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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza dell'
11-06-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5343/2020 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Giovanni Vincenzo Arena, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Postiglione (SA), Via I Trav. Martiri
Postiglionesi, n. 5;
- Opponente–
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Pesenti, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to
Benedetto Accarino in Salerno, Studio Grisi Via Francesco Gaeta, n. 38;
- Opposta – Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 683/2020 con cui il Tribunale di Salerno,
in accoglimento del ricorso proposto dalla lo condannava al Controparte_1
pagamento di € 21.750,72, oltre interessi e spese, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento n. 4459662 del 24.12.2013,
chiedendo di accogliere l'opposizione e revocare il decreto.
Eccepiva: l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
l'illegittimità dei tassi di interesse applicati al contratto di finanziamento;
la violazione della legge 17.2.1992 n. 154 e degli artt. 118 e 119 del
D.Lgs.
1.9.93 n. 385; la violazione della legge 7.3.1996 n. 108 e conseguentemente l'applicazione di interessi usurari ovvero ultralegali e non pattuiti per iscritto o in misura diversa;
la nullità della clausola di applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale;
l'illegittimità dell'ingiunzione per difetto di legittimazione attiva e la mancata comunicazione della cessione del credito all'odierna opponente;
l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
Concludeva chiedendo in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648
c.p.c.; accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
nel merito, accogliere l'opposizione e revocare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e diritto, attesa l'inesistenza del credito asseritamente preteso per l'illegittimità
dei tassi di interesse applicati al contratto di finanziamento in questione, nonché per il difetto di legittimazione attiva della accogliere la domanda, Controparte_1
formulata anche in via riconvenzionale, volta ad accertare la nullità delle clausole del contratto di finanziamento relative al tasso di interesse siccome prevedente la corresponsione ovvero la promessa di pagamento di interessi usurari rispetto al tasso soglia di usura vigente dichiarando ex art. 1815 c.c., che, in relazione al contratto per cui per cui è causa non sono dovuti interessi, e per l'effetto, rimodulare il piano di ammortamento del contratto di finanziamento in questione, considerando il solo capitale da restituire, espungendo gli interessi applicati illegittimamente ed imputando al solo capitale da restituire tutte le somme già corrisposte a tale titolo dalla parte opponente;
in via subordinata, accogliere la domanda, formulata anche in via riconvenzionale, volta ad accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di finanziamento determinativa degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità
in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283, 1284 e 1322 c.c., individuando nel tasso di interesse legale quello dovuto ed applicabile e, per l'effetto, rimodulare il piano di ammortamento de quo,
considerando il capitale da restituire e gli interessi al tasso legale, espungendo gli interessi applicati illegittimamente ed imputando a quanto da restituire per capitale ed interessi tutte le somme già corrisposte;
in via ancora gradata, accogliere la domanda, anche in via riconvenzionale, volta ad accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto determinativa degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt.
1283 e 1284 c.c. o per violazione dell'art. 1322 c.c. individuando nel tasso di cui all'art. 117, comma 7, TUB quello dovuto ed applicabile, e per l'effetto, rimodulare il piano di ammortamento del contratto di finanziamento per cui è causa, considerando il capitale da restituire e gli interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7, TUB,
espungendo gli interessi applicati illegittimamente, nella misura che sarà
quantificata in corsa di causa, anche a mezzo di c.t.u., ed imputando a quanto da restituire per capitale ed interessi tutte le somme già corrisposte dalla parte opponente;
in via ancora più residuale, accogliere la domanda, formulata anche in via riconvenzionale, volta ad accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di finanziamento determinativa degli interessi, e per l'effetto, ridurre equamente, ai sensi dell'art. 1384 c.c. la misura degli interessi (moratori e corrispettivi), nonché della penale per estinzione anticipata, in quanto sproporzionati rispetto alla prestazione di danaro, secondo l'importo ritenuto di giustizia dal Giudice adito secondo il proprio prudente apprezzamento;
condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite da liquidare direttamente all'avvocato antistatario.
In via istruttoria oltre alla richiesta di ctu, ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione per cui è causa.
Con comparsa depositata in data 17.02.2021 si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo in via preliminare di concedere la provvisoria Controparte_1
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648
c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione;
nel merito, in via principale respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione,
del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore dell'odierna opposta, dell'importo di euro 21.750,72, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che accertata in corso di giudizio;
in via ulteriormente subordinata nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B..
Deduceva: che trattandosi di controversia vertente su contratti bancari andava esperito il procedimento di mediazione obbligatoria;
la genericità e l'infondatezza dell'eccezione relativa alla presunta usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti essendo questi ultimi inferiori al tasso soglia individuato per la categoria del contratto per cui
è causa;
la genericità della contestazione relativa all'anatocismo e l'assenza di capitalizzazione degli interessi;
l'infondatezza dell'eccezione relativa all'omessa notifica della cessione del credito per cui è causa;
che la produzione documentale prodotta in atti è sufficientemente idonea provare il credito per cui è causa;
il carattere esplorativo della richiesta di cui all'art. 210 c.p.c. e della ctu;
con richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato il contraddittorio, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo e rigettata richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Ritenuto non opportuno alcun approfondimento istruttorio, la causa era rinviata alla presente udienza con concessione termine sino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è
adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137,
secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note
scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una
forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di
merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata
sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che
determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori,
non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni
legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza
pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento
dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta,
mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data
dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Parte opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
lamentando la mancata notifica della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c..
[...]
L'eccezione è fondata.
Dalla documentazione depositata dall'opposta sia in sede monitoria che in questa sede non si ravvisa il necessario collegamento fra il contratto di cessione del credito del 17.03.2015 (con quale come asserito dall'odierna opposta veniva ceduto il credito per cui è causa dall'originario contraente FCA Bank alla cessionaria Controparte_1
e l'oggetto di detto contratto.
[...] L'opposta si limitava a produrre in sede di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed in sede di memorie conclusive l'elenco dei crediti omissato per ragioni di privacy relativo alla cessione del credito intercorsa tra d Controparte_2 Controparte_1
e l' dei crediti oggetto di conferimento di ramo d'azienda da
[...] CP_3 CP_1
ad oggetto di cessione (cfr.). Controparte_1
Se per quanto riguarda la cessione del ramo d'azienda intercorso tra ed CP_1 [...]
vi è prova documentale ed è noto il meccanismo devolutivo Controparte_1
dell'operazione de quo, diversamente non può dirsi per quanto riguarda la cessione del credito da d Controparte_2 Controparte_1
La produzione del contratto di ramo d'azienda non è infatti sufficiente a provare la continuità dei passaggi a titolo particolare nel diritto controverso, posto che l'oggetto del contratto è composito ed occorreva, a fronte della contestazione dell'opponente,
portare la prova rigorosa e documentale del contratto medesimo stipulato.
Diversamente l'opposto ha versato nel fascicolo monitorio e nel presente un documento totalmente omissato (il contratto di cessione con la del Controparte_2
tutto anonimo e privo di collegamenti con il contratto per cui è causa.
Stante quanto sopra, vi è quindi totale incertezza circa l'oggetto del contratto di cessione dei crediti. Né vi è prodotto l'avviso pubblicato sulla GU di tale cessione in blocco (l'avviso prodotto è relativo ad altro passaggio, ossia alla cessione di ramo d'azienda da a . CP_1 Controparte_1
Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito azionato in capo alla cessionaria ne consegue che va dichiarato il Controparte_1
difetto di legittimazione ad agire di quest'ultima.
Quanto alle spese processuali, esse sono poste a carico della Controparte_1
soccombente e sono liquidate in complessivi € 2.540,00 in conformità ai parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) di cui al DM 55/2014
e successive modifiche in favore dell'avv.to antistatario Giovanni Vincenzo Arena.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione promossa da avverso il Decreto Ingiuntivo 683/2020 disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.683/2020;
2) Condanna la al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1
liquidano in complessivi € 2.540,00 (Fase Studio € 460,00, Fase Introduttiva € 389,00,
Fase Istruttoria 840,00, Fase Decisoria € 851,00,00), per il presente giudizio, oltre €
145,50 per spese, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge in favore dell'avvocato Giovanni Vincenzo Arena dichiaratosi antistatario.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza dell'
11-06-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5343/2020 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Giovanni Vincenzo Arena, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Postiglione (SA), Via I Trav. Martiri
Postiglionesi, n. 5;
- Opponente–
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Pesenti, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to
Benedetto Accarino in Salerno, Studio Grisi Via Francesco Gaeta, n. 38;
- Opposta – Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 683/2020 con cui il Tribunale di Salerno,
in accoglimento del ricorso proposto dalla lo condannava al Controparte_1
pagamento di € 21.750,72, oltre interessi e spese, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento n. 4459662 del 24.12.2013,
chiedendo di accogliere l'opposizione e revocare il decreto.
Eccepiva: l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
l'illegittimità dei tassi di interesse applicati al contratto di finanziamento;
la violazione della legge 17.2.1992 n. 154 e degli artt. 118 e 119 del
D.Lgs.
1.9.93 n. 385; la violazione della legge 7.3.1996 n. 108 e conseguentemente l'applicazione di interessi usurari ovvero ultralegali e non pattuiti per iscritto o in misura diversa;
la nullità della clausola di applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale;
l'illegittimità dell'ingiunzione per difetto di legittimazione attiva e la mancata comunicazione della cessione del credito all'odierna opponente;
l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
Concludeva chiedendo in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648
c.p.c.; accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
nel merito, accogliere l'opposizione e revocare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e diritto, attesa l'inesistenza del credito asseritamente preteso per l'illegittimità
dei tassi di interesse applicati al contratto di finanziamento in questione, nonché per il difetto di legittimazione attiva della accogliere la domanda, Controparte_1
formulata anche in via riconvenzionale, volta ad accertare la nullità delle clausole del contratto di finanziamento relative al tasso di interesse siccome prevedente la corresponsione ovvero la promessa di pagamento di interessi usurari rispetto al tasso soglia di usura vigente dichiarando ex art. 1815 c.c., che, in relazione al contratto per cui per cui è causa non sono dovuti interessi, e per l'effetto, rimodulare il piano di ammortamento del contratto di finanziamento in questione, considerando il solo capitale da restituire, espungendo gli interessi applicati illegittimamente ed imputando al solo capitale da restituire tutte le somme già corrisposte a tale titolo dalla parte opponente;
in via subordinata, accogliere la domanda, formulata anche in via riconvenzionale, volta ad accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di finanziamento determinativa degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità
in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283, 1284 e 1322 c.c., individuando nel tasso di interesse legale quello dovuto ed applicabile e, per l'effetto, rimodulare il piano di ammortamento de quo,
considerando il capitale da restituire e gli interessi al tasso legale, espungendo gli interessi applicati illegittimamente ed imputando a quanto da restituire per capitale ed interessi tutte le somme già corrisposte;
in via ancora gradata, accogliere la domanda, anche in via riconvenzionale, volta ad accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto determinativa degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt.
1283 e 1284 c.c. o per violazione dell'art. 1322 c.c. individuando nel tasso di cui all'art. 117, comma 7, TUB quello dovuto ed applicabile, e per l'effetto, rimodulare il piano di ammortamento del contratto di finanziamento per cui è causa, considerando il capitale da restituire e gli interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7, TUB,
espungendo gli interessi applicati illegittimamente, nella misura che sarà
quantificata in corsa di causa, anche a mezzo di c.t.u., ed imputando a quanto da restituire per capitale ed interessi tutte le somme già corrisposte dalla parte opponente;
in via ancora più residuale, accogliere la domanda, formulata anche in via riconvenzionale, volta ad accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di finanziamento determinativa degli interessi, e per l'effetto, ridurre equamente, ai sensi dell'art. 1384 c.c. la misura degli interessi (moratori e corrispettivi), nonché della penale per estinzione anticipata, in quanto sproporzionati rispetto alla prestazione di danaro, secondo l'importo ritenuto di giustizia dal Giudice adito secondo il proprio prudente apprezzamento;
condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite da liquidare direttamente all'avvocato antistatario.
In via istruttoria oltre alla richiesta di ctu, ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione per cui è causa.
Con comparsa depositata in data 17.02.2021 si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo in via preliminare di concedere la provvisoria Controparte_1
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648
c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione;
nel merito, in via principale respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione,
del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore dell'odierna opposta, dell'importo di euro 21.750,72, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che accertata in corso di giudizio;
in via ulteriormente subordinata nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B..
Deduceva: che trattandosi di controversia vertente su contratti bancari andava esperito il procedimento di mediazione obbligatoria;
la genericità e l'infondatezza dell'eccezione relativa alla presunta usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti essendo questi ultimi inferiori al tasso soglia individuato per la categoria del contratto per cui
è causa;
la genericità della contestazione relativa all'anatocismo e l'assenza di capitalizzazione degli interessi;
l'infondatezza dell'eccezione relativa all'omessa notifica della cessione del credito per cui è causa;
che la produzione documentale prodotta in atti è sufficientemente idonea provare il credito per cui è causa;
il carattere esplorativo della richiesta di cui all'art. 210 c.p.c. e della ctu;
con richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato il contraddittorio, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo e rigettata richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Ritenuto non opportuno alcun approfondimento istruttorio, la causa era rinviata alla presente udienza con concessione termine sino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è
adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137,
secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note
scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una
forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di
merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata
sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che
determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori,
non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni
legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza
pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento
dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta,
mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data
dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Parte opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
lamentando la mancata notifica della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c..
[...]
L'eccezione è fondata.
Dalla documentazione depositata dall'opposta sia in sede monitoria che in questa sede non si ravvisa il necessario collegamento fra il contratto di cessione del credito del 17.03.2015 (con quale come asserito dall'odierna opposta veniva ceduto il credito per cui è causa dall'originario contraente FCA Bank alla cessionaria Controparte_1
e l'oggetto di detto contratto.
[...] L'opposta si limitava a produrre in sede di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed in sede di memorie conclusive l'elenco dei crediti omissato per ragioni di privacy relativo alla cessione del credito intercorsa tra d Controparte_2 Controparte_1
e l' dei crediti oggetto di conferimento di ramo d'azienda da
[...] CP_3 CP_1
ad oggetto di cessione (cfr.). Controparte_1
Se per quanto riguarda la cessione del ramo d'azienda intercorso tra ed CP_1 [...]
vi è prova documentale ed è noto il meccanismo devolutivo Controparte_1
dell'operazione de quo, diversamente non può dirsi per quanto riguarda la cessione del credito da d Controparte_2 Controparte_1
La produzione del contratto di ramo d'azienda non è infatti sufficiente a provare la continuità dei passaggi a titolo particolare nel diritto controverso, posto che l'oggetto del contratto è composito ed occorreva, a fronte della contestazione dell'opponente,
portare la prova rigorosa e documentale del contratto medesimo stipulato.
Diversamente l'opposto ha versato nel fascicolo monitorio e nel presente un documento totalmente omissato (il contratto di cessione con la del Controparte_2
tutto anonimo e privo di collegamenti con il contratto per cui è causa.
Stante quanto sopra, vi è quindi totale incertezza circa l'oggetto del contratto di cessione dei crediti. Né vi è prodotto l'avviso pubblicato sulla GU di tale cessione in blocco (l'avviso prodotto è relativo ad altro passaggio, ossia alla cessione di ramo d'azienda da a . CP_1 Controparte_1
Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito azionato in capo alla cessionaria ne consegue che va dichiarato il Controparte_1
difetto di legittimazione ad agire di quest'ultima.
Quanto alle spese processuali, esse sono poste a carico della Controparte_1
soccombente e sono liquidate in complessivi € 2.540,00 in conformità ai parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) di cui al DM 55/2014
e successive modifiche in favore dell'avv.to antistatario Giovanni Vincenzo Arena.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione promossa da avverso il Decreto Ingiuntivo 683/2020 disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.683/2020;
2) Condanna la al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1
liquidano in complessivi € 2.540,00 (Fase Studio € 460,00, Fase Introduttiva € 389,00,
Fase Istruttoria 840,00, Fase Decisoria € 851,00,00), per il presente giudizio, oltre €
145,50 per spese, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge in favore dell'avvocato Giovanni Vincenzo Arena dichiaratosi antistatario.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara