Articolo 7 della Legge 31 dicembre 1991, n. 431
Articolo 6
Versione
31 gennaio 1992
Art. 7. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100.000 milioni per l'anno 1991, in lire 225.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 325.000 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Industria cantieristica e armatoriale ( Direttiva CEE n. 81/363 e n. 87/167 ) (limiti di impegno)".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente