Sentenza 23 giugno 2006
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 cod. civ., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/06/2006, n. 14654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14654 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FONDAZIONE ECCLESIASTICA IST ES SA IN & PP GERINI, in persona del Presidente DON PIERO SCALABRINO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato RESTIVO Diego, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IM RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Q. MAJORANA 9, presso lo studio dell'avvocato FAZZARI Ippolito, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
AT AR;
- intimata -
avverso la sentenza n. 447/2002 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 14/03/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/04/2006 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;
udito l'Avvocato RESTIVO Diego, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 15 settembre 1995 la Fondazione Ecclesiastica Istituto MA TE, GE e PP NI, conveniva in giudizio dinanzi al pretore di Roma TR ME e LA TT, e premesso:
che era proprietaria di un fabbricato adibito ad uso di abitazione, con annesso terreno esteso ha 0,23, sito nel Comune di Fiumicino, alla Via Coccia di Morto n. 73, distinto in catasto alla partita 6456, foglio 735, particella 23, per averlo ricevuto per successione testamentaria dal marchese Alessandro NI;
che tali unità immobiliari erano state concesse in locazione a TR ME con contratto del 1 gennaio 1950, per la durata di un anno, col canone di L.
6.732 per tutto il periodo;
che esse non erano state rilasciate alla scadenza pattuita, e inoltre i convenuti avevano abusivamente ampliato il fabbricato medesimo;
che inoltre non corrispondevano più il canone dal 1994, e perciò detenevano il tutto senza titolo;
tutto ciò premesso, la Fondazione chiedeva che il Giudice condannasse i convenuti al rilascio degli immobili;
all'abbattimento delle opere di ampliamento costruite, e al risarcimento dei danni, relativi alle stesse;
al canone non corrisposto e alla successiva occupazione abusiva, con gli interessi e rivalutazione. ME si costituiva con comparsa di risposta, contestando gli assunti "ex adverso" dedotti. In particolare eccepiva di non essere erede di TR ME, ma di EL ME, il quale era stato alle dipendenze del principe ON in qualità di vaccaro, ed era deceduto nel 1933 dopo che era stato incornato da un toro. Questi allora aveva ceduto il fabbricato con l'annesso terreno alla moglie e ai figli per liberalità e riconoscenza, ed essi avevano continuato perciò a possederli ininterrottamente da oltre cinquantanni. ME quindi chiedeva il rigetto delle domande di controparte, perché del tutto sfornite di fondamento. Contestualmente proponeva domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva declaratoria di acquisto della proprietà del compendio immobiliare in questione per usucapione;
con vittoria di spese e compensi.
TT non si costituiva, e perciò ne veniva dichiarata la contumacia.
Il pretore, espletata l'istruttoria mediante la produzione di documenti e l'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto costituito e l'esame dei testimoni addotti, previo mutamento del rito da ordinario a speciale ai sensi dell'art. 426 c.p.c., con sentenza del 22/04/1999, in parziale accoglimento delle domande della Fondazione, condannava i convenuti al rilascio degli immobili;
alla rimessione dei luoghi in pristino mediante l'abbattimento delle opere di ampliamento, e al rimborso delle spese, mentre invece rigettava la domanda riconvenzionale.
Egli osservava che ME e TT non avevano dimostrato alcun titolo di possesso, ovvero di detenzione del caseggiato e del terreno, nemmeno sotto il profilo della locazione, e pertanto non potevano continuare a detenerli. Quanto al risarcimento del danno rilevava che nessuna prova specifica era stata fornita al riguardo sia sull'esistenza che sull'ammontare.
Avverso la relativa sentenza ME e TT interponevano appello dinanzi alla Corte Territoriale della stessa sede, la quale, con sentenza del 30 gennaio 2002, in riforma di quella impugnata, ha rigettato le domande dell'appellata; ha dichiarato che gli appellanti hanno acquistato la proprietà del fabbricato con l'annesso terreno per usucapione, e ha condannato la Fondazione soccombente al rimborso delle spese del doppio grado in favore di ME e TT. Il Giudice di appello ha osservato che l'appellata non aveva fornito alcuna prova che il rapporto degli appellanti con i beni fosse di mera detenzione, dal momento che il possesso invece era da presumere. Esso si era protratto per molti anni, senza che mai 'un valido atto interruttivo della prescrizione acquisitiva fosse intervenuto. La documentazione prodotta dalla Fondazione era inattendibile, e peraltro era costituita solamente da dichiarazioni di parte interessata, e per di piu' tutta disconosciuta dalla controparte. Avverso tale sentenza la Fondazione marchesi NI ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi, che ha illustrato con memoria.
ME ha resistito con controricorso.
TT non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1141, 1158 e 2697 c.c., e artt. 214, 215 e 216 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacché la Corte di Appello non avrebbe considerato che semmai il terreno oggetto di occupazione da parte di ME era limitato solamente ad un'estensione di mq. 250, come peraltro lo stesso resistente aveva affermato. Egli inoltre aveva contestato che ci fosse stato un contratto di locazione, e questo non poteva avere ad oggetto tutta intera la particella 23. Il motivo è di carattere nuovo, in quanto non era stata dedotta dinanzi ai Giudici di merito, la diversa estinzione del terrreno oggetto di rilascio e pertanto non poteva essere proposto per la prima volta in sede di legittimità.
2) Col secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1158, 1167 e 2939 c.c., e art. 112 c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, poiché la Corte di Appello non ha considerato che l'acquisto della proprietà per usucapione non può essere scevro da una pronuncia giudiziale che lo stabilisca, e perciò nessuno può automaticamente perdere il relativo diritto e altri così ottenerlo. Inoltre gli appellanti non avevano sollevato alcuna questione circa la dedotta interruzione della prescrizione acquisitiva, e perciò il Giudice del gravame non poteva delibarla di ufficio. Inoltre all'atto di diffida a demolire la costruzione abusiva eretta, notificato il 20/04/1973, non doveva darsi valenza interruttiva, quanto piuttosto rilievo sotto il profilo che, unitamente agli altri diversi elementi probatori acquisiti, esso dimostrava che ME non poteva avere l'"animus possidendi", essendo conduttore dell'immobile. Nè i locatori potevano avere la consapevolezza che questi esercitasse un potere di fatto sul bene corrispondente al diritto di proprietà. La censura non ha pregio.
Il Giudice dell'impugnazione ha osservato che già quando l'atto in questione era stato notificato ME e TT avevano il possesso del compendio immobiliare almeno sin dal 1950, e ciò non era contestato fra le parti;
pertanto il termine per il compimento dell'usucapione era già maturato da tempo. Nè mai il dedotto rapporto locatizio era stato precisamente provato, dal momento che le denunzie di locazione ai fini dell'imposta di registro, erano solamente atti unilaterali di parte che non potevano avere alcuna valenza a favore dell'assunto della fondazione, specie che la controparte aveva disconosciuto la propria sottoscrizione. L'assunto è esatto.
Semmai era precipuo onere della ricorrente dare la prova che la relazione col bene in questione da parte del resistente costituisse una mera detenzione. Essa però non aveva fornito tale prova, e pertanto la sua eccezione riconvenzionale di usucapione non poteva non essere accolta.
Infatti è noto che una volta accertata la relazione di fatto di un soggetto con la cosa, si presume il possesso ai sensi dell'art. 1141 cod. civ., comma 1, e incombe sulla parte interessata l'onere di provare che detta relazione è iniziata come semplice detenzione. Pertanto, dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva - appunto a norma dell'art. 1141, comma 1 citato - la presunzione del possesso e, in difetto della prova della parte che lo correla alla detenzione, si deve ritenere raggiunta la dimostrazione del possesso ad usucapione (Cfr, Cass. sez. 2, 10 novembre 1998, n. 11286; Cass. sez. 2, 11 novembre 1986, n. 6591). Perciò su tali punti la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato, oltre che giuridicamente e logicamente corretto. 3) Col terzo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1158, 1165, 2697 e 2943 c.c., oltre che omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, atteso che la Corte Territoriale non ha considerato che con la stessa richiesta avanzata all'amministrazione NI da ME il 20/10/1977 egli stesso aveva dimostrato di non avere l'animo del possesso, tanto che aveva chiesto di acquistare la casa e il terreno annesso, per i quali chiedeva pure di conoscere il prezzo, e ciò al fine di regolarizzare il rapporto.
La doglianza in parte rimane assorbita da quanto enunciato con riferimento alle precedenti già esaminate.
Va inoltre aggiunto che la Corte di Appello ha osservato che, ancorché il rapporto di ME con le unità immobiliari di che trattasi fosse decisamente di possesso, che peraltro risaliva a moltissimi anni prima, tuttavia il fatto che egli avesse manifestato l'intenzione di regolarizzare il rapporto non poteva scalfire lo status qualificato di dominio, tale da condurre all'usucapione del bene, peraltro di già maturatasi da diverso tempo.
Il rilievo è esatto.
Infatti ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 cod. civ., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, ben potendo la sua iniziativa essere ispirata dalla volontà di evitare lungaggini di carattere giudiziale, ovvero essere improntata a spirito conciliativo (V. anche Massime Rv. 464431 Rv. 435278; Sezioni Unite: Rv. 449962;
Sentenza n. 2520 del 01/03/1993). 4) Col quarto motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1140, 1158 e 2697 c.c., e art. 112 c.p.c., relativamente all'art. 360 c.p.c., n. 3, posto che la Corte Territoriale non poteva pronunciare in ordine all'acquisto per usucapione dei beni di che trattasi, dal momento che gli appellanti si erano limitati a restringere il contenuto della loro domanda, avendo proposto solamente l'eccezione di usucapione, e per di più limitatamente ad una sola parte del terreno estesa mq. 250, a fronte di tutta la particella 23.
La censura è fondata (anche se solo in parte, con esclusione di quella relativa alla estensione del terreno).
La Corte di Appello ha osservato che l'eccezione di usucapione, introdotta dagli appellanti, costituiva un restringimento della precedente domanda spiegata in via riconvenzionale da ME e TT, e pertanto non poteva trovare preclusione ai sensi del combinato disposto degli artt. 112 e 345 c.p.c.. Questa Corte rileva che anche se tale assunto è esatto, tuttavia il Giudice di appello non poteva poi emettere una pronuncia di acquisto della proprietà del compendio in questione per usucapione, senza cadere nel vizio di ultrapetizione, ma doveva limitarsi ad accogliere l'eccezione riconvenzionale così come dedotta in sede di gravame, in sostituzione della originaria domanda di acquisto dei beni per usucapione.
Su tale punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
5) Col quinto motivo, la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1158 c.c., artt. 102, 161 e 354 c.p.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in quanto la Corte di Appello non ha considerato che nessuna pronuncia poteva essere emessa nel presente giudizio senza l'integrazione del contraddittorio con altri soggetti che risultavano comproprietari del compendio immobiliare di che trattasi, e cioè NI e VA NI D'AG e AN NI, ciascuno dei quali per 20/375 in proprio e 3/375 quale erede della madre SA NI. Peraltro tale loro qualità risultava da alcuni atti inseriti nel fascicolo di parte sin dal primo grado.
La doglianza rimane assorbita da quanto enunciato relativamente al penultimo motivo, come sopra esaminato, atteso che quella proposta in appello era stata solo l'eccezione riconvenzionale, e non piuttosto la domanda di acquisto a titolo originario spiegata in primo grado, e di poi riduttivamente emendata.
Pertanto la integrazione del contraddittorio con eventuali altri comproprietari delle unità immobiliari contesi non era affatto necessaria.
Ne deriva che i primi tre motivi di ricorso vanno rigettati;
il quarto va accolto;
il quinto va dichiarato assorbito, e per l'effetto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in relazione al motivo accolto, dal momento che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Quanto alle spese di questa fase, sussistono giusti motivi per compensarle interamente tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso;
accoglie il quarto;
dichiara assorbito il quinto;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e compensa le spese tra le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2006