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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 21/07/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.470/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n.1211/2022 del Tribunale di Taranto pubblicata il 9.05.2022
tra in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 domiciliata in Taranto presso l'avv. Francesco De Palma dal quale è rappresentata e difesa,
appellante e
, Controparte_1
appellata contumace
All'udienza dell'11.04.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni della parte appellante come da verbale d'udienza a cui si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato in data 12.12.2022 la Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1211/2022 del Tribunale di Taranto con la
[...] quale, in accoglimento delle domande proposte dalla , per la dichiarazione Controparte_1 dell'invalidità e della nullità parziale del conto corrente n. 11645 intercorso con la predetta banca, per la rideterminazione del saldo finale e per la restituzione delle somme indebitamente percepite, la suddetta banca è stata condannata al pagamento, in favore della medesima società attrice della somma di euro 17.357,68 “oltre interessi come per legge”, nonché al pagamento delle spese processuali. La parte appellante ha censurato la sentenza: (1) nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non contestata in modo specifico la domanda di restituzione di somme non dovute, nonostante le contestazioni mosse in comparsa di risposta dalla convenuta in ordine alla pretesa Pt_1 attorea;
(2) nella parte in cui ha ingiustificatamente rigettato l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalla banca in relazione alle rimesse solutorie, espressamente rilevabili dalla documentazione acquisita agli atti di causa e ingiustificatamente negate dal tribunale sull'assunto generale della natura solutoria di tutte le rimesse.
Ha chiesto pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, tutte le domande proposte dall'attore fossero rigettate, anche per effetto della eccezione di prescrizione o che, in subordine, la condanna di pagamento fosse contenuta, in ragione della eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, come spiegata nel giudizio di primo grado, con la condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
La società appellata non si è costituita in questo grado.
L'appello è condivisibile nei limiti di seguito indicati.
In primo luogo, si rileva che in effetti non corrisponda al vero l'assunto riportato in sentenza secondo cui la banca non avrebbe tempestivamente contestato le asserzioni difensive della correntista ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; è perciò errato affermare che non vi sia stata contestazione specifica dei fatti costitutivi addotti a fondamento della domanda attrice.
Ed infatti leggendo la comparsa di risposta della banca in primo grado, è possibile scorgere plurime contestazioni agli assunti avversi: in primo luogo viene allegata l'estrema genericità e indeterminatezza degli addebiti mossi all'indirizzo della banca stessa (sotto questo profilo, denunciava come il correntista non fosse stato in grado neanche di indicare la data di apertura del rapporto controverso); in secondo luogo, la banca ha lamentato la contraddittorietà delle asserzioni della correntista, la quale ha dapprima sostenuto di non aver mai sottoscritto alcun contratto
(definendolo quindi “inesistente”) e, dall'altro, ha lamentato la nullità delle relative clausole in quanto,
a suo dire, contrarie alle norme di legge imperative in materia bancaria.
Appare evidente, quindi, che non sussistessero i presupposti per ritenere applicabile nel caso di specie il meccanismo dimostrativo delineato dall'art. 115 c.p.c., dal momento che la parte convenuta ha espressamente preso posizione sulle circostanze addotte dall'attrice, evidenziando i profili impeditivi ed estintivi degli elementi rappresentati a sostegno della domanda. Cont Tuttavia, l'errore del tribunale non implica il rigetto delle domande della dirette alla dichiarazione di illegittimità degli addebiti operati dalla banca e alla rideterminazione del saldo effettivo del rapporto di conto corrente, ma, esclusa l'applicazione del principio di non contestazione, occorre piuttosto accertare se vi è prova della fondatezza della domanda attorea alla luce della documentazione acquisita.
La società correntista ha allegato l'inesistenza del contratto scritto e l'assenza di un contratto sottoscritto (v. atto introduttivo di lite di primo grado, alla pag. 1). Tuttavia, non essendo desumibile dagli atti e non essendo stata allegata la data di conclusione del contratto, non risultando se la stipula del contratto sia successiva all'entrata in vigore dell'art. 3 L 17.02.1992 n.154 (poi recepito nell'art. 117 c. III TUB) con il quale è stata introdotta per i contratti bancari l'obbligo della forma scritta ad substantiam, non è possibile rilevarne e dichiararne la nullità “totale” ai sensi dell'art. 117 c. III TUB
e dell'art. 3 L 17.02.1992 n. 154.
Esclusa la nullità “totale” del contratto ai sensi dell'art. 117 III TUB, occorre verificare le singole lagnanze mosse dalla sugli addebiti illegittimi asseritamente operati dalla banca sul CP_1 conto corrente. E sul punto si condividono le allegazioni della non debenza alla banca degli interessi ultra - legali perché non pattuiti per iscritto come imposto dall'art. 1284 c.c., dell'illegittimità della capitalizzazione degli interessi perché non pattuita ex artt. 120 TUB e 3 Delibera CICR 9.02.2000 e dunque vietata dall'art. 1283 c.c., della non debenza delle commissioni (compresa quella di massimo scoperto) e delle spese addebitate sul conto perché non pattuite. Diversamente, infondate appaiono le lagnanze della correntista in ordine all'usurarietà degli interessi applicati perché non dimostrata e comunque il tasso di interesse non pattuito, all'antergazione e alla postergazione degli addebiti e degli accrediti perché non specificate e non dimostrate, della violazione dell'art. 118 TUB poiché non provata e comunque assorbita la questione dall'azzeramento delle commissioni e delle spese e dalla applicazione degli interessi legali ex artt. 1282 e 1284 c.c.
Applicati pertanto gli interessi al tasso legale, esclusa la capitalizzazione degli interessi, escluse le commissioni (compresa la c.m.s.) e le spese non pattuite, a mezzo della consulenza d'ufficio
(a cui si rinvia), sulla base degli estratti conto e degli scalari prodotti e relativi al periodo che va dal
1°.01.2003 al 31.05.2009, è stato possibile determinare il saldo finale (alla data di chiusura del conto del 31.05.2009), attivo per la correntista, di € 17.299,91 in conto capitale “al lordo” delle rimesse solutorie la cui ripetizione è prescritta delle quali si dirà in seguito e che in seguito saranno detratte, di € 695,30 a titolo di interessi legali maturati dal 1°.01.2003 al 18.04.2009 e di € 40,42 a titolo di interessi legali maturati dal 19.04.2009 al 31.05.2009. Tra gli estratti conto non sono stati prodotti quelli relativi al quarto trimestre 2006 (v. estratti conto prodotti in primo grado e rilievo della mancanza fatta dal consulente d'ufficio, a pag. 4 della relazione). Trattandosi tuttavia di un breve periodo di tre mesi, il consulente d'ufficio ha proceduto ad operazione di raccordo, cioè, ha raccordato l'ultimo saldo del terzo trimestre 2006 al saldo iniziale del primo trimestre 2007, simulando per il trimestre non documentato operazioni che portano l'importo del saldo finale del terzo trimestre 2006 all'importo del saldo iniziale del primo trimestre
2007. Tale operazione è corretta poiché, valorizzando la circostanza che gli estratti conto mancanti si riferiscono ad un breve periodo (un solo trimestre) ed in mancanza di contestazioni specifiche relative a detto breve periodo, si ritiene possibile ricostruire in via presuntiva l'andamento del rapporto in quel periodp per il quale non sono stati prodotti gli estratti conto (in tal senso. V. Cass. civ. sez. I
3.12.2018 n. 31187 che ha ritenuto corretto eseguire il “raccordo” per mezzo di cifre virtuali pari alla differenza tra l'ultimo saldo dell'estratto conto posseduto precedente quello mancante e il saldo iniziale del primo estratto conto posseduto successivo a quello mancante).
Data la mancata produzione degli estratti conto dall'inizio (neppure indicato) del rapporto di conto corrente, la ricostruzione del saldo è stata fatta partendo dal primo saldo disponibile (quello del
1°.01.2003). Non essendo stato dimostrato infatti che il saldo finale dell'intervallo temporale non documentato (quello fino al 31.12.2002) fosse pari o inferiore al primo saldo disponibile o che il saldo finale di detto intervallo temporale fosse attivo per il correntista, non contestato e anzi documentato dalla tale saldo iniziale mediante la produzione del primo estratto conto disponibile, è ben Pt_1 possibile verificare se la domanda di ripetizione del correntista sia fondata partendo dal primo saldo disponibile (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I 11.11.2022 n. 33360, Cass. civ. sez. I 2.05.2019
n. 11543, Cass. civ.) risultante da documento (il primo estratto conto) proveniente dalla banca e dunque facente prova contro la stessa.
Passando ad esaminare il motivo di appello relativo al non accoglimento dell'eccezione di prescrizione, si ritiene che la sentenza impugnata contrasti con principi interpretativi ormai consolidati.
Ad avviso del giudice del primo grado, il rapporto di conto corrente sarebbe un rapporto di durata alla pari del rapporto di locazione e del rapporto di lavoro, di tal che tutte le ragioni recuperatorie o risarcitorie inerenti a tale rapporto sarebbero validamente esercitabili dall'interessato entro dieci anni dalla data di chiusura del rapporto (così come nella locazione l'azione di ripetizione dei canoni non dovuti può proporsi ex art.79 c.II L n. n.392/78 entro sei mesi dalla riconsegna dell'immobile, così come nel rapporto di lavoro le rinunce e le transazioni sono impugnabili ex art.2113 c.II c.c. entro sei mesi dalla cessazione del rapporto), evidenziando così una sorta di principio di valenza generale secondo cui nei rapporti di durata il termine di decadenza delle azioni di nullità decorerebbero dalla cessazione del rapporto.
L'assunto del tribunale non è condivisibile.
Innanzitutto, perché confonde l'istituto della prescrizione di cui si discute in questa causa con quello della decadenza prevista dalle disposizioni su indicate richiamate nella sentenza di primo grado. In secondo luogo, perché non vi è un principio generale secondo cui la prescrizione di un diritto sorto in un rapporto di durata decorrerebbe dalla cessazione del rapporto.
In ordine alla prescrizione del diritto alla ripetizione dei versamenti effettuati dal correntista sul conto corrente, giurisprudenza di legittimità (e di merito) è ormai consolidata nell'affermare che, nell'ipotesi in cui (come nel caso di specie) si verta in tema di rimesse di conto corrente, è indispensabile chiarire preliminarmente se si tratti di rimesse solutorie oppure di mere rimesse ripristinatorie della provvista (secondo i principi esposti da Cass. civ. sez un.
2.12.2010 n. 24418), in quanto solo le prime, poiché dirette ad estinguere obbligazioni restitutorie derivanti da “scoperti” del conto, possono considerarsi veri e propri pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033
c.c., con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per esse, dal momento che abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece, come precisato dalle
Sezioni Unite, non “soddisfano” il creditore ed estinguono un'obbligazione restitutoria, ma ripristinano la disponibilità del correntista affidatario. Sicché, con riferimento alle mere rimesse, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti (cfr Cass. sent. n. 5634/2024, Cass. sent. n. 20455/2023 e SS.UU. sent. n. 24418/2010), non con riferimento alle singole rimesse annotate in conto nel corso del rapporto.
Né si comprende quali sarebbero le norme e i principi di legge contro cui si sarebbero poste le Sezioni Unite con la nota sentenza del 2010, come sostenuto dal tribunale in sentenza (v. alla pag.
8).
Ciò premesso, si ritiene che l'eccezione di prescrizione formulata ritualmente dalla banca convenuta in primo grado è fondata, per le ragioni che seguono.
Qualora la banca eccepisca la prescrizione delle pretese restitutorie allegando l'inerzia del correntista, questo, onde evitare che la prescrizione delle relative pretese restitutorie si faccia decorrere dalle rimesse anziché dalla chiusura del rapporto, prima ancora di fornire gli elementi giustificativi dell'indebito oggettivo (e cioè le varie nullità contrattuali allegate), deve fornire la prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito (fido) in conto corrente. Infatti, in mancanza di un rapporto di affidamento, tutte le rimesse sul conto passivo sono evidentemente da considerarsi come solutorie (perché eseguite per l'estinzione degli obblighi restitutori derivanti dagli scoperti), cioè come dei pagamenti idonei a far decorrere il termine prescrizionale per la eventuale azione restitutoria a far data dall'esecuzione di ogni singolo pagamento e non dalla data di chiusura del conto. Viceversa,
l'esistenza di un fido e di un passivo non superiore al fido, tutte le rimesse sono meramente ripristinatorie, con conseguente esclusione della natura di pagamento e del decorrere della prescrizione dalle rimesse.
Cont Nel nostro caso la non ha fornito la prova dell'esistenza di un affidamento, avendo peraltro negato l'esistenza di contratti scritti, né ha dimostrato in alcun modo l'esistenza di un Cont affidamento di fatto. Esaminando infatti la documentazione prodotta dalla cioè gli estratti conto dal 2003 fino alla chiusura del conto del maggio 2019, si rileva che tutte le chiusure trimestrali hanno Cont registrato quasi sempre un passivo della di scarsa rilevanza economica, di poche centinaia di euro e a volte di poche migliaia di euro, circostanza che rende poco probabile l'esistenza di un affidamento.
Peraltro, a conferma dell'insussistenza di un affidamento anche solo verbale, si rileva che la correntista neppure è stata in grado di indicare l'ammontare dell'affidamento allegato con l'atto introduttivo di lite, oltre che le date di concessione di affidamenti.
Deve perciò concludersi che il conto non era affidato e che, per tale motivo, tutte le rimesse Cont Cont eseguite dalla sul conto dalla quando questo era passivo sono da qualificarsi come solutorie, cioè veri e propri pagamenti.
Al fine di individuare le rimesse di natura solutoria, si ritiene altresì di far riferimento agli
“scoperti di conto” così come contabilizzati dalla banca (secondo il criterio del “saldo banca”), anche sulla base degli addebiti illegittimi lamentati dalla correntista.
Questo collegio, infatti, in rispettoso dissenso dalle ultime pronunce sul punto della Corte di
Cassazione e in mancanza di pronunce a Sezioni Unite sulla questione, ritiene che la natura solutoria delle rimesse vada accertato secondo il cosiddetto “saldo banca”, in quanto l'accertamento della natura solutoria secondo il criterio del saldo “rettificato” contrasta con il disposto dell'art.2033 c.c. e con l'istituto stesso della ripetizione d'indebito.
Stabilisce l'art.2033 c.c. che “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. Secondo l'art. 2033 c.c., dunque, il versamento di somme non dovute costituisce un pagamento a tutti gli effetti e la ripetizione di indebito si fonda proprio sul pagamento di somme non dovute. Sul punto si sono espresse due volte le sezioni unite della Corte di Cassazione secondo le quali
“non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, nel senso anzidetto, che l'attore affermi indebito” e “Tale situazione non muta quando la natura indebita sia la conseguenza dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione del quale il pagamento è stato effettuato (Cass. civ. sez. un.
2.12.2010 n.24418 in motivazione, richiamata da Cass. civ. sez. un. 13.06.2019 n.15895). Le sezioni unite hanno dunque confermato che il versamento di somme in esecuzione di clausole negoziali nulle costituisce pagamento, cioè ha natura solutoria.
E se il fondamento della ripetizione di indebito sta proprio nel pagamento di somme non dovute, perché non pattuite o perché il relativo pagamento eseguito in virtù di pattuizioni invalide ed inefficaci, posto che il saldo “banca” è il risultato anche degli addebiti di somme non dovute (per invalidità delle relative clausole contrattuali o per la mancata pattuizione), anche a tali addebiti occorre far riferimento per individuare le rimesse “solutorie” (pagamenti) al fine di determinarne la decorrenza e il maturare della prescrizione decennale della relativa azione di ripetizione.
Se si applicasse il criterio del saldo “rettificato”, se cioè si considerassero solo le somme effettivamente dovute dal correntista e si depurasse il conto dagli addebiti illegittimi operati dalla banca, posto che la ripetizione in materia di conto corrente bancario ha ad oggetto proprio le somme illegittimamente addebitate dalla banca, depurato il saldo da tali addebiti illegittimi, non vi sarebbe più un indebito e non vi sarebbe mai spazio per l'azione di ripetizione del correntista.
In sintesi, l'individuazione delle rimesse di natura solutoria previa eliminazione degli addebiti indebiti (criterio del saldo rettificato) porterebbe ad escludere l'applicazione stessa dell'istituto della ripetizione di indebito nel conto corrente bancario, ad una sorta di interpretazione abrogante dello istituto in materia di conto corrente bancario.
A mezzo dell'espletata c.t.u., sulla base degli estratti conto prodotti dalla stessa correntista e partendo dal primo saldo disponibile, secondo il criterio del cosiddetto “saldo banca”, è stato possibile Cont individuare le rimesse solutorie, cioè quelle somme versate dalla a copertura degli scoperti di conto, nonché le rimesse solutorie eseguite prima del decennio anteriore al primo atto di costituzione in mora, nel nostro caso costituito dall'atto di citazione notificato in data 18.04.2019, rimesse solutorie per le quali il diritto alla ripetizione è ormai prescritto. Le rimesse solutorie la cui ripetizione è prescritta sono state accertate in complessivi € 15.633,58.
Peraltro, anche seguendo il criterio del “saldo rettificato”, gli indebiti la cui ripetizione è prescritta ammonterebbero allo stesso importo di € 15.633,58, come accertato dal consulente di ufficio. Pur “rettificando” il conto, stante l'assenza di fido e considerata comunque la passività del conto al momento delle rimesse, quelle solutorie compiute prima dei dieci anni precedenti la domanda giudiziale (e la cui ripetizione è pertanto prescritta) sarebbero le medesime.
Sottraendo le rimesse solutorie di cui è prescritto il relativo diritto alla ripetizione al saldo per Cont sorte capitale, residua alla data (31.05.2009 (di estinzione del conto) un saldo attivo per la di €
1.666,33 per sorte capitale. A tale importo vanno sommati gli interessi legali maturati a favore della Cont
pari ad € 695,30 dal 1°.03.2003 al 18.04.2009 e ad € 40,42 dal 18.04.2009 al 31.05.2009. E si ritengono dovuti anche gli interessi maturati dal 1°01.2003 al 18.09.2004 poiché la banca ha eccepito Cont la prescrizione della ripetizione delle rimesse eseguite dalla fino a dieci anni prima della Cont domanda giudiziale, ma non degli interessi attivi maturati dalla nel rapporto. Il credito Cont complessivo della per saldo effettivo del conto alla data del 31.05.2009 ammonta ad € 2.402,05.
Non sono dovuti gli interessi successivi alla chiusura del conto poiché non oggetto della domanda attorea (v. atto introduttivo di lite di primo grado) essendosi ivi limitata l'attrice a chiedere la condanna della banca al pagamento del saldo finale del conto.
L'accoglimento della domanda attorea per somma nettamente e di molto inferiore a quella pretesa giustifica la compensazione delle spese di lite di primo e di secondo grado. Una pretesa che avesse considerato quanto effettivamente dovuto dalla banca in restituzione dalla banca avrebbe infatti consentito di evitare il contenzioso.
Le spese della c.t.u. espletata in questo grado vanno poste a carico delle parti in quote eguali essendo stata funzionale agli interessi di entrambi.
La banca appellante ha fornito prova (v. distinte di bonifico) di aver versato a mezzo bonifico in data 22.06.2022 l'importo di € 4.264,00 in favore dell'avv. Giuseppe Cavallo, distrattario, ed in data 5.09.2022 l'importo di € 17.594,29 in favore della , così per un importo Controparte_1
Cont complessivo di € 21.858,29, chiedendo la condanna della alla restituzione
La domanda di restituzione della banca va accolta per la somma di € 15.192,24, pari alla differenza tra la somma versata alla di € 17.594,29 e quella alla stessa spettante di € 2.402,05. CP_1
Sono da pagare su detta differenza ex art. 1284 c.c. anche gli interessi legali dalla data del pagamento.
Per la somma di € 4.264,00 versata dalla banca per spese legali di primo grado in favore dell'avv. Giuseppe Cavallo, distrattario, la condanna alla restituzione va disposta nei confronti del difensore, anche se non evocato in giudizio (in tal senso, nel caso di riforma della sentenza e di restituzione della somma percepita in virtù della sentenza riformata dal difensore distrattario Cass. civ. sez. III 4.10.2013 n. 22753, Cass. civ. sez. III 15.04.2010 n. 9062).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 1211/2022 del Tribunale di Taranto proposto da Parte_1 nei confronti di , con atto di citazione notificato il 12.12.2022,
[...] Controparte_1 così provvede:
1) accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma parziale della impugnata sentenza, condanna a pagare alla la somma Parte_1 Controparte_1 di € 2.402,05 a titolo di saldo finale del rapporto di conto corrente bancario n. 11645 intercorso tra le parti;
2) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone a carico delle parti in quote eguali le spese della c.t.u. espletata in appello;
3) condanna la a restituire alla la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 15.192,24 oltre interessi legali su detto importo dalla data del pagamento (della maggior somma di
€ 17.594,29) eseguita dalla banca fino al saldo;
4) condanna l'avv. Giuseppe Cavallo a restituire alla la somma di € Parte_1
4.264,00 oltre interessi legali dalla data del pagamento eseguito dalla banca fino al saldo.
Così deciso in Taranto il 18.07.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. Michele Campanale) (dott.ssa Anna Maria Marra)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.470/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n.1211/2022 del Tribunale di Taranto pubblicata il 9.05.2022
tra in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 domiciliata in Taranto presso l'avv. Francesco De Palma dal quale è rappresentata e difesa,
appellante e
, Controparte_1
appellata contumace
All'udienza dell'11.04.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni della parte appellante come da verbale d'udienza a cui si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato in data 12.12.2022 la Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1211/2022 del Tribunale di Taranto con la
[...] quale, in accoglimento delle domande proposte dalla , per la dichiarazione Controparte_1 dell'invalidità e della nullità parziale del conto corrente n. 11645 intercorso con la predetta banca, per la rideterminazione del saldo finale e per la restituzione delle somme indebitamente percepite, la suddetta banca è stata condannata al pagamento, in favore della medesima società attrice della somma di euro 17.357,68 “oltre interessi come per legge”, nonché al pagamento delle spese processuali. La parte appellante ha censurato la sentenza: (1) nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non contestata in modo specifico la domanda di restituzione di somme non dovute, nonostante le contestazioni mosse in comparsa di risposta dalla convenuta in ordine alla pretesa Pt_1 attorea;
(2) nella parte in cui ha ingiustificatamente rigettato l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalla banca in relazione alle rimesse solutorie, espressamente rilevabili dalla documentazione acquisita agli atti di causa e ingiustificatamente negate dal tribunale sull'assunto generale della natura solutoria di tutte le rimesse.
Ha chiesto pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, tutte le domande proposte dall'attore fossero rigettate, anche per effetto della eccezione di prescrizione o che, in subordine, la condanna di pagamento fosse contenuta, in ragione della eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, come spiegata nel giudizio di primo grado, con la condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
La società appellata non si è costituita in questo grado.
L'appello è condivisibile nei limiti di seguito indicati.
In primo luogo, si rileva che in effetti non corrisponda al vero l'assunto riportato in sentenza secondo cui la banca non avrebbe tempestivamente contestato le asserzioni difensive della correntista ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; è perciò errato affermare che non vi sia stata contestazione specifica dei fatti costitutivi addotti a fondamento della domanda attrice.
Ed infatti leggendo la comparsa di risposta della banca in primo grado, è possibile scorgere plurime contestazioni agli assunti avversi: in primo luogo viene allegata l'estrema genericità e indeterminatezza degli addebiti mossi all'indirizzo della banca stessa (sotto questo profilo, denunciava come il correntista non fosse stato in grado neanche di indicare la data di apertura del rapporto controverso); in secondo luogo, la banca ha lamentato la contraddittorietà delle asserzioni della correntista, la quale ha dapprima sostenuto di non aver mai sottoscritto alcun contratto
(definendolo quindi “inesistente”) e, dall'altro, ha lamentato la nullità delle relative clausole in quanto,
a suo dire, contrarie alle norme di legge imperative in materia bancaria.
Appare evidente, quindi, che non sussistessero i presupposti per ritenere applicabile nel caso di specie il meccanismo dimostrativo delineato dall'art. 115 c.p.c., dal momento che la parte convenuta ha espressamente preso posizione sulle circostanze addotte dall'attrice, evidenziando i profili impeditivi ed estintivi degli elementi rappresentati a sostegno della domanda. Cont Tuttavia, l'errore del tribunale non implica il rigetto delle domande della dirette alla dichiarazione di illegittimità degli addebiti operati dalla banca e alla rideterminazione del saldo effettivo del rapporto di conto corrente, ma, esclusa l'applicazione del principio di non contestazione, occorre piuttosto accertare se vi è prova della fondatezza della domanda attorea alla luce della documentazione acquisita.
La società correntista ha allegato l'inesistenza del contratto scritto e l'assenza di un contratto sottoscritto (v. atto introduttivo di lite di primo grado, alla pag. 1). Tuttavia, non essendo desumibile dagli atti e non essendo stata allegata la data di conclusione del contratto, non risultando se la stipula del contratto sia successiva all'entrata in vigore dell'art. 3 L 17.02.1992 n.154 (poi recepito nell'art. 117 c. III TUB) con il quale è stata introdotta per i contratti bancari l'obbligo della forma scritta ad substantiam, non è possibile rilevarne e dichiararne la nullità “totale” ai sensi dell'art. 117 c. III TUB
e dell'art. 3 L 17.02.1992 n. 154.
Esclusa la nullità “totale” del contratto ai sensi dell'art. 117 III TUB, occorre verificare le singole lagnanze mosse dalla sugli addebiti illegittimi asseritamente operati dalla banca sul CP_1 conto corrente. E sul punto si condividono le allegazioni della non debenza alla banca degli interessi ultra - legali perché non pattuiti per iscritto come imposto dall'art. 1284 c.c., dell'illegittimità della capitalizzazione degli interessi perché non pattuita ex artt. 120 TUB e 3 Delibera CICR 9.02.2000 e dunque vietata dall'art. 1283 c.c., della non debenza delle commissioni (compresa quella di massimo scoperto) e delle spese addebitate sul conto perché non pattuite. Diversamente, infondate appaiono le lagnanze della correntista in ordine all'usurarietà degli interessi applicati perché non dimostrata e comunque il tasso di interesse non pattuito, all'antergazione e alla postergazione degli addebiti e degli accrediti perché non specificate e non dimostrate, della violazione dell'art. 118 TUB poiché non provata e comunque assorbita la questione dall'azzeramento delle commissioni e delle spese e dalla applicazione degli interessi legali ex artt. 1282 e 1284 c.c.
Applicati pertanto gli interessi al tasso legale, esclusa la capitalizzazione degli interessi, escluse le commissioni (compresa la c.m.s.) e le spese non pattuite, a mezzo della consulenza d'ufficio
(a cui si rinvia), sulla base degli estratti conto e degli scalari prodotti e relativi al periodo che va dal
1°.01.2003 al 31.05.2009, è stato possibile determinare il saldo finale (alla data di chiusura del conto del 31.05.2009), attivo per la correntista, di € 17.299,91 in conto capitale “al lordo” delle rimesse solutorie la cui ripetizione è prescritta delle quali si dirà in seguito e che in seguito saranno detratte, di € 695,30 a titolo di interessi legali maturati dal 1°.01.2003 al 18.04.2009 e di € 40,42 a titolo di interessi legali maturati dal 19.04.2009 al 31.05.2009. Tra gli estratti conto non sono stati prodotti quelli relativi al quarto trimestre 2006 (v. estratti conto prodotti in primo grado e rilievo della mancanza fatta dal consulente d'ufficio, a pag. 4 della relazione). Trattandosi tuttavia di un breve periodo di tre mesi, il consulente d'ufficio ha proceduto ad operazione di raccordo, cioè, ha raccordato l'ultimo saldo del terzo trimestre 2006 al saldo iniziale del primo trimestre 2007, simulando per il trimestre non documentato operazioni che portano l'importo del saldo finale del terzo trimestre 2006 all'importo del saldo iniziale del primo trimestre
2007. Tale operazione è corretta poiché, valorizzando la circostanza che gli estratti conto mancanti si riferiscono ad un breve periodo (un solo trimestre) ed in mancanza di contestazioni specifiche relative a detto breve periodo, si ritiene possibile ricostruire in via presuntiva l'andamento del rapporto in quel periodp per il quale non sono stati prodotti gli estratti conto (in tal senso. V. Cass. civ. sez. I
3.12.2018 n. 31187 che ha ritenuto corretto eseguire il “raccordo” per mezzo di cifre virtuali pari alla differenza tra l'ultimo saldo dell'estratto conto posseduto precedente quello mancante e il saldo iniziale del primo estratto conto posseduto successivo a quello mancante).
Data la mancata produzione degli estratti conto dall'inizio (neppure indicato) del rapporto di conto corrente, la ricostruzione del saldo è stata fatta partendo dal primo saldo disponibile (quello del
1°.01.2003). Non essendo stato dimostrato infatti che il saldo finale dell'intervallo temporale non documentato (quello fino al 31.12.2002) fosse pari o inferiore al primo saldo disponibile o che il saldo finale di detto intervallo temporale fosse attivo per il correntista, non contestato e anzi documentato dalla tale saldo iniziale mediante la produzione del primo estratto conto disponibile, è ben Pt_1 possibile verificare se la domanda di ripetizione del correntista sia fondata partendo dal primo saldo disponibile (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I 11.11.2022 n. 33360, Cass. civ. sez. I 2.05.2019
n. 11543, Cass. civ.) risultante da documento (il primo estratto conto) proveniente dalla banca e dunque facente prova contro la stessa.
Passando ad esaminare il motivo di appello relativo al non accoglimento dell'eccezione di prescrizione, si ritiene che la sentenza impugnata contrasti con principi interpretativi ormai consolidati.
Ad avviso del giudice del primo grado, il rapporto di conto corrente sarebbe un rapporto di durata alla pari del rapporto di locazione e del rapporto di lavoro, di tal che tutte le ragioni recuperatorie o risarcitorie inerenti a tale rapporto sarebbero validamente esercitabili dall'interessato entro dieci anni dalla data di chiusura del rapporto (così come nella locazione l'azione di ripetizione dei canoni non dovuti può proporsi ex art.79 c.II L n. n.392/78 entro sei mesi dalla riconsegna dell'immobile, così come nel rapporto di lavoro le rinunce e le transazioni sono impugnabili ex art.2113 c.II c.c. entro sei mesi dalla cessazione del rapporto), evidenziando così una sorta di principio di valenza generale secondo cui nei rapporti di durata il termine di decadenza delle azioni di nullità decorerebbero dalla cessazione del rapporto.
L'assunto del tribunale non è condivisibile.
Innanzitutto, perché confonde l'istituto della prescrizione di cui si discute in questa causa con quello della decadenza prevista dalle disposizioni su indicate richiamate nella sentenza di primo grado. In secondo luogo, perché non vi è un principio generale secondo cui la prescrizione di un diritto sorto in un rapporto di durata decorrerebbe dalla cessazione del rapporto.
In ordine alla prescrizione del diritto alla ripetizione dei versamenti effettuati dal correntista sul conto corrente, giurisprudenza di legittimità (e di merito) è ormai consolidata nell'affermare che, nell'ipotesi in cui (come nel caso di specie) si verta in tema di rimesse di conto corrente, è indispensabile chiarire preliminarmente se si tratti di rimesse solutorie oppure di mere rimesse ripristinatorie della provvista (secondo i principi esposti da Cass. civ. sez un.
2.12.2010 n. 24418), in quanto solo le prime, poiché dirette ad estinguere obbligazioni restitutorie derivanti da “scoperti” del conto, possono considerarsi veri e propri pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033
c.c., con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per esse, dal momento che abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece, come precisato dalle
Sezioni Unite, non “soddisfano” il creditore ed estinguono un'obbligazione restitutoria, ma ripristinano la disponibilità del correntista affidatario. Sicché, con riferimento alle mere rimesse, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti (cfr Cass. sent. n. 5634/2024, Cass. sent. n. 20455/2023 e SS.UU. sent. n. 24418/2010), non con riferimento alle singole rimesse annotate in conto nel corso del rapporto.
Né si comprende quali sarebbero le norme e i principi di legge contro cui si sarebbero poste le Sezioni Unite con la nota sentenza del 2010, come sostenuto dal tribunale in sentenza (v. alla pag.
8).
Ciò premesso, si ritiene che l'eccezione di prescrizione formulata ritualmente dalla banca convenuta in primo grado è fondata, per le ragioni che seguono.
Qualora la banca eccepisca la prescrizione delle pretese restitutorie allegando l'inerzia del correntista, questo, onde evitare che la prescrizione delle relative pretese restitutorie si faccia decorrere dalle rimesse anziché dalla chiusura del rapporto, prima ancora di fornire gli elementi giustificativi dell'indebito oggettivo (e cioè le varie nullità contrattuali allegate), deve fornire la prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito (fido) in conto corrente. Infatti, in mancanza di un rapporto di affidamento, tutte le rimesse sul conto passivo sono evidentemente da considerarsi come solutorie (perché eseguite per l'estinzione degli obblighi restitutori derivanti dagli scoperti), cioè come dei pagamenti idonei a far decorrere il termine prescrizionale per la eventuale azione restitutoria a far data dall'esecuzione di ogni singolo pagamento e non dalla data di chiusura del conto. Viceversa,
l'esistenza di un fido e di un passivo non superiore al fido, tutte le rimesse sono meramente ripristinatorie, con conseguente esclusione della natura di pagamento e del decorrere della prescrizione dalle rimesse.
Cont Nel nostro caso la non ha fornito la prova dell'esistenza di un affidamento, avendo peraltro negato l'esistenza di contratti scritti, né ha dimostrato in alcun modo l'esistenza di un Cont affidamento di fatto. Esaminando infatti la documentazione prodotta dalla cioè gli estratti conto dal 2003 fino alla chiusura del conto del maggio 2019, si rileva che tutte le chiusure trimestrali hanno Cont registrato quasi sempre un passivo della di scarsa rilevanza economica, di poche centinaia di euro e a volte di poche migliaia di euro, circostanza che rende poco probabile l'esistenza di un affidamento.
Peraltro, a conferma dell'insussistenza di un affidamento anche solo verbale, si rileva che la correntista neppure è stata in grado di indicare l'ammontare dell'affidamento allegato con l'atto introduttivo di lite, oltre che le date di concessione di affidamenti.
Deve perciò concludersi che il conto non era affidato e che, per tale motivo, tutte le rimesse Cont Cont eseguite dalla sul conto dalla quando questo era passivo sono da qualificarsi come solutorie, cioè veri e propri pagamenti.
Al fine di individuare le rimesse di natura solutoria, si ritiene altresì di far riferimento agli
“scoperti di conto” così come contabilizzati dalla banca (secondo il criterio del “saldo banca”), anche sulla base degli addebiti illegittimi lamentati dalla correntista.
Questo collegio, infatti, in rispettoso dissenso dalle ultime pronunce sul punto della Corte di
Cassazione e in mancanza di pronunce a Sezioni Unite sulla questione, ritiene che la natura solutoria delle rimesse vada accertato secondo il cosiddetto “saldo banca”, in quanto l'accertamento della natura solutoria secondo il criterio del saldo “rettificato” contrasta con il disposto dell'art.2033 c.c. e con l'istituto stesso della ripetizione d'indebito.
Stabilisce l'art.2033 c.c. che “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. Secondo l'art. 2033 c.c., dunque, il versamento di somme non dovute costituisce un pagamento a tutti gli effetti e la ripetizione di indebito si fonda proprio sul pagamento di somme non dovute. Sul punto si sono espresse due volte le sezioni unite della Corte di Cassazione secondo le quali
“non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, nel senso anzidetto, che l'attore affermi indebito” e “Tale situazione non muta quando la natura indebita sia la conseguenza dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione del quale il pagamento è stato effettuato (Cass. civ. sez. un.
2.12.2010 n.24418 in motivazione, richiamata da Cass. civ. sez. un. 13.06.2019 n.15895). Le sezioni unite hanno dunque confermato che il versamento di somme in esecuzione di clausole negoziali nulle costituisce pagamento, cioè ha natura solutoria.
E se il fondamento della ripetizione di indebito sta proprio nel pagamento di somme non dovute, perché non pattuite o perché il relativo pagamento eseguito in virtù di pattuizioni invalide ed inefficaci, posto che il saldo “banca” è il risultato anche degli addebiti di somme non dovute (per invalidità delle relative clausole contrattuali o per la mancata pattuizione), anche a tali addebiti occorre far riferimento per individuare le rimesse “solutorie” (pagamenti) al fine di determinarne la decorrenza e il maturare della prescrizione decennale della relativa azione di ripetizione.
Se si applicasse il criterio del saldo “rettificato”, se cioè si considerassero solo le somme effettivamente dovute dal correntista e si depurasse il conto dagli addebiti illegittimi operati dalla banca, posto che la ripetizione in materia di conto corrente bancario ha ad oggetto proprio le somme illegittimamente addebitate dalla banca, depurato il saldo da tali addebiti illegittimi, non vi sarebbe più un indebito e non vi sarebbe mai spazio per l'azione di ripetizione del correntista.
In sintesi, l'individuazione delle rimesse di natura solutoria previa eliminazione degli addebiti indebiti (criterio del saldo rettificato) porterebbe ad escludere l'applicazione stessa dell'istituto della ripetizione di indebito nel conto corrente bancario, ad una sorta di interpretazione abrogante dello istituto in materia di conto corrente bancario.
A mezzo dell'espletata c.t.u., sulla base degli estratti conto prodotti dalla stessa correntista e partendo dal primo saldo disponibile, secondo il criterio del cosiddetto “saldo banca”, è stato possibile Cont individuare le rimesse solutorie, cioè quelle somme versate dalla a copertura degli scoperti di conto, nonché le rimesse solutorie eseguite prima del decennio anteriore al primo atto di costituzione in mora, nel nostro caso costituito dall'atto di citazione notificato in data 18.04.2019, rimesse solutorie per le quali il diritto alla ripetizione è ormai prescritto. Le rimesse solutorie la cui ripetizione è prescritta sono state accertate in complessivi € 15.633,58.
Peraltro, anche seguendo il criterio del “saldo rettificato”, gli indebiti la cui ripetizione è prescritta ammonterebbero allo stesso importo di € 15.633,58, come accertato dal consulente di ufficio. Pur “rettificando” il conto, stante l'assenza di fido e considerata comunque la passività del conto al momento delle rimesse, quelle solutorie compiute prima dei dieci anni precedenti la domanda giudiziale (e la cui ripetizione è pertanto prescritta) sarebbero le medesime.
Sottraendo le rimesse solutorie di cui è prescritto il relativo diritto alla ripetizione al saldo per Cont sorte capitale, residua alla data (31.05.2009 (di estinzione del conto) un saldo attivo per la di €
1.666,33 per sorte capitale. A tale importo vanno sommati gli interessi legali maturati a favore della Cont
pari ad € 695,30 dal 1°.03.2003 al 18.04.2009 e ad € 40,42 dal 18.04.2009 al 31.05.2009. E si ritengono dovuti anche gli interessi maturati dal 1°01.2003 al 18.09.2004 poiché la banca ha eccepito Cont la prescrizione della ripetizione delle rimesse eseguite dalla fino a dieci anni prima della Cont domanda giudiziale, ma non degli interessi attivi maturati dalla nel rapporto. Il credito Cont complessivo della per saldo effettivo del conto alla data del 31.05.2009 ammonta ad € 2.402,05.
Non sono dovuti gli interessi successivi alla chiusura del conto poiché non oggetto della domanda attorea (v. atto introduttivo di lite di primo grado) essendosi ivi limitata l'attrice a chiedere la condanna della banca al pagamento del saldo finale del conto.
L'accoglimento della domanda attorea per somma nettamente e di molto inferiore a quella pretesa giustifica la compensazione delle spese di lite di primo e di secondo grado. Una pretesa che avesse considerato quanto effettivamente dovuto dalla banca in restituzione dalla banca avrebbe infatti consentito di evitare il contenzioso.
Le spese della c.t.u. espletata in questo grado vanno poste a carico delle parti in quote eguali essendo stata funzionale agli interessi di entrambi.
La banca appellante ha fornito prova (v. distinte di bonifico) di aver versato a mezzo bonifico in data 22.06.2022 l'importo di € 4.264,00 in favore dell'avv. Giuseppe Cavallo, distrattario, ed in data 5.09.2022 l'importo di € 17.594,29 in favore della , così per un importo Controparte_1
Cont complessivo di € 21.858,29, chiedendo la condanna della alla restituzione
La domanda di restituzione della banca va accolta per la somma di € 15.192,24, pari alla differenza tra la somma versata alla di € 17.594,29 e quella alla stessa spettante di € 2.402,05. CP_1
Sono da pagare su detta differenza ex art. 1284 c.c. anche gli interessi legali dalla data del pagamento.
Per la somma di € 4.264,00 versata dalla banca per spese legali di primo grado in favore dell'avv. Giuseppe Cavallo, distrattario, la condanna alla restituzione va disposta nei confronti del difensore, anche se non evocato in giudizio (in tal senso, nel caso di riforma della sentenza e di restituzione della somma percepita in virtù della sentenza riformata dal difensore distrattario Cass. civ. sez. III 4.10.2013 n. 22753, Cass. civ. sez. III 15.04.2010 n. 9062).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 1211/2022 del Tribunale di Taranto proposto da Parte_1 nei confronti di , con atto di citazione notificato il 12.12.2022,
[...] Controparte_1 così provvede:
1) accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma parziale della impugnata sentenza, condanna a pagare alla la somma Parte_1 Controparte_1 di € 2.402,05 a titolo di saldo finale del rapporto di conto corrente bancario n. 11645 intercorso tra le parti;
2) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone a carico delle parti in quote eguali le spese della c.t.u. espletata in appello;
3) condanna la a restituire alla la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 15.192,24 oltre interessi legali su detto importo dalla data del pagamento (della maggior somma di
€ 17.594,29) eseguita dalla banca fino al saldo;
4) condanna l'avv. Giuseppe Cavallo a restituire alla la somma di € Parte_1
4.264,00 oltre interessi legali dalla data del pagamento eseguito dalla banca fino al saldo.
Così deciso in Taranto il 18.07.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. Michele Campanale) (dott.ssa Anna Maria Marra)