Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 531/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 531/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 887/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa e depositata telematicamente in data 02/05/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 08/05/2023 – non notificata,
TRA
nella qualità di erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Parte_2
Gaetano Bruno ed elettivamente domiciliata in Roccapiemonte (SA), alla Via della Libertà nr. 60, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Rescigno ed CP_1 Controparte_2 elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec del difensore Email_1
- appellati –
E
, , , , _3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
_8
- altre parti appellate contumaci –
*********
Inferiore – Accertamento del diritto di proprietà
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 18/05/2023 per gli appellati presso i rispettivi procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata
Corte di Appello di Salerno in pari data, nella qualità di erede di Parte_1 T_
, proponeva gravame avverso la sentenza n. 887/2023 del Tribunale di Nocera
[...]
Inferiore, emessa e depositata telematicamente in data 02/05/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 08/05/2023 – non notificata, con la quale il Tribunale di Nocera
Inferiore così decideva: “a) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e per l'effetto: • dichiara che gli attori, nella qualità di condomini del fabbricato di Via Ponte
Aiello n.1 – GR ( , sono comproprietari anche delle seguenti parti comuni: _8 aree destinate a parcheggio;
e per l'effetto dichiara il loro diritto di utilizzare le predette parti comuni, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dal regolamento di condominio;
• dichiara cessato il contratto di locazione stipulato tra la e alla data del 31/03/2017 e _8 Parte_2 per l'effetto condanna quale erede di al rilascio dell'immobile oggetto del Parte_1 Parte_2 predetto contratto in atti, libero da cose e persone, fissando la data dell'esecuzione del 03/07/2023; b) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
c) compensa le spese tra gli attori e il _8
d) condanna gli altri convenuti in solido al pagamento, in favore degli attori, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00 per spese ed euro € 5.865,86 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); e) pone altresì in capo ai convenuti soccombenti definitivamente le spese di CTU”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 31/12/2010 e iscritto a ruolo in data 07/01/2011, , _3 Controparte_4
, , , e CP_1 Controparte_2 CP_5 CP_6 Controparte_7 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, il _8
, nella qualità di legale rappresentante della
[...] Controparte_9 Parte_3
[...]
[...] e esponendo di essere condomini dello stabile sito in GR, alla Via
[...] Parte_2
Ponte Aniello n. 1 ( ); in particolare, precisavano: - _8 _3
, e erano rispettivamente usufruttuari (i primi due) e
[...] Controparte_4 CP_7 nuda proprietaria (la terza) dell'appartamento ubicato al 5° piano, riportato al Catasto
Fabbricati al fol. 12, partita 4413, loro pervenuto giusta atto pubblico di compravendita per notar del 02/02/1982 - rep. n. 5795, racc. 1046; - era Persona_1 CP_1 proprietario esclusivo di locale terraneo, ubicato la piano terra, int. 10, riportato al Catasto
Fabbricati al fol. 12, mappale 4 – sub. 11, allo stesso pervenuto in forza di decreto di trasferimento immobiliare ex art. 586 c.p.c. del Tribunale di Nocera Inferiore – procedura esecutiva n. 106/1985; - e erano proprietari di locale terraneo CP_5 CP_6 ubicato al piano terra, int. 12, riportato al Catasto Fabbricati al fol 12, mappale 4 – sub. 13, loro pervenuto giusta atto pubblico di compravendita per notar del Persona_2
19/11/1992 – rep. n. 14388, racc. 1655; - era proprietario di appartamento Controparte_2 ubicato al primo piano, int. 4, riportato al Catasto Fabbricati al fol. 12, mappale 4 – sub. 52, scala B, allo stesso pervenuto giusta atto pubblico di compravendita per notar
[...] del 26/10/2000 – rep. n. 109107, racc. 19262, mentre la restante parte degli Per_3 immobili condominiali apparteneva alla società Lamentavano _8 gli attori che da alcuni mesi veniva loro inibito l'accesso al parcheggio ubicato nel sottosuolo dello stabile condominiale e che tale spazio risultava gestito, come autorimessa, da T_
, il quale concedeva i posti auto in uso a terzi estranei dietro pagamento di corrispettivo;
[...] pertanto, chiedevano al Tribunale di Nocera Inferiore – previo accertamento del vincolo pertinenziale – a) di dichiarare il diritto di comproprietà pro quota degli attori sul parcheggio ubicato nel sottosuolo dello stabile condominiale e, per l'effetto, b) di accertare e dichiarare la sussistenza dell'usurpazione da parte di della predetta area condominiale, Parte_2
c) di condannare all'immediata restituzione all'suo comune dell'area usurpata Parte_2 mediante rimozione delle opere e dei mezzi di delimitazione apposti, d) di condannare
[...]
al risarcimento dei danni patiti dagli attori per l'abusiva sottrazione all'uso Parte_2 comune di parti dell'edificio condominiale, con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria, chiedevano disporsi C.T.U. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 07/02/2011, si costituiva in giudizio
, quale parte convenuta, che in via preliminare precisava che gli attori giammai Parte_2
pag. 3/8 avevano usufruito del parcheggio nel sottosuolo del fabbricato quantomeno a CP_10 partire dal 01/04/2005, nel merito riferiva che gran parte degli immobili ubicati nel fabbricato erano di proprietà della ed erano sottoposti ad _8 esecuzione immobiliare, compreso il piano garage del fabbricato, per il quale era stato nominato un custode giudiziario;
precisava che, giusta autorizzazione del Giudice dell'esecuzione del 24/03/2005, tutto il locale garage posto al piano interrato del era stato concesso in locazione a , con facoltà _8 Parte_2 di sublocare posti auto ai condomini del fabbricato e/o ai terzi, dietro pagamento di un corrispettivo, atteso che l'immobile veniva concesso in locazione all'istante per una pigione mensile iniziale di € 1.350,00. Eccepiva quindi la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto delle domande degli attori. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 21/04/2011, si costituiva in giudizio Controparte_9 nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società _8
che in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e il
[...] difetto di legittimazione attiva degli attori, nel merito contestava la fondatezza delle domande attoree e ne chiedeva il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze;
con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data
20/06/2011 si costituiva in giudizio anche il _8
, che in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e il difetto
[...] di legittimazione attiva degli attori, nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e dichiarata l'interruzione per morte del convenuto , il giudizio veniva riassunto e istruito a mezzo di C.T.U. e rinviato Parte_2 all'udienza del 26/01/2023 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 887/2023 emessa e depositata telematicamente in data 02/05/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 08/05/2023 – non notificata, il Tribunale di Nocera Inferiore, accertata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali e ricondotta la fattispecie nell'ambito dell'art. 1117 c.c., accoglieva la domanda attorea nei limiti indicati nella parte motiva, rigettava la domanda di risarcimento del danno e regolamentava le spese di lite come da dispositivo.
pag. 4/8 Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante, censurava Parte_1
l'impugnata sentenza sulla base delle motivazioni così come meglio articolate in atti;
chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “accogliere l'appello e, in riforma della decisione gravata , rigettare tutte le domande proposte dagli attori perché infondate in fatto e in diritto, perché non provate e, comunque, per tutti i motivi di cui in narrativa, con condanna di , _3 Controparte_4 CP_1 Controparte_2
e al pagamento delle spese e competenze del doppio CP_5 CP_6 Controparte_7 grado di giudizio in favore di erede di oltre spese generali, cassa ed iva, Parte_1 Parte_2 con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 02/11/2023, si costituivano in giudizio e , quali parti appellate, che nel merito chiedevano di CP_1 Controparte_2 rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello;
nonostante la ritualità della notifica, non si costituivano in giudizio _3
, , ,
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 [...]
quali altre parti appellate, per cui ne _8 _8 va dichiarata la contumacia. Fissata la prima udienza per il 23/11/2023, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 05/12/2024 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 05/12/2024 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio
e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di giudizio , _3 Controparte_4
, , CP_5 CP_6 Controparte_7 [...]
quali altre parti appellate, regolarmente citate _8
e non costituitesi in giudizio.
L'appello, come proposto, va accolto per quanto di ragione, come di seguito riportato. In primo grado, gli attuali appellati, in quanto condomini dello stabile sito in GR alla via Ponte
Aniello n. 1, hanno promosso azione nei riguardi di del _8
e di per ottenere la dichiarazione del diritto di CP_11 CP_8 Parte_2
pag. 5/8 comproprietà sul parcheggio ubicato sotto lo stabile condominiale, già di proprietà di ed in uso di quale parcheggio a pagamento. Essi _8 Parte_2 hanno chiesto accertarsi l'usurpazione da parte di , con ordine di restituzione Parte_2
e risarcimento del danno per il mancato uso dei locali. , nel costituirsi, ha
Parte_2 precisato che il locale già di proprietà , è stato oggetto di procedura esecutiva CP_8 immobiliare, con nomina di custode giudiziario, che previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione in data 24/03/2005, gli ha locato l'area parcheggio, per un canone mensile di euro 1.350,00. Alla morte di , si è costituita sua erede. La
Parte_2 Parte_1 sentenza di primo grado ha accolto la domanda attorea e affermato la comproprietà dell'area parcheggio, con diritto all'uso delle parti comuni, ha dichiarato risolto il contratto di locazione stipulato tra e e disponendo il rilascio _8 CP_8 Parte_1 dell'immobile, con condanna alle spese di lite dell'appellante. Il primo motivo di appello attiene alla affermazione del diritto di proprietà nei riguardi di risulta fondato
Parte_2 nella misura in cui non è mai stato proprietario del locale garage o parcheggio
Parte_2 oggetto di causa, ma solo detentore in ragione del contratto di locazione, tuttavia l'affermazione del diritto di comproprietà in se ha un valore assoluto, e come tale opera anche nei riguardi dei terzi, cui è opponibile la condizione di proprietario, trattandosi di un diritto reale, per come configurato e qualificato in sentenza. Fondato è il secondo motivo nella misura in cui il contratto di locazione dichiarato risolto non ha costituito oggetto del contendere del primo grado di giudizio, ed è intervenuto tra la custodia giudiziale e T_
. La domanda attorea è stata di accertamento del vincolo pertinenziale…, dichiarare il
[...] diritto di comproprietà pro quota degli istanti sul parcheggio ubicato nel sottosuolo dello stabile condominiale;
per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza dell'usurpazione da parte del sig, della predetta area condominiale, con conseguente rilascio. La Parte_2 pronuncia sulla risoluzione non può collegarsi implicitamente al giudizio principale, come sostenuto dagli appellati, essendo domanda nuova e diversa, per cui risulta violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non potendo intendersi la risoluzione come una conseguenza necessaria ed automatica del riconoscimento della comproprietà.
Comunque, per ammissione delle parti, il contratto di fatto è risolto per l'avvenuta definizione della procedura esecutiva e la vendita dell'area, per cui tale aspetto rileva nella fase esecutiva e di cessazione degli effetti del contratto. Ciò che invece interessa nel processo pag. 6/8 è la usurpazione contestata al dell'area parcheggio. Orbene, l'usurpazione ha Parte_2 come presupposto la carenza di un titolo legittimante l'uso del parcheggio, e dunque la condotta abusiva dell'occupante. Tuttavia, nel caso di specie sino alla vigenza degli effetti del contratto di locazione, non può dirsi che abbia occupato senza titolo il bene, Parte_2
e per conseguenza manca la condotta illecita a lui attribuita. Peraltro, alla morte di T_
, nell'anno 2015, il contratto di locazione non è stato continuato da parte di
[...] Pt_1
ed è cessato anche per effetto della esecuzione immobiliare. Tuttavia, va altresì,
[...] rilevato che la qualità di conduttore di e la cessazione del contratto di Parte_2 locazione comporta che all'attualità la appellante non abbia alcun interesse meritevole di tutela in relazione alla pronuncia di comproprietà dell'area parcheggio in favore degli appellati condomini. Sul punto l'appello è infondato non venendo in evidenza un concreto interesse in favore di che allo stato è priva di qualsiasi titolo qualificante la sua Parte_1 posizione giuridica rispetto all'area parcheggio. Infine, in ordine alle spese di lite, la mancanza di illegittimità nella occupazione fa venir meno per , ora erede l'aspetto CP_12 Pt_1 della usurpazione e per conseguenza il rigetto della unica domanda nei suoi confronti determina la revisione delle spese di lite in relazione al principio della sostanziale soccombenza alla luce della valutazione dell'esito complessivo della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nella qualità di erede di , nei confronti di e Parte_1 Parte_2 CP_1
, nonché nei confronti di , , Controparte_2 _3 Controparte_4 CP_5
, CP_6 Controparte_7 _8
avverso la sentenza n. 887/2023 del Tribunale di Nocera
[...]
Inferiore, emessa e depositata telematicamente in data 02/05/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 08/05/2023 – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , , _3 Controparte_4 CP_5 CP_6
,
[...] Controparte_7 _8
[...]
2. Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma parziale della sentenza n.
887/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, rigetta la domanda degli attori nei confronti pag. 7/8 di e riforma la sentenza nella parte in cui dichiara la risoluzione del Parte_1 contratto di locazione tra e alla data del _8 Parte_2
31/03/2017, e per l'effetto in riforma del capo d) della sentenza condanna CP_1
e , , , e Controparte_2 _3 Controparte_4 CP_5 CP_6 al pagamento in solido delle spese di lite liquidate in euro 3.800,00 Controparte_7 altre iva e cnap come per legge e spese generali in favore di con Parte_1 attribuzione al difensore antistatario, confermata per il resto la sentenza impugnata.
3. Condanna e , in solido, al pagamento delle spese di CP_1 Controparte_2 lite liquidate in euro 800,00 spese, in euro 5.000,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali in favore di e con attribuzione al difensore Parte_1 antistatario.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 29/ 01/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 8/8