Ordinanza collegiale 24 settembre 2024
Ordinanza collegiale 25 novembre 2024
Ordinanza presidenziale 6 dicembre 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00418/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00418/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 418 del 2024, proposto dal sig. RE ST, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di TA SA VA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Smiriglia Fava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Condominio Giada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Maria Ligato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sig. TO ST, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento:
- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di TA SA VA in ordine all’istanza avente ad oggetto l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 10635 del 22.12.2022;
- del conseguente obbligo del Comune di TA SA VA di provvedere sulla predetta istanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di TA SA VA, del Condominio Giada in persona del legale rappresentante p.t., e del sig. TO ST;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che, con ricorso notificato al Comune di TA SA VA ed al sig. RE ST, in data 14.06.2024, parte ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di TA SA VA in ordine all’istanza avente ad oggetto l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 10635 del 22.12.2022, adottata dal predetto ente locale;
VISTA l’ordinanza n. 584 del 24.09.2024 con la quale il Collegio ha, preliminarmente, disposto adempimenti, a cura di parte ricorrente, consistenti:
- nella produzione in giudizio di documentazione idonea a comprovare l’invio della diffida del 22.04.2024, rispetto alla quale il Comune di TA SA VA sarebbe rimasto inerte, nonché l’effettiva ricezione della stessa da parte dell’ente locale;
- nella rinnovazione della notificazione – ritenuta nulla - del ricorso nei confronti dell’unico controinteressato evocato in giudizio, sig. TO ST, quale soggetto destinatario, unitamente ad altri, dell’ordine demolitorio n. 10635 del 22.12.2022;
VISTA la successiva ordinanza n. 708 del 25.11.2024 con la quale il Collegio, rilevato il tempestivo adempimento degli incombenti di cui alla precedente ordinanza n. 584/2024, ha ordinato a parte ricorrente, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti nominativamente indicati quali destinatari dell’ordine di demolizione n. 10635/2022, adottato dal Comune di TA SA VA, provvedendo a notificare loro l’atto introduttivo del giudizio unitamente all’ordinanza, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, di quest’ultima, con successivo deposito in giudizio della prova dell’intervenuta notifica, nel termine perentorio di giorni 15, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione si è perfezionata anche per il destinatario;
VISTA l’istanza depositata in data 2.12.2024, e reiterata il successivo 3.12.2024 con cui parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla notificazione dell’atto introduttivo e dell’ordinanza n. 708/2024 per pubblici proclami, ex art. 150 c.p.c., indicando altresì i modi più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati;
VISTI gli articoli:
- 41 comma 4 c.p.a., secondo cui: « Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità» ;
- art. 49 comma 3 c.p.a.: « Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità.
Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35»;
VISTA l’ordinanza n. 141 del 6.12.2024, con cui il Presidente, valutata la sussistenza dei relativi presupposti, “ fermi restando i termini già assegnati dal Collegio e il rinvio alla nuova udienza di trattazione ”, ha autorizzato parte ricorrente alla notificazione del ricorso e dell’ordinanza n. 708/2024 con le seguenti modalità:
«Rilevato che la predetta notificazione dovrà essere effettuata, a cura e spese della parte istante, mediante pubblicazione sul sito web del Comune di TA SA VA di un avviso che contenga l’indicazione nominativa di tutti controinteressati, il ricorso, l’ordinanza collegiale n. 708/2024 e la presente ordinanza;
Ritenuto che il Comune resistente dovrà provvedere a:
- non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;
- dovrà, inoltre, curare che sulla home page del sito venga inserito un avviso dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati tutti gli atti sopra specificati;
- rilasciare prontamente alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito di quanto sopra specificato, la data e il rispetto delle modalità indicate con la presente ordinanza;
Ritenuto che i predetti adempimenti andranno effettuati nei termini perentori già indicati dal Collegio con l’ordinanza n. 708/2024, ossia notificazione per pubblici proclami entro trenta giorni decorrenti dal 25 novembre 2024 e deposito del predetto attestato entro i quindici giorni successivi al perfezionamento della notificazione»;
RITENUTO che parte ricorrente non abbia affatto ottemperato alle prescrizioni dettate nella summenzionata ordinanza presidenziale, quali specifiche modalità con le quali la notificazione per pubblici proclami avrebbe dovuto essere effettuata, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice di rito, sopra trascritte;
RITENUTO invero che, in disparte gli ultronei (in quanto non prescritti) adempimenti consistenti nella pubblicazione di un estratto del ricorso presso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel deposito di copia degli atti (ricorso, ordinanza ed elenco nominativo dei controinteressati) presso l’albo pretorio del Comune di TA SA VA (a cui si riferisce la relata di pubblicazione/affissione n. 0000976 del 20.12.2024 valevole fino al 4.01.2025) e presso la casa comunale di Reggio Calabria, il ricorrente avrebbe dovuto:
- entro il termine perentorio di trenta giorni dal 25 novembre 2024 – e quindi entro il 27.12.2024 (primo giorno non festivo successivo):
a) richiedere e assicurarsi che presso il sito web del Comune di TA SA VA venisse pubblicato un avviso contenente l’indicazione nominativa di tutti controinteressati, il ricorso, l’ordinanza collegiale n. 708/2024 e l’ordinanza presidenziale n. 141/2024 e, inoltre, assicurarsi che siffatto avviso: 1) non venisse rimosso dal sito istituzionale del Comune sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado; 2) fosse visibile sulla home page del sito, così da raggiungere la pagina sulla quale avrebbero dovuto essere pubblicati tutti gli atti in questione;
b) farsi rilasciare dal Comune di TA SA VA un attestato a conferma dell’avvenuta pubblicazione nel sito web di quanto sopra specificato, della data di avvenuta pubblicazione sul sito nonché del rispetto delle modalità indicate nell’ordinanza presidenziale n. 141/2024;
- nel successivo termine di 15 giorni dal perfezionamento di siffatta pubblicazione sul sito web (coincidente con la pubblicazione per pubblici proclami con le modalità previste dal Presidente del Tribunale) depositare in giudizio il predetto attestato rilasciato dal Comune di TA SA VA;
RILEVATO che non vi è prova, in atti, dell’intervenuto adempimento alle summenzionate prescrizioni, da ritenersi condizionanti la conoscibilità del ricorso nei confronti dei controinteressati e, quindi, l’integrità del contraddittorio;
RITENUTO, pertanto, che gli “errori” – oggetto di istanza di rimessione in termini - in cui sarebbe incorso l’Ufficiale Giudiziario nel collazionare gli atti depositati in copia presso la casa comunale di Reggio Calabria e la Segreteria di questo Tribunale non siano assolutamente rilevanti in quanto del tutto estranei al distinto e diverso procedimento notificatorio prescritto nell’ordinanza presidenziale n. 141/2024 e radicalmente disatteso da parte ricorrente;
RITENUTO, in conclusione, che la notificazione non sia avvenuta nelle forme autorizzate nell’ordinanza presidenziale n. 141/2024 e, dunque, che non abbia raggiunto il suo scopo. Sicché, per come preannunciato ex art. 73 c.p.a. in occasione della camera di consiglio del 2.04.2025 e disattese, per le ragioni sopra esposte, le deduzioni difensive di cui alla memoria depositata in data 9.04.2025, il ricorso deve ritenersi improcedibile, ex artt. 35 e 49 comma 3 c.p.a.;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, ex art. 49 comma 3 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Alberto Romeo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO