Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 4245 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra soc. (P.I. ), difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Mario Ciancio, giusta procura in atti appellante
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 C.F._2
), difesi dall'avv. Francesco Capezza, giusta procura in atti
[...]
Appellati
FATTI DI CAUSA
1.La società Giardini Poseidon Terme di ON AU s.a.s. conveniva in giudizio e . CP_3 Controparte_2
Deduceva: di avere acquistato, con atto del 1980, da la proprietà di un Controparte_4
piccolo appezzamento di terreno in Forio (NA) alla località Santo Ianno, con piccolo
4903, fl. 22 n. 231, are 9,76; di essere stata immessa nel possesso e nel godimento del bene con l'atto di acquisto;
di avere sempre mantenuto il possesso del bene, esercitando la custodia a mezzo di cancello delle cui chiavi aveva sempre disposto ed accedendovi per le attività di manutenzione;
che il giardino era confinante con la proprietà dei coniugi e CP_1 CP_2
, composta da un terreno sito alla via Chiena n. 42, con annesso fabbricato, nel NCEU
[...]
del comune di Forio al foglio 22 particella 438; che dalla metà degli anni '80, al veniva conferito l'incarico di consulente CP_1 dell'amministratore della società attrice;
che in virtù di tali rapporti, pur conservando il possesso del giardino, la società attrice, negli ultimi 7-8 anni, aveva tollerato che il , in qualche occasione, frequentasse il giardino;
CP_1
che il non aveva mai contestato la proprietà ed il possesso del giardino in capo alla CP_1
società attrice;
che, intervenuta la rottura dei rapporti, il aveva cominciato ad affermare il suo CP_1
possesso sul giardino;
che nel 2008, per la prima volta il disconosceva il diritto alla società attrice, diffidando CP_1
la società a non violare il suo possesso del giardino;
che alla società veniva interdetto l'accesso al giardino, tanto che la persona incaricata per la manutenzione trovava modificata la serratura del cancello e non riusciva ad utilizzare le chiavi di accesso;
che ai sensi dell'art. 949 c.c. la società attrice intendeva rivendicare il giardino nei confronti del e anche nei confronti della moglie di questi, ove questa intendesse affermare il CP_1
suo possesso.
Chiedeva di: accertare il possesso senza titolo di e, ove del caso, anche di CP_3 CP_2
, del giardino, e condannare i convenuti la rilascio immediato del giardino e del piccolo
[...]
fabbricato rurale su di esso esistente, con condanna al risarcimento dei danni, da determinarsi in via equitativa.
2.Si costituivano e . CP_1 Controparte_2
Deduceva: che l'attrice doveva fornire la prova della sua proprietà, comprovando un possesso - anche dei danti causa - risalente almeno ad un ventennio;
che la prova della tolleranza allegata, spettava all'attrice;
che la società attrice non aveva mai goduto del giardino, il quale era collegato, senza soluzione di continuità senza chiusure, alla casa dei convenuti;
che fino al 2008 la società attrice non aveva mai avuto accesso al giardino;
di avere sempre provveduto a proprie spese ad effettuare le cure del giardino;
che avevano provveduto alla realizzazione dell'impianto idrico ed elettrico, alla piantumazione degli alberi di oleandro e di ibiscus, avevano riattato il rudere ed avevano provveduto alla sistemazione dei percorsi in beole, avevano ripristinato i muri cadenti in prossimità del cancello, avevano provveduto alla costante manutenzione ordinaria del giardino;
che la società attrice non si era mai occupata della cura del giardino, né si era mai opposta all'esecuzione delle opere a cura dei convenuti.
Chiedevano il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento della usucapione del bene per possesso continuo, pacifico, pubblico protratto per oltre venti anni.
3.Con sentenza n. 5523, pubblicata il 24.08.2020 il tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, rigettava la domanda di rivendicazione proposta dalla società; accoglieva la domanda riconvenzionale e dichiarava l'acquisto per usucapione dell'appezzamento di terreno con il piccolo fabbricato rurale;
compensava le spese.
Deduceva: che secondo la prospettazione della società la relazione di fatto dei convenuti con il bene era iniziata sette o otto anni prima della notificazione dell'atto di citazione introduttiva del presente giudizio, avvenuta nel 2010; che il possesso era rimasto nelle mani della società che lo esercitava attraverso il CP_1
per motivi di amicizia e di riconoscenza;
che secondo i convenuti, invece, il terreno era una pertinenza della villa da loro acquistata nel 1985 dal comune dante causa;
che dalla istruttoria era emerso che il terreno, sin dal 1985, era rimasto nel possesso materiale dei convenuti, in favore dei quali, nel settembre del 2011, doveva ritenersi maturata la usucapione;
che i testimoni avevano confermato che tra la casa dei convenuti e il fondo oggetto del giudizio non vi era mai stata alcuna materiale separazione: tanto era stato confermato anche dal teste della società Testimone_1
che il rapporto di pertinenzialità tra la casa e il giardino era ravvisabile anche nelle fotografie allegate dai convenuti, riconosciute dai testi e , mentre non sono state Tes_2 Tes_3
riconosciute dal teste Testimone_4
che le dichiarazioni della rano inattendibili e in parte inutilizzabili in quanto relative Tes_4
a fatti appresi de relato o narrati in maniera contraddittoria;
che la teste era inattendibile anche perché, mentre aveva affermato in prima Tes_4
battuta di avere visto gli operai della società recarsi sul fondo poi si era corretta dichiarando di avere appreso la circostanza dall'amministratore dell'epoca ed aveva affermato, anche, di non sapere chi avesse le chiavi di accesso al terreno;
che era rimasta non provato il possesso della società attrice, sia pure mediato da una tolleranza concessa ai convenuti;
che non era stato provato che la tolleranza fosse avvenuta solo negli ultimi sette o otto anni prima dell'inizio del giudizio, in ragione dei rapporti di amicizia o del fatto che era CP_1
stato procuratore della società; che tutti i testi avevano confermato che il possesso dei convenuti era iniziato con l'acquisto della casa (1985), a almeno del 1990 (come riferito dalla teste ); Testimone_5
che i testi e hanno confermato che i convenuti si erano Tes_3 Tes_2
continuativamente occupati della manutenzione del prato, avevano realizzato i percorsi pedonali con beole ed avevano allocato le piante raffigurate nelle fotografie;
che i testi, in parte, avevano confermato di avere svolto essi stessi la manutenzione delle opere di contenimento murarie e di avere realizzato l'impianto di irrigazione del giardino;
che era particolarmente significativa la testimonianza di che aveva dichiarato di Tes_2
essersi occupata della manutenzione ordinaria del giardino per oltre 27 anni prima che lasciasse il lavoro;
che era dunque provato l'esercizio del potere di fatto sul fondo da parte dei convenuti con le caratteristiche del possesso esclusivo, pacifico, pubblico, indisturbato ed ultraventennale dalla data di acquisto della loro casa;
che il vincolo di pertinenzialità consentiva di ritenere provata l'inconciliabilità dell'accesso al fondo da parte di persone estranee al nucleo familiare dei convenuti. Doveva ritenersi accertato che questi erano stati gli unici a possedere le chiavi dell'accesso al fondo sia dal lato di via Chiena, sia dal lato posteriore del fabbricato, munito di citofono;
che il vincolo di pertinenzialità, riconosciuto dallo non è stato smentito dagli altri Parte_1
testi escussi, dal momento che nessuno di essi aveva potuto riferire che la società aveva mia avuto le chiavi di accesso almeno dell'0ingresso principale di via Chiena;
che era rimasto smentito l'assunto attoreo secondo cui mai, in precedenza, i convenuti avrebbero contestato il possesso esclusivo della società se non in occasione di alcuni lavori di manutenzione da parte di personale incaricato dalla società, quando questa avrebbe riconosciuto il cambio della serratura;
che tale episodio non era stato confermato da alcun teste, in ogni caso, non si era acquisita la certezza della pregressa indisponibilità delle chiavi in capo alla società; che se era vero, come emerso, che la società non aveva avuto alcun rapporto concreto con il fondo, né diretto, né indiretto, non vi era stata alcuna necessità di contestare nulla da parte dei convenuti nel corso dei venti anni antecedenti l'inizio del giudizio, essendo irrilevante la condizione oggettiva della società; che, quanto alle azioni reali esercitate contro dalle parti in giudizio, Persona_1
doveva rilevarsi che la volontà di difendere in giudizio il diritto, da parte della società nei confronti di terzi, non aveva alcun effetto interruttivo del possesso esercitato dai convenuti;
che l'accoglimento della domanda di usucapione rendeva superflua l'analisi dei titoli di acquisto della società.
4. La società (già Giardini Parte_1
Poseidon Terme di ON AU s.a.s.) ha proposto appello.
Con un primo motivo di doglianza deduce: che il , in forza di procura speciale del 1988, assunse la carica di institore e CP_1
procuratore della società appellante e con atto notarile del 27.1.1999 lo stesso CP_1
assunse la carica di amministratore della società; che con atto di citazione notificato il 18.6.1990, il , insieme alla moglie , CP_1 CP_2
conveniva in giudizio con azione di negatoria servitutis. In tale giudizio Persona_1
agiva quale amministratore e l.r. della società, proprietaria delle particelle 232 e 231; CP_1 che il tribunale di Napoli, con la sentenza n. 9088/1996, riconosceva che il – oltre ad CP_1 avere agito in proprio con la moglie -, aveva agito nell'interesse della società. Nella part motiva il tribunale riconosceva la proprietà delle particelle 232 e 231 in capo alla società; in forza della sentenza n. 9088/1996, con citazione notificata il 31.5.2004, CP_6
e , dichiarando sempre di agire entrambi in proprio quali proprietari
[...] CP_3
della particella 432 e il anche quale socio e amministratore e l.r. della società, quale CP_1 proprietaria delle particelle 232 e 231, conveniva lo per il risarcimento del danno – Per_1 conseguente all'accoglimento della domanda di negatoria servitutis. Il procedimento si concludeva con la sentenza n. 7444 del 13.6.2016 del tribunale di Napoli, che confermava il ruolo del;
CP_1
che la aveva posseduto nel tempo il bene, ed aveva Parte_1
provveduto a sostenere tutti gli oneri connessi alla proprietà, come per esempio la fornitura di servizi idrici;
che la documentazione prodotta dal a dimostrazione dei lavori svolti nel terreno non CP_1
è utilizzabile, atteso che la controparte, nel corso del giudizio di primo grado, ha rinunciato a ridepositare la documentazione e ad avvalersene;
che l'appellante ha prodotto il titolo di acquisto del 1980 ed un certificato notarile del
12.1.2012 da cui risulta una catena ininterrotta di acquisiti che comincia nel 1911 e termina con l'acquisto della società appellante;
che in ogni caso gli appellati hanno affermato di avere cominciato a possedere ad usucapionem dopo l'acquisto operato dalla società, il che rende sufficiente, ai fini di fornire la probatio diabolica, la produzione del titolo di acquisto;
che le sentenze n. 9088/1996 e n. 7444/2016, che hanno riconosciuto la proprietà in capo alla società, fanno stato anche nei confronti dei coniugi , in quanto parti dei giudizi CP_1
conclusi con le dette sentenze.
Con altro motivo di gravame, lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di usucapione.
Deduce: che era onere degli appellati fornire la piena prova degli elementi costitutivi della usucapione, quindi del possesso, mentre in capo alla società appellante, una volta dimostrato il titolo di acquisto, il possesso si doveva presumere;
che i coniugi avevano frequentato solo saltuariamente i luoghi di causa. Gli stessi CP_1
abitavano in maniera discontinua la casa di Ischia, essendo residenti in [...], ed ancora più sporadicamente fruivano del terreno oggetto di controversia, in quanto lo utilizzavano solo per feste in occasione delle quali chiedevano alla società l'autorizzazione; che prima del 2008 gli appellati non avevano mai rivendicato il terreno e tanto era avvenuto a seguito della rottura dei rapporti tra la società e il;
CP_1 che dunque l'utilizzo del terreno da parte degli appellati è avvenuto per concessione della soceità proprietaria;
che il , quale procuratore e poi amministratore della società, poteva essere stato CP_1
detentore del terreno, ma non possessore;
che neanche la aveva posseduto il terreno, dato che insieme al marito aveva CP_2
introdotto i giudizi conclusi con le sentenze 9088/1996 e 7444/2016; che sarebbe spettato agli appellati dare prova della interversio possessionis;
che, anche fosse configurabile un possesso in capo al , il tribunale ha trascurato di CP_1 considerare l'animus con cui questi possedeva. L'avere introdotto nel 1990 e nel 2004 due giudizi in cui il riconosceva la proprietà in capo alla società ed agiva per conto di CP_1 questa costituiva un comportamento incompatibile con l'animus possidendi;
inoltre, gli atti introduttivi dei giudizi costituivano atti interruttivi della usucapione;
che l'avere il tutelato il diritto di proprietà della società escludeva un possesso CP_1
pubblico; che nel corso dei giudizi introdotti dal per conto della società l'eventuale possesso CP_1
aveva perso di continuità, atteso che il espressamente aveva agito per tutelare il CP_1
possesso della società;
che le testimonianze cui si è affidato li tribunale erano sconfessate dalla documentazione prodotta dalla appellante in primo grado;
che il tribunale ha affermato l'esistenza di un vincolo di pertinenzialità non emergente da alcun documento, né affermato dagli appellati;
che il tribunale ha fatto errata applicazione dell'art. 817 e ss. c.c. che prevedono che il vincolo di pertinenzialità possa essere disposto dal proprietario della cosa principale;
che il tribunale non ha dato conto del perchè abbia dato credito ai testimoni della controparte e non ai testi Testimone_6 Testimone_7
che questi due testi hanno confermato come il , nel 2007, avesse chiesto alla società CP_1
di acquistare il terreno in oggetto;
che il teste ha affermato che le chiavi di accesso al giardino sono sempre state Parte_1 nell'ufficio della società e che nel 2008 un incaricato di questa non era riuscito ad entrare in quanto era stata cambiata la serratura;
che il teste non solo non ha saputo riferire se gli appellati avessero le chiavi di Tes_3
accesso da via Chiena, ma ha confermato di avere frequentato i luoghi di causa per essere stato invitato dal in occasione di una festa;
CP_1 che – a differenza di quanto ritenuto dal tribunale - inattendibile era la teste Tes_5
la quale, con sospetta precisione aveva più volte affermato di conoscere i luoghi di
[...]
causa da ventisette anni, lavorando per i e recandosi sul terreno con una frequenza CP_1 di tre volte a settimana, svolgendo una attività di cura del prato dalle 7 del mattino alle 12.30 circa;
che appariva anomalo che la possa essersi occupata di una mansione non Tes_2 particolarmente dispendiosa (considerata l'estensione del bene) per tre giorni a settimana per circa 5 ore e mezza alla volta, tenuto conto anche che gli appellati erano residenti in
Germania e frequetavano al casa di Ischia saltuariamente;
che la società ha dimostrato di avere pagato la fornitura idrica del giardino, per cui la manutenzione di questo avveniva a spese della appellante;
che è dubbio che la manutenzione del giardino possa integrare un possesso ad usucapionem;
che nella documentazione prodotta dal - ma non utilizzabile - vi era una fattura per CP_1
collocazione del cancello dal lato di via Chiena del 21.5.2002, il che dimostrava che fino a quella data le chiavi di accesso erano nel possesso esclusivo della società.
Ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, di: accertare il possesso senza titolo o la detenzione da parte degli appellati del terreno per cui
è causa, con la condanna di questi al rilascio e al risarcimento dei danni per il mancato godimento, da quantificarsi in via equitativa o con rinvio a separato giudizio;
con il rigetto della avversa domanda;
ordinare al Conservatore dei RRII di provvedere alla cancellazione della trascrizione della sentenza impugnata.
5. Si sono costituiti e . CP_1 Controparte_2
Hanno dedotto che:
a) si servì della procura, su suggerimento dei propri consulenti tecnici e legali, per CP_1
tutelare quello che ha sempre considerato il proprio giardino e non certo il presunto giardino della società appellante;
b) la società, che è una Sas composta sostanzialmente dai membri della famiglia nemmeno conosceva l'esistenza sia del fondo di cui si controverte perché Parte_1
annesso alla villa degli appellati sia della controparte fino a quando, nel Persona_1
2008, dopo la revoca della procura e nell'effettuare la ricognizione dei beni cartolarmente a lei intestati non ha scoperto per la prima volta l'intestazione a proprio nome del giardino dei
, del tutto estraneo all'attività aziendale, cercando di appropriarsene con l'odierno CP_1
giudizio.
2.- Sempre in sede di ricostruzione dei fatti, controparte insiste nel dare rilievo anche alle sentenze conseguenti ai giudizi civili incardinati solo dagli odierni appellati contro lo Per_1 mirati esclusivamente a difendere la casa con l'annesso giardino pretendendo di ricavarne elementi utili alla interruzione (o sospensione) dell'usucapione.
In realtà dette sentenze, pur rigettando l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dallo , non riconoscono affatto la proprietà alla società appellante, ma si limitano a Per_1 rilevare che l'appellato ebbe ad agire sia in proprio che nella qualità di procuratore CP_1
di detta società.
Giova rilevare in proposito che, per Giurisprudenza pacifica, la consapevolezza dell'intestazione cartolare del bene ad altro proprietario non costituisce atto interruttivo o sospensivo del termine utile ad usucapire a favore dell'intestatario formale del bene nei sensi voluti dall'art. 2944 c.c. espressamente richiamato dall'art. 1165 c.c. in materia di usucapione.
Si richiede viceversa che il possessore manifesti personalmente ed in modo non equivoco la volontà di attribuire il diritto reale da lui esercitato al titolare non essendo a tale fine sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio.
In coerenza con tali pacifici princìpi il richiamo di controparte alle sentenze nn. 9088/1996 e
7444/2016 è stato correttamente ritenuto inutile dal Tribunale a quo al fine di dimostrare l'interruzione o la sospensione del possesso utile ad usucapire in capo agli odierni appellati, in quanto si tratta di giudizi che, al di là della qualifica di procuratore di cui si è servito il solo per la loro proposizione, sono stati promossi ad iniziativa spontanea degli appellati, CP_1
in assenza di qualsivoglia preventiva deliberazione societaria (e neppure di successiva ratifica) al solo fine di tutelare la propria casa di abitazione e la relativa pertinenza costituita dall'annesso giardino.
3.- A non diverse conclusioni deve giungersi con riferimento alla fattura emessa dall'avv.
in occasione del primo dei due giudizi. CP_7
La produzione di tale fattura è pur sempre inutile al fine di dimostrare l'interruzione del possesso da parte degli odierni appellati sul cespite che ne occupa e comunque tale produzione pure merita alcune osservazioni.
L'avv. ebbe a ricevere mandato unico dall'odierno appellato per la difesa della CP_7 CP_1 casa e del proprio giardino pertinenziale oggetto dell'odierno giudizio.
Quando nel 2004 egli ricevette il pagamento delle sue competenze incassò un pagamento unico, come unico era stato il giudizio, e lo incassò direttamente dall'odierno appellato comprensivo della difesa dell'unicum bene materiale inscindibile composto dalla casa e dal suo giardino pertinenziale. Del resto nel 2004 l'appellato era, come si è visto, procuratore della società e si CP_1 occupava, fra l'altro, della nomina dei difensori e anche dei loro pagamenti.
In tale qualità dopo avere scelto il suo difensore di fiducia (per sé e solo formalmente per la società di cui era procuratore) gli conferì il mandato e versò personalmente le somme dovute all'unico difensore da lui stesso nominato optando per la fatturazione unica in capo alla società di cui era procuratore allo scopo di effettuarne la detrazione fiscale della spesa, cosa che non sarebbe potuta accadere se la fatturazione fosse stata intestata al privato.
Dell'avvocato i proprietari della società ignoravano tanto la persona fisica quanto la CP_7
stessa esistenza.
Del resto sarebbe stato assolutamente inimmaginabile il contrario e cioè che la società avesse avuto interesse a scegliere il difensore della aggredita dal Parte_2
posizionamento delle ringhiere di un vicino (del fatto che non conoscessero il terreno si è già detto).
Proprio per l'inesistenza non solo di rapporti fiduciari ma anche di meri rapporti di conoscenza tra la società e l'avvocato , insieme alla revoca della procura all'appellato CP_7
, i proprietari della società revocarono immediatamente anche il mandato all'avv. CP_1
e ciò non certo per motivi legati alla conduzione del giudizio (che nel 2006 fu vittorioso) CP_7
ma semplicemente perché ne ignoravano perfino la persona fisica trattandosi di difensore scelto e nominato direttamente dall'odierno appellato . CP_1
Ecco perché, nel corso del procedimento terminato con la sentenza nn. 7444 del 13.6.2016 non figura più il nome dell'avv. Fabrizio Forte quale difensore della società contro Per_1
ma compare quello dell'odierno fiduciario della società scelto e nominato dopo il
[...]
2008 e dopo la revoca della procura all'odierno appellato . CP_1
Il rinvenimento della fattura rimasta tra le scritture contabili della società non solo quindi non spiega alcun effetto interruttivo ma nemmeno, da essa, è possibile desumere un qualche atto di signoria sul bene da parte della società appellante.
Lo stesso è a dirsi per le forniture idriche: la documentazione prodotta dalla società per le bollette idriche non prova alcunché, come correttamente ritenuto dal Giudice a quo.
Fintanto che l'odierno appellato era in possesso della procura generale egli non aveva alcun interesse ad effettuare la voltura del contatore;
dopo la revoca della procura, ossia nel 2008,
è stata la società idrica a non consentire la voltura in attesa della definizione del presente giudizio, non certo la società appellante.
Dal canto suo la società attrice, temendo il contenzioso di lavoro poi effettivamente avviato dal ed accorgendosi dell'intestazione catastale a proprio nome del giardino della villa CP_1 del suo ex procuratore ne ha immediatamente profittato per inviare la famosa lettera utile a preordinare l'odierno contenzioso.
Per forza di cose dal 2008, paradossalmente, costei accetta di pagare le forniture idriche sia per la villa che per il giardino (l'impianto idraulico è ovviamente unico) al solo fine di mantenere un infondato quanto strumentale principio di prova dell'inesistente possesso del giardino oggetto del presente giudizio.
Correttamente quindi il Tribunale a quo, valutando le emergenze processuali nel loro insieme, la vicenda nella sua complessità, le posizioni rivestite dalle parti ed il giusto valore da attribuire ai fatti ed agli atti emersi dal giudizio non ha ritenuto dirimenti le citate prove documentali offerte da controparte al fine di desumere elementi utili in ordine al relativo potere di fatto sul bene così come esercitato nell'ultimo ventennio prima del giudizio.
4.- Controparte ritiene anche di censurare la sentenza gravata nel punto in cui, dopo avere ritenuto provata l'intervenuta usucapione in favore degli odierni appellati, ha considerato superflua la valutazione del titolo di proprietà esibito dalla società appellante.
In realtà il Tribunale ha ritenuto provata l'intervenuta usucapione del giardino annesso alla casa degli appellati dopo avere ritenuto provato il possesso da loro esercitato sul bene e con i requisiti richiesti dagli artt. 1158 e segg. c.c. nel periodo successivo all'acquisto del bene da parte della società appellante e fino al primo ed unico atto realmente interruttivo del possesso ad usucapionem che correttamente è stato fatto coincidere con l'atto introduttivo del presente giudizio.
In buona sostanza l'ultroneità della valutazione del titolo derivativo è stata ermeneuticamente ritenuta solo all'esito del positivo accertamento della prescrizione acquisitiva in favore degli appellati ed in virtù del loro accertato possesso uti dominus per il ventennio successivo al detto titolo e ciò non costituisce argomentazione viziata dal punto di vista logico-giuridico né lacunosa sotto il profilo della corretta valutazione dei titoli.
4.- Controparte censura altresì la sentenza impugnata ritenendo da un lato che la prova testimoniale non abbia offerto tranquillizzanti elementi a favore del possesso ultraventennale in capo ai convenuti e, dall'altro, che non abbia dato sufficiente risalto probatorio all'atto di acquisto del 1980 per Notaio ed alla certificazione notarile Per_2
effettuata per Notaio nel 2012 e ciò sul presupposto giuridico che il possesso Per_3
dovrebbe presumersi in capo al proprietario.
La censura appare sfornita di pregio giuridico.
In realtà il possesso non si presume affatto in capo al titolare dell'atto derivativo. Ai sensi dell'art. 1143 c.c. è solo il possesso attuale del bene che fa presumere il possesso anteriore fino alla data di formazione del titolo derivativo.
Nel caso di specie la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto insussistente il possesso attuale del bene in capo all'appellante e, coerentemente con tale assunto, non ha potuto ritenere operante la presunzione di cui all'art. 1143 c.c. con correlativa retrodatazione del possesso di costei fino alla data di formazione del titolo del 1980.
Del tutto irrilevanti appaiono poi le considerazioni in ordine alla presunta frequentazione saltuaria della casa e del giardino da parte degli odierni appellati.
Questi ultimi hanno dimostrato a mezzo dei testimoni ed che la pulizia e Tes_2 Tes_3
l'ordinaria manutenzione del giardino è operata quotidianamente dalle persone di servizio della famiglia indipendentemente dal fatto che essi permangano sull'isola CP_1 mensilmente o semestralmente e per una sola o per dodici volte l'anno: e ciò sin da quando il è stato esecutore testamentario dei beni del sig. ossia da molto tempo CP_1 CP_4 prima che gli odierni soci facessero la loro comparsa sull'isola d'Ischia e Parte_1
comunque, ai fini utili alla pronuncia giudiziale, almeno da un ventennio prima della proposizione del presente giudizio.
5.- Ancora in appello controparte fa riferimento alla presunta necessità di una interversione del possesso ad opera degli odierni appellati e ciò sul presupposto che essi fossero dei meri detentori del bene.
Correttamente invece il Tribunale ha escluso tale necessità proprio perché ha ritenuto insussistente la circostanza che il rapporto tra gli odierni appellati ed il bene di cui si discute sia sorto ab origine a mero titolo di comodato così come dichiarato sin dall'atto di citazione e “concesso solo per qualche speciale occasione e solo negli ultimi sette od otto anni prima dell'inizio del giudizio”.
In realtà il Tribunale in sentenza ha effettuato un'attenta analisi dell'esame probatorio dei testi ascoltati nel primo grado di giudizio giungendo alle seguenti conclusioni che in verità appaiono anche in questo caso del tutto esenti da vizi logici e giuridici.
Il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto sussistente un vincolo di pertinenzialità oggettiva e di fatto tra i due beni risalente con certezza ad oltre venti anni prima del giudizio, convincendosi di tanto proprio in virtù di un confronto logico tra le seguenti testimonianze: innanzitutto quella di presentatosi come attuale socio della odierna Testimone_1
appellante.
Costui ha ammesso che il giardino e la villa fossero sempre stati uniti tra di loro senza che vi fossero chiusure o separazioni di fatto. Ciò è stato ritenuto sufficiente dal Tribunale per smentire l'assunto attoreo di una presunta detenzione iniziata solo sette od otto anni prima del presente giudizio come volevasi far credere in citazione e come ancora si vuol sostenere in appello.
Ne è derivato sul piano logico-giuridico, quindi, che non essendo mai esistito e comunque non essendo stato provato il rapporto materiale di possesso in capo alla società appellante, sia pure mediato dalla asserita detenzione degli appellati, è del tutto fuori luogo il richiamo alla necessità di un atto di interversio possessionis da parte di questi ultimi ai sensi dell'art. 1141 c.c.
Non pare necessario del resto ricordare che, proprio a mente della norma richiamata, il possesso si presume in capo a chi esercita il potere di fatto sul bene mentre incombe in capo a chi sostiene di avere un possesso mediato dall'altrui detenzione l'onere di fornirne la relativa prova.
Cosa che nel caso di specie è mancata del tutto.
In proposito è anzi utile evidenziare che, indipendentemente dall'accertamento del vincolo pertinenziale esistente di fatto tra il giardino e la casa dei convenuti (essendo il giardino a stabile servizio ed ornamento della villa) vincolo che il Tribunale ha saputo cogliere dalle fotografie e dalle stesse dichiarazioni del teste (fratello d'odierna Testimone_1
amministratrice), la sentenza impugnata correttamente ha denegato il presunto titolo di precario in ragione del fatto che si è dimostrata palesemente falsa perfino la data di tale presunta concessione, collocata in citazione in appena 7/8 anni prima dell'inizio del giudizio di primo grado mentre lo stesso teste ha pacificamente ammesso che da sempre Parte_1
il giardino è stato annesso alla casa senza che vi siano mai state opere di divisione tra i due beni.
Correttamente quindi il Tribunale ha ritenuto del tutto falsa e non provata la ricostruzione dei fatti fornita dalla società appellante.
6.- Ancora tra i motivi di gravame l'appellante censura la sentenza per non avere fatto buon governo del requisito di pubblicità da cui deve essere assistito il possesso dell'usucapiente facendo richiamo ad alcuni arresti giurisprudenziali.
In realtà gli arresti richiamati fanno riferimento alla pubblicità dell'animus possidendi.
Il requisito giuridico richiesto impone in sostanza al possessore di palesare pubblicamente l'animus di assoggettare la cosa al proprio potere di fatto ma al tempo stesso i richiamati arresti giurisprudenziali escludono del tutto che sia anche necessaria l'effettiva conoscenza da parte del precedente possessore o del proprietario: in tali sensi militano, oltre la sentenza Cass. Civ. 26633/2019 anche Cass. Civ. 2^ sez. n. 2800 del 14.5.1979, Cass.
9.5.2008 n.ro
11624, Cass. 23.7.2013 n. 17881
Orbene, una volta escluso che si verta in ipotesi di possesso mediato dell'appellante, la pubblicità del possesso degli odierni appellati è stata correttamente ritenuta dal Tribunale di prime cure laddove dalle testimonianze raccolte di e è Parte_3 Testimone_5
emerso con assoluta con certezza che la cura quotidiana ma anche la manutenzione sia ordinaria che straordinaria del giardino sia stata eseguita a cure e spese dei soli odierni appellati nel più completo disinteresse della società appellata e ciò in una situazione di fatto durata per almeno venti anni prima della proposizione del giudizio di primo grado.
Hanno chiesto il rigetto dell'appello; con vittoria di spese, da distrarre.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.In accoglimento delle censure sollevate dalla società , va Parte_1
rigettata la domanda di usucapione avanzata da e . CP_1 CP_6
1.1.L'art. 2944 c.c. recita: “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
L'art. 1165 c.c. recita: “le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e di interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione”.
1.2. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo a interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare” (cfr. tra varie, Cass.
27170/2018; 14654/2006; 18207/2004). In particolare, va evidenziato l'arresto della Corte di cassazione (19706/2014) con cui è stata confermata la sentenza impugnata, la quale aveva attribuito valore di riconoscimento alla sottoscrizione, da parte del possessore, della domanda di ammissione al concordato preventivo presentata dal proprietario, nonché all'adesione prestata dal medesimo possessore ad una domanda di divisione presupponente l'altrui proprietà del bene).
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “ai fini dell'interruzione del termine utile per l'usucapione, ai sensi dell'art. 2944 c.c., richiamato dall'art. 1165 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere non deve necessariamente essere recettizio, potendo risultare anche da una manifestazione tacita di volontà, purché univoca, senza richiedere per la sua efficacia di essere indirizzato all'avente diritto, né tantomeno di essere da lui accettato” (cfr. Cass.
23420/2019)
1.3. Nella specie, si evidenzia che con citazione del 18.6.1990 e Controparte_2 CP_1
convenivano in giudizio . Lamentavano che questi aveva
[...] Persona_1
realizzato sul suo fondo un terrazzo con una inferriata-bacone che costituiva una veduta illegale e chiedevano l'eliminazione di questa. Quale titolo di legittimazione all'azione di negatoria servitutis, i coniugi chiarivano di agire essi quali proprietari di un terreno CP_1 in Forio d'Ischia alla via Chiena n. 42, con annesso fabbricato, riportato nel NCEU del comune al figlio 22, particella 438, e che il agiva anche quale socio amministratore CP_1
e legale rappresentante della società di ON AU, Parte_1
la quale era proprietaria del fondo (con fabbricato rurale) - confinante con quello dei coniugi
-, identificato al foglio 22, particella 232 e 231. CP_1
Nella sentenza n. 9088/1996 - che concludeva il giudizio cominciato dai coniugi nel CP_1
1990 – il tribunale di Napoli prendeva atto che la particella 438 era dei coniugi e le CP_1
particelle 231 e 232 erano della società (v. pgg. 3-4) e condannava lo Parte_1
all'arretramento della ringhiera, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in Per_1
separato giudizio.
In forza della sentenza della sentenza del 1996, con atto di citazione notificato il 31.5.2004,
e convenivano in giudizio lo perché venisse Controparte_2 CP_1 Per_1
condannato al risarcimento dei danni. Anche in questa occasione i coniugi agivano CP_1
quali proprietari del terreno identificato con la particella 438 e agiva anche quale CP_1
socio amministratore e legale rappresentante della società , Parte_1
dichiarata proprietaria delle particelle 231 e 232.
I coniugi dunque, nell'agire sia nel 1990 sia nel 2004 hanno espressamente CP_1
riconosciuto che la era la proprietaria delle particelle 231 e 232. Parte_1
Gli stessi, però, non si sono limitati al riconoscimento della proprietà in capo alla società, ma il ha espressamente agito per tutelare la proprietà della società CP_1 [...]
da molestie provocate da terzi (lo ). Parte_1 Per_1
Nella specie, allora, si stratta di un riconoscimento qualificato della proprietà in capo alla società, che va oltre la mera consapevolezza della proprietà altrui che rimane nella sfera intima – che, come noto, non impedisce l'esercizio del possesso ad usucapione -, e non si manifesta chiaramente all'esterno a mezzo atti significativi.
E' opportuno precisare che non rileva se effettivamente il fosse l'amministratore CP_1
effettivo della società o il procuratore di questa, o se legittimamente spendesse la qualità nel momento in cui agiva in giudizio;
né rileva se la società fosse o meno a conoscenza della sua iniziativa giudiziaria – atteso che, come detto, il riconoscimento del diritto altrui non è atto recettizio, nè deve essere accettato dal titolare del diritto. Il dato rilevante è che il abbia riconosciuto la proprietà in capo alla società ed abbia agito per tutelare la CP_1
proprietà di questa, chiarendo che egli era proprietario di altro e distinto bene.
Deve dunque concludersi che sia l'atto di citazione del 1990, sia l'atto di citazione del 2004 abbiano integrato atti interruttivi del possesso ad usucapionem.
Posto che si tratta di atti interruttivi, dopo di essi ha cominciato a decorrere altro nuovo periodo di tempo ove, caratterizzato dal possesso esercitato dai coniugi e da una CP_1 durata almeno ventennale, avrebbe potuto condurre alla maturazione dell'usucapione.
Posto che, però, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado del presente procedimento è del 2010, ove anche i avessero esercitato un possesso ad CP_1 usucapionem a far data dall'ultimo atto interruttivo, deve prendersi atto che non sarebbe trascorso alcun tempo sufficiente alla maturazione della usucapione.
1.4. Vi è anche un'altra ragione per cui la domanda di usucapione, formulata dai , CP_1
non è fondata.
1.5. Preliminarmente va osservato che la prova dell'usucapione di un diritto reale deve essere particolarmente rigorosa, atteso che si tratta di sottrarre la proprietà di un bene ad un soggetto che ne è titolare secondo modi di acquisto del tutto legittimi.
Va ricordato che la Convenzione EDU tutela il diritto di proprietà quale diritto fondamentale dell'uomo (v. art. 1 Prot. 1), e richiede, quindi, che le ingerenze in esso - tra cui rientra, ovviamente, la sottrazione del diritto stesso al titolare - devono essere congruamente giustificate – giustificate, quindi, da un effettivo disinteresse del legittimo proprietario e da una concreta cura del bene da parte del soggetto usucapente, protratta per un tempo considerevole - e supportate da un rilevante corredo probatorio.
1.6. La giurisprudenza di legittimità, nell'ottica della necessità di una prova rigorosa degli elementi costitutivi della usucapione, ha statuito che “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso” (cfr. Cass. 17376/2018; cfr. anche Cass. 6123/2020; 1796/2022).
1.7. Nella specie, i hanno dedotto di avere goduto del terreno in questione, destinato CP_1
a giardino, e di averlo coltivato e manutenuto - attraverso l'opera di una giardiniera ascoltata anche quale testimone in primo grado, . Testimone_8
Le sole attività di coltivazione e di gestione manutentiva, di per sé, non attestano un possesso uti domini in capo ai . CP_1
Questi non hanno, inoltre, fornito alcuna prova di avere posto in essere atti concreti volti a manifestare l'intenzione di escludere qualunque altro soggetto dalla gestione del giardino.
Come dagli stessi appellati riconosciuto, il giardino in questione, oltre ad essere contiguo alla loro proprietà, non era separato dalla proprietà della . Non vi è Parte_1
prova che i abbiano posto in essere alcun atto al fine di separare il giardino dalla CP_1
restante proprietà della società.
Neanche vi è prova che gli appellati abbiano posto in essere attività di modifica dello stato dei luoghi.
La documentazione comprovante l'installazione di un cancello di ingresso – prodotta in primo grado - non è utilizzabile, atteso che gli stessi hanno rinunciato ad utilizzarla CP_1
(v. verbale dell'udienza del 16.7.2012). Per altro, la fattura risaliva al 2002, mentre i CP_1 hanno sempre allegato di avere cominciato a possedere uti domini dal momento dell'acquisto della casa, nel 1985.
Altra documentazione comprovante realizzazione di innovazioni nel terreno, come detto, non è utilizzabile.
I testi che hanno affermato di avere realizzato, per conto dei , l'impianto di irrigazione CP_1
ed opere murarie hanno rilasciato dichiarazioni del tutto generiche;
in ogni caso, dalle testimonianze non emerge la realizzazione di opere che esulino da una ordinaria gestione volta al godimento del bene
Deve dunque concludersi che dalla istruttoria emerge solo la prova che i abbiano CP_1
goduto del giardino e lo abbiano coltivato. Tale attività non è sufficiente, ove non suffragata da altri e più significativi elementi, a ritenere che i abbiano esercito un possesso uti CP_1 domini; tanto esclude che possano avere maturato l'acquisto del terreno per usucapione.
1.8. In conclusione, la domanda di usucapione avanzata da i coniugi non è fondata CP_1
e va rigettata.
2. Deve analizzarsi la parte dell'appello con cui la società Parte_1 ha chiesto l'accoglimento della domanda di rivendica.
Sul punto va preliminarmente rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto” (cfr. Cass.
28865/2021).
Ciò detto, l'appello merita accoglimento e la domanda di rivendica va accolta.
2.1. La Corte di legittimità ha statuito che in caso di azione di rivendica, la intensità e la estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (cfr. Cass. 305/1964; 1873/1985; 6592/1986; 8394/1990; 28865/2021;
1569/2022). La giurisprudenza di legittimità, in particolare, ha riconosciuto che “si ammette concordemente che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nella ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (Cass. n. 2420/1965; n. 634/1964; n. 1925/1997; n.
5487/2002; n. 5852/2006). È inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica (Cass. n. 537/1962)” (cfr. in motivazione, Cass. 28865/2021) ed anche, di recente, che “nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino
a lui” (cfr. Cass. 4547/2025).
Tra le ipotesi in cui la giurisprudenza di legittimità riconosce l'attenuazione dell'onere della prova in capo al rivendicante vi è al seguente: “quando il convenuto ammette che il bene conteso si appartenga all'attore e oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass. n. 1229/1966), mancando in tal caso ogni contestazione sul diritto di proprietà di quest'ultimo e risolvendosi la controversia attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro degli stessi contendenti (Cass. n. 6359/1991). In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cass. n. 7081/1983) (cfr. in motivazione,
Cass. 28865/2021).
Sempre nella motivazione della sentenza n. 2886572021 si legge:“ Infatti, essendo
l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte, atteso che chi è convenuto in un giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poiché tale difesa non implica alcuna rinuncia alla posizione vantaggiosa di possesso (Cass. n. 4748/1996; n. 11555/2007; n. 5131/2009; n. 14734/2018); a meno che il convenuto, avendo riconosciuta l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa del bene medesimo, deduca e invochi l'usucapione come avvenuta solo successivamente
a favore proprio o di un proprio dante causa (Cass. n. 8246/1997; n. 43/2000; n. 1250/2000). In tali ipotesi, detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere (Cass. n. 5487/2002)” (…) “Infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte. È fatta salva l'ipotesi che
l'usucapione, così come dedotta dal convenuto, non sia in contrasto con la proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa (Cass. n. 10576/1994; n. 1634/1996; n. 5487/2002): il che si verifica quando il convenuto abbia comunque riconosciuto che il rivendicante o uno dei danti causa dell'attore era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. n. 8246/1997; n. 1250/2000; n. 7264/2003)”.
2.2. Nella specie, i , premesso che hanno acquistato la proprietà della particella n. CP_1
438 nel 1985 ed hanno dedotto di avere cominciato a godere del possesso delle particelle n. 231 e 232 dal 1985, come già detto hanno ripetutamente riconosciuto, in vari giudizi, che la era la proprietaria delle particelle 231 e 232. Parte_1
Nel presente giudizio, in primo grado, hanno contestato che la società fosse la proprietaria, in quanto non aveva dimostrato di avere goduto del possesso sul bene, per un periodo almeno ventennale, ritenendo che tale prova fosse indispensabile per potere comprovare la titolarità del diritto (v. og. 3 della comparsa di costituzione).
Hanno anche contestato, in primo grado, che il titolo di acquisto del 1980 non fosse idoneo a provare la proprietà dei beni rivendicati (v. sempre pg. 3 della comparsa).
L'espresso riconoscimento della proprietà, in capo alla società, delle particelle 231 e 232 è sufficiente a ridurre l'onere probatorio, gravante sulla società, alla dimostrazione della esistenza del titolo di acquisto del 1980. La società ha prodotto l'atto di acquisto del 1980. I
hanno genericamente contestato che tale titolo non sia idoneo a comprovare CP_1
l'acquisto della proprietà, ma non hanno spiegato perché non sarebbe idoneo.
Alla luce della produzione dell'atto di acquisto del 1980 e del riconoscimento, da parte dei
, della proprietà in capo alla società, rimane irrilevante che la appellante non abbia CP_1
fornito la prova del possesso ventennale del terreno suo e dei suoi danti causa.
2.3. Pertanto, ritenuto che sia stata fornita sufficiente prova della proprietà del terreno in capo alla società appallante, deve essere accolta la domanda di rivendica. Quale conseguenza, i devono essere condannati al rilascio immediato del terreno CP_1
(particelle 231 e 232).
3. La domanda di risarcimento del danno, avanzata dalla società appellante, non è fondata.
3.1.La società ha chiesto il ristoro di danni equitativamente quantificati.
La stessa, però, non ha allegato alcun indice da cui desumere quale danno possa avere subito dal mancato utilizzo del terreno in questione: non ha, per es. allegato quale utilizzo ne avrebbe fatto, o quale utilizzo ne veniva fatto prima che i ne godessero. CP_1
3.2. L'assenza di una sufficiente allegazione non consente di esercitare alcun potere equitativo nella liquidazione del danno. Va infatti ricordato che il potere equitativo ex art. 1226 c.c. può essere esercitato solo quando è certa l'esistenza del danno e la quantificazione sia impossibile o particolarmente difficile: non può essere però esercitato al fine di colmare le lacune addebitabili alla parte.
3.3. La società ha chiesto, in alternativa alla condanna al risarcimento di danni liquidati in via equitativa, la rimessione ad un separato giudizio.
Anche tale ultima domanda è infondata, atteso che vale per questa la medesima assenza di allegazione dei danni, già evidenziata.
3.4. Per altro, va rilevata l'inammissibilità della proposizione di due domande alternative, una di liquidazione del danno in via equitativa ed una di liquidazione del danno in separata sede. La seconda domanda appare volta a sopperire al mancato accoglimento della prima domanda, pure mantenuta ferma, ove ritenuta infondata.
4. A seguito della riforma della sentenza di primo grado, questo Collegio deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
5. Per la regolazione delle spese deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito finale e complessivo del giudizio.
6. I sono soccombenti;
pertanto, devono sopportare le spese del doppio grado CP_1 di giudizio, ai sensi dell'art. 91 cpc.
7. Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
8. Per determinare il valore della controversia deve farsi applicazione dell'art. 15 cpc il quale prevede che il valore delle cause relative alla proprietà di immobili sia determinato moltiplicando per 200 il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda.
Ove non risulti il reddito o la rendita, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti di causa o, se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.
8.1. Nella specie, dall'atto di acquisto delle particelle 231 e 232 del 1980 emerge il reddito del terreno e del fabbricato rurale (lire 136,64 e lire 43,92, pari ad euro 0.07 ed euro 0.02).
Dagli atti, però non emerge la misura del reddito al momento della proposizione della domanda, nel 2010.
Pertanto, in assenza di altri indici per stimare i beni, deve ritenersi che il valore della controversia dia indeterminabile.
9. Al fine della liquidazione dei compensi, le cause di valore indeterminabile sono da considerare di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, tenendo sempre conto dell'oggetto e della complessità della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.m. 5572014.
Nella specie, tenuto conto dell'oggetto, deve farsi applicazione delle tabelle dettate per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
10. Quanto al primo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%. Pertanto, va liquidata la somma di euro
3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Quanto al secondo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%. Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
11. Va ordinata, ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda di usucapione e della conseguente annotazione della sentenza di primo grado, ove avvenuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto dalla società
[...]
riforma la sentenza del tribunale di Napoli, seziona di Ischia, n. Parte_1
5523, pubblicata il 24.08.2020 e, per l'effetto
- rigetta la domanda di usucapione promossa da e;
CP_1 Controparte_2
- accoglie la domanda di rivendica promossa dalla società appellante;
- accerta e dichiara che la società è Parte_1
proprietaria del terreno in Forio, alla località Santo Ianno via Chiena, con piccolo fabbricato rurale, in catasto alle particelle nn. 231 e 232, foglio 22;
- condanna e all'immediato rilascio delle due particelle, CP_1 Controparte_2
libere da cose e persone;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla società Parte_1
Parte_1 Parte_1
b) condanna e al pagamento delle spese del doppio CP_1 Controparte_2
grado di giudizio, liquidando, quanto al primo grado, la somma di euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa e, quanto al secondo grado, la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c)ordina al Conservatore dei RRII di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda di usucapione promossa da e e la CP_1 Controparte_2
conseguente annotazione della sentenza di primo grado del tribunale di Napoli, sezione di
Ischia, n. 5523, pubblicata il 24.08.2020.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini