Articolo 577 bis del Codice penale
Articolo 582Articolo 583 quater
Versione
17 dicembre 2025
Art. 577-bis.

(( (Femminicidio).)) .

((Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali e' punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575)) .

((Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577)) .

((Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima e' ritenuta prevalente, la pena non puo' essere inferiore ad anni ventiquattro)) .

((Quando ricorrono piu' circostanze attenuanti, ovvero quando piu' circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non puo' essere inferiore ad anni quindici)) .
Entrata in vigore il 17 dicembre 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente