TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di giudice del lavoro, all' odierna udienza, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4741/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall' Avv.to Salierno Giovanni presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Oliva CP_1
Anna
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.09.2023, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. nominato nel giudizio recante n. 3684/2022 R.G. ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (assegno di invalidità civile).
Costituitosi, l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità CP_1
dei motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'A.T.P. e proporre il giudizio de quo. L' art. 445 bis c.p.c. prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del C.T.U. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad A.T.P., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p. ha depositato una relazione peritale nella quale riconosceva una percentuale invalidante complessiva pari al
44%.
Di qui, l'interesse giuridico dell'istante alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. Il giudicante, sulla scorta delle contestazioni attoree e di nuova documentazione medica ha, pertanto, ritenuto di disporre la nomina di un nuovo c.t.u., il quale, sulla base dell'esame obiettivo e della documentazione allegata agli atti, non ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni per accedere al beneficio dell'assegno d'invalidità civile, attribuendo al ricorrente una percentuale invalidante complessiva pari al 61% dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 26.01.2021.
In particolare, l'ausiliario del giudice ha valutato il complesso quadro morboso da cui il ricorrente è affetto considerandolo nella sua globalità e, con motivazione ampia ed esaustivamente argomentata, ha formulato la seguente diagnosi:
“Dallo studio della documentazione sanitaria agli atti e dall'osservazione diretta risulta che il ricorrente disoccupato di anni 66 risulta affetto da: Parte_1
- malattia di Dupuytren bilaterale prevalente a destra
- scoliosi dorso-lombare ad S italica con modesto impegno funzionale
- esiti di lacerazione retinica OS trattata con laser terapia e corioretinosi miopica con deficit visivo bilaterale, v.n. OD= 7/10; v.n. OS= 3/10
- ipoacusia bilaterale.
Per il resto l'esame clinico e strumentale non ha messo in evidenza fenomeni nosograficamente significativi.
Così descritto il quadro diagnostico, il c.t.u. ha esaminato le singole patologie attribuendo a ciascuna di esse una percentuale invalidante in base alle indicazioni delle Tabelle di legge di cui al D.M. 5/2/1992.
Nel dettaglio, il perito ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali:
• “Senza addentrarci particolarmente nella letteratura scientifica della malattia di
, possiamo dire che nel caso in osservazione la patologia già trattata Per_1
inefficacemente con cordectomia con ago a destra nel 2012 e con aponeurectomia a destra nel 2023 risulta di grado avanzato, prevalentemente a destra dove ha determinato una flessione completa ed irriducibile del IV e V dito della mano destra
e una flessione di 45° alla mano sinistra. Per tale infermità, assumendo come riferimento il codice 7201 della tabella e adottando un criterio analogico valutativo, assegniamo una percentuale del 40% considerando l'interessamento di entrambi le mani. • Alla seconda infermità in diagnosi precisata, trattandosi di una scoliosi dorso- lombare ad S italica con modesto impegno funzionale del rachide e racchiusa in una fascia valutativa tra (31% e 40%) codice 7006 della tabella, assegniamo una percentuale del 35%.
• Non rientrano nella valutazione medico legale la lieve ipoacusia percettiva bilaterale più accentuata a destra sulle medie ed alte frequenze codice 4005 della tabella (perc. 5%) e il deficit visivo bilaterale da corioretinosi miopica con visus naturale ODx =7/10 e OSx= 3/10 (perc. 7%) in quanto minorazioni con una valutazione inferiore al 10% secondo le rispettive tabelle e non concorrenti tra loro
o con minorazioni comprese nelle fasce superiori.
L'invalidità finale applicando la formula a scalare è espressa nella misura del 61% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
A parere della scrivente, il C.T.U. ha motivato ampiamente sulle generali condizioni del periziando, approfondendo e dando atto delle patologie concretamente riscontrate ed escludendo, pertanto, la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio invocato.
Orbene, le conclusioni del c.t.u. nominato in questa fase, invero, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass.
6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, non emergendo alcuna verificabile indicazione che solleciti a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte da ben due consulenti tecnici nominati, si giunge alla conclusione che l'opposizione vada respinta. Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione.
Le spese di C.T.U., per entrambe le fasi, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta l'opposizione (invalidità pari al 61% dal 26.01.2021);
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
- le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' . CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria.
Nola, 27.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Fabrizia Di Palma