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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/05/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3238 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi (e nel giudizio riunito n. 218/21 RG) vertente tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., (C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. ), a mezzo del suo Parte_3 C.F._2
procuratore tutti elettivamente domiciliati in Parte_4
Termini Imerese, via Garibaldi n. 33, presso l'avv. Giuseppe Lanza, che li rappresenta e difende con l'avv. Caterina Lanza;
parte opponente contro
(C.F. ), a mezzo del suo procuratore speciale, CP_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente CP_2
domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 9, presso l'Avv. Pierluigi Federici,
che la rappresenta e difende;
parte opposta e nei confronti di
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
(C.F. ), a mezzo del suo procuratore Controparte_3 P.IVA_3
speciale in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_4
elettivamente domiciliato in Roma, via Barberini n. 86, presso l'avv.
Pierluigi Federici, che la rappresenta e difende;
interveniente volontaria
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – accertamento negativo del credito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 30/01/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società
[...]
proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1049/2020 emesso da questo Tribunale in data 20.10.2020, con cui si ingiungeva alla medesima, quale debitore principale, e a e Parte_3 Parte_2 Parte_4
, nella qualità di fideiussori, di pagare la somma di €
[...]
1.727.180,02 (per i fideiussori sino alla concorrenza di € 1.644.500,00 ciascuno), oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di CP_1
– e per essa di mandataria della stessa – quale
[...] CP_2
cessionaria del credito derivante dal rapporto di conto corrente n.
22901/500004678 intrattenuto da con Pt_1 Controparte_5
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
L'opponente eccepiva, preliminarmente, il difetto di titolarità del credito in capo ad per mancata prova della cessione del credito e, nel CP_1
merito, deduceva l'illegittimità della pretesa creditoria azionata,
lamentando l'irregolarità della documentazione contrattuale prodotta dalla società opposta, nonché l'applicazione di condizioni contrattuali in violazione della normativa vigente.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio quale mandataria di CP_2 CP_1
esponendo nei fatti che la mandante era divenuta cessionaria di CP_5
mediante un contratto di cessione di crediti in blocco, ai sensi
[...]
dell'art. 58 del decreto legislativo dell'1.9.1993 n. 385 (giusto avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale parte II n. 94 del 10.08.2019), precisando che tra i crediti oggetto di cessione era ricompreso anche quello vantato nei confronti di azionato con decreto ingiuntivo oggetto Parte_1
della presente opposizione.
Chiesta la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo,
l'opposta deduceva l'infondatezza nel merito delle domande di parte opponente di cui domandava il rigetto, sostenendo l'assolvimento del proprio onere probatorio in ordine alla certezza ed effettività del credito azionato, con particolare riguardo all'idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a dimostrarne la cessione.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, veniva assegnato il termine per introdurre il prescritto procedimento di mediazione e, all''udienza del 25.01.2024, ritenuta la sussistenza di una
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
causa di connessione ex art. 32 c.p.c., veniva disposta la riunione al presente giudizio di quello recante n. 218/21 RG.
Con comparsa di intervento depositata il 16.10.2024, interveniva
[...]
deducendo che, nell'ambito di un'operazione di CP_3
cartolarizzazione dei crediti, aveva acquistato da un CP_1
portafoglio di crediti – giusto avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte
II n. 78 del 4 luglio 2024 e successiva integrazione pubblicata in G.U.,
parte II n. 86 del 23 luglio 2024 – che ricomprendeva il credito oggetto dell'odierna domanda.
L'intervenuta, aderendo alle deduzioni e richieste formulate dalla cedente
(per essa la mandataria , ne chiedeva CP_1 CP_2
l'estromissione dal giudizio.
Istruita la causa mediante acquisizione di prova documentale, all'udienza indicata in epigrafe veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Tanto premesso deve, preliminarmente, rilevarsi l'ammissibilità
all'intervento spiegato da ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale CP_3
successore a titolo particolare dell'opposta, in virtù dell'operazione di cessione di crediti intercorsa tra le medesime, con la precisazione che – non potendo l'intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l'estromissione del cedente – e, in mancanza, nel caso di specie, del consenso di tutte le parti all'estromissione della convenuta principale, la presente decisione è pronunciata nei confronti delle parti originarie, restando fermi i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Venendo al merito della lite, si osserva che la domanda formulata da parte opponente va accolta, stante la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta per difetto di prova dell'intervenuta cessione del credito de quo.
Sul punto, occorre anzitutto chiarire che nell'eccepire il “difetto di legittimazione attiva” parte opponente ha inteso, in realtà, contestare la titolarità del rapporto giuridico dedotto in causa.
E invero, la legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) va ricondotta al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, integrando, quindi, una condizione dell'azione, la cui verifica deve essere effettuata sulla base dei soli fatti esposti dall'attore nell'atto introduttivo.
Il giudice, cioè, deve accertare se, secondo la sola prospettazione fatta nella domanda giudiziale, l'attore e il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto giuridico controverso, rispettivamente assumere la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronunzia e di quello che deve subirla.
Di conseguenza, non attiene alla “legitimatio ad causam”, ma al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. sul punto Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 2002, n. 15177).
Come recentemente ritenuto dalla Suprema Corte: “L'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte, è tenuto a delibare nel merito la relativa questione” (cfr. Cass. sez. III, 27/11/2023, n.32814).
Ciò chiarito, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
Nel solco tracciato dal più recente orientamento ermeneutico dalla
Suprema Corte, va ribadito che la parte che agisce in giudizio quale successore a titolo particolare del creditore originario, in seguito alla cessione in blocco ex art. 58 dlgs.385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione dando prova della sua titolarità.
La questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è altresì
rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisce, affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,
salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, 5 novembre 2020, n.
24798).
Sul punto, è recentemente intervenuta la Corte d'Appello di Palermo,
precisando che “Nell'ipotesi di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, a norma dell'art. 58 T.U.B.,
la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione in G.U. tiene luogo ed ha gli stessi effetti della
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
notificazione della cessione ex art. 1264 cod. civ., sicché -di per sé- non dimostra la cessione. Se l'esistenza di quest'ultima viene specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, dare adeguata prova e, in tal ipotesi, la suddetta pubblicazione potrà essere valutata -al più- assieme ad altri elementi quale indizio. Peraltro, qualora l'esistenza della cessione di crediti in blocco non sia in sé contestata, ma sia contestata soltanto la riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. potranno essere prese in considerazione per verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tale ipotesi, la legittimazione potrà essere affermata soltanto se il credito in lite sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco in base alle succitate caratteristiche mentre se siffatte indicazioni non risultano sufficientemente specifiche la dimostrazione della sua inclusione nell'operazione dovrà essere data dal cessionario in altra maniera”(Corte appello Palermo sez. III, 05/10/2023, n. 1701).
In altri termini, a fronte della specifica contestazione degli opponenti circa la mancata prova della cessione – e dell'inclusione dello specifico credito controverso tra quelli rientranti nell'operazione di trasferimento –
l'indicazione generica delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale non costituisce prova dell'avvenuta cessione del credito oggetto di contestazione, poiché la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti in blocco ha l'esclusiva funzione di sostituire la notifica prevista dall'art. 1264 c.c., al precipuo scopo di precludere al debitore pagamenti al
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
cedente con effetto liberatorio, mentre non attesta la titolarità del credito in capo al preteso cessionario di crediti in blocco, essendo a tal fine necessario la prova dell'inclusione del rapporto obbligatorio nell'operazione di cessione in blocco.
Ebbene, considerato che parte opposta né in sede monitoria, né in sede di opposizione ha prodotto il contratto di cessione dei crediti, pur a seguito di esplicita contestazione dell'opponente ingiunto, limitandosi alla mera produzione dell'avviso della cessione del credito pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, che non reca l'indicazione, neppure per categorie, dei rapporti ceduti in blocco, non può ritenersi acquisita la prova in ordine alla titolarità del credito in capo all'opposta.
Applicando i richiamati principi al caso di specie, deve ritenersi che parte opposta non abbia fornito la prova dell'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993
(cd. T.u.b.) e, pertanto, la titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, non avendo prodotto idonea documentazione a corroborare, nel giudizio di merito, la pretesa azionata in sede monitoria.
Specificatamente, non risulta depositato in atti il contratto di cessione in blocco richiamato nell'avviso di cessione pubblicato in GURI, sicché non può ritenersi che il credito oggetto della pretesa di parte opposta sia stato oggetto della dedotta cessione.
Giova chiarire, in punto di diritto, che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa,
ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla. In tale giudizio,
l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta,
è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo.
Ne consegue che – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione.
Inoltre, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova di siffatta azione contrattuale di adempimento è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce per l'inadempimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, nonché
allegare l'inadempimento dell'altro contraente totale o parziale e, ciò fatto, spetta al debitore allegare di avere esattamente adempiuto (ex multis:
Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
Tutto ciò considerato, l'acclarato difetto di prova della titolarità del credito azionato in capo all'odierna parte opposta comporta, con assorbimento di ogni altra quesitone dedotta dalle parti, impone l'accoglimento dell'opposizione proposta e per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 ridotti al
50% in considerazione della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il Tribunale di Termini Imerese, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1049/2020 da questo Tribunale nei confronti degli opponenti;
-condanna la parte opposta e l'interveniente volontaria, in solido tra loro,
a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 18.977,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA ed euro 870,00 per spese vive.
Termini Imerese, 29.5.2025
Il Giudice
Daniele Salvatore Abbate
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3238 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi (e nel giudizio riunito n. 218/21 RG) vertente tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., (C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. ), a mezzo del suo Parte_3 C.F._2
procuratore tutti elettivamente domiciliati in Parte_4
Termini Imerese, via Garibaldi n. 33, presso l'avv. Giuseppe Lanza, che li rappresenta e difende con l'avv. Caterina Lanza;
parte opponente contro
(C.F. ), a mezzo del suo procuratore speciale, CP_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente CP_2
domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 9, presso l'Avv. Pierluigi Federici,
che la rappresenta e difende;
parte opposta e nei confronti di
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
(C.F. ), a mezzo del suo procuratore Controparte_3 P.IVA_3
speciale in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_4
elettivamente domiciliato in Roma, via Barberini n. 86, presso l'avv.
Pierluigi Federici, che la rappresenta e difende;
interveniente volontaria
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – accertamento negativo del credito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 30/01/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società
[...]
proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1049/2020 emesso da questo Tribunale in data 20.10.2020, con cui si ingiungeva alla medesima, quale debitore principale, e a e Parte_3 Parte_2 Parte_4
, nella qualità di fideiussori, di pagare la somma di €
[...]
1.727.180,02 (per i fideiussori sino alla concorrenza di € 1.644.500,00 ciascuno), oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di CP_1
– e per essa di mandataria della stessa – quale
[...] CP_2
cessionaria del credito derivante dal rapporto di conto corrente n.
22901/500004678 intrattenuto da con Pt_1 Controparte_5
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
L'opponente eccepiva, preliminarmente, il difetto di titolarità del credito in capo ad per mancata prova della cessione del credito e, nel CP_1
merito, deduceva l'illegittimità della pretesa creditoria azionata,
lamentando l'irregolarità della documentazione contrattuale prodotta dalla società opposta, nonché l'applicazione di condizioni contrattuali in violazione della normativa vigente.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio quale mandataria di CP_2 CP_1
esponendo nei fatti che la mandante era divenuta cessionaria di CP_5
mediante un contratto di cessione di crediti in blocco, ai sensi
[...]
dell'art. 58 del decreto legislativo dell'1.9.1993 n. 385 (giusto avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale parte II n. 94 del 10.08.2019), precisando che tra i crediti oggetto di cessione era ricompreso anche quello vantato nei confronti di azionato con decreto ingiuntivo oggetto Parte_1
della presente opposizione.
Chiesta la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo,
l'opposta deduceva l'infondatezza nel merito delle domande di parte opponente di cui domandava il rigetto, sostenendo l'assolvimento del proprio onere probatorio in ordine alla certezza ed effettività del credito azionato, con particolare riguardo all'idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a dimostrarne la cessione.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, veniva assegnato il termine per introdurre il prescritto procedimento di mediazione e, all''udienza del 25.01.2024, ritenuta la sussistenza di una
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
causa di connessione ex art. 32 c.p.c., veniva disposta la riunione al presente giudizio di quello recante n. 218/21 RG.
Con comparsa di intervento depositata il 16.10.2024, interveniva
[...]
deducendo che, nell'ambito di un'operazione di CP_3
cartolarizzazione dei crediti, aveva acquistato da un CP_1
portafoglio di crediti – giusto avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte
II n. 78 del 4 luglio 2024 e successiva integrazione pubblicata in G.U.,
parte II n. 86 del 23 luglio 2024 – che ricomprendeva il credito oggetto dell'odierna domanda.
L'intervenuta, aderendo alle deduzioni e richieste formulate dalla cedente
(per essa la mandataria , ne chiedeva CP_1 CP_2
l'estromissione dal giudizio.
Istruita la causa mediante acquisizione di prova documentale, all'udienza indicata in epigrafe veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Tanto premesso deve, preliminarmente, rilevarsi l'ammissibilità
all'intervento spiegato da ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale CP_3
successore a titolo particolare dell'opposta, in virtù dell'operazione di cessione di crediti intercorsa tra le medesime, con la precisazione che – non potendo l'intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l'estromissione del cedente – e, in mancanza, nel caso di specie, del consenso di tutte le parti all'estromissione della convenuta principale, la presente decisione è pronunciata nei confronti delle parti originarie, restando fermi i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Venendo al merito della lite, si osserva che la domanda formulata da parte opponente va accolta, stante la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta per difetto di prova dell'intervenuta cessione del credito de quo.
Sul punto, occorre anzitutto chiarire che nell'eccepire il “difetto di legittimazione attiva” parte opponente ha inteso, in realtà, contestare la titolarità del rapporto giuridico dedotto in causa.
E invero, la legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) va ricondotta al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, integrando, quindi, una condizione dell'azione, la cui verifica deve essere effettuata sulla base dei soli fatti esposti dall'attore nell'atto introduttivo.
Il giudice, cioè, deve accertare se, secondo la sola prospettazione fatta nella domanda giudiziale, l'attore e il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto giuridico controverso, rispettivamente assumere la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronunzia e di quello che deve subirla.
Di conseguenza, non attiene alla “legitimatio ad causam”, ma al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. sul punto Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 2002, n. 15177).
Come recentemente ritenuto dalla Suprema Corte: “L'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte, è tenuto a delibare nel merito la relativa questione” (cfr. Cass. sez. III, 27/11/2023, n.32814).
Ciò chiarito, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
Nel solco tracciato dal più recente orientamento ermeneutico dalla
Suprema Corte, va ribadito che la parte che agisce in giudizio quale successore a titolo particolare del creditore originario, in seguito alla cessione in blocco ex art. 58 dlgs.385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione dando prova della sua titolarità.
La questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è altresì
rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisce, affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,
salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, 5 novembre 2020, n.
24798).
Sul punto, è recentemente intervenuta la Corte d'Appello di Palermo,
precisando che “Nell'ipotesi di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, a norma dell'art. 58 T.U.B.,
la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione in G.U. tiene luogo ed ha gli stessi effetti della
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
notificazione della cessione ex art. 1264 cod. civ., sicché -di per sé- non dimostra la cessione. Se l'esistenza di quest'ultima viene specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, dare adeguata prova e, in tal ipotesi, la suddetta pubblicazione potrà essere valutata -al più- assieme ad altri elementi quale indizio. Peraltro, qualora l'esistenza della cessione di crediti in blocco non sia in sé contestata, ma sia contestata soltanto la riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. potranno essere prese in considerazione per verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tale ipotesi, la legittimazione potrà essere affermata soltanto se il credito in lite sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco in base alle succitate caratteristiche mentre se siffatte indicazioni non risultano sufficientemente specifiche la dimostrazione della sua inclusione nell'operazione dovrà essere data dal cessionario in altra maniera”(Corte appello Palermo sez. III, 05/10/2023, n. 1701).
In altri termini, a fronte della specifica contestazione degli opponenti circa la mancata prova della cessione – e dell'inclusione dello specifico credito controverso tra quelli rientranti nell'operazione di trasferimento –
l'indicazione generica delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale non costituisce prova dell'avvenuta cessione del credito oggetto di contestazione, poiché la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti in blocco ha l'esclusiva funzione di sostituire la notifica prevista dall'art. 1264 c.c., al precipuo scopo di precludere al debitore pagamenti al
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
cedente con effetto liberatorio, mentre non attesta la titolarità del credito in capo al preteso cessionario di crediti in blocco, essendo a tal fine necessario la prova dell'inclusione del rapporto obbligatorio nell'operazione di cessione in blocco.
Ebbene, considerato che parte opposta né in sede monitoria, né in sede di opposizione ha prodotto il contratto di cessione dei crediti, pur a seguito di esplicita contestazione dell'opponente ingiunto, limitandosi alla mera produzione dell'avviso della cessione del credito pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, che non reca l'indicazione, neppure per categorie, dei rapporti ceduti in blocco, non può ritenersi acquisita la prova in ordine alla titolarità del credito in capo all'opposta.
Applicando i richiamati principi al caso di specie, deve ritenersi che parte opposta non abbia fornito la prova dell'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993
(cd. T.u.b.) e, pertanto, la titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, non avendo prodotto idonea documentazione a corroborare, nel giudizio di merito, la pretesa azionata in sede monitoria.
Specificatamente, non risulta depositato in atti il contratto di cessione in blocco richiamato nell'avviso di cessione pubblicato in GURI, sicché non può ritenersi che il credito oggetto della pretesa di parte opposta sia stato oggetto della dedotta cessione.
Giova chiarire, in punto di diritto, che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa,
ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla. In tale giudizio,
l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta,
è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo.
Ne consegue che – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione.
Inoltre, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova di siffatta azione contrattuale di adempimento è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce per l'inadempimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, nonché
allegare l'inadempimento dell'altro contraente totale o parziale e, ciò fatto, spetta al debitore allegare di avere esattamente adempiuto (ex multis:
Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
Tutto ciò considerato, l'acclarato difetto di prova della titolarità del credito azionato in capo all'odierna parte opposta comporta, con assorbimento di ogni altra quesitone dedotta dalle parti, impone l'accoglimento dell'opposizione proposta e per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 ridotti al
50% in considerazione della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il Tribunale di Termini Imerese, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1049/2020 da questo Tribunale nei confronti degli opponenti;
-condanna la parte opposta e l'interveniente volontaria, in solido tra loro,
a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 18.977,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA ed euro 870,00 per spese vive.
Termini Imerese, 29.5.2025
Il Giudice
Daniele Salvatore Abbate
Tribunale di Termini Imerese sez. civile