Versione
9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
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Art. 929. Infermita' 1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneita' specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed e' collocato, a seconda dell'idoneita', in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) e' divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato; b) non ha riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermita' temporanea; c) e' giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli. 2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo ((o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis)) ).
a) e' divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato; b) non ha riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermita' temporanea; c) e' giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli. 2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo ((o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis)) ).
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 29 settembre 2026 · 1
1. Il signor [omissis], già appuntato dell'Arma dei Carabinieri, impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sardegna ha respinto il ricorso dal medesimo proposto avverso il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2025 0474538 del 22 ottobre 2025, con cui la Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa ne ha disposto la cessazione dal servizio permanente per "scarso rendimento" ai sensi degli artt. 923 e 932 del d.lgs. n. 66/2010, recante il codice dell'ordinamento militare, nonché ulteriori atti ad esso connessi. 2. Ai fini della ricostruzione della vicenda giova premettere che l'odierno appellante era stato più volte giudicato "inferiore …
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Giurisprudenza • 265
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Molise, sentenza 15/05/2019, n. 17Provvedimento: […] l'Esercito Italiano, a seguito di valutazione medico-legale, ha valutato il militare "permanentemente non idoneo in modo assoluto", ha disposto la cessazione dal servizio per infermità e ha collocato l'ufficiale superiore in "congedo assoluto" ai sensi del menzionato art. 929 del codice dell'ordinamento militare.Leggi di più...
- legittimazione passiva INPS·
- congedo assoluto militare·
- incremento montante contributivo·
- disparità di trattamento·
- difetto di contraddittorio·
- compensazione spese processuali·
- ausiliaria militare·
- art. 3, comma 7, D.Lvo 165/97·
- giurisprudenza contabile·
- improponibilità domanda giudiziale