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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Roberta Dotta Presidente
Sara Perlo Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 19635 / 2024 promossa da:
nata in [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parte_1
VEGLIO
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“in via principale, nel merito:
- in via principale, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento questorile impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento della protezione speciale in favore della sig.ra , ai sensi dell'art. 19, c. 1.1., D. Lgs. 286/98” Parte_1
ha così concluso: Controparte_2
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.11.2024 la sig.ra cittadino del Pakistan, ha Parte_1
impugnato il provvedimento del Questore di Asti in data 16.11.2023, notificato l'8.10.2024 che – previo parere negativo della Commissione territoriale di Torino – ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone l'annullamento.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero della ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. In via preliminare, occorre stabile quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione
2 speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, trattando di domanda di protezione speciale presentata in data 25.11.2022.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una
3 valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
3. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
La ricorrente ha raggiunto un elevato grado di integrazione nel tessuto socio-economico dell'Italia.
All'udienza del 13.1.2025, la sig.ra ha dichiarato di vivere in Italia da circa otto anni;
Pt_1
di abitare a Canelli, a casa di suo cugino e della sua famiglia, con i quali condivide le spese;
che la famiglia del cugino è composta da lui, dalla moglie e dai tre figli dell'età rispettivamente di 14, 9 e 8 anni;
di aiutare in casa, in particolare facendo le pulizie, cucinando e guardando i bambini;
di essere delegata presso la scuola elementare di Canelli al ritiro dei figli del cugino;
di avere lavorare come baby sitter sin dal 2017, ma di avere sempre lavorato in nero perché irregolare sul territorio (risulta agli atti che la prima domanda di protezione internazionale della ricorrente era stata rigettata, con decreto del Tribunale di
Torino del 2.8.2022 – R.G. n. 22550/19); di avere recentemente iniziato a lavorare con regolare contratto presso un negozio di alimentari, a seguito del decreto di sospensiva;
di avere problemi di salute, una grave forma di asma e problemi di tiroide;
di essere in cura
per questi motivi
presso l'ASL di Acqui Terme.
A prova di tali fatti, la ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− attestato superamento esame terza media;
− contratto di lavoro con la “Associazione di Promozione Sociale Cambalache” di
Alessandria del 2020;
− contratto di lavoro con il centro anti-violenza Medea del 2020;
− contratto lavorativo cooperativa Crescere Insieme del 2021; CP_
− contratto lavorativo come mediatrice culturale con il PIAM Onlus di del
3.10.2022;
CP_
− documentazione sanitaria dell'ASL di del 28.11.2022, dalla quale risulta che la ricorrente è affetta da “asma acuta”, con consigliato trattamento farmacologico;
CP_
− contratto di lavoro part time come commessa presso un negozio sito in con decorrenza dal 9.1.2025 sino all'8.7.2025.
4 La ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dalla richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, la quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la regolarità, continuità e attualità del proprio impegno lavorativo, nonché la raggiunta indipendenza abitativa.
Si rileva in particolare che la ricorrente, priva di documenti di soggiorno regolari nel periodo compreso tra l'agosto 2022 e il dicembre 2024, ha sempre contribuito con il proprio lavoro domestico al mantenimento del suo nucleo familiare “allargato”, composto dai suoi cugini e dai loro figli. Non può essere sottaciuto, infatti, che anche il lavoro domestico costituisca una forma di lavoro tutelata ex art. 35 Cost., e che in quanto tale contribuisca allo sviluppo della vita personale dello straniero in Italia.
A ciò si aggiunga che, non appena ottenuto un nuovo titolo di soggiorno temporaneo a seguito della sospensiva del decreto di rigetto della protezione speciale, la ricorrente ha
CP_ immediatamente trovato un nuovo lavoro regolare come commessa in un negozio di a dimostrazione della sua capacità di cogliere ogni opportunità che le è stata di volta in volta offerta dal sistema italiano.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Inoltre, esaminando i fatti da altra angolazione, emerge dalla documentazione sanitaria in atti,
CP_ proveniente dall'ASL di come la ricorrente sia affetta da una grave forma di asma che impone il ricorso a cure farmacologiche e al controllo periodico dei sanitari.
In ordine alla possibilità di rilasciare il permesso per protezione speciale per motivi di salute al di fuori del paradigma del permesso speciale per cure mediche, la Corte di Cassazione
(Cass., I sez. civ., , 4 maggio 2023, n. 11738) nell'accogliere un ricorso proposto da un soggetto affetto da grave patologia cardiaca ha affermato: “il Tribunale, però, trascura di valutare il profilo della patologia allegata che può invece, costituire ragione di vulnerabilità soggettiva tutelabile. Il Tribunale dà atto che la patologia è di natura cardiaca, che è stata documentata, ma ritiene del tutto illegittimamente di non poterne tenere conto perché non proveniente da struttura pubblica o convenzionata, così sussumendo la ragione di vulnerabilità esclusivamente all'interno del paradigma del permesso speciale per cure mediche. Il novellato art. 19 c.
1.1 conservando espressamente il richiamo della parte dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998 relativo all'osservanza degli obblighi costituzionali ed internazionali, impone di tenere conto ai fini dell'applicazione del principio
5 di non refoulement delle ragioni di vulnerabilità conseguenti ad una patologia documentata tenendo conto altresì dell'età del ricorrente e della lunga permanenza in Italia. Ove la documentazione non sia del tutto idonea il Tribunale è tenuto ad assolvere il proprio dovere di cooperazione istruttoria e chiederne l'integrazione o disporre indagine tecnica, tenuto conto dell'irrilevanza, fuori dello specifico ambito del permesso speciale (ove pure è discutibile) della non provenienza da presidio pubblico della documentazione, non ritenuta non veritiera e incontestatamente proveniente da struttura medico-sanitaria all'esito di valutazione medica.”
Anche sotto il profilo della necessità di cure mediche, dunque, si ritiene che sussistano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire alla ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come la richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro
Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che la richiedente ha in Italia e quella che ha vissuto prima della partenza, e in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata dalla ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- accoglie il ricorso e dichiara che nata in [...] il [...], ha Parte_1
diritto al permesso di soggiorno per “protezione speciale”, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi dell'art. 19 commi
1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 nella formulazione di cui al d.lgs. n. 130/2020;
6 − compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17/01/2025
Il Presidente
Roberta Dotta
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Roberta Dotta Presidente
Sara Perlo Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 19635 / 2024 promossa da:
nata in [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parte_1
VEGLIO
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“in via principale, nel merito:
- in via principale, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento questorile impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento della protezione speciale in favore della sig.ra , ai sensi dell'art. 19, c. 1.1., D. Lgs. 286/98” Parte_1
ha così concluso: Controparte_2
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.11.2024 la sig.ra cittadino del Pakistan, ha Parte_1
impugnato il provvedimento del Questore di Asti in data 16.11.2023, notificato l'8.10.2024 che – previo parere negativo della Commissione territoriale di Torino – ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone l'annullamento.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero della ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. In via preliminare, occorre stabile quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione
2 speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, trattando di domanda di protezione speciale presentata in data 25.11.2022.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una
3 valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
3. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
La ricorrente ha raggiunto un elevato grado di integrazione nel tessuto socio-economico dell'Italia.
All'udienza del 13.1.2025, la sig.ra ha dichiarato di vivere in Italia da circa otto anni;
Pt_1
di abitare a Canelli, a casa di suo cugino e della sua famiglia, con i quali condivide le spese;
che la famiglia del cugino è composta da lui, dalla moglie e dai tre figli dell'età rispettivamente di 14, 9 e 8 anni;
di aiutare in casa, in particolare facendo le pulizie, cucinando e guardando i bambini;
di essere delegata presso la scuola elementare di Canelli al ritiro dei figli del cugino;
di avere lavorare come baby sitter sin dal 2017, ma di avere sempre lavorato in nero perché irregolare sul territorio (risulta agli atti che la prima domanda di protezione internazionale della ricorrente era stata rigettata, con decreto del Tribunale di
Torino del 2.8.2022 – R.G. n. 22550/19); di avere recentemente iniziato a lavorare con regolare contratto presso un negozio di alimentari, a seguito del decreto di sospensiva;
di avere problemi di salute, una grave forma di asma e problemi di tiroide;
di essere in cura
per questi motivi
presso l'ASL di Acqui Terme.
A prova di tali fatti, la ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− attestato superamento esame terza media;
− contratto di lavoro con la “Associazione di Promozione Sociale Cambalache” di
Alessandria del 2020;
− contratto di lavoro con il centro anti-violenza Medea del 2020;
− contratto lavorativo cooperativa Crescere Insieme del 2021; CP_
− contratto lavorativo come mediatrice culturale con il PIAM Onlus di del
3.10.2022;
CP_
− documentazione sanitaria dell'ASL di del 28.11.2022, dalla quale risulta che la ricorrente è affetta da “asma acuta”, con consigliato trattamento farmacologico;
CP_
− contratto di lavoro part time come commessa presso un negozio sito in con decorrenza dal 9.1.2025 sino all'8.7.2025.
4 La ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dalla richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, la quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la regolarità, continuità e attualità del proprio impegno lavorativo, nonché la raggiunta indipendenza abitativa.
Si rileva in particolare che la ricorrente, priva di documenti di soggiorno regolari nel periodo compreso tra l'agosto 2022 e il dicembre 2024, ha sempre contribuito con il proprio lavoro domestico al mantenimento del suo nucleo familiare “allargato”, composto dai suoi cugini e dai loro figli. Non può essere sottaciuto, infatti, che anche il lavoro domestico costituisca una forma di lavoro tutelata ex art. 35 Cost., e che in quanto tale contribuisca allo sviluppo della vita personale dello straniero in Italia.
A ciò si aggiunga che, non appena ottenuto un nuovo titolo di soggiorno temporaneo a seguito della sospensiva del decreto di rigetto della protezione speciale, la ricorrente ha
CP_ immediatamente trovato un nuovo lavoro regolare come commessa in un negozio di a dimostrazione della sua capacità di cogliere ogni opportunità che le è stata di volta in volta offerta dal sistema italiano.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Inoltre, esaminando i fatti da altra angolazione, emerge dalla documentazione sanitaria in atti,
CP_ proveniente dall'ASL di come la ricorrente sia affetta da una grave forma di asma che impone il ricorso a cure farmacologiche e al controllo periodico dei sanitari.
In ordine alla possibilità di rilasciare il permesso per protezione speciale per motivi di salute al di fuori del paradigma del permesso speciale per cure mediche, la Corte di Cassazione
(Cass., I sez. civ., , 4 maggio 2023, n. 11738) nell'accogliere un ricorso proposto da un soggetto affetto da grave patologia cardiaca ha affermato: “il Tribunale, però, trascura di valutare il profilo della patologia allegata che può invece, costituire ragione di vulnerabilità soggettiva tutelabile. Il Tribunale dà atto che la patologia è di natura cardiaca, che è stata documentata, ma ritiene del tutto illegittimamente di non poterne tenere conto perché non proveniente da struttura pubblica o convenzionata, così sussumendo la ragione di vulnerabilità esclusivamente all'interno del paradigma del permesso speciale per cure mediche. Il novellato art. 19 c.
1.1 conservando espressamente il richiamo della parte dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998 relativo all'osservanza degli obblighi costituzionali ed internazionali, impone di tenere conto ai fini dell'applicazione del principio
5 di non refoulement delle ragioni di vulnerabilità conseguenti ad una patologia documentata tenendo conto altresì dell'età del ricorrente e della lunga permanenza in Italia. Ove la documentazione non sia del tutto idonea il Tribunale è tenuto ad assolvere il proprio dovere di cooperazione istruttoria e chiederne l'integrazione o disporre indagine tecnica, tenuto conto dell'irrilevanza, fuori dello specifico ambito del permesso speciale (ove pure è discutibile) della non provenienza da presidio pubblico della documentazione, non ritenuta non veritiera e incontestatamente proveniente da struttura medico-sanitaria all'esito di valutazione medica.”
Anche sotto il profilo della necessità di cure mediche, dunque, si ritiene che sussistano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire alla ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come la richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro
Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che la richiedente ha in Italia e quella che ha vissuto prima della partenza, e in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata dalla ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- accoglie il ricorso e dichiara che nata in [...] il [...], ha Parte_1
diritto al permesso di soggiorno per “protezione speciale”, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi dell'art. 19 commi
1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 nella formulazione di cui al d.lgs. n. 130/2020;
6 − compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17/01/2025
Il Presidente
Roberta Dotta
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
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