Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n.3901/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
e IN QUALITÀ DI GENITORI Parte_1 Parte_2
ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUL FIGLIO MINORENNE
con l'assistenza e difesa dell'avv. PALMIERI Parte_3
DOMENICO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 28/01/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 16/05/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza in
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
invece, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L.
n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella
2 sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso, anche all'esito dei chiarimenti scritti disposti con provvedimento del 17/09/2024, la sussistenza, in capo a dei Parte_3 requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento;
nonché di quelli previsti dalla legge n.104/1992 per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.7 e 8 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: « è affetto da: Disturbo dello spettro Pt_3 autistico livello 1, senza compromissione intellettiva, associato a disturbo dell'attenzione, ad iperattività e disgrafia. Il disturbo dello spettro autistico (ASD) è un disturbo del
3 neurosviluppo che comporta difficoltà nell'interazione e comunicazione sociale, interessi ristretti e comportamenti ripetitivi. Esistono tre livelli di gravità dell'ASD, in base al grado di supporto necessario. I soggetti con livello 1 presentano deficit nella comunicazione sociale e nell'interazione sociale che possono essere evidenti, ma non interferiscono in modo significativo con la loro capacità di comunicare e interagire con gli altri. Possono avere difficoltà a comprendere le emozioni degli altri, a mantenere conversazioni e a fare amicizia. Possono anche avere interessi ristretti o ripetitivi, ma questi non interferiscono in modo significativo con la loro vita quotidiana.
Il disturbo dell'attenzione e iperattività (ADHD) è un altro disturbo del neurosviluppo che comporta problemi di attenzione, impulsività e iperattività. La disgrafia è una difficoltà di scrittura che può essere associata a questi disturbi o a problemi di apprendimento. Tali disabilità determinano difficoltà per le funzioni cognitive per le abilità scolastiche, comportamentali e relazionali. Il ragazzo in ragione di ciò fruisce già: - dei benefici della legge 170/2010, che fornisce appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica, - dell'indennità di frequenza, che è una prestazione economica erogata a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità - del riconoscimento di handicap (art. 3, comma 1, della legge 104/1992).
Tali condizioni al momento soddisfano i bisogni di cui necessita.
Si precisa inoltre che l'Indennità di Accompagnamento viene concessa quando il minore presenta una delle seguenti condizioni:
- impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore,
a prescindere dalla causa dell'invalidità; - incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, a causa di una menomazione fisica, psichica o sensoriale che rende il minore totalmente dipendente da un'altra persona per compiere le azioni fondamentali della vita quotidiana, come mangiare, vestirsi, lavarsi, andare in bagno, ecc. Ad oggi non rientra nelle Pt_3 condizioni per le quali è prevista l'indennità di accompagnamento.
4 La valutazione è stata effettuata sulla base della documentazione clinica disponibile, dell'esame obiettivo del paziente e del colloquio con i genitori. La condizione del paziente è in costante evoluzione, pertanto la valutazione potrebbe essere rivista in futuro (24 mesi) In considerazione di quanto sovraesposto, esprimo parere negativo alle richieste dell'Indennità di Accompagnamento e della condizione di Handicap art 3, comma 3».
Si condivide, inoltre, la valutazione (di seguito riportata) da ultimo espressa dal CTU nei suoi chiarimenti scritti a fronte delle osservazioni del consulente di parte ricorrente allegate al ricorso introduttivo del presente giudizio di merito ATP:
«Per quanto riguarda la valutazione contestata dai ricorrenti per
Indennità di accompagnamento e Handicap grave, rispondo alle osservazioni sostenute dal consulente di parte dott. Per_1
.
[...]
Stimatissimo dott. , Per_1 condivido pienamente l'opinione da Lei espressa sulla natura dello spettro autistico. Come noto, il DSM-5 ha unificato le diverse diagnosi sotto la denominazione "Disturbo dello Spettro Autistico"
(ASD), sottolineando la variabilità dei sintomi e la necessità di un approccio individualizzato.
Il termine "spettro" indica proprio una vasta gamma di manifestazioni, da molto lievi a molto gravi, e ogni individuo presenta un profilo unico e personalizzato.
Sebbene non esistano "tipi di autismo", è possibile individuare diversi livelli di gravità, basati sull'impatto che i sintomi hanno sulla vita quotidiana della persona. Questi livelli servono principalmente a orientare i servizi e i supporti necessari.
Il livello I corrisponde a un autismo più lieve, con un bisogno di supporto minimo. Rientrano come nel caso in questione, soggetti che possono avere difficoltà sociali più sottili e interessi ristretti che interferiscono in misura minore con il funzionamento quotidiano. L'autismo è uno spettro, non una categoria pertanto, ogni individuo con ASD è unico e presenta un profilo sintomatologico specifico.
5 Tuttavia, dissento sulla valutazione dell'autonomia del ricorrente
(“manca chiaramente l'autonomia personale”). Le relazioni cliniche evidenziano una normodotazione intellettiva e autonomie personali ben sviluppate, in contraddizione con le conclusioni del consulente di parte.
All'uopo. riporto le conclusioni del consulente di parte dott.
che recita: Per_1
“Orbene è risaputo il diritto all'indennità di accompagnamento sorge nel momento in cui un soggetto presenta un complesso patologico tale da determinare l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di altre persone o l'impossibilità compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza. Giova ricordare che tale diritto sorge anche in presenza di una sola delle due considerazioni precedentemente menzionate nel caso del ricorrente, atteso quanto sopra, risulta evidente che manca chiaramente quella autonomia personale da rendere minore in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Quindi il diritto all'integrità economica viene a costituirsi nel momento in cui viene meno nel soggetto la capacità di assicurarsi autonomamente ed efficacemente queste funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, socializzazione.
Viceversa, dalle relazioni cliniche della U.O.C. di
Neuropsichiatria dell'Infanzia ed Adolescenza dell'Università di
Bari e dell'U.O.V.D di Neuropsichiatria dell'infanzia e
Adolescenza di Andria, si evince quanto segue:
• 27/07/2021 U.O.C. di NPI di Bari “Normoevolute le autonomie personali, ipoevolute le autonomie scolastiche e sociali”,
• 15/02/2022 U.O.V.D di NPI di Andria “Autonomie personali
(alimentazione, vestizione e lavarsi) sociali globalmente mature per l'età come già riportato integralmente nella mia relazione. Tali valutazioni sulle autonomie personali del minore su riportate, presentano un quadro contraddittorio rispetto a quanto sostenuto dal consulente tecnico di parte, dott. Per_1
6 In particolare, la prima relazione delle U.O. di NPI sottolinea un buon livello di autonomia personale, la seconda attesta un'autonomia sociale globalmente matura per l'età.
Le difficoltà riscontrate non sembrano comportare un grave pregiudizio alla vita quotidiana del soggetto al di fuori dell'ambito scolastico.
Considerata la normodotazione intellettiva del ragazzo e i benefici di cui già gode, ritengo che le sue capacità di adattamento e le risorse a sua disposizione siano sufficienti per far fronte ai problemi legati al suo disturbo e che l'erogazione dell'Indennità di Accompagnamento e dell'Handicap grave sia al momento inopportuna…»
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dello CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
7 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo a dei requisiti Parte_3 sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
-dichiara l'insussistenza in capo a dei requisiti Parte_3 sanitari per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 28/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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