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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4353 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato SIOTTO SIMONA
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato SIOTTO SIMONA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare la separazione personale dei Sigg.ri e coniugati in CP_2 Controparte_1
NO in data 8.09.2015, con atto trascritto negli atti del Comune di NO al numero 18, Parte
II, serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle relative annotazioni.
2. Salvo quanto successivamente stabilito al punto 8 che segue), assegnarsi la casa familiare, sita in
NO, Via Andrea Mantegna n. 7 interno 4, alla Sig.ra che ivi continuerà a vivere Controparte_1
e risiedere con il figlioletto CE. Si dà atto che il Sig. trasferirà formalmente domicilio e CP_2
pagina 1 di 6 residenza, presso la casa dei propri genitori, sita in NO, Via Mantovana n. 10, con riserva di darne atto nel procedimento in oggetto;
fino a quel momento, le parti continueranno a convivere presso la casa coniugale e proseguiranno a farsi carico delle spese di casa, delle utenze e delle necessità del minore in modo comune e condiviso.
3. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affidamento Per_1
condiviso. I genitori, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlioletto, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio stesso, mentre ognuno eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il minore con se';
4. Quanto alla collocazione, il minore avrà collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la residenza della mamma, presso la casa familiare.
Quanto al regime di visite, le parti concordano che il padre possa vedere il figlio, stare e occuparsi di lui secondo le regole che seguono:
o tutti i mercoledì e giovedì, quali giorni infrasettimanali, di ogni settimana, dall'uscita di scuola, con il pernottamento, occupandosi di portarlo a scuola la mattina successiva;
o 2 fine settimana al mese tra di loro alternati, dal sabato mattina alle ore 10:00 sino alla domenica sera, quando lo accompagnerà a casa della mamma entro le ore 20:00;
Il tutto fatti ovviamente salvi diversi accordi tra i genitori e/o urgenze sopravvenute. Il predetto accordo potrà subire variazioni secondo le necessità, anche lavorative, dei genitori e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extra – scolastiche del minore, della sua salute, e, in ogni caso, previo accordo tra la Sig.ra
CP_ ed il CP_1 CP_2
o Le vacanze natalizie saranno suddivise equamente tra i genitori non in settimana ma in giornate, secondo gli impegni ed i turni di lavoro impegnandosi le parti a rispettare le tradizioni familiari fino ad oggi poste in essere per il che il minore festeggerà il Santo Natale la Vigilia del 24 dicembre con il papà e la famiglia paterna ed il Santo Natale del 25 dicembre con la mamma e la famiglia materna;
o Quanto alle vacanze pasquali: tre giorni presso ciascun genitore comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì In Albis.
o Infine, il minore potrà trascorrere almeno 2/3 settimane, anche non continuative, con ciascun genitore durante le vacanze estive, in periodo da concordare tempestivamente di anno in anno tra i coniugi, e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno.
pagina 2 di 6 5. Quanto al mantenimento, in ragione delle tempistiche di permanenza del figlio di cui al punto 4) e della minore capacità reddituale paterna rispetto a quella materna (vedi all. 7-8-9-10-11-12) le parti provvederanno al mantenimento diretto del minore nel rispettivo periodo di pertinenza. All'uopo le parti si impegnano ad accendere, presso Istituto bancario concordato, un conto corrente comune nel quale effettueranno versamenti tra di loro proporzionali, nella quota del 30% a carico dell'Avv e del CP_2
30% a carico della Dott.ssa in modo che su detto conto corrente ogni mese vi sia la disponibilità CP_1
minima di Euro 300,00; ognuno dei due genitori potrà accedere a detto conto corrente e farne uso per le necessità, ordinarie e straordinarie, ivi comprese le spese di abbigliamento e di svago del piccolo;
le parti concordano sin d'ora che ogni spesa pari o inferiore ad Euro 500,00 deve intendersi concordata, mentre sarà comunque sempre necessario il consenso dell'altro genitore per spese dirette attinte dal conto corrente che sia superiore al tetto di spesa pari ad Euro 501,00.
6. Le spese straordinarie, comprese le eventuali spese di babysitter, oltre le spese sportive e mediche, e comunque tutte le spese considerate straordinarie dal Protocollo che, qui allegato sub 13 diviene parte integrante del presente ricorso, fermo il punto 5 che precede, saranno sostenute al 70% dalla Sig.ra ed al 30% dal Sig. CP_1 CP_2
7. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, (all. 7-8-9-10-11-12) per il che non viene avanzata alcuna domanda di mantenimento reciproco. In ragione della disparità economica tra i coniugi, le parti concordano che, qualora il Sig. si trasferisse a vivere in appartamento in locazione, la CP_2
Sig.ra si obbliga a contribuire alle spese connesse, corrispondendo al Sig. la cifra una CP_1 CP_2
tantum di Euro 3.000,00;
8. Nell'ambito della regolamentazione complessiva dei rapporti economico patrimoniali nati dall'unione matrimoniale tra i sig.ri e darsi atto: CP_2 Controparte_1
A) che la Sig.ra si obbliga ad acquistare dal Sig. e parimenti il Sig. si obbliga CP_1 CP_2 CP_2
a cedere alla Sig.ra CP_1
a. la propria quota ideale di comproprietà, pari al 26513/50530, sull'immobile così catastalmente censito:
• Comune di NO, Foglio 16, particella n. 1775 sub. 20, Via Chiampo snc, piano T, categoria A/2, classe 2, vani 6, RCE 588,76;
b. la quota di 1/10 della piena proprietà sui beni così catastalmente identificati:
• Comune di NO, Foglio 16, particella 1775 sub. 13, Via Chiampo snc, piano S1, categoria C/6, classe 2, mq. 74, RCE 198,73;
• oltre alla quota proporzionale pari a complessivi 144/1000 delle parti comuni dell'edificio, e precisamente pagina 3 di 6 • Comune di NO, Foglio 16, particella n. 1775 sub. 1, Via Chiampo snc, piano S1, tunnel ed area di manovra - bene non censibile comune ai subalterni dal n. 3 al n. 16;
• Comune di NO, Foglio 16, particella n. 1775 sub. 2, Via Chiampo snc, piano S1T1, accesso e scale - bene non censibile comune ai subalterni dal n. 3 al n.16;
c. la quota di 1/19 della piena proprietà delle aree pertinenziali adibite a rampa di accesso e servizio di due distinti fabbricati, cosi censite al Catasto Terreni:
▪ Comune di NO, Foglio 16, particella n. 1764 – ex 1750 ex 1635, di are 0.28 RDE 0,25 RAE
0,14;
▪ Comune di NO, Foglio 16, particella n. 1776 – ex 1749 ex 1635, di are 1.22 RDE 0,10 RAE 0,63 di totale are 1.50 RDE 1,35 RAE 0,77, sono metri quadri cinquanta.
L'obbligazione qui assunta dalle parti deve intendersi quale un contratto preliminare di compravendita, con effetto obbligatorio immediato ed effetto reale al momento della sottoscrizione del verbale afferente lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
Il corrispettivo per la cessione viene concordato tra le parti in Euro 170.000,00, corrispettivo che viene corrisposto dalla Sig.ra come segue: CP_1
a) Euro 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, da imputare ad acconto sul prezzo al momento del trasferimento definitivo;
della caparra verrà versata al momento del deposito della sentenza di separazione;
b) Euro 165.000,00 in un'unica soluzione, che verrà versata al Sig. al momento del deposito CP_2
della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla seconda parte del presente ricorso;
B) che la Sig.ra trasferisce al Sig. che accetta, l'autovettura Honda HRV, targa CP_1 CP_2
FM329HP (all. 14). Il trasferimento del suddetto bene rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione e le parti chiedono pertanto di beneficiare delle agevolazioni fiscali (esenzione da imposte) previste dall'art. 19 della l. 06.03.87 n. 74.
10) Spese legali suddivise tra le parti in accordo, 70% a carico della Dott.ssa e 30% a carico CP_1 dell'Avv. senza vincolo di solidarietà. CP_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in NO (VI) in data 08/09/2015, che l'unione era entrata in irreversibile crisi,
pagina 4 di 6 chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 06/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico della madre nella misura del 70% e del padre nella misura del 30%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in NO, Via Andrea
Mantegna n. 7 interno 4, in favore di quale genitore convivente con il figlio minore;
Controparte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
pagina 5 di 6 a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio CP_2 Controparte_1
in NO (VI) in data 08/09/2015 con atto trascritto al n. 18, parte II, serie A, anno 2015, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4353 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato SIOTTO SIMONA
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato SIOTTO SIMONA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare la separazione personale dei Sigg.ri e coniugati in CP_2 Controparte_1
NO in data 8.09.2015, con atto trascritto negli atti del Comune di NO al numero 18, Parte
II, serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle relative annotazioni.
2. Salvo quanto successivamente stabilito al punto 8 che segue), assegnarsi la casa familiare, sita in
NO, Via Andrea Mantegna n. 7 interno 4, alla Sig.ra che ivi continuerà a vivere Controparte_1
e risiedere con il figlioletto CE. Si dà atto che il Sig. trasferirà formalmente domicilio e CP_2
pagina 1 di 6 residenza, presso la casa dei propri genitori, sita in NO, Via Mantovana n. 10, con riserva di darne atto nel procedimento in oggetto;
fino a quel momento, le parti continueranno a convivere presso la casa coniugale e proseguiranno a farsi carico delle spese di casa, delle utenze e delle necessità del minore in modo comune e condiviso.
3. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affidamento Per_1
condiviso. I genitori, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlioletto, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio stesso, mentre ognuno eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il minore con se';
4. Quanto alla collocazione, il minore avrà collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la residenza della mamma, presso la casa familiare.
Quanto al regime di visite, le parti concordano che il padre possa vedere il figlio, stare e occuparsi di lui secondo le regole che seguono:
o tutti i mercoledì e giovedì, quali giorni infrasettimanali, di ogni settimana, dall'uscita di scuola, con il pernottamento, occupandosi di portarlo a scuola la mattina successiva;
o 2 fine settimana al mese tra di loro alternati, dal sabato mattina alle ore 10:00 sino alla domenica sera, quando lo accompagnerà a casa della mamma entro le ore 20:00;
Il tutto fatti ovviamente salvi diversi accordi tra i genitori e/o urgenze sopravvenute. Il predetto accordo potrà subire variazioni secondo le necessità, anche lavorative, dei genitori e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extra – scolastiche del minore, della sua salute, e, in ogni caso, previo accordo tra la Sig.ra
CP_ ed il CP_1 CP_2
o Le vacanze natalizie saranno suddivise equamente tra i genitori non in settimana ma in giornate, secondo gli impegni ed i turni di lavoro impegnandosi le parti a rispettare le tradizioni familiari fino ad oggi poste in essere per il che il minore festeggerà il Santo Natale la Vigilia del 24 dicembre con il papà e la famiglia paterna ed il Santo Natale del 25 dicembre con la mamma e la famiglia materna;
o Quanto alle vacanze pasquali: tre giorni presso ciascun genitore comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì In Albis.
o Infine, il minore potrà trascorrere almeno 2/3 settimane, anche non continuative, con ciascun genitore durante le vacanze estive, in periodo da concordare tempestivamente di anno in anno tra i coniugi, e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno.
pagina 2 di 6 5. Quanto al mantenimento, in ragione delle tempistiche di permanenza del figlio di cui al punto 4) e della minore capacità reddituale paterna rispetto a quella materna (vedi all. 7-8-9-10-11-12) le parti provvederanno al mantenimento diretto del minore nel rispettivo periodo di pertinenza. All'uopo le parti si impegnano ad accendere, presso Istituto bancario concordato, un conto corrente comune nel quale effettueranno versamenti tra di loro proporzionali, nella quota del 30% a carico dell'Avv e del CP_2
30% a carico della Dott.ssa in modo che su detto conto corrente ogni mese vi sia la disponibilità CP_1
minima di Euro 300,00; ognuno dei due genitori potrà accedere a detto conto corrente e farne uso per le necessità, ordinarie e straordinarie, ivi comprese le spese di abbigliamento e di svago del piccolo;
le parti concordano sin d'ora che ogni spesa pari o inferiore ad Euro 500,00 deve intendersi concordata, mentre sarà comunque sempre necessario il consenso dell'altro genitore per spese dirette attinte dal conto corrente che sia superiore al tetto di spesa pari ad Euro 501,00.
6. Le spese straordinarie, comprese le eventuali spese di babysitter, oltre le spese sportive e mediche, e comunque tutte le spese considerate straordinarie dal Protocollo che, qui allegato sub 13 diviene parte integrante del presente ricorso, fermo il punto 5 che precede, saranno sostenute al 70% dalla Sig.ra ed al 30% dal Sig. CP_1 CP_2
7. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, (all. 7-8-9-10-11-12) per il che non viene avanzata alcuna domanda di mantenimento reciproco. In ragione della disparità economica tra i coniugi, le parti concordano che, qualora il Sig. si trasferisse a vivere in appartamento in locazione, la CP_2
Sig.ra si obbliga a contribuire alle spese connesse, corrispondendo al Sig. la cifra una CP_1 CP_2
tantum di Euro 3.000,00;
8. Nell'ambito della regolamentazione complessiva dei rapporti economico patrimoniali nati dall'unione matrimoniale tra i sig.ri e darsi atto: CP_2 Controparte_1
A) che la Sig.ra si obbliga ad acquistare dal Sig. e parimenti il Sig. si obbliga CP_1 CP_2 CP_2
a cedere alla Sig.ra CP_1
a. la propria quota ideale di comproprietà, pari al 26513/50530, sull'immobile così catastalmente censito:
• Comune di NO, Foglio 16, particella n. 1775 sub. 20, Via Chiampo snc, piano T, categoria A/2, classe 2, vani 6, RCE 588,76;
b. la quota di 1/10 della piena proprietà sui beni così catastalmente identificati:
• Comune di NO, Foglio 16, particella 1775 sub. 13, Via Chiampo snc, piano S1, categoria C/6, classe 2, mq. 74, RCE 198,73;
• oltre alla quota proporzionale pari a complessivi 144/1000 delle parti comuni dell'edificio, e precisamente pagina 3 di 6 • Comune di NO, Foglio 16, particella n. 1775 sub. 1, Via Chiampo snc, piano S1, tunnel ed area di manovra - bene non censibile comune ai subalterni dal n. 3 al n. 16;
• Comune di NO, Foglio 16, particella n. 1775 sub. 2, Via Chiampo snc, piano S1T1, accesso e scale - bene non censibile comune ai subalterni dal n. 3 al n.16;
c. la quota di 1/19 della piena proprietà delle aree pertinenziali adibite a rampa di accesso e servizio di due distinti fabbricati, cosi censite al Catasto Terreni:
▪ Comune di NO, Foglio 16, particella n. 1764 – ex 1750 ex 1635, di are 0.28 RDE 0,25 RAE
0,14;
▪ Comune di NO, Foglio 16, particella n. 1776 – ex 1749 ex 1635, di are 1.22 RDE 0,10 RAE 0,63 di totale are 1.50 RDE 1,35 RAE 0,77, sono metri quadri cinquanta.
L'obbligazione qui assunta dalle parti deve intendersi quale un contratto preliminare di compravendita, con effetto obbligatorio immediato ed effetto reale al momento della sottoscrizione del verbale afferente lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
Il corrispettivo per la cessione viene concordato tra le parti in Euro 170.000,00, corrispettivo che viene corrisposto dalla Sig.ra come segue: CP_1
a) Euro 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, da imputare ad acconto sul prezzo al momento del trasferimento definitivo;
della caparra verrà versata al momento del deposito della sentenza di separazione;
b) Euro 165.000,00 in un'unica soluzione, che verrà versata al Sig. al momento del deposito CP_2
della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla seconda parte del presente ricorso;
B) che la Sig.ra trasferisce al Sig. che accetta, l'autovettura Honda HRV, targa CP_1 CP_2
FM329HP (all. 14). Il trasferimento del suddetto bene rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione e le parti chiedono pertanto di beneficiare delle agevolazioni fiscali (esenzione da imposte) previste dall'art. 19 della l. 06.03.87 n. 74.
10) Spese legali suddivise tra le parti in accordo, 70% a carico della Dott.ssa e 30% a carico CP_1 dell'Avv. senza vincolo di solidarietà. CP_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in NO (VI) in data 08/09/2015, che l'unione era entrata in irreversibile crisi,
pagina 4 di 6 chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 06/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico della madre nella misura del 70% e del padre nella misura del 30%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in NO, Via Andrea
Mantegna n. 7 interno 4, in favore di quale genitore convivente con il figlio minore;
Controparte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
pagina 5 di 6 a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio CP_2 Controparte_1
in NO (VI) in data 08/09/2015 con atto trascritto al n. 18, parte II, serie A, anno 2015, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
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