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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 09/02/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 298/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
STEINLEITNER BIANCA, Presidente e Relatore CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice DE DOMENICO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2198/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia - Corso Mazzini, 18 27100 Pavia PV
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 399/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNZTNZM000658000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
i difensori presenti illustrano i rispettivi atti e insistono nelle conclusioni assunte.
La Corte riserva la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio notificava avviso di accertamento ai sensi dell'art. 41 bis del DPR 600/73 accertando per il periodo di imposta 2017, un reddito imponibile pari a € 13.364,00, per imposta IRPEF di € 622,00, un'addizionale regionale di Euro 164,38, un'addizionale comunale di € 22,00, e sanzioni di € 1.190,60. Nello specifico, l'Ufficio, sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe Tributaria rilevava l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale per l'anno di imposta 2017, nonostante la presenza di redditi da lavoro dipendente e assimilati e redditi diversi, come dichiarati dai sostituti di imposta. L'Ufficio rilevata la violazione degli obblighi fiscali, procedeva ad accertare il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e notificava il relativo avviso di accertamento alla contribuente. Presentava, ricorso la Contribuente eccependo la nullità e illegittimità dell'atto Eccepiva l'improcedibilità e nullità dell'atto per vizio di delega per omessa allegazione della delega alla sottoscrizione, la nullità riguardo la violazione dell'articolo 23 CAD per assenza di delega all'attestazione di conformità del documento firmato digitalmente, l'illegittimità della sanzione per violazione del principio di proporzionalità, la violazione dell'articolo 5 ter del decreto legislativo n. 218 del 1997 per violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo di cui all'articolo 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente in ultimo eccepiva la carenza di motivazione dell'atto impugnato. L'Ufficio si costituiva in giudizio con controdeduzioni su ciascuna delle eccezioni sollevate dalla controparte e allegando l'atto di delega assolveva al proprio onere probatorio dimostrando la legittimità della sottoscrizione dell'atto impugnato. Replicava alle eccezioni in punto alla firma digitale e alla notifica dell'atto ed eccepiva la pretestuosità delle eccezioni sull'applicabilità e sul calcolo delle sanzioni, nonché la fondatezza nel merito della pretesa fiscale accertata.
Con sentenza, oggi impugnata la CGT di Primo grado di Pavia, rigettava il ricorso, condannando parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio quantificate nell'importo di Euro 500,00. La contribuente presentava appello avverso la sentenza dei giudici della CGT di Primo Grado di Pavia, censurando la pronuncia, sotto diversi profili per asserite violazioni di legge, sostanzialmente sovrapponibili alle eccezioni sollevate in primo grado, e dunque relative ai vizi di delega, di sottoscrizione e notifica dell'atto impositivo, al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e all'illegittimità delle sanzioni. Si aggiunge l'impugnazione relativa alla condanna alle spese di giudizio ritenuta, nella quantificazione, del tutto immotivata.
L'Ufficio si costituisce con puntuali controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che tutti gli atti e i fatti portati alla cognizione di questa Corte sono stati attentamente analizzati e che per quanto l'art. 132 c.p.c. -applicabile al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs 546/1992- consenta al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e pertanto, nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni rilevanti concretamente esaminate, si rappresenta che le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione. Premesso ciò, questa Corte è chiamata a valutare la fondatezza dell'appello e rileva innanzitutto che le questioni poste a fondamento dell'appello sono sostanzialmente quelle poste a fondamento del ricorso in primo grado che all'infuori dell'eccezione sulla motivazione relativa alla quantificazione delle spese del giudizio liquidate in capo alla soccombente non si rilevano censure specifiche alla sentenza stilata dai Giudici di Primo Grado. La produzione in giudizio dell'Ufficio dell'atto di delega ha dimostrato l'esistenza del presupposto legittimante la sottoscrizione di un atto impositivo in capo al soggetto specifico che risulta sottoscrittore, in punto alle eccezioni mosse sulla Firma digitale e notifica del documento firmato digitalmente l'Ufficio ha dimostrando sia documentalmente sia giuridicamente la legittimità del proprio operato. Il difetto di motivazione lamentato relativo all'atto impugnato non si ravvisa: l'Ufficio ha riscontrato l'omessa dichiarazione della contribuente in relazione ai redditi percepiti nell'anno d'imposta 2017 che ha rilevato sulla base delle dichiarazioni depositate dai sostituti di imposta per redditi da lavoro dipendente e redditi diversi, elementi che rendevano obbligatoria la presentazione della dichiarazione dei redditi, prestazioni peraltro non negate dalla parte. Le sanzioni si ritengono correttamente quantificate come analiticamente esposte dall'Ufficio e nulla rileva il fatto dichiarato dalla parte di non aver mai ricevuto le certificazioni dei redditi percepiti che erano comunque a sua disposizione sul proprio cassetto fiscale. Nulla rileva inoltre l'eccezione mossa alla liquidazione delle spese liquidate dalla Corte di Primo Grado che ben ha assolto a quanto prescritto dalla legge in caso di soccombenza nel giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in sentenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese del giudizio liquidate in € 576,00.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
STEINLEITNER BIANCA, Presidente e Relatore CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice DE DOMENICO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2198/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia - Corso Mazzini, 18 27100 Pavia PV
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 399/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNZTNZM000658000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
i difensori presenti illustrano i rispettivi atti e insistono nelle conclusioni assunte.
La Corte riserva la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio notificava avviso di accertamento ai sensi dell'art. 41 bis del DPR 600/73 accertando per il periodo di imposta 2017, un reddito imponibile pari a € 13.364,00, per imposta IRPEF di € 622,00, un'addizionale regionale di Euro 164,38, un'addizionale comunale di € 22,00, e sanzioni di € 1.190,60. Nello specifico, l'Ufficio, sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe Tributaria rilevava l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale per l'anno di imposta 2017, nonostante la presenza di redditi da lavoro dipendente e assimilati e redditi diversi, come dichiarati dai sostituti di imposta. L'Ufficio rilevata la violazione degli obblighi fiscali, procedeva ad accertare il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e notificava il relativo avviso di accertamento alla contribuente. Presentava, ricorso la Contribuente eccependo la nullità e illegittimità dell'atto Eccepiva l'improcedibilità e nullità dell'atto per vizio di delega per omessa allegazione della delega alla sottoscrizione, la nullità riguardo la violazione dell'articolo 23 CAD per assenza di delega all'attestazione di conformità del documento firmato digitalmente, l'illegittimità della sanzione per violazione del principio di proporzionalità, la violazione dell'articolo 5 ter del decreto legislativo n. 218 del 1997 per violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo di cui all'articolo 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente in ultimo eccepiva la carenza di motivazione dell'atto impugnato. L'Ufficio si costituiva in giudizio con controdeduzioni su ciascuna delle eccezioni sollevate dalla controparte e allegando l'atto di delega assolveva al proprio onere probatorio dimostrando la legittimità della sottoscrizione dell'atto impugnato. Replicava alle eccezioni in punto alla firma digitale e alla notifica dell'atto ed eccepiva la pretestuosità delle eccezioni sull'applicabilità e sul calcolo delle sanzioni, nonché la fondatezza nel merito della pretesa fiscale accertata.
Con sentenza, oggi impugnata la CGT di Primo grado di Pavia, rigettava il ricorso, condannando parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio quantificate nell'importo di Euro 500,00. La contribuente presentava appello avverso la sentenza dei giudici della CGT di Primo Grado di Pavia, censurando la pronuncia, sotto diversi profili per asserite violazioni di legge, sostanzialmente sovrapponibili alle eccezioni sollevate in primo grado, e dunque relative ai vizi di delega, di sottoscrizione e notifica dell'atto impositivo, al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e all'illegittimità delle sanzioni. Si aggiunge l'impugnazione relativa alla condanna alle spese di giudizio ritenuta, nella quantificazione, del tutto immotivata.
L'Ufficio si costituisce con puntuali controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che tutti gli atti e i fatti portati alla cognizione di questa Corte sono stati attentamente analizzati e che per quanto l'art. 132 c.p.c. -applicabile al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs 546/1992- consenta al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e pertanto, nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni rilevanti concretamente esaminate, si rappresenta che le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione. Premesso ciò, questa Corte è chiamata a valutare la fondatezza dell'appello e rileva innanzitutto che le questioni poste a fondamento dell'appello sono sostanzialmente quelle poste a fondamento del ricorso in primo grado che all'infuori dell'eccezione sulla motivazione relativa alla quantificazione delle spese del giudizio liquidate in capo alla soccombente non si rilevano censure specifiche alla sentenza stilata dai Giudici di Primo Grado. La produzione in giudizio dell'Ufficio dell'atto di delega ha dimostrato l'esistenza del presupposto legittimante la sottoscrizione di un atto impositivo in capo al soggetto specifico che risulta sottoscrittore, in punto alle eccezioni mosse sulla Firma digitale e notifica del documento firmato digitalmente l'Ufficio ha dimostrando sia documentalmente sia giuridicamente la legittimità del proprio operato. Il difetto di motivazione lamentato relativo all'atto impugnato non si ravvisa: l'Ufficio ha riscontrato l'omessa dichiarazione della contribuente in relazione ai redditi percepiti nell'anno d'imposta 2017 che ha rilevato sulla base delle dichiarazioni depositate dai sostituti di imposta per redditi da lavoro dipendente e redditi diversi, elementi che rendevano obbligatoria la presentazione della dichiarazione dei redditi, prestazioni peraltro non negate dalla parte. Le sanzioni si ritengono correttamente quantificate come analiticamente esposte dall'Ufficio e nulla rileva il fatto dichiarato dalla parte di non aver mai ricevuto le certificazioni dei redditi percepiti che erano comunque a sua disposizione sul proprio cassetto fiscale. Nulla rileva inoltre l'eccezione mossa alla liquidazione delle spese liquidate dalla Corte di Primo Grado che ben ha assolto a quanto prescritto dalla legge in caso di soccombenza nel giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in sentenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese del giudizio liquidate in € 576,00.