Articolo 1 della Legge 22 ottobre 1954, n. 1041
Articolo 2
Versione
27 novembre 1954
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Versione
30 dicembre 1975
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Versione
15 novembre 1990
Art. 1.

La produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze e preparati ad azione stupefacente sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, che li esercita a mezzo dei propri organi centrali e, nelle Province, a mezzo dei prefetti i quali sono coadiuvati dagli uffici dipendenti, dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto riguarda la vigilanza ed il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle Capitanerie di porto e dai Comandi di aeroporto.
Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e' istituito l'Ufficio centrale stupefacenti che provvede agli atti occorrenti all'applicazione delle disposizioni legislative e degli accordi internazionali in materia, all'esercizio della vigilanza e del controllo sulle sostanze o preparati di cui al primo comma, nonche' alla organizzazione della lotta contro la tossicomania.
L'Ufficio si avvale, per la prevenzione e la repressione di ogni illecita attivita' nel campo della produzione, del commercio e dell'impiego delle sostanze o preparati ad azione stupefacente, di elementi specializzati della Guardia di finanza, del Corpo della pubblica sicurezza e dei Carabinieri, che saranno impiegati secondo le norme del regolamento. (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 22 dicembre 1975, n.685 ha disposto (con l'art. 108, comma 1) che "Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041 , ad eccezione dell'articolo 1 per quanto concerne l'ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 446 , 447 e 729 del codice penale e ogni altra norma in contrasto con la presente legge." --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 ha disposto (con l'art. 136, comma 1) che "Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041 , ad eccezione dell'art. 1, per quanto concerne l'Ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del codice penale e ogni altra forma in contrasto con il presente testo unico."
Entrata in vigore il 15 novembre 1990
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