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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 08/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.734/2024 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF/PI: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 r difesa renzo Saverio D'ATTILIA e dall'avv. Emanuele TEDESCO, presso il cui studio in Roma alla via G. Giacchino Belli n.27 è eletto domicilio
–attrice/opponente – contro
(PI: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe PUGLIESE presso il cui studio in Sanremo alla via Feraldi n.16/4 è eletto domicilio
– convenuto/opposto –
Ragioni della decisione 1. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, premesso di aver ricevuto Parte_1 in notifica il decreto ingiuntivo n.85/2024, emesso dal Tribunale di Imperia in data 12.03.2024 nell'ambito della procedura RG 383/2024, col quale la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, le ingiungeva il pagamento della
[...] somma di € 12.200 a titolo di corrispettivi maturati nell'ambito di un rapporto di subappalto inter partes, con atto di citazione in opposizione, eccependo, in via preliminare, la incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in ragione di apposita clausola compromissoria prevista dall'art. 26 del Contratto che devolveva a un Collegio di Arbitri Rituali la definizione di ogni vertenza contrattuale, instava, in via pregiudiziale, previa declaratoria di incompetenza del giudice adito per essere devoluta la cognizione della presente controversia ad un Collegio di Arbitri Rituali, per la revoca del decreto ingiuntivo n.85/2024 emesso dal Tribunale di Imperia il 12.03.2024 nella procedura n. 383/2024. 2. Si costituiva in giudizio la ditta in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, che, aderendo, con nota scritta del 3.4.2025, all'eccezione di incompetenza dal Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore del Collegio di Arbitri Rituali, instava, previa declaratoria di incompetenza del giudice adito per essere devoluta la cognizione della controversia ad un Collegio di Arbitri Rituali, per la revoca
1 dott. Pasquale LONGARINI del decreto ingiuntivo n.85/2024 emesso dal Tribunale di Imperia il 12.03.2024 nella procedura n. 383/2024, con compensazione di spese.
3. Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, al quale si intende dare continuità, il giudice ordinario del procedimento monitorio è competente anche in presenza di una clausola compromissoria, essendo riservata al debitore ingiunto la relativa eccezione nell'eventuale atto di opposizione.
4. Con riguardo al procedimento monitorio ed al giudizio di opposizione, l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale (o irrituale) non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza di tale clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e, secondo alcune pronunce, di improponibilità della domanda o remissione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr.: Trib. Torino, 10.2.2016; Trib. Savona, 4.3.2014; Trib. Milano, 23.1.2014 n.1067; Trib. Roma, sez. XII, 30.10.2013 n.21669): tale regola di giudizio trova logico fondamento nel fatto che al giudice adito è preclusa la rilevazione d'ufficio della improponibilità della domanda derivante dalla presenza di una clausola compromissoria, che solo il debitore ingiunto è facultizzato ad invocare onde ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la devoluzione della controversia al giudice arbitrale prescelto (cass. n.3464/2014).
5. La questione conseguente all'eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario, adito nonostante la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene, infatti, al merito e non alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella “rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria”. L'eccezione di arbitrato rituale o irrituale deve quindi ritenersi assoggettata al regime processuale delle eccezioni di natura sostanziale, non può essere rilevata dal giudice di ufficio, ma dev'essere espressamente eccepita in sede di merito dalla parte (ex plurimis: cass., sez.II, n.5265/2011; cass., sez. I, n.11857/2006; cass., sez.UU, n.142015/2005)
6. In ragione dell'adesione della parte convenuta/opposta (creditore sostanziale) all'eccezione di incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, svolta dalla parte attrice/opponente (debitore sostanziale), deve essere dichiarata l'improponibilità delle domande proposte da in via monitoria e nel presente Controparte_1 giudizio, per essere devoluta la cognizione della presente controversia ad un Collegio di Arbitri Rituali. Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato nullo e revocato.
7. Non è ostativa alla suddetta conclusione il fatto che l'opponente abbia concluso per far dichiarare il difetto di giurisdizione ovvero l'incompetenza. Infatti, ciò che rileva è la ritualità della proposizione dell'eccezione, spettando poi al giudice l'individuazione delle conseguenze giuridiche. Nell'ipotesi di arbitrato rituale che, secondo l'impostazione tradizionale, costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie civili alternativo ed estraneo all'ambito giurisdizionale, va pertanto semplicemente dichiarata l'improponibilità della domanda, avendo le parti consensualmente escluso la possibilità di adire la giurisdizione ordinaria.
8. Vertendosi in ipotesi di arbitrato rituale, non è applicabile l'art. 819 ter Cpc, come da interpretare alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/13. Non va, pertanto, fissato alcun termine per la riassunzione davanti al costituendo organo arbitrale.
9. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. ‹criterio della ragione più liquida›, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base dell'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola
2 dott. Pasquale LONGARINI è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: cass. UU n.26242/2014; cass. UU, n.26243/2014; cass. n.16630/2013; cass. n.11356/2006) 10. Le spese di lite, in ragione della circostanza che la parte opposta aderiva all'eccezione di arbitrato, vanno interamente compensate tra le parti, restando, le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara l'improponibilità delle domande proposte da Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in via mo
[...] r l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.85/2024, emesso dal Tribunale di Imperia in data 12.03.2024 nell'ambito della procedura RG 383/2024, per essere devoluta la cognizione della presente controversia ad un Collegio di Arbitri Rituali b) compensa le spese di lite tra le parti e, pertanto, pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate c) visto l'art. 52 del D.Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 08.04.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
3 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.734/2024 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF/PI: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 r difesa renzo Saverio D'ATTILIA e dall'avv. Emanuele TEDESCO, presso il cui studio in Roma alla via G. Giacchino Belli n.27 è eletto domicilio
–attrice/opponente – contro
(PI: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe PUGLIESE presso il cui studio in Sanremo alla via Feraldi n.16/4 è eletto domicilio
– convenuto/opposto –
Ragioni della decisione 1. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, premesso di aver ricevuto Parte_1 in notifica il decreto ingiuntivo n.85/2024, emesso dal Tribunale di Imperia in data 12.03.2024 nell'ambito della procedura RG 383/2024, col quale la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, le ingiungeva il pagamento della
[...] somma di € 12.200 a titolo di corrispettivi maturati nell'ambito di un rapporto di subappalto inter partes, con atto di citazione in opposizione, eccependo, in via preliminare, la incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in ragione di apposita clausola compromissoria prevista dall'art. 26 del Contratto che devolveva a un Collegio di Arbitri Rituali la definizione di ogni vertenza contrattuale, instava, in via pregiudiziale, previa declaratoria di incompetenza del giudice adito per essere devoluta la cognizione della presente controversia ad un Collegio di Arbitri Rituali, per la revoca del decreto ingiuntivo n.85/2024 emesso dal Tribunale di Imperia il 12.03.2024 nella procedura n. 383/2024. 2. Si costituiva in giudizio la ditta in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, che, aderendo, con nota scritta del 3.4.2025, all'eccezione di incompetenza dal Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore del Collegio di Arbitri Rituali, instava, previa declaratoria di incompetenza del giudice adito per essere devoluta la cognizione della controversia ad un Collegio di Arbitri Rituali, per la revoca
1 dott. Pasquale LONGARINI del decreto ingiuntivo n.85/2024 emesso dal Tribunale di Imperia il 12.03.2024 nella procedura n. 383/2024, con compensazione di spese.
3. Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, al quale si intende dare continuità, il giudice ordinario del procedimento monitorio è competente anche in presenza di una clausola compromissoria, essendo riservata al debitore ingiunto la relativa eccezione nell'eventuale atto di opposizione.
4. Con riguardo al procedimento monitorio ed al giudizio di opposizione, l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale (o irrituale) non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza di tale clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e, secondo alcune pronunce, di improponibilità della domanda o remissione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr.: Trib. Torino, 10.2.2016; Trib. Savona, 4.3.2014; Trib. Milano, 23.1.2014 n.1067; Trib. Roma, sez. XII, 30.10.2013 n.21669): tale regola di giudizio trova logico fondamento nel fatto che al giudice adito è preclusa la rilevazione d'ufficio della improponibilità della domanda derivante dalla presenza di una clausola compromissoria, che solo il debitore ingiunto è facultizzato ad invocare onde ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la devoluzione della controversia al giudice arbitrale prescelto (cass. n.3464/2014).
5. La questione conseguente all'eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario, adito nonostante la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene, infatti, al merito e non alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella “rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria”. L'eccezione di arbitrato rituale o irrituale deve quindi ritenersi assoggettata al regime processuale delle eccezioni di natura sostanziale, non può essere rilevata dal giudice di ufficio, ma dev'essere espressamente eccepita in sede di merito dalla parte (ex plurimis: cass., sez.II, n.5265/2011; cass., sez. I, n.11857/2006; cass., sez.UU, n.142015/2005)
6. In ragione dell'adesione della parte convenuta/opposta (creditore sostanziale) all'eccezione di incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, svolta dalla parte attrice/opponente (debitore sostanziale), deve essere dichiarata l'improponibilità delle domande proposte da in via monitoria e nel presente Controparte_1 giudizio, per essere devoluta la cognizione della presente controversia ad un Collegio di Arbitri Rituali. Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato nullo e revocato.
7. Non è ostativa alla suddetta conclusione il fatto che l'opponente abbia concluso per far dichiarare il difetto di giurisdizione ovvero l'incompetenza. Infatti, ciò che rileva è la ritualità della proposizione dell'eccezione, spettando poi al giudice l'individuazione delle conseguenze giuridiche. Nell'ipotesi di arbitrato rituale che, secondo l'impostazione tradizionale, costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie civili alternativo ed estraneo all'ambito giurisdizionale, va pertanto semplicemente dichiarata l'improponibilità della domanda, avendo le parti consensualmente escluso la possibilità di adire la giurisdizione ordinaria.
8. Vertendosi in ipotesi di arbitrato rituale, non è applicabile l'art. 819 ter Cpc, come da interpretare alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/13. Non va, pertanto, fissato alcun termine per la riassunzione davanti al costituendo organo arbitrale.
9. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. ‹criterio della ragione più liquida›, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base dell'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola
2 dott. Pasquale LONGARINI è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: cass. UU n.26242/2014; cass. UU, n.26243/2014; cass. n.16630/2013; cass. n.11356/2006) 10. Le spese di lite, in ragione della circostanza che la parte opposta aderiva all'eccezione di arbitrato, vanno interamente compensate tra le parti, restando, le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara l'improponibilità delle domande proposte da Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in via mo
[...] r l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.85/2024, emesso dal Tribunale di Imperia in data 12.03.2024 nell'ambito della procedura RG 383/2024, per essere devoluta la cognizione della presente controversia ad un Collegio di Arbitri Rituali b) compensa le spese di lite tra le parti e, pertanto, pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate c) visto l'art. 52 del D.Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 08.04.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
3 dott. Pasquale LONGARINI