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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/239
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 239/2025 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CESARATTO Parte_1 C.F._1
CLAUDIA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CESARATTO CLAUDIA
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CESARATTO Parte_2 C.F._2
CLAUDIA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CESARATTO CLAUDIA
RICORRENTE/I contro (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VISSAT PAOLO CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il difensore VISSAT PAOLO RESISTENTE/I
Il Giudice dott. Antonio Albenzio, preso atto delle note scritte depositate telematicamente dalle parti ex art 127 ter c.p.c. con scadenza in data 14.3.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art 671 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno agito in giudizio nei confronti di al fine di CP_1 ottenere il sequestro conservativo dell'immobile di proprietà di parte resistente
Hanno dedotto, in fatto, di essere creditrici nei confronti di parte resistente in conseguenza della responsabilità civile allo stesso ascritta per l'incendio propagatosi.
Hanno dedotto di aver appreso che parte resistente avrebbe intenzione di alienare l'immobile di cui è proprietario
Hanno pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i presupposti del sequestro conservativo richiesto sia sotto il profilo del fumus boni iuris sia sotto il profilo del periculum in mora in ragione del timore che la ditta resistente possa sottrarre i soldi incassati.
Si è costituito in giudizio parte resistente contestando la sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro conservativo.
Pagina 1 La causa è stata trattenuta in riserva per la decisione in data 14.03.2025 a seguito di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
Il ricorso appare sprovvisto del presupposto, cui la legge tassativamente condiziona il sequestro conservativo, di un effettivo e reale timore del creditore di "perdere la garanzia del proprio credito" (art. 671 c.p.c.).
Ed invero, il riferimento normativo, vincolante per l'interprete, al fondato timore di perdere la garanzia generale offerta alla pretesa delle componenti attive del patrimonio del debitore (coma desumibile dal combinato disposto della formulazione letterale degli artt. 671 c.p.c. e 2740 c.c.), da un lato, implica l'impossibilità che tale pregiudizio possa risolversi nella semplice “bonitas” del diritto di credito azionato dal ricorrente e, dall'altro lato, impone di valutare, quali condizioni cautelari del sequestro conservativo, la sussistenza di criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, o criteri soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore il quale lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio.
Solo in presenza di tali presupposti oggettivi e/o soggettivi può ritenersi presuntivamente provato il fondato timore di cui sopra, rappresentato dal timore che la garanzia patrimoniale si sia concretamente assottigliata o sia concretamente in procinto di assottigliarsi, in virtù di specifiche condotte dispositive del debitore o dell'aggressione dei suoi beni che abbiano fatto o stiano per fare altri creditori ovvero ancora in virtù di elementi oggettivi attinenti alla sfera giuridica del debitore stesso.
Ne consegue che, ogniqualvolta manchi nei motivi del ricorso alcun "accenno a precisi, concreti fattori oggettivi o soggettivi che facciano fondatamente temere, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, l'imminenza della dispersione del patrimonio", il ricorso deve essere rigettato.
Nel caso di specie difettano sia requisiti oggettivi che soggettivi idonei a ritenere presuntivamente provato il presupposto de quo nella sua connotazione concreta ed effettiva sopra evidenziata.
Sotto il profilo oggettivo, le considerazioni testé dedotte hanno indotto la consolidata giurisprudenza sia di legittimità che di merito ad escludere che possa essere l'incapienza in sé del patrimonio del debitore a giustificare il sequestro, ovvero che questo possa basarsi su di un giudizio di mero sospetto sulla sua intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei propri
Pagina 2 beni, atteso che -come attestano le decisioni di legittimità in materia- il riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi va sempre concretamente rapportato alla presunzione che ne deriva in ordine all'imminente, sia pur in caso non ancora attuale, compimento ad opera del debitore di atti dispositivi idonei a depauperare il patrimonio.
Deve pertanto convenirsi con l'orientamento consolidato della giurisprudenza anche di merito secondo cui il concetto di perdita delle garanzie implica necessariamente una diminuzione delle stesse, almeno presuntivamente dimostrata, la quale, per definizione, non può consistere nel mero status oggettivo in cui versa la società.
Alla luce di ciò non è tanto la precarietà patrimoniale a legittimare il provvedimento di sequestro quanto un aggravamento delle condizioni.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente non si preoccupa di menzionare alcun elemento concreto a supporto di tale presupposto oggettivo.
Né tantomeno può ritenersi conforme ai requisiti di concretezza e di specificità sopra illustrati il generico riferimento in merito all'aver appreso che negli ultimi tempi il resistente avrebbe fatto visionare l'immobile di sua proprietà a soggetti terzi e/o le voci che circolerebbero nel paese.
Tale generica affermazione oltretutto non risulta supportata dalla benché minima documentazione attestante, in qualche modo, la presunta serietà delle intenzioni del resistente nel porre in vendita il bene in oggetto.
Dall'altro lato, sotto il profilo soggettivo, difetta nel modo più assoluto l'allegazione e la prova in ordine a eventuali atti dispositivi concretamente posti in essere dal resistente, nel periodo immediatamente antecedente o successivo alla pendenza del presente giudizio cautelare, che possa far ritenere concretamente esistente il periculum in oggetto nel periodo necessario per la definizione del merito della controversia.
Ne consegue che il ricorso va rigettato per totale difetto del suo presupposto più strettamente cautelare.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da e Parte_1 Parte_2
Pagina 3 - condanna i ricorrenti a rifondere a parte resistente le spese di lite che liquida in euro 3200,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Si comunichi.
Pordenone, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Antonio Albenzio
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 239/2025 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CESARATTO Parte_1 C.F._1
CLAUDIA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CESARATTO CLAUDIA
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CESARATTO Parte_2 C.F._2
CLAUDIA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CESARATTO CLAUDIA
RICORRENTE/I contro (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VISSAT PAOLO CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il difensore VISSAT PAOLO RESISTENTE/I
Il Giudice dott. Antonio Albenzio, preso atto delle note scritte depositate telematicamente dalle parti ex art 127 ter c.p.c. con scadenza in data 14.3.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art 671 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno agito in giudizio nei confronti di al fine di CP_1 ottenere il sequestro conservativo dell'immobile di proprietà di parte resistente
Hanno dedotto, in fatto, di essere creditrici nei confronti di parte resistente in conseguenza della responsabilità civile allo stesso ascritta per l'incendio propagatosi.
Hanno dedotto di aver appreso che parte resistente avrebbe intenzione di alienare l'immobile di cui è proprietario
Hanno pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i presupposti del sequestro conservativo richiesto sia sotto il profilo del fumus boni iuris sia sotto il profilo del periculum in mora in ragione del timore che la ditta resistente possa sottrarre i soldi incassati.
Si è costituito in giudizio parte resistente contestando la sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro conservativo.
Pagina 1 La causa è stata trattenuta in riserva per la decisione in data 14.03.2025 a seguito di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
Il ricorso appare sprovvisto del presupposto, cui la legge tassativamente condiziona il sequestro conservativo, di un effettivo e reale timore del creditore di "perdere la garanzia del proprio credito" (art. 671 c.p.c.).
Ed invero, il riferimento normativo, vincolante per l'interprete, al fondato timore di perdere la garanzia generale offerta alla pretesa delle componenti attive del patrimonio del debitore (coma desumibile dal combinato disposto della formulazione letterale degli artt. 671 c.p.c. e 2740 c.c.), da un lato, implica l'impossibilità che tale pregiudizio possa risolversi nella semplice “bonitas” del diritto di credito azionato dal ricorrente e, dall'altro lato, impone di valutare, quali condizioni cautelari del sequestro conservativo, la sussistenza di criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, o criteri soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore il quale lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio.
Solo in presenza di tali presupposti oggettivi e/o soggettivi può ritenersi presuntivamente provato il fondato timore di cui sopra, rappresentato dal timore che la garanzia patrimoniale si sia concretamente assottigliata o sia concretamente in procinto di assottigliarsi, in virtù di specifiche condotte dispositive del debitore o dell'aggressione dei suoi beni che abbiano fatto o stiano per fare altri creditori ovvero ancora in virtù di elementi oggettivi attinenti alla sfera giuridica del debitore stesso.
Ne consegue che, ogniqualvolta manchi nei motivi del ricorso alcun "accenno a precisi, concreti fattori oggettivi o soggettivi che facciano fondatamente temere, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, l'imminenza della dispersione del patrimonio", il ricorso deve essere rigettato.
Nel caso di specie difettano sia requisiti oggettivi che soggettivi idonei a ritenere presuntivamente provato il presupposto de quo nella sua connotazione concreta ed effettiva sopra evidenziata.
Sotto il profilo oggettivo, le considerazioni testé dedotte hanno indotto la consolidata giurisprudenza sia di legittimità che di merito ad escludere che possa essere l'incapienza in sé del patrimonio del debitore a giustificare il sequestro, ovvero che questo possa basarsi su di un giudizio di mero sospetto sulla sua intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei propri
Pagina 2 beni, atteso che -come attestano le decisioni di legittimità in materia- il riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi va sempre concretamente rapportato alla presunzione che ne deriva in ordine all'imminente, sia pur in caso non ancora attuale, compimento ad opera del debitore di atti dispositivi idonei a depauperare il patrimonio.
Deve pertanto convenirsi con l'orientamento consolidato della giurisprudenza anche di merito secondo cui il concetto di perdita delle garanzie implica necessariamente una diminuzione delle stesse, almeno presuntivamente dimostrata, la quale, per definizione, non può consistere nel mero status oggettivo in cui versa la società.
Alla luce di ciò non è tanto la precarietà patrimoniale a legittimare il provvedimento di sequestro quanto un aggravamento delle condizioni.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente non si preoccupa di menzionare alcun elemento concreto a supporto di tale presupposto oggettivo.
Né tantomeno può ritenersi conforme ai requisiti di concretezza e di specificità sopra illustrati il generico riferimento in merito all'aver appreso che negli ultimi tempi il resistente avrebbe fatto visionare l'immobile di sua proprietà a soggetti terzi e/o le voci che circolerebbero nel paese.
Tale generica affermazione oltretutto non risulta supportata dalla benché minima documentazione attestante, in qualche modo, la presunta serietà delle intenzioni del resistente nel porre in vendita il bene in oggetto.
Dall'altro lato, sotto il profilo soggettivo, difetta nel modo più assoluto l'allegazione e la prova in ordine a eventuali atti dispositivi concretamente posti in essere dal resistente, nel periodo immediatamente antecedente o successivo alla pendenza del presente giudizio cautelare, che possa far ritenere concretamente esistente il periculum in oggetto nel periodo necessario per la definizione del merito della controversia.
Ne consegue che il ricorso va rigettato per totale difetto del suo presupposto più strettamente cautelare.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da e Parte_1 Parte_2
Pagina 3 - condanna i ricorrenti a rifondere a parte resistente le spese di lite che liquida in euro 3200,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Si comunichi.
Pordenone, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Antonio Albenzio
Pagina 4