Art. 7. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100.000 milioni per l'anno 1991, in lire 225.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 325.000 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Industria cantieristica e armatoriale ( Direttiva CEE n. 81/363 e n. 87/167 ) (limiti di impegno)".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.