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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 58 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 13.03.2025, avente ad oggetto una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto vertente
TRA
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Mugnano di Napoli (NA) alla C.F._2
Via Napoli n. 172, presso lo studio dell'Avv. Monica Giuliano, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato in data 08.01.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo che dalla loro unione sentimentale erano nate le figlie il 02.10.2016, e il Per_1 Per_2
19.04.2020, deducevano che: - le minori convivano con la madre in Casoria (NA) alla Via Castagna
n. 5; - tra essi conviventi era venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale ed avevano deciso di regolamentare consensualmente i loro rapporti con le figlie minori alle condizioni riportate nel ricorso contenente il piano genitoriale.
All'udienza del 13.03.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie nate fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso contenente il piano genitoriale.
1 Quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso contenente il piano genitoriale, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015;
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074
- 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv.
623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi delle minori, visto anche il parere favorevole del P.M. in sede, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- recepisce integralmente gli accordi intervenuti tra nata a [...] il Parte_1
13.05.1987, e , nato ad [...] il [...], sulla regolamentazione Parte_2
dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori e Persona_3
, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo contenente il piano genitoriale, a tutti Persona_4
gli effetti di legge;
- nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 14.03.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 58 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 13.03.2025, avente ad oggetto una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto vertente
TRA
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Mugnano di Napoli (NA) alla C.F._2
Via Napoli n. 172, presso lo studio dell'Avv. Monica Giuliano, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato in data 08.01.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo che dalla loro unione sentimentale erano nate le figlie il 02.10.2016, e il Per_1 Per_2
19.04.2020, deducevano che: - le minori convivano con la madre in Casoria (NA) alla Via Castagna
n. 5; - tra essi conviventi era venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale ed avevano deciso di regolamentare consensualmente i loro rapporti con le figlie minori alle condizioni riportate nel ricorso contenente il piano genitoriale.
All'udienza del 13.03.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie nate fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso contenente il piano genitoriale.
1 Quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso contenente il piano genitoriale, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015;
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074
- 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv.
623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi delle minori, visto anche il parere favorevole del P.M. in sede, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- recepisce integralmente gli accordi intervenuti tra nata a [...] il Parte_1
13.05.1987, e , nato ad [...] il [...], sulla regolamentazione Parte_2
dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori e Persona_3
, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo contenente il piano genitoriale, a tutti Persona_4
gli effetti di legge;
- nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 14.03.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
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