TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/12/2025, n. 9639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9639 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 25219/2023
N. R.G. 25219/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA sezione CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra IA, ha pronunciato ex art. 281 quinquies primo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 25219/2023 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliati in ALBAVILLA (CO), VIA XX SETTEMBRE C.F._2
n°8, presso lo studio del difensore avvocato COLOMBO NICOLO' che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce alla comparsa in riassunzione.
ATTORI contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
SENAGO, VIA MAZZINI n°1, presso lo studio del difensore avvocato ROMANO' ASSUNTA che la rappresenta e difende giusta delega rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
§§§
OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati alle note scritte depositate ex art. 189 n°1 c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate
§§§
1 RG 25219/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione notificato per compiuta giacenza il 24 luglio 2023, i signori e hanno convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Milano la signora , per sentirla dichiarare tenuta “all'immediata Controparte_1 liberazione della corte comune… rimuovendo ogni manufatto di sua proprietà” in ragione di limiti ed ostacoli che compromettevano il godimento dell'area cortilizia in comproprietà con la convenuta stessa che vi aveva allocato vasi ed altri beni, oltre al risarcimento di tutti i danni patiti e causati dalle condotte illegittime poste in essere dalla convenuta stessa, quantificati in complessivi euro 5.000#.
A sostegno della loro domanda gli attori esponevano che
- in data 16 gennaio 1981, con atto pubblico n°39910/6533 Rep. a firma del Notaio dott. , avevano acquistato “la porzione di area urbana edificabile sita in Persona_1
Comune di Senago, distinta nel vigente catasto terreni…al foglio 14, mappale 146” - dove si trova attualmente la loro abitazione censita al Catasto Fabbricati al foglio 14, mappale 144 - avente accesso pedonale e carraio dalla Via Silvio Pellico attraverso il cortile comune al mappale 140, in comproprietà con la convenuta;
- in data 30 luglio 1998, con atto pubblico a firma del Notaio la Persona_2
CP_ convenuta aveva acquistato da l'unità immobiliare sita nel Comune di Parte_3
Senago alla Via Silvio Pellico n°14, censita al NCEU al foglio 14, mappale 139, sub 1, piano T, categoria A/3, classe 2, vani 4,5, rendita catastale Lire 495.000#, trasferendole tutti i patti di natura obbligatoria;
- a far data dal mese di marzo 2019, in violazione delle norme civilistiche che regolamentano l'uso del bene comune, la convenuta posizionava davanti all'ingresso della sua proprietà e, quindi sul lato opposto al cancello scorrevole che consente l'accesso all'area cortilizia, diversi manufatti rappresentati da un mobiletto, uno stendino, dei bidoni dei rifiuti, una fioriera e tre vasi di fiori, “impedendo l'accesso carraio che conduce al box in uso degli attori e di terzi” (pag. 4 comparsa in riassunzione);
- nonostante le numerose richieste ed inviti a rimuovere i predetti manufatti, sia inviati dagli attori che per il tramite del loro legale, la convenuta persisteva nel suo comportamento, addirittura spostando verso il centro dell'area comune i vasi di fiori;
2 RG 25219/2023
- avevano attivato in data 14 giugno 2021 procedimento di mediazione volto ad addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza e, nonostante l'adesione della signora CP_
, si concludeva con verbale negativo;
- con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., avevano CP_ convenuto la signora avanti al Giudice di Pace di Milano per ottenere la liberazione della corte comune, giudizio nel quale quest'ultima non si costituiva e si procedeva quindi in sua contumacia;
- il G.d.P. assegnatario della causa, con sentenza depositata il 19 aprile 2023, atteso che la causa verteva “sulla compressione ingiustificata del diritto di accesso pedonale e carraio spettante agli attori in qualità di proprietari della confinante porzione d'area (censita al foglio 14, mappale 146)” e quindi sull'accertamento di un diritto reale di godimento, dichiarava la propria incompetenza per materia ed assegnava il termine di legge di mesi tre per la riassunzione della causa avanti il Tribunale di Milano, giudice competente per materia;
- avevano provveduto a riassumere il giudizio nel termine assegnato avanti al giudice competente per materia al fine di vedere accolte le loro domande.
2. Con decreto del 12 ottobre 2023, la dott.ssa Antonella Cozzi, giudice designato a trattare la causa, svolte le verifiche preliminari, rilevava la mancata costituzione della convenuta e dava atto della nullità ex art. 164 comma 1 c.p.c. dell'atto di citazione in riassunzione, notificato CP_ alla signora senza il rispetto del termine minimo a comparire, per cui disponeva la rinnovazione della citazione nel rispetto dei termini di legge e contestualmente il differimento della prima udienza di comparizione al giorno 4 aprile 2024, assegnando, altresì, i termini di legge a ritroso per il deposito delle memorie integrative per le finalità di cui all'art. 171 ter c.p.c.. CP_
3. Con comparsa del 24 gennaio 2024 si costituiva la signora , contestando nel merito la domanda attorea e chiedendone l'integrale rigetto. La convenuta evidenziava in particolare come non avesse eretto né posizionato alcun manufatto in senso tecnico, dal momento che ciò di cui si lamentavano gli attori era la posizione di vasi di fiori, di uno stendino e di contenitori dell'immondizia che per loro natura sono facilmente amovibili e spostabili;
sottolineava come la corte per cui è causa fosse un'area catastalmente comune a vari edifici ed assolvesse alla funzione tipica di dare aria e luce alle varie unità immobiliari, consentendo ai vari proprietari di accedere alle rispettive proprietà; precisava, comunque, che non si
3 RG 25219/2023
trattava di un'area condominiale;
contestava, infine, la domanda di risarcimento di danni svolta da parte attrice, svolgendo a sua volta, in via riconvenzionale, la richiesta di condanna degli attori al pagamento di una somma, da determinarsi in via equitativa, per tutti i danni subiti per gli atti emulativi posti in essere dai coniugi e reiterati nel tempo a suo Pt_1 danno.
4. Con provvedimento riservato del 15 aprile 2024, ritenutane l'opportunità allo stato iniziale della causa, il giudice all'epoca assegnatario disponeva la comparizione personale delle parti all'udienza del giorno 13 maggio 2025 al fine di esperire il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c., delegando l'incombente e l'eventuale prosecuzione della causa alla sottoscritta.
Accertata l'insussistenza dei presupposti per la definizione bonaria della causa, con ordinanza riservata del 18 luglio 2024 - che qui si intende integralmente richiamata -, venivano rigettate le istanze di prova orale dedotte dalle parti per le ragioni indicate nella predetta ordinanza, mentre veniva disposta CTU tecnica volta ad accertare lo stato dei luoghi con rinvio all'udienza del 23 settembre 2024 per il conferimento dell'incarico all'esperta del Tribunale nominata, ing. . Persona_3
Con istanza datata 11 dicembre 2024, la difesa di parte attrice richiedeva chiarimenti nel corso della CTU, affinché le misurazioni venissero effettuate solo sul mappale 140 corrispondente all'area cortilizia per cui è causa. All'udienza del giorno 20 gennaio 2025 si procedeva all'esame della predetta istanza nel contraddittorio delle parti ed alla presenza dell'esperta nominata dal Tribunale;
detta istanza veniva respinta con ordinanza riservata del
6 febbraio 2025 - le cui motivazioni vengono qui integralmente richiamate - e si procedeva a rimodulare i termini per lo svolgimento della perizia che veniva depositata in data aprile 2024.
All'esito dell'udienza del 5 maggio 2025, fissata per l'esame delle risultanze della perizia,, ritenuta la causa sufficientemente istruita senza la necessità di chiamare a chiarimenti il perito nominato dal Tribunale, come richiesto dalla difesa di parte attrice, veniva disposta la remissione della causa in decisione per l'udienza del 15 ottobre 2025, previa assegnazione dei termini di legge ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle note di trattazione scritta contenti la precisazione delle conclusioni nonché gli scritti difensivi finali.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
4 RG 25219/2023
5. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta degli attori di condanna della convenuta all'immediata liberazione della corte comune, in comproprietà, con rimozione di ogni bene di sua proprietà.
Ai fini della decisione risulta documentalmente provato che le odierne parti in causa siano proprietarie di unità immobiliari che affacciano su di un cortile comune al quale si accede con l'autoveicolo per mezzo del cancello carraio in Senago, Via Silvio Pellico n°14 e precisamente gli attori sono proprietari dell'abitazione censita al catasto fabbricati al foglio 14, mappale
144; mentre la convenuta di quella censita al foglio 14, mappale 139.
Negli atti di compravendita entrambe le unità immobiliari risultano confinanti con l'area cortilizia per cui è causa: l'abitazione degli attori “a nord corte comune dalla quale si accede a muro di cinta con cancello qui compreso” (doc 1 attori), mentre la convenuta “a sud cortile comune” (doc 3 attori).
Risulta ugualmente pacifico tra le parti che la corte comune non sia un'area condominiale, ma piuttosto un'area catastalmente comune a varie abitazioni e che sussista la comproprietà del predetto cortile comune.
Ciò posto, gli attori assumono che la convenuta, posizionando vasi di fiori ed altri beni nella porzione di corte antistante il cancello, impedisce loro di transitare liberamente con la loro autovettura all'interno della corte e nello specifico “impedendo l'accesso carraio che conduce al box in uso degli attori e di terzi” (cfr. pag. 4 atto introduttivo).
Tale comportamento della convenuta, iniziato nel 2019 e reiterato sino all'introduzione della causa ed anche successivamente, rappresenterebbe un'evidente violazione alle modalità di utilizzo dell'area cortilizia, così come stabilite dall'atto del 6 luglio 1933 n°2671 a firma Notaio
Dott. richiamato nella causa d'appello promossa tra gli altri dal sig. Per_4 Parte_3
CP_ dante causa della signora , avanti alla Corte d'Appello di Milano, atto di cui veniva riportato un piccolo stralcio che recita che la corte “comune che non potrà essere ingombrata, ma lasciata libera per il reciproco transito” (doc. 2 attori).
Con riguardo alle modalità di utilizzo della corte comune asseritamente “pacifica ed incontrovertibile” secondo la prospettazione attorea, non può che rilevarsi il difetto di allegazione degli attori sul punto, poiché non solo non hanno prodotto integralmente l'invocato atto del 6 luglio 1933 n°2671 a firma Notaio Dott. ma si sono anche limitati Per_4 ad allegare la prima pagina dell'atto di citazione in appello in riassunzione ai sensi dell'art. 5 RG 25219/2023
392 c.p.c. che a sua volta richiama l'atto del 6 luglio 1933, senza provvedere al deposito integrale del documento e senza alcun riferimento all'esito del giudizio d'appello con allegazione della sentenza od altro provvedimento definitorio, in modo da poter contestualizzare quanto da loro riferito.
Detto patto, tra l'altro non risulta espressamente riconosciuto dal sig. non Parte_3 essendo stato allegato alcunché al riguardo né menzionato nell'atto di compravendita
, dove invece viene specificato che l'immobile compravenduto dalla Parte_4 convenuta è pervenuto al suo dante causa - - con scrittura privata dott. Parte_3
, Notaio in Milano, in data 9 febbraio 1970 n°47063 di repertorio, registrato a Persona_5
Milano il 27 febbraio 1970 al n°3822 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Milano 2 in data 11 marzo 1970 n°16044: “a detto atto le parti fanno riferimento per tutti i patti di natura obbligatoria in esso contenuti, per le formalità in esso indicate, per le ulteriori provenienze e per tutti i diritti inerenti e correlativi” (doc 3 attori).
Posta tale lacuna probatoria, risultano del tutto ingiustificate le contestazioni svolte dalla difesa attorea alla mancata acquisizione da parte della CTU del documento che come scrive la difesa attorea “doveva ed era tenuta ad acquisire il documento pubblico per adempiere all'incarico assegnatogli. La lacuna è grave ed inficia la CTU che pertanto è da ripetersi/interarsi” (pag. 4 in fondo comparsa conclusionale attorea).
La funzione della perizia disposta in corso di causa è quella di supportare il giudice con competenze tecniche e specialistiche, fornendo chiarimenti su questioni complesse che esulano dal sapere giuridico, senza sostituirsi alle parti nella prova dei fatti. Il consulente può acquisire tutti i documenti che ritiene necessari per rispondere al quesito formulato dal giudice, con l'unico limite che non deve trattarsi di documenti diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni (cfr. Cass. SSUU n°3086/2022), come nella fattispecie in esame dove gli attori non hanno fornito adeguato riscontro probatorio a quanto sostenuto sulle modalità di utilizzo della corte comune.
Anche appellandosi alla previsione dell'art. 1102 cod. civ., la difesa attorea sostiene che il CP_ comportamento tenuto dalla signora sarebbe lesivo del diritto degli attori ad accedere alla loro proprietà con una sola manovra e comunque ne impedirebbe il pieno esercizio, in CP_ ragione dell'uso che la signora ha fatto dal 2019 sino ad oggi della corte comune, occupandola illegittimamente con vari oggetti.
6 RG 25219/2023
Come già precisato, l'area cortilizia per cui è causa costituisce un'area catastalmente comune a varie abitazioni e rappresenta lo spazio essenziale per aria, luce ed accesso e non è un'area condominiale.
Pur trattandosi di area in comproprietà, va richiamato l'art. 1102 cod. civ. che stabilisce come
“ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. In altri termini, l'uso della cosa comune è soggetto al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto.
Tale previsione di legge è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza in modo da bilanciare la libertà individuale di utilizzo e la tutela dei diritti degli altri aventi diritto (cfr. tra le molte Cass. n°6312/2021, n°1187/2021, n°26986/2022): in pratica, ogni comproprietario può migliorare il bene comune, ma non può appropriarsene né limitarne l'uso agli altri.
Ciò posto, si deve evidenziare come gli asseriti manufatti cui si riferiscono gli attori - che avrebbero compromesso l'uso della corte comune rendendo difficoltoso l'accesso degli attori alla loro proprietà - sono in realtà vasi di fiori, contenitori per la raccolta differenziata ed uno stendino che per loro natura non sono fissati al pavimento, ma possono essere facilmente spostati.
Invero, oltre al fatto che nessun altro comproprietario della corte comune ha mai eccepito nulla sull'utilizzo della corte, si ritiene che già solo per essere beni facilmente movimentabili gli stessi non possano essere tali da modificare in modo definitivo l'utilizzo della cosa comune.
Cionondimeno, la stabile occupazione di una porzione del cortile comune configura un abuso, laddove impedisca agli altri di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà.
Si tratta, quindi, di verificare se il comportamento della convenuta di cui gli attori si dolgono costituisca o meno un abuso dell'utilizzo della corte comune a danno degli attori.
Invero, la CTU tecnica svolta in corso di causa - le cui risultanze sono fatte proprie dal giudicante atteso il procedimento seguito dal perito che ha eseguito tutte le verifiche tecniche nel contraddittorio con i consulenti di parte, giungendo a conclusioni fondate su detti accertamenti e rispondendo alle osservazioni del CTP - ha permesso di accertare lo stato del cortile per cui è causa, verificando in concreto se la presenza dei vasi, del mobiletto e dei
7 RG 25219/2023
bidoni della raccolta differenziata della convenuta siano effettivamente di ostacolo alla manovra di accesso dell'automobile alla proprietà (box) degli attori.
In particolare, nel riferire sullo stato dei luoghi (foto 1 a pag. 5 della relazione), la CTU ha scattato una foto aerea del cortile oggetto di accertamento, indicando con un tratteggio rosso il perimetro del cortile nello stato attuale e precisando come una parte del cortile attuale ricade all'interno della proprietà degli attori e all'interno della proprietà di terzi.
A tale proposito non si ritiene che debbano essere prese in considerazione le contestazioni della difesa attorea sul punto - per cui la CTU “ha macroscopicamente errato nel fissare il centro di curvatura dell'auto all'interno della proprietà attorea mappale 144” pag. 7 comparsa conclusionale attorea -, atteso che le misurazioni e gli accertamenti richiesti al perito erano diretti unicamente alla verifica dell'utilizzo della corte comune, non ponendosi alcuna questione attinente all'accertamento della proprietà degli attori che, tra l'altro, non è mai stata oggetto di contestazione.
L'esperta nominata dal Tribunale ha altresì, evidenziato come la parete dell'abitazione della convenuta non sia perfettamente parallela alla recinzione ed al cancello, ma abbia una distanza variabile tra 6,67 metri e 6,80 metri (cfr. figura 3 a pag. 6 della perizia) e, fermo restando che la spazio di manovra per l'accesso degli autoveicoli all'interno di una proprietà privata non è disciplinata dalla legge, ha ritenuto in modo condivisibile di fare riferimento alla normativa dettate per le strade (DM 5 novembre 2001 “norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”), applicandole al caso in esame.
L'ing. scrive “la larghezza della corsia di manovra di 6,00 m corrisponde anche Per_3 alla misura del raggio di curvatura entro il quale riescono a girare la maggior parte delle automobili attualmente in circolazione come da schema in fig.
6. Applicando le misure suddette al caso in esame si ottiene lo schema di fig. 7 dal quale si evince che eventuali oggetti poggiati a sinistra della porta d'ingresso della convenuta dovrebbero stare ad una distanza massima di 75 cm dalla parete” (cfr. pag. 8 e 9 della perizia).
Sempre la difesa attorea ha evidenziato il mancato riferimento all'autoveicolo degli attori, una
Dacia Duster Laureate 2016, ma la contestazione è priva di rilievo, in quanto, in primo luogo, le dimensione dell'autoveicolo di proprietà degli attori sono analoghe alla maggior parte degli autoveicoli in circolazione per come allegato dalla stessa difesa attorea;
di più, non è smentito dalle osservazioni tecniche del CTP attoreo che il raggio di sterzata della maggior parte delle
8 RG 25219/2023
auto sia entro i 6 metri curvatura;
anzi, come rileva la CTU, l'articolo “raggi e ingombro in curva”, oltre a spiegare cosa sono i raggi e gli ingombri in curva “dimostra solo che la Tesla S
(lunghezza 5 metri ossia quasi 70 cm in più dell'automobile degli attori) ha un diametro di sterzata di 11.30 m (raggio di 5,65m)”(pag. 17 perizia).
Ora, con riguardo alla posizione dei beni che gli attori sostengono impediscano loro di accedere alla loro proprietà con una sola manovra, in occasione del sopralluogo la CTU ha rilevato ed accertato nel contraddittorio delle parti che i vasi sono posizionati tra i 60 cm ed i
95 cm di distanza dalla facciata Tria, il mobiletto è posizionato entro i 40 cm di distanza e l'ingombro dello stendino è di 70 cm di larghezza;
mentre dall'esame delle fotografie in atti ha verificato come i vasi siano stati variamente posizionati, “sempre all'interno della fessura sulla porzione di pavimento in cemento lisciato, ma anche in prossimità della fessura. Il CTU ha misurato, durante il sopralluogo, la distanza della fessura visibile nelle foto in atti che è compresa tra 120 cm e 130 cm rispetto alla facciata” (vedi pag. 10 perizia).
Ha trovato, quindi, conferma la circostanza, già rilevata in udienza, come oggetto di discussione tra le parti sia di fatto unicamente la posizione dei vasi della convenuta (verbale d'udienza del 13 maggio 2024).
Posto che non si ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di abuso sull'utilizzo della corte comune, atteso che l'accesso era sempre consentito anche se con più manovre, la soluzione tecnica proposta dalla CTU appare condivisibile e di buon senso ovvero tracciare una linea a CP_ terra il cui lembo esterno sia a 70-75 cm dalla facciata , in modo che la convenuta possa verificare il limite entro il quale poggiare i suoi oggetti e gli attori, d'altra parte, possano accedere alla loro proprietà senza rischio di urtare il proprio mezzo contro i vasi di fiori.
Rientra nella facoltà di godimento del bene comune posizionare vasi di abbellimento della proprietà e d'altra parte agli attori di accedere agevolmente alla loro proprietà: ciò posto, per garantire il libero e pacifico godimento dell'area cortilizia è opportuno che le parti si attengano agli accorgimenti proposti dal CTU ovvero parte convenuta deve posizionare eventuali oggetti entro i 70-75 cm dalla facciata della sua proprietà, in modo tale che gli attori possano accedere con una sola manovra alla loro proprietà: per le dimensioni accertate del cortile, tali accorgimenti consentono il normale convivere civile.
9 RG 25219/2023
Da ultimo, deve essere respinta la richiesta della difesa attorea di chiamata a chiarimenti della
CTU e/o integrazione della perizia, in quanto quest'ultima non avrebbe affrontato il tema dell'uscita dell'auto dalla corte.
Fermo restando che il quesito posto alla CTU precisava l'ambito di indagini ovvero accertare lo spazio di manovra per l'accesso alla proprietà degli attori dal cancello carraio e se e in che CP_ misura lo stesso fosse impedito dai manufatti posti dalla signora , si rileva come né in sede di conferimento dell'incarico né successivamente è stata sollevata una specifica contestazione sul fatto che anche l'uscita dalla corte con l'automobile non era possibile o comunque resa più difficile. Sul punto va rilevato il difetto di allegazione in concreto da parte attrice.
Vanno, altresì, respinte le reciproche domande di risarcimento danni svolte dalle parti, in quanto non suffragate da idonei riscontri probatori, anche in ragione del fatto che sono risultate del tutto inammissibili le prove orali articolate dalle parti sul punto (cfr. ordinanza riservata del 18 luglio 2024).
Per tutte le ragioni sopra esposte, deve essere respinta la domanda degli attori diretta a liberare l'area cortilizia comune da ogni oggetto di proprietà della convenuta, vietandole così
l'utilizzo della corte comune mediante il posizionamento di propri oggetti nel cortile;
utilizzo va consentito nei limiti del normale uso del cortile da parte di tutti e con gli accorgimenti proposti dal CTU.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. In punto di spese, in considerazione dell'esito del giudizio, del contegno di entrambe le parti che non hanno accolto l'invito a trovare una soluzione bonaria della vertenza nel corso del giudizio e soprattutto all'esito degli accertamenti tecnici effettuati da parte del perito, contegno indicativo del solo intento di inasprire i rapporti di vicinato, nonché del rigetto delle reciproche richieste di risarcimento danni, con l'effetto che ricorre reciproca soccombenza, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite e di CTU tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
10 RG 25219/2023
Alessandra IA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda degli attori diretta a liberare l'area cortilizia comune da ogni oggetto di proprietà della convenuta, vietandole l'utilizzo della corte comune mediante il posizionamento di propri oggetti nel cortile;
utilizzo va consentito nei limiti del normale uso del cortile da parte di tutti e con gli accorgimenti proposti dal CTU;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite e di CTU.
Così deciso in Milano, il 14/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra IA
11
N. R.G. 25219/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA sezione CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra IA, ha pronunciato ex art. 281 quinquies primo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 25219/2023 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliati in ALBAVILLA (CO), VIA XX SETTEMBRE C.F._2
n°8, presso lo studio del difensore avvocato COLOMBO NICOLO' che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce alla comparsa in riassunzione.
ATTORI contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
SENAGO, VIA MAZZINI n°1, presso lo studio del difensore avvocato ROMANO' ASSUNTA che la rappresenta e difende giusta delega rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
§§§
OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati alle note scritte depositate ex art. 189 n°1 c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate
§§§
1 RG 25219/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione notificato per compiuta giacenza il 24 luglio 2023, i signori e hanno convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Milano la signora , per sentirla dichiarare tenuta “all'immediata Controparte_1 liberazione della corte comune… rimuovendo ogni manufatto di sua proprietà” in ragione di limiti ed ostacoli che compromettevano il godimento dell'area cortilizia in comproprietà con la convenuta stessa che vi aveva allocato vasi ed altri beni, oltre al risarcimento di tutti i danni patiti e causati dalle condotte illegittime poste in essere dalla convenuta stessa, quantificati in complessivi euro 5.000#.
A sostegno della loro domanda gli attori esponevano che
- in data 16 gennaio 1981, con atto pubblico n°39910/6533 Rep. a firma del Notaio dott. , avevano acquistato “la porzione di area urbana edificabile sita in Persona_1
Comune di Senago, distinta nel vigente catasto terreni…al foglio 14, mappale 146” - dove si trova attualmente la loro abitazione censita al Catasto Fabbricati al foglio 14, mappale 144 - avente accesso pedonale e carraio dalla Via Silvio Pellico attraverso il cortile comune al mappale 140, in comproprietà con la convenuta;
- in data 30 luglio 1998, con atto pubblico a firma del Notaio la Persona_2
CP_ convenuta aveva acquistato da l'unità immobiliare sita nel Comune di Parte_3
Senago alla Via Silvio Pellico n°14, censita al NCEU al foglio 14, mappale 139, sub 1, piano T, categoria A/3, classe 2, vani 4,5, rendita catastale Lire 495.000#, trasferendole tutti i patti di natura obbligatoria;
- a far data dal mese di marzo 2019, in violazione delle norme civilistiche che regolamentano l'uso del bene comune, la convenuta posizionava davanti all'ingresso della sua proprietà e, quindi sul lato opposto al cancello scorrevole che consente l'accesso all'area cortilizia, diversi manufatti rappresentati da un mobiletto, uno stendino, dei bidoni dei rifiuti, una fioriera e tre vasi di fiori, “impedendo l'accesso carraio che conduce al box in uso degli attori e di terzi” (pag. 4 comparsa in riassunzione);
- nonostante le numerose richieste ed inviti a rimuovere i predetti manufatti, sia inviati dagli attori che per il tramite del loro legale, la convenuta persisteva nel suo comportamento, addirittura spostando verso il centro dell'area comune i vasi di fiori;
2 RG 25219/2023
- avevano attivato in data 14 giugno 2021 procedimento di mediazione volto ad addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza e, nonostante l'adesione della signora CP_
, si concludeva con verbale negativo;
- con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., avevano CP_ convenuto la signora avanti al Giudice di Pace di Milano per ottenere la liberazione della corte comune, giudizio nel quale quest'ultima non si costituiva e si procedeva quindi in sua contumacia;
- il G.d.P. assegnatario della causa, con sentenza depositata il 19 aprile 2023, atteso che la causa verteva “sulla compressione ingiustificata del diritto di accesso pedonale e carraio spettante agli attori in qualità di proprietari della confinante porzione d'area (censita al foglio 14, mappale 146)” e quindi sull'accertamento di un diritto reale di godimento, dichiarava la propria incompetenza per materia ed assegnava il termine di legge di mesi tre per la riassunzione della causa avanti il Tribunale di Milano, giudice competente per materia;
- avevano provveduto a riassumere il giudizio nel termine assegnato avanti al giudice competente per materia al fine di vedere accolte le loro domande.
2. Con decreto del 12 ottobre 2023, la dott.ssa Antonella Cozzi, giudice designato a trattare la causa, svolte le verifiche preliminari, rilevava la mancata costituzione della convenuta e dava atto della nullità ex art. 164 comma 1 c.p.c. dell'atto di citazione in riassunzione, notificato CP_ alla signora senza il rispetto del termine minimo a comparire, per cui disponeva la rinnovazione della citazione nel rispetto dei termini di legge e contestualmente il differimento della prima udienza di comparizione al giorno 4 aprile 2024, assegnando, altresì, i termini di legge a ritroso per il deposito delle memorie integrative per le finalità di cui all'art. 171 ter c.p.c.. CP_
3. Con comparsa del 24 gennaio 2024 si costituiva la signora , contestando nel merito la domanda attorea e chiedendone l'integrale rigetto. La convenuta evidenziava in particolare come non avesse eretto né posizionato alcun manufatto in senso tecnico, dal momento che ciò di cui si lamentavano gli attori era la posizione di vasi di fiori, di uno stendino e di contenitori dell'immondizia che per loro natura sono facilmente amovibili e spostabili;
sottolineava come la corte per cui è causa fosse un'area catastalmente comune a vari edifici ed assolvesse alla funzione tipica di dare aria e luce alle varie unità immobiliari, consentendo ai vari proprietari di accedere alle rispettive proprietà; precisava, comunque, che non si
3 RG 25219/2023
trattava di un'area condominiale;
contestava, infine, la domanda di risarcimento di danni svolta da parte attrice, svolgendo a sua volta, in via riconvenzionale, la richiesta di condanna degli attori al pagamento di una somma, da determinarsi in via equitativa, per tutti i danni subiti per gli atti emulativi posti in essere dai coniugi e reiterati nel tempo a suo Pt_1 danno.
4. Con provvedimento riservato del 15 aprile 2024, ritenutane l'opportunità allo stato iniziale della causa, il giudice all'epoca assegnatario disponeva la comparizione personale delle parti all'udienza del giorno 13 maggio 2025 al fine di esperire il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c., delegando l'incombente e l'eventuale prosecuzione della causa alla sottoscritta.
Accertata l'insussistenza dei presupposti per la definizione bonaria della causa, con ordinanza riservata del 18 luglio 2024 - che qui si intende integralmente richiamata -, venivano rigettate le istanze di prova orale dedotte dalle parti per le ragioni indicate nella predetta ordinanza, mentre veniva disposta CTU tecnica volta ad accertare lo stato dei luoghi con rinvio all'udienza del 23 settembre 2024 per il conferimento dell'incarico all'esperta del Tribunale nominata, ing. . Persona_3
Con istanza datata 11 dicembre 2024, la difesa di parte attrice richiedeva chiarimenti nel corso della CTU, affinché le misurazioni venissero effettuate solo sul mappale 140 corrispondente all'area cortilizia per cui è causa. All'udienza del giorno 20 gennaio 2025 si procedeva all'esame della predetta istanza nel contraddittorio delle parti ed alla presenza dell'esperta nominata dal Tribunale;
detta istanza veniva respinta con ordinanza riservata del
6 febbraio 2025 - le cui motivazioni vengono qui integralmente richiamate - e si procedeva a rimodulare i termini per lo svolgimento della perizia che veniva depositata in data aprile 2024.
All'esito dell'udienza del 5 maggio 2025, fissata per l'esame delle risultanze della perizia,, ritenuta la causa sufficientemente istruita senza la necessità di chiamare a chiarimenti il perito nominato dal Tribunale, come richiesto dalla difesa di parte attrice, veniva disposta la remissione della causa in decisione per l'udienza del 15 ottobre 2025, previa assegnazione dei termini di legge ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle note di trattazione scritta contenti la precisazione delle conclusioni nonché gli scritti difensivi finali.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
4 RG 25219/2023
5. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta degli attori di condanna della convenuta all'immediata liberazione della corte comune, in comproprietà, con rimozione di ogni bene di sua proprietà.
Ai fini della decisione risulta documentalmente provato che le odierne parti in causa siano proprietarie di unità immobiliari che affacciano su di un cortile comune al quale si accede con l'autoveicolo per mezzo del cancello carraio in Senago, Via Silvio Pellico n°14 e precisamente gli attori sono proprietari dell'abitazione censita al catasto fabbricati al foglio 14, mappale
144; mentre la convenuta di quella censita al foglio 14, mappale 139.
Negli atti di compravendita entrambe le unità immobiliari risultano confinanti con l'area cortilizia per cui è causa: l'abitazione degli attori “a nord corte comune dalla quale si accede a muro di cinta con cancello qui compreso” (doc 1 attori), mentre la convenuta “a sud cortile comune” (doc 3 attori).
Risulta ugualmente pacifico tra le parti che la corte comune non sia un'area condominiale, ma piuttosto un'area catastalmente comune a varie abitazioni e che sussista la comproprietà del predetto cortile comune.
Ciò posto, gli attori assumono che la convenuta, posizionando vasi di fiori ed altri beni nella porzione di corte antistante il cancello, impedisce loro di transitare liberamente con la loro autovettura all'interno della corte e nello specifico “impedendo l'accesso carraio che conduce al box in uso degli attori e di terzi” (cfr. pag. 4 atto introduttivo).
Tale comportamento della convenuta, iniziato nel 2019 e reiterato sino all'introduzione della causa ed anche successivamente, rappresenterebbe un'evidente violazione alle modalità di utilizzo dell'area cortilizia, così come stabilite dall'atto del 6 luglio 1933 n°2671 a firma Notaio
Dott. richiamato nella causa d'appello promossa tra gli altri dal sig. Per_4 Parte_3
CP_ dante causa della signora , avanti alla Corte d'Appello di Milano, atto di cui veniva riportato un piccolo stralcio che recita che la corte “comune che non potrà essere ingombrata, ma lasciata libera per il reciproco transito” (doc. 2 attori).
Con riguardo alle modalità di utilizzo della corte comune asseritamente “pacifica ed incontrovertibile” secondo la prospettazione attorea, non può che rilevarsi il difetto di allegazione degli attori sul punto, poiché non solo non hanno prodotto integralmente l'invocato atto del 6 luglio 1933 n°2671 a firma Notaio Dott. ma si sono anche limitati Per_4 ad allegare la prima pagina dell'atto di citazione in appello in riassunzione ai sensi dell'art. 5 RG 25219/2023
392 c.p.c. che a sua volta richiama l'atto del 6 luglio 1933, senza provvedere al deposito integrale del documento e senza alcun riferimento all'esito del giudizio d'appello con allegazione della sentenza od altro provvedimento definitorio, in modo da poter contestualizzare quanto da loro riferito.
Detto patto, tra l'altro non risulta espressamente riconosciuto dal sig. non Parte_3 essendo stato allegato alcunché al riguardo né menzionato nell'atto di compravendita
, dove invece viene specificato che l'immobile compravenduto dalla Parte_4 convenuta è pervenuto al suo dante causa - - con scrittura privata dott. Parte_3
, Notaio in Milano, in data 9 febbraio 1970 n°47063 di repertorio, registrato a Persona_5
Milano il 27 febbraio 1970 al n°3822 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Milano 2 in data 11 marzo 1970 n°16044: “a detto atto le parti fanno riferimento per tutti i patti di natura obbligatoria in esso contenuti, per le formalità in esso indicate, per le ulteriori provenienze e per tutti i diritti inerenti e correlativi” (doc 3 attori).
Posta tale lacuna probatoria, risultano del tutto ingiustificate le contestazioni svolte dalla difesa attorea alla mancata acquisizione da parte della CTU del documento che come scrive la difesa attorea “doveva ed era tenuta ad acquisire il documento pubblico per adempiere all'incarico assegnatogli. La lacuna è grave ed inficia la CTU che pertanto è da ripetersi/interarsi” (pag. 4 in fondo comparsa conclusionale attorea).
La funzione della perizia disposta in corso di causa è quella di supportare il giudice con competenze tecniche e specialistiche, fornendo chiarimenti su questioni complesse che esulano dal sapere giuridico, senza sostituirsi alle parti nella prova dei fatti. Il consulente può acquisire tutti i documenti che ritiene necessari per rispondere al quesito formulato dal giudice, con l'unico limite che non deve trattarsi di documenti diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni (cfr. Cass. SSUU n°3086/2022), come nella fattispecie in esame dove gli attori non hanno fornito adeguato riscontro probatorio a quanto sostenuto sulle modalità di utilizzo della corte comune.
Anche appellandosi alla previsione dell'art. 1102 cod. civ., la difesa attorea sostiene che il CP_ comportamento tenuto dalla signora sarebbe lesivo del diritto degli attori ad accedere alla loro proprietà con una sola manovra e comunque ne impedirebbe il pieno esercizio, in CP_ ragione dell'uso che la signora ha fatto dal 2019 sino ad oggi della corte comune, occupandola illegittimamente con vari oggetti.
6 RG 25219/2023
Come già precisato, l'area cortilizia per cui è causa costituisce un'area catastalmente comune a varie abitazioni e rappresenta lo spazio essenziale per aria, luce ed accesso e non è un'area condominiale.
Pur trattandosi di area in comproprietà, va richiamato l'art. 1102 cod. civ. che stabilisce come
“ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. In altri termini, l'uso della cosa comune è soggetto al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto.
Tale previsione di legge è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza in modo da bilanciare la libertà individuale di utilizzo e la tutela dei diritti degli altri aventi diritto (cfr. tra le molte Cass. n°6312/2021, n°1187/2021, n°26986/2022): in pratica, ogni comproprietario può migliorare il bene comune, ma non può appropriarsene né limitarne l'uso agli altri.
Ciò posto, si deve evidenziare come gli asseriti manufatti cui si riferiscono gli attori - che avrebbero compromesso l'uso della corte comune rendendo difficoltoso l'accesso degli attori alla loro proprietà - sono in realtà vasi di fiori, contenitori per la raccolta differenziata ed uno stendino che per loro natura non sono fissati al pavimento, ma possono essere facilmente spostati.
Invero, oltre al fatto che nessun altro comproprietario della corte comune ha mai eccepito nulla sull'utilizzo della corte, si ritiene che già solo per essere beni facilmente movimentabili gli stessi non possano essere tali da modificare in modo definitivo l'utilizzo della cosa comune.
Cionondimeno, la stabile occupazione di una porzione del cortile comune configura un abuso, laddove impedisca agli altri di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà.
Si tratta, quindi, di verificare se il comportamento della convenuta di cui gli attori si dolgono costituisca o meno un abuso dell'utilizzo della corte comune a danno degli attori.
Invero, la CTU tecnica svolta in corso di causa - le cui risultanze sono fatte proprie dal giudicante atteso il procedimento seguito dal perito che ha eseguito tutte le verifiche tecniche nel contraddittorio con i consulenti di parte, giungendo a conclusioni fondate su detti accertamenti e rispondendo alle osservazioni del CTP - ha permesso di accertare lo stato del cortile per cui è causa, verificando in concreto se la presenza dei vasi, del mobiletto e dei
7 RG 25219/2023
bidoni della raccolta differenziata della convenuta siano effettivamente di ostacolo alla manovra di accesso dell'automobile alla proprietà (box) degli attori.
In particolare, nel riferire sullo stato dei luoghi (foto 1 a pag. 5 della relazione), la CTU ha scattato una foto aerea del cortile oggetto di accertamento, indicando con un tratteggio rosso il perimetro del cortile nello stato attuale e precisando come una parte del cortile attuale ricade all'interno della proprietà degli attori e all'interno della proprietà di terzi.
A tale proposito non si ritiene che debbano essere prese in considerazione le contestazioni della difesa attorea sul punto - per cui la CTU “ha macroscopicamente errato nel fissare il centro di curvatura dell'auto all'interno della proprietà attorea mappale 144” pag. 7 comparsa conclusionale attorea -, atteso che le misurazioni e gli accertamenti richiesti al perito erano diretti unicamente alla verifica dell'utilizzo della corte comune, non ponendosi alcuna questione attinente all'accertamento della proprietà degli attori che, tra l'altro, non è mai stata oggetto di contestazione.
L'esperta nominata dal Tribunale ha altresì, evidenziato come la parete dell'abitazione della convenuta non sia perfettamente parallela alla recinzione ed al cancello, ma abbia una distanza variabile tra 6,67 metri e 6,80 metri (cfr. figura 3 a pag. 6 della perizia) e, fermo restando che la spazio di manovra per l'accesso degli autoveicoli all'interno di una proprietà privata non è disciplinata dalla legge, ha ritenuto in modo condivisibile di fare riferimento alla normativa dettate per le strade (DM 5 novembre 2001 “norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”), applicandole al caso in esame.
L'ing. scrive “la larghezza della corsia di manovra di 6,00 m corrisponde anche Per_3 alla misura del raggio di curvatura entro il quale riescono a girare la maggior parte delle automobili attualmente in circolazione come da schema in fig.
6. Applicando le misure suddette al caso in esame si ottiene lo schema di fig. 7 dal quale si evince che eventuali oggetti poggiati a sinistra della porta d'ingresso della convenuta dovrebbero stare ad una distanza massima di 75 cm dalla parete” (cfr. pag. 8 e 9 della perizia).
Sempre la difesa attorea ha evidenziato il mancato riferimento all'autoveicolo degli attori, una
Dacia Duster Laureate 2016, ma la contestazione è priva di rilievo, in quanto, in primo luogo, le dimensione dell'autoveicolo di proprietà degli attori sono analoghe alla maggior parte degli autoveicoli in circolazione per come allegato dalla stessa difesa attorea;
di più, non è smentito dalle osservazioni tecniche del CTP attoreo che il raggio di sterzata della maggior parte delle
8 RG 25219/2023
auto sia entro i 6 metri curvatura;
anzi, come rileva la CTU, l'articolo “raggi e ingombro in curva”, oltre a spiegare cosa sono i raggi e gli ingombri in curva “dimostra solo che la Tesla S
(lunghezza 5 metri ossia quasi 70 cm in più dell'automobile degli attori) ha un diametro di sterzata di 11.30 m (raggio di 5,65m)”(pag. 17 perizia).
Ora, con riguardo alla posizione dei beni che gli attori sostengono impediscano loro di accedere alla loro proprietà con una sola manovra, in occasione del sopralluogo la CTU ha rilevato ed accertato nel contraddittorio delle parti che i vasi sono posizionati tra i 60 cm ed i
95 cm di distanza dalla facciata Tria, il mobiletto è posizionato entro i 40 cm di distanza e l'ingombro dello stendino è di 70 cm di larghezza;
mentre dall'esame delle fotografie in atti ha verificato come i vasi siano stati variamente posizionati, “sempre all'interno della fessura sulla porzione di pavimento in cemento lisciato, ma anche in prossimità della fessura. Il CTU ha misurato, durante il sopralluogo, la distanza della fessura visibile nelle foto in atti che è compresa tra 120 cm e 130 cm rispetto alla facciata” (vedi pag. 10 perizia).
Ha trovato, quindi, conferma la circostanza, già rilevata in udienza, come oggetto di discussione tra le parti sia di fatto unicamente la posizione dei vasi della convenuta (verbale d'udienza del 13 maggio 2024).
Posto che non si ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di abuso sull'utilizzo della corte comune, atteso che l'accesso era sempre consentito anche se con più manovre, la soluzione tecnica proposta dalla CTU appare condivisibile e di buon senso ovvero tracciare una linea a CP_ terra il cui lembo esterno sia a 70-75 cm dalla facciata , in modo che la convenuta possa verificare il limite entro il quale poggiare i suoi oggetti e gli attori, d'altra parte, possano accedere alla loro proprietà senza rischio di urtare il proprio mezzo contro i vasi di fiori.
Rientra nella facoltà di godimento del bene comune posizionare vasi di abbellimento della proprietà e d'altra parte agli attori di accedere agevolmente alla loro proprietà: ciò posto, per garantire il libero e pacifico godimento dell'area cortilizia è opportuno che le parti si attengano agli accorgimenti proposti dal CTU ovvero parte convenuta deve posizionare eventuali oggetti entro i 70-75 cm dalla facciata della sua proprietà, in modo tale che gli attori possano accedere con una sola manovra alla loro proprietà: per le dimensioni accertate del cortile, tali accorgimenti consentono il normale convivere civile.
9 RG 25219/2023
Da ultimo, deve essere respinta la richiesta della difesa attorea di chiamata a chiarimenti della
CTU e/o integrazione della perizia, in quanto quest'ultima non avrebbe affrontato il tema dell'uscita dell'auto dalla corte.
Fermo restando che il quesito posto alla CTU precisava l'ambito di indagini ovvero accertare lo spazio di manovra per l'accesso alla proprietà degli attori dal cancello carraio e se e in che CP_ misura lo stesso fosse impedito dai manufatti posti dalla signora , si rileva come né in sede di conferimento dell'incarico né successivamente è stata sollevata una specifica contestazione sul fatto che anche l'uscita dalla corte con l'automobile non era possibile o comunque resa più difficile. Sul punto va rilevato il difetto di allegazione in concreto da parte attrice.
Vanno, altresì, respinte le reciproche domande di risarcimento danni svolte dalle parti, in quanto non suffragate da idonei riscontri probatori, anche in ragione del fatto che sono risultate del tutto inammissibili le prove orali articolate dalle parti sul punto (cfr. ordinanza riservata del 18 luglio 2024).
Per tutte le ragioni sopra esposte, deve essere respinta la domanda degli attori diretta a liberare l'area cortilizia comune da ogni oggetto di proprietà della convenuta, vietandole così
l'utilizzo della corte comune mediante il posizionamento di propri oggetti nel cortile;
utilizzo va consentito nei limiti del normale uso del cortile da parte di tutti e con gli accorgimenti proposti dal CTU.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. In punto di spese, in considerazione dell'esito del giudizio, del contegno di entrambe le parti che non hanno accolto l'invito a trovare una soluzione bonaria della vertenza nel corso del giudizio e soprattutto all'esito degli accertamenti tecnici effettuati da parte del perito, contegno indicativo del solo intento di inasprire i rapporti di vicinato, nonché del rigetto delle reciproche richieste di risarcimento danni, con l'effetto che ricorre reciproca soccombenza, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite e di CTU tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
10 RG 25219/2023
Alessandra IA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda degli attori diretta a liberare l'area cortilizia comune da ogni oggetto di proprietà della convenuta, vietandole l'utilizzo della corte comune mediante il posizionamento di propri oggetti nel cortile;
utilizzo va consentito nei limiti del normale uso del cortile da parte di tutti e con gli accorgimenti proposti dal CTU;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite e di CTU.
Così deciso in Milano, il 14/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra IA
11