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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2276/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MICELI MARIA BEATRICE pec Email_1
appellante
CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. RIBAUDO GIUSEPPE pec Email_2
appellato
Conclusioni per la parte appellante: ritenere e dichiarare che l'indennità di espropriazione da corrispondere al ricorrente, ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. 08.06.2001 n. 327, è pari ad € 122.075,10, o a quella, maggiore
e/o minore, che sarà determinata nel corso del presente procedimento, e, conseguentemente, condannare il , nella persona Controparte_1
dell'attuale rappresentante legale, al pagamento di tale somma oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria ex tabelle ISTAT nei confronti del ricorrente.
1 Conclusioni per il appellato: CP_1
accertare e dichiarare infondato il ricorso ex artt. 29 d.lgs 150/2011, 54 D.P.R. 327/2001 e
702 bis c.p.c. per i motivi meglio espressi in narrativa, nei quali si insiste e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate da parte ricorrente;
infine, rigettare la richiesta di CTU di controparte, per le motivazioni meglio esposte in narrativa. Con riserva di ulteriori deduzioni ed eccezioni. Con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato il 4 dicembre 2019, , nella qualità di Parte_1
proprietario del terreno distinto in catasto urbano al foglio 3, part. 1455 sito nel Comune di
, ha esposto che l'ente civico, con provvedimento adottato ex art. 42 bis Controparte_1
D.P.R. n. 327/2001, prot. n. 245 del 15 ottobre 2019, notificatogli il 4 novembre 2019, aveva disposto l'acquisizione del terreno in parola al patrimonio indisponibile e riconosciuto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non, pari a € 11.707,15, calcolato in ragione di un valore unitario pari a € 11,00 per la parte edificabile e pari a € 1,16 per quella agricola.
Ha in particolare lamentato il ricorrente l'ente civico, dopo aver individuato il valore di mercato dell'area edificabile in soli € 20,00, in esito ad una “indagine di mercato”, avesse ulteriormente e arbitrariamente ridotto del 45% il suddetto importo, facendo generico riferimento ad una “contrazione di mercato”.
2.Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso ricorso depositata il 3 aprile 2020, si è costituito il , Controparte_1
concludendo come in epigrafe.
3. In data 17 settembre 2024, il ricorrente ha depositato note telematiche con le quali ha rappresentato che, con sentenza n. 73/2021, resa all'esito del giudizio r.g. n. 104/2020, che il ricorrente aveva già dichiarato aver introdotto, il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia – Palermo, aveva annullato il provv. prot. n. 245 del 28 ottobre 2019, notificato il 4 novembre 2019, adottato ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001. Il ricorrente, rilevato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, col favore delle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
4. Disposta la trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni già calendata per il giorno 18 settembre 2024, Questa Corte ha quindi assegnato i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con la sentenza n. 73/2021 emessa a definizione del giudizio n. 104/2020 di r.g., il ha accolto il primo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente Parte_2
aveva eccepito l'incompetenza del dirigente ad adottare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.lgs. n. 327/2001, rientrando invero l'adozione dell'atto nell'ambito della responsabilità dell'organo di indirizzo “politico”, tanto più se “questo, come nel caso di specie, coincida con quello deputato ad adottare gli atti di acquisto dei beni
(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3985)”.
6.Giova evidenziare che “la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta” (v. Cass. 28.05.2013 n. 13217, n.5188/2015, n.17247/2016, n. 19568/2017 e n.
1257/2023).
7. Nel caso di specie, alla luce del venir meno del provvedimento reso ex art. 42 bis cit., opposto dal ricorrente, in quanto annullato con la sentenza del Giudice amministrativo succitata, una pronunzia “nel merito” sarebbe del tutto superflua in quanto è cessato ogni motivo per la prosecuzione del giudizio.
8.La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
9. Le spese del giudizio devono essere compensate, vertendosi in ipotesi di pronuncia in rito che segue a una sopravvenienza - l'annullamento del provvedimento opposto - rispetto alla quale questa Autorità Giudiziaria è rimasta del tutto estranea e che non è stata in questa sede preceduta da accertamenti in punto di fatto – che avrebbero avuto riguardo al valore di mercato dell'area e non già alla legittimità del provvedimento - per i quali la stessa parte ricorrente non ha insistito, chiedendo piuttosto accertarsi la cessata materia del contendere.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere, l'estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo, lì 26 marzo 2025
Il Consigliere est.
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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