Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2920 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6854 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., in esito alla discussione orale all'udienza del giorno 9/05/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Andrea Mannucci in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in
Roma, piazza Don Luigi Sturzo n. 9;
APPELLANTE
E
1
mandataria di (c.f. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni M. Cocconi in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Ciro Menotti n. 1;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 6355/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 14/04/2021
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << con atto di citazione notificato il
5.7.2019, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
8543-2019, emesso il 29.4.2019, con cui il Giudice del Tribunale di Roma aveva intimato a di pagare alla ricorrente quale Controparte_3 CP_1
mandataria di la somma di € 26.127,05, oltre interessi Controparte_2
e spese processuali, quale corrispettivo della fornitura di energia elettrica e gas di cui alle fatture indicate nel ricorso monitorio, emesse nei confronti di dal 14.1.2017 al 16.5.2018. , destinataria Controparte_3 Parte_1
della notificazione del suddetto decreto ingiuntivo, eseguita nei suoi confronti il 30.5.2019 nella qualità di legale rappresentante di CP_3
esponeva di non aver mai svolto questa funzione, né di aver assunto il
[...]
relativo incarico in alcun modo;
aggiungeva che il 4.8.2018 “in data
04/08/2018, si [era] recata presso il Comando Stazione dei Carabinieri di
Ostia, Via dei Fabbri Navali n. 27, per sporgere regolare denuncia – querela per falsità personale presumibilmente dal 30/04/2017 al 04/08/2018, nei confronti della nella persona del socio unico SI.ra Controparte_3
. proponeva al Tribunale di Roma la Parte_2 Parte_1
2 domanda: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle considerazioni sopra esposte, - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, in tal modo evitando le dannose conseguenze derivanti in capo all'opponente dalla preannunciata esecuzione;
- nel merito, accertare e dichiarare che la SI.ra nulla ha a Parte_1
che fare con la società di cui la stessa risulta impropriamente Controparte_3
essere Amministratore unico estromettendola di fatto dal giudizio. Con espressa riserva di precisare e integrare, anche all'esito delle difese di
Controparte, le conclusioni sin qui formulate nonché, ex art. 183 c.p.c., le istanze istruttorie nel presente atto avanzate, riservandosi altresì di proporre querela di falso qualora venga depositato un qualunque atto che attesti una sua eventuale carica all'interno della che sin da ora comunque si CP_3
disconosce.” Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 6.3.2020 e il 19.2.2020 si costituiva in giudizio CP_1
quale mandataria di e contestava la fondatezza Controparte_2
dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con le conclusioni: “Voglia il
Giudice adito, previo rigetto della richiesta di estromissione ex adverso formulata, contrariis rejectis: - in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della SI.ra per tutti i motivi sopra Parte_1
illustrati e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità ed l'improcedibilità della presente opposizione con conseguente rigetto delle domande ex adverso formulate (e, per quanto di ragione, la conferma integrale del d.i. opposto n. 8543/2019); - nel merito: in via meramente cautelativa, confermare il d.i. n. 8543/2019 e per l'effetto concederne la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. nei confronti della in persona Controparte_3
del legale rapp.te p.t.; In ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio a carico dell'attore/opponente.” La parte opposta eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta da , “in Parte_1
proprio ma non anche in qualità di legale rappresentante della società
[...]
[...] , ed evidenziava l'omessa produzione della denuncia indicata CP_4
nell'atto di citazione;
eccepiva la carenza dei presupposti per l'invocata estromissione dal giudizio;
deduceva che il rapporto contrattuale di cui alle fatture e i consumi per i quali erano state emesse fatture non erano stati contestati e proponeva la domanda: “Voglia il Giudice adito, previo rigetto della richiesta di estromissione ex adverso formulata, contrariis rejectis: - in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della SI.ra per tutti i motivi sopra illustrati e, per l'effetto, Parte_1
dichiarare l'inammissibilità ed l'improcedibilità della presente opposizione con conseguente rigetto delle domande ex adverso formulate (e, per quanto di ragione, la conferma integrale del d.i. opposto n. 8543/2019); - nel merito: in via meramente cautelativa, confermare il d.i. n. 8543/2019 e per l'effetto concederne la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. nei confronti della in persona del legale rapp.te p.t.; In ogni caso, con vittoria Controparte_3
di spese del presente giudizio a carico dell'attore/opponente”. Con ordinanza riservata del 13.7.2020, considerato l'eccepito difetto di legittimazione dell'opponente, era fissata l'udienza del 8.2.2021 per la precisazione delle conclusioni;
la causa era assegnata a questo Giudice a far data dal 7.9.2020
e, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe [Per la parte opponente: “[…] il procuratore della SI.ra , Avv. Andrea Mannucci, si riporta al Parte_1
proprio atto di citazione in opposizione delle cui conclusioni chiede l'integrale accoglimento insistendo per l'esclusione dal giudizio della propria assistita sia quale amministratrice della società che CP_3
personalmente in quanto totalmente estranea alla compagine sociale oggetto di decreto ingiuntivo. L'Avv. Mannucci chiede che la causa venga trattenuta in decisione con termini di legge.” Per la parte opposta: “[…] l'esponente si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta, ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. L'esponente chiede concedersi i termini ex art. 4 190 c.p.c.”], passava in decisione all'udienza del 9.2.2021, con i termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi cinquanta giorni.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 6355/2021 così statuiva: << dichiara l'inammissibilità dell'opposizione de qua e condanna
[...]
a rifondere ad le spese processuali, che liquida in € Parte_1 CP_1
5.534,00 (1.620 fase di studio, 1.147 fase introduttiva, 2.767 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:< ingiuntivo opposto è stato emesso nei confronti di e Controparte_3
l'opposizione de qua è inammissibile, non essendo stata proposta da
[...]
ma da , la quale è carente della legittimazione CP_3 Parte_1
processuale a proporre opposizione a decreto ingiuntivo, che appartiene al soggetto di diritto ingiunto, che nella specie è unicamente Controparte_3
società commerciale a responsabilità limitata e non una persona fisica. Al riguardo e da tempo, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio in base a cui: “Poiché nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta, il soggetto indicato come rappresentante di una società nel decreto ingiuntivo emesso contro di questa,
e che contesta di rivestire tale qualità, non può proporre opposizione "iure proprio".” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 8731 del 8.9.1997, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 50768-01) e ha affermato che: “Nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 16069 del 18.8.2004, ivi, Rv. 575804-
01; conf. Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 15567 del 13.6.2018); inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito: “Poiché nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta, il
5 soggetto indicato come rappresentante di una società nel decreto ingiuntivo emesso contro di questa, e che contesta di rivestire tale qualità, non può proporre opposizione 'iure proprio'.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 8731 del 8.9.1997, ivi, Rv. 507688-01; cfr. Cass. sentenza n. 3297 del 1973 e n.
6468 del 1996). Per conseguenza, non va disposta l'invocata estromissione dell'opponente dal giudizio, in difetto dei presupposti previsti dagli artt. 108,
109 o 111, comma 3°, c.p.c. Alla pronuncia d'inammissibilità dell'opposizione segue la condanna di a rifondere alla Parte_1
controparte le spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando un motivo di Parte_1
gravame, di seguito illustrato;
avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:<< - I) per le ragioni sopraesposte (riformare) parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna la SI.ra alla refusione delle spese di lite quantificate in 5.534,00 Parte_1
(1.620 fase studio, 1.147 fase introduttiva, 2.767 fase decisoria) oltre Iva e
C.p.a. e rimborso spese generali come per legge per le ragioni sopra esposte e stante la sua totale estraneità ai fatti di causa.>>
§ 4. 1– Si costituiva per eccepire l'inammissibilità e comunque CP_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame e rassegnava le seguenti conclusioni:<< in via pregiudiziale: in accoglimento dei motivi formulati, dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dell'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
6355/2021 del 14.4.2021 (n.r.g. 50409/2019) poiché non vengono fornite le circostanze di diritto oggetto del presente gravame;
nel merito: per le ragioni tutte esposte, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra e, per Parte_1
l'effetto, confermare la Sentenza resa dal Tribunale di Roma 6355/2021 del
14.4.2021 (n.r.g. 50409/2019) rigettando contestualmente le richieste e le
6 domande avanzate dall'attrice poiché inammissibili, inaccoglibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto, nonché prive di qualsivoglia supporto probatorio;
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio.>>
§ 4.2– All'udienza di prima comparizione del 15 aprile 2022 l'avv.
Mannucci rinunciava all'istanza di inibitoria e la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo, all'udienza del 9 maggio 2025.
Con decreto presidenziale del 17 marzo 2025 veniva disposto il mutamento del rito la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
(aggiunto dall'art.3 d. lgs. n.149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d. lgs. n.164/2024).
§ 5. – il motivo di gravame
§ 5.1 – L'appello è solo parziale e contiene un unico motivo titolato: << sulla estraneità della sig.ra ai fatti di causa e sulla ingiusta condanna Parte_1
alle spese di lite >>. Dopo aver premesso che l'esito del giudizio doveva consistere in una dichiarazione di estraneità ai fatti di essa appellante, censurava il solo capo concernente la condanna al pagamento delle spese di lite in quanto il primo Giudice avrebbe dovuto compensare dette spese tra le parti, opportunità che l'ordinamento riconosce. Nello specifico, evidenziava che l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite, pur avendo carattere generale, non aveva portata assoluta ed inderogabile potendosi profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice del singolo processo, quando ricorrano giusti motivi ex art. 92 c.p.c., sia per
7 previsione di legge. Richiamava i principi di diritto enunciati da Cass. n.
222/1985; n. 117/1999, n. 77/2018.
§ 6 – Le questioni preliminari
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità risultando impugnato il solo capo concernente le spese di lite con chiara richiesta di deroga al criterio della soccombenza da sostituire con una pronuncia di compensazione per giusti motivi.
§ 7 – L'analisi dei motivi
Il motivo è manifestamente infondato.
L'appellante non considera la nuova formulazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c. introdotta dapprima con la L. n. 69/2009 [che innovando il precedente testo normativo - che ammetteva la compensazione delle spese di lite ove ricorressero giusti motivi – aveva prescritto che la compensazione potesse essere disposta - in assenza di reciproca soccombenza - soltanto ove ricorressero "gravi ed eccezionali ragioni", le quali dovevano trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza: così Cass. n.
21083/2015)], che il vigente testo, nuovamente novellato con la L. n.
162/2014, che ha ulteriormente ridotto la discrezionalità del giudice e prescritto che - in assenza di reciproca soccombenza - la possibilità di compensazione possa essere applicata nei soli casi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Nel caso in esame la stessa parte appellante non indica alcuna di suddette circostanze, essendosi limitata a chiedere l'esercizio del potere discrezionale per giusti motivi. Dall'esame degli atti non emerge alcuna novità della
8 questione, né un mutamento di giurisprudenza, essendo la causa stata decisa dando applicazione a principi consolidati della Suprema Corte che escludono che in un decreto ingiuntivo emesso contro una società il soggetto in esso indicato come legale rappresentante della società medesima possa proporre opposizione in proprio;
così Cass. 8731/1997, n. 6468/1996, n. 3297/1973 citate dal primo giudice in sentenza, motivazione alla quale l'appellante ha prestato acquiescenza avendo proposto appello parziale solo sul capo concernente le spese di lite.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori minimi per tutte le fasi che costituiscono il parametro di riferimento idoneo ed adeguato a remunerare l'opera professionale prestata in ragione dell'oggetto del contenzioso, circoscritto alle questioni di diritto contenute nel motivo di gravame.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di quale mandataria di
[...] CP_1 Controparte_2
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 6355/2021 pubblicata in data 14/04/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
9 2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di quale mandataria di che liquida, CP_1 Controparte_2
in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 9/05/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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