti anticipi intercorsi tra le
parti per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed
indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari”- non autorizza a ritenere affermata l'omessa stipula in forma scritta della relativa convenzione, opzione verso la quale l'attrice ha, tardivamente, virato in termini netti solo nella comparsa conclusionale di primo grado.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo al rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 162346 (già 137526 e 24856). Va in proposito precisato che l'indiscusso onere probatorio del correntista può assolversi anche con modalità differenti rispetto alla produzione integrale degli estratti conto. Se è innegabile, infatti, che gli estratti conto offrono integrale e perciò esaustiva raffigurazione delle operazioni attraverso cui il rapporto si snoda e si modifica nel tempo, per riaffermato orientamento giurisprudenziale assumono, tuttavia,
pari rilevanza a fini probatori anche “altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni
(come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture
contabili)” Cass. civ., sez. I, 27/12/2022, n. 37800. “Nei rapporti di conto corrente bancario,
il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla
banca non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto
mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova
dei movimenti del conto desumersi anche « aliunde», vale a dire attraverso le risultanze degli
23 altri mezzi di prova offerti dalla parte o assunti d'ufficio, che spetta al giudice di merito
valutare con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Nella
specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda del
correntista, in quanto le scritture contabili prodotte - libro giornale e mastrini - non erano
risultate idonee a provare l'effettiva movimentazione registrata sul conto corrente). Cass.
civ., sez. I, 19/7/2021, n. 20621 e in termini, solo per menzionare le più recenti, Cass. civ.
sez. I, 14/12/2022, n.36585.
La scarna e disorganica produzione documentale versata in atti dall'attrice -preclusiva dello svolgimento di qualsivoglia attendibile approfondimento tecnico istruttorio- è tuttavia inidonea a sorreggerne l'azione di ripetizione rispetto al conto 162346 (già 137526 e 24856),
poiché non consente di ricostruire l'andamento del rapporto e, più in radice, neppure il nesso di successione tra gli sparuti e discontinui documenti contabili, dei quali, come evidenziato dal c.t.u., non è possibile predicare senza incertezze l'appartenenza a un unico rapporto bancario.
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riguardo al conto corrente di corrispondenza con apertura di credito n. 52659 (già 6696). La compresenza dei documenti contrattuali
(convenzioni del 9.1.2007, 16.7.2009 e 24.1.2011) e contabili (questi ultimi, per vero,
incompleti) consente sia il vaglio di legittimità delle previsioni negoziali, sia il computo delle poste illegittime, non anche, tuttavia, come chiarito dal consulente tecnico, l'esatta ricostruzione del saldo. Rileva, invero, il c.t.u. che la documentazione contabile in atti
24 permette unicamente di conteggiare ed eliminare talune “differenze contabili”, non anche il conseguenziale ricalcolo del saldo che tenga conto, a cascata, degli effetti dell'epurazione eseguita (pag. 6 dei chiarimenti in risposta alle osservazioni delle parti).
Ebbene, il regolamento contrattuale, in quanto:
- indica i tassi di interesse attivi e passivi, lei spese e le commissioni, le valute su versamenti e assegni e, dal 24.1.2011, anche il corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi - DIF e la commissione utilizzi oltre il limite del fido;
- dispone la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
- è esente da fenomeni usurari, verifica che correttamente il c.t.u. ha condotto facendo riferimento alla soglia prevista per la categoria di operazioni di aperture di credito in conto corrente e con riguardo alla formula di calcolo del TEG del rapporto contenuta nelle istruzioni della AN d'LI;
si sottrae a molte delle cesure di illegittimità proposte dall'appellante.
Tuttavia nulla, per difetto di determinatezza, non essendo precisata la base di computo alla quale applicare l'aliquota convenuta, è la clausola in tema di commissione di massimo scoperto contenuta nel contratto del 2007. Altresì illegittima, perché non pattuita fino al
24.1.2011, è l'applicazione della DIF e della commissione per utilizzi oltre la disponibilità
fondi.
Analizzando la documentazione contabile prodotta dalla correntista, il c.t.u. ha quantificato in € 18.888,03 l'ammontare delle poste illegittimamente addebitate da a titolo di CP_1
25 commissione di massimo scoperto, mentre la DIF non dovuta (perché afferente alla concessione nell'anno 2009 dell'affidamento di € 400,000 che non ne contiene regolamentazione) ammonta a € 8.000,00 e a € 350,00 la commissione per utilizzi oltre la disponibilità fondi anch'essa applicata in difetto di previa pattuizione scritta. Deve dunque concludersi, in ciò sostanziandosi l'accoglimento parziale del gravame, che non vi è titolo della cessionaria del credito per il recupero dell'importo complessivo di € 27.230,03
(18.888,03 + 8.000,00 + 350,00), frutto dell'illegittima appostazione di poste non dovute.
Il terzo motivo di impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342
c.p.c.. Il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria avanzata dalla società cooperativa per non essere stata offerta “prova di un danno risarcibile subito a causa di detta segnalazione
… stesse considerazioni vanno svolte con riguardo agli ulteriori pregiudizi asseritamente
patiti in conseguenza del diniego da parte dell'istituto della moratoria sul debito richiesta
dalla società attrice e della riduzione dei finanziamenti originariamente accordati” (pag. 5
della sentenza impugnata).
Con l'impugnazione, senza misurarsi con tale argomento, del quale mostra di non aver colto l'efficacia dirimente, la cooperativa reitera le ragioni dalle quali discenderebbe Pt_1
l'illegittimità della condotta della banca, limitandosi ad affermare, quanto al danno risentito,
che “tutti gli altri Istituti ANri presso i quali la società gode di una linea di credito hanno
subito richiesto un rientro … questo ha comportato chiaramente un blocco dell'attività svolta
dalla nonché un danno notevole” (pag. 21 dell'atto di appello). Pt_5 Parte_7
26 Non può dunque che confermarsi l'assenza di dimostrazione e, più in radice, di compiuta allegazione o anche solo di un tentativo di quantificazione delle conseguenze pregiudizievoli imputate all'istituto di credito, la conformità a norma della cui condotta diviene pertanto ozioso indagare. Da tempo invero la giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento al pregiudizio non patrimoniale -e a maggior ragione, quindi, per il danno patrimoniale- nega la predicabilità del danno in re ipsa e ribadisce l'onere per la parte che assume essere stata danneggiata di fornire dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli sofferte.
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Il limitatissimo accoglimento dell'impugnazione, rende giusta la compensazione parziale, in ragione di 1/3, tra le parti delle spese di lite che, per i rimanenti 2/3, liquidati in favore di con la mandataria in € 3.500,00 per il primo grado di giudizio Controparte_1 CP_2
e in favore dell'interveniente con la mandataria , in Controparte_3 CP_2
€ 4.800,00 -di cui € 1.400,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva ed €
2.400,00 per la fase decisionale- per il presente grado di giudizio, devono essere poste a carico dell'appellante, maggiorate di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando nella contumacia qui dichiarata di
Controparte_1
27 in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_8
, in persona del legale rappresentante pro tempore , con atto di
[...] Parte_2
citazione notificato a con la mandataria il 27.12.2019 avverso Controparte_1 CP_2
la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4318 del 4 ottobre 2019:
- dichiara nulla la clausola in tema di commissione di massimo scopeto contenuta nel contratto del 9.1.2007 relativo al rapporto di corrente di corrispondenza n. 52659 (già 6696) e illegittima l'applicazione al medesimo rapporto, fino alla data del 24.1.2011, del corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi - DIF e della commissione utilizzi oltre il limite del fido;
- accerta in € 27.230,03 l'importo per tali causali illegittimamente addebitato alla correntista;
compensa in ragione di 1/3 tra le parti le spese di lite e condanna l'appellante al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in € 3.500,00 per il giudizio di primo grado e in € 4.800,00, come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 24 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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