TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli alla scadenza del termine fissato ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7673/24 R.G., alla quale risulta riunita quella iscritta al n. 6089/23 R.G (ATP) e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigi Russo;
Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dal funzionario Domenico CP_1
D'Angelo (ATPO) e dall'Avv. Itala De Benedictis;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.10.24 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott.ssa nel Per_1 giudizio RG 6089/23, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire l'indennità di accompagnamento nonché lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa. Con vittoria di spese. Parte resistente si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque infondato il ricorso. La causa viene decisa, previa acquisizione della documentazione prodotta, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ritenuto superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria. In prima battuta va rilevato che la dichiarazione di dissenso ed il ricorso in opposizione risultano tempestivamente proposti. Passando ad esaminare il merito del ricorso, esso non è meritevole di accoglimento. Ritiene il tribunale che le allegazioni attoree siano prive di pregio. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, si rileva, tuttavia, che le censure mosse alla perizia non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). In particolare, parte ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato non abbia tenuto in debito conto le certificazioni depositate in corso di causa, attestante crolli vertebrali multipli e difficoltà di deambulazione autonoma. Ha, inoltre, depositato nuova documentazione di formazione successiva. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Si ritiene che il CTU abbia difatti operato un'analisi esaustiva dello stato patologico complessivo della ricorrente, considerando l'intero quadro clinico. L'elaborato peritale è completo e motivato in maniera logica ed esauriente e nello stesso si legge che “ESAME OBIETTIVO: soggetto in buone condizioni di nutrizione e di sanguificazione, con sensorio integro, stazioni linfonodali non palpabili (nelle comuni sedi di repere). (…) Apparato osteoarticolare: buono il tonotrofismo muscolare, difficoltosi i passaggi posturali che richiede appoggio monolaterale ma in autonomia;
tanto rilevasi per la deambulazione, che avviene con appoggio a bastone ma in autonomia. Rachide ipomobile con spinalgia pressoria, limitazione funzionale ai gradi medi delle grosse articolazioni degli arti superiori e inferiori. Psiche: curato nell'aspetto e nel vestire, capacità critica e di giudizio congrue per età, orientata nel TS, lieve depressione del tono dell'umore”. La CTU nominata prosegue argomentando, del tutto condivisibilmente, che “La ricorrente ha l'età di 69 anni (è nata il [...]) ed è stata sottoposta a visita nel 06.2023 e riconosciuta ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni i compiti propri della sua età (difficoltà medio gravi 67-99%) Il diretto esame clinico della ricorrente ha dato modo di constatare una conservazione della autonomia personale nonostante le persistenti difficoltà. Non si sono appalesate anche quelle gravi limitazioni motorie e/o neurologiche che ragionevolmente impedirebbero al soggetto quei movimenti necessari per gli "atti quotidiani" e che vanno assicurati per una dignitosa sopravvivenza. Ella pertanto, a mio giudizio, NON presenta i requisiti biologici che integrano l'art 1 della legge 508/1988”. Nel corpo della perizia la Dott.ssa ha anche preso posizione rispetto alle Per_1 osservazioni alle bozze inviate da parte ricorrente, in larga parte coincidenti con i motivi di opposizione, evidenziando che “La descrizione dell'obiettività riportata nel certificato ortopedico allegato appare parzialmente sovrapponibile all'obiettività rilevata dalla sottoscritta (…buono il tonotrofismo muscolare, difficoltosi i passaggi posturali che richiede appoggio monolaterale ma in autonomia;
tanto rilevasi per la deambulazione, che avviene con appoggio a bastone ma in autonomia) con conservazione della autonomia;
le funzioni cognitive apparivano adeguate per età. Per quanto detto il CTU ritiene che non sono ravvisabili quelle gravi limitazioni motorie e/o neurologiche che ragionevolmente impedirebbero al soggetto quei movimenti necessari per gli "atti quotidiani" e che vanno assicurati per una dignitosa sopravvivenza.” La perizia è, dunque, bene e condivisibilmente motivata. Dalla lettura dell'elaborato emerge che la deambulazione, sebbene difficoltosa, è possibile. Occorre, infatti, rammentare che e i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono la impossibilità di deambulare in autonomia o l'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita. Nel caso di specie quelle della ricorrente sono difficoltà deambulatorie che, per quanto severe, lasciano pur sempre intatta la residua capacità di movimento. Quanto, invece, all'impossibilità di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita, essa non emerge da alcuna certificazione. Tale conclusione non è sovvertita nemmeno dalle certificazioni dell'ottobre 2024 allegate al ricorso in opposizione, afferenti a patologie già oggetto di valutazione da parte della Dott.ssa , in relazione alle quali non è certificato un peggioramento. Per_1
Quanto alla certificazione del 4.10.24 a firma del Dott. esso si limita a Persona_2 evidenziare l'impiego di ausili per la deambulazione, senza specificare quali. Ebbene, per come già chiarito dal CTU, l'uso del bastone non è di per sé solo presupposto per il riconoscimento del beneficio in parola. La circostanza, invero, che la ricorrente incontri difficoltà nella deambulazione, non consente il riconoscimento del diritto richiesto, posto che la legge impone l'impossibilità di deambulazione autonoma. Il Tribunale richiama, sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. n. 4994/21), secondo cui la sussistenza di una situazione di difficoltà nella deambulazione, con necessità di appoggio bilaterale, non sia, ex se, idonea a integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento. Sovente la Corte di Cassazione ha valorizzato, ai fini del riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento, “l'incombente e concreta possibilità di cadute” in quanto tale condizione si traduca, in fatto, “in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (tale) da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore” (Cass. n. 20819/2018). In altre parole, come per le patologie oncologiche, in relazione alle quali, per esempio, la medesima Corte ha affermato che il problema del trattamento chemioterapico e degli effetti collaterali dello stesso non può essere risolto in astratto, dovendosi piuttosto valutare, in concreto, caso per caso, se esso comporti, per la durata della terapia, il tipo di dosaggi e la natura degli effetti sul singolo paziente, le condizioni previste dalla L. n. 18/1980, art. 1 (Cass. n. 18126/2014; Cass. n. 7273/2011; Cass. n. 25569/2008), nello stesso modo, quando viene in rilievo, ed anzi è accertata, la possibilità di cadute, la stessa non è situazione giudicabile in astratto, con l'affermazione che comporti sempre e di per sè, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento (recte l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento) ma costituisce una circostanza di fatto da valutare unitamente alle altre del caso concreto ai fini del giudizio di sussistenza o meno dei requisiti di cui all'art. 1 cit.. Nell'ipotesi in esame, il giudice ritiene che la valutazione operata dal consulente nominato, in ordine alla conservata capacità di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita e di deambulare, sia corretta e condivisibile. Il ricorso, complessivamente va rigettato, posto che tali considerazioni possono facilmente trasporsi anche con riguardo alla L. 104/92, poiché dall'esame del quadro clinico generale non emerge alcuna difficoltà persistente nella libera esplicazione della vita di relazione, se non nella certificazione del 4.10.24 di cui già si è detto, che enuncia la stessa senza, tuttavia, chiarirne le ragioni. Ritiene, pertanto, il Tribunale di dover confermare la valutazione operata dal CTU, fedele ai criteri tabellari e coerente con le risultanze documentali e con i rilievi effettuati in occasione della visita medica. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese di lite sono compensate tra le parti, tenuto conto della qualità delle stesse. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito. Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigi Russo;
Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dal funzionario Domenico CP_1
D'Angelo (ATPO) e dall'Avv. Itala De Benedictis;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.10.24 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott.ssa nel Per_1 giudizio RG 6089/23, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire l'indennità di accompagnamento nonché lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa. Con vittoria di spese. Parte resistente si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque infondato il ricorso. La causa viene decisa, previa acquisizione della documentazione prodotta, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ritenuto superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria. In prima battuta va rilevato che la dichiarazione di dissenso ed il ricorso in opposizione risultano tempestivamente proposti. Passando ad esaminare il merito del ricorso, esso non è meritevole di accoglimento. Ritiene il tribunale che le allegazioni attoree siano prive di pregio. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, si rileva, tuttavia, che le censure mosse alla perizia non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). In particolare, parte ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato non abbia tenuto in debito conto le certificazioni depositate in corso di causa, attestante crolli vertebrali multipli e difficoltà di deambulazione autonoma. Ha, inoltre, depositato nuova documentazione di formazione successiva. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Si ritiene che il CTU abbia difatti operato un'analisi esaustiva dello stato patologico complessivo della ricorrente, considerando l'intero quadro clinico. L'elaborato peritale è completo e motivato in maniera logica ed esauriente e nello stesso si legge che “ESAME OBIETTIVO: soggetto in buone condizioni di nutrizione e di sanguificazione, con sensorio integro, stazioni linfonodali non palpabili (nelle comuni sedi di repere). (…) Apparato osteoarticolare: buono il tonotrofismo muscolare, difficoltosi i passaggi posturali che richiede appoggio monolaterale ma in autonomia;
tanto rilevasi per la deambulazione, che avviene con appoggio a bastone ma in autonomia. Rachide ipomobile con spinalgia pressoria, limitazione funzionale ai gradi medi delle grosse articolazioni degli arti superiori e inferiori. Psiche: curato nell'aspetto e nel vestire, capacità critica e di giudizio congrue per età, orientata nel TS, lieve depressione del tono dell'umore”. La CTU nominata prosegue argomentando, del tutto condivisibilmente, che “La ricorrente ha l'età di 69 anni (è nata il [...]) ed è stata sottoposta a visita nel 06.2023 e riconosciuta ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni i compiti propri della sua età (difficoltà medio gravi 67-99%) Il diretto esame clinico della ricorrente ha dato modo di constatare una conservazione della autonomia personale nonostante le persistenti difficoltà. Non si sono appalesate anche quelle gravi limitazioni motorie e/o neurologiche che ragionevolmente impedirebbero al soggetto quei movimenti necessari per gli "atti quotidiani" e che vanno assicurati per una dignitosa sopravvivenza. Ella pertanto, a mio giudizio, NON presenta i requisiti biologici che integrano l'art 1 della legge 508/1988”. Nel corpo della perizia la Dott.ssa ha anche preso posizione rispetto alle Per_1 osservazioni alle bozze inviate da parte ricorrente, in larga parte coincidenti con i motivi di opposizione, evidenziando che “La descrizione dell'obiettività riportata nel certificato ortopedico allegato appare parzialmente sovrapponibile all'obiettività rilevata dalla sottoscritta (…buono il tonotrofismo muscolare, difficoltosi i passaggi posturali che richiede appoggio monolaterale ma in autonomia;
tanto rilevasi per la deambulazione, che avviene con appoggio a bastone ma in autonomia) con conservazione della autonomia;
le funzioni cognitive apparivano adeguate per età. Per quanto detto il CTU ritiene che non sono ravvisabili quelle gravi limitazioni motorie e/o neurologiche che ragionevolmente impedirebbero al soggetto quei movimenti necessari per gli "atti quotidiani" e che vanno assicurati per una dignitosa sopravvivenza.” La perizia è, dunque, bene e condivisibilmente motivata. Dalla lettura dell'elaborato emerge che la deambulazione, sebbene difficoltosa, è possibile. Occorre, infatti, rammentare che e i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono la impossibilità di deambulare in autonomia o l'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita. Nel caso di specie quelle della ricorrente sono difficoltà deambulatorie che, per quanto severe, lasciano pur sempre intatta la residua capacità di movimento. Quanto, invece, all'impossibilità di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita, essa non emerge da alcuna certificazione. Tale conclusione non è sovvertita nemmeno dalle certificazioni dell'ottobre 2024 allegate al ricorso in opposizione, afferenti a patologie già oggetto di valutazione da parte della Dott.ssa , in relazione alle quali non è certificato un peggioramento. Per_1
Quanto alla certificazione del 4.10.24 a firma del Dott. esso si limita a Persona_2 evidenziare l'impiego di ausili per la deambulazione, senza specificare quali. Ebbene, per come già chiarito dal CTU, l'uso del bastone non è di per sé solo presupposto per il riconoscimento del beneficio in parola. La circostanza, invero, che la ricorrente incontri difficoltà nella deambulazione, non consente il riconoscimento del diritto richiesto, posto che la legge impone l'impossibilità di deambulazione autonoma. Il Tribunale richiama, sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. n. 4994/21), secondo cui la sussistenza di una situazione di difficoltà nella deambulazione, con necessità di appoggio bilaterale, non sia, ex se, idonea a integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento. Sovente la Corte di Cassazione ha valorizzato, ai fini del riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento, “l'incombente e concreta possibilità di cadute” in quanto tale condizione si traduca, in fatto, “in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (tale) da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore” (Cass. n. 20819/2018). In altre parole, come per le patologie oncologiche, in relazione alle quali, per esempio, la medesima Corte ha affermato che il problema del trattamento chemioterapico e degli effetti collaterali dello stesso non può essere risolto in astratto, dovendosi piuttosto valutare, in concreto, caso per caso, se esso comporti, per la durata della terapia, il tipo di dosaggi e la natura degli effetti sul singolo paziente, le condizioni previste dalla L. n. 18/1980, art. 1 (Cass. n. 18126/2014; Cass. n. 7273/2011; Cass. n. 25569/2008), nello stesso modo, quando viene in rilievo, ed anzi è accertata, la possibilità di cadute, la stessa non è situazione giudicabile in astratto, con l'affermazione che comporti sempre e di per sè, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento (recte l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento) ma costituisce una circostanza di fatto da valutare unitamente alle altre del caso concreto ai fini del giudizio di sussistenza o meno dei requisiti di cui all'art. 1 cit.. Nell'ipotesi in esame, il giudice ritiene che la valutazione operata dal consulente nominato, in ordine alla conservata capacità di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita e di deambulare, sia corretta e condivisibile. Il ricorso, complessivamente va rigettato, posto che tali considerazioni possono facilmente trasporsi anche con riguardo alla L. 104/92, poiché dall'esame del quadro clinico generale non emerge alcuna difficoltà persistente nella libera esplicazione della vita di relazione, se non nella certificazione del 4.10.24 di cui già si è detto, che enuncia la stessa senza, tuttavia, chiarirne le ragioni. Ritiene, pertanto, il Tribunale di dover confermare la valutazione operata dal CTU, fedele ai criteri tabellari e coerente con le risultanze documentali e con i rilievi effettuati in occasione della visita medica. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese di lite sono compensate tra le parti, tenuto conto della qualità delle stesse. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito. Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli