Ordinanza cautelare 17 giugno 2022
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00469/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00501/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 501 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Rampionesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Mantova, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in CI, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto del dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Mantova di data 10 febbraio 2022, notificato il 25 febbraio 2022, con il quale è stata respinta l’istanza di regolarizzazione ex art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020 n. 34, che era stata presentata in favore del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il 16.7.2020 la sig.ra -OMISSIS- ha presentato allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Mantova un’istanza di emersione del lavoro irregolare ex art. 103 d.l. 34/2020 in favore del sig. -OMISSIS-, ai fini dell’instaurazione di un rapporto di lavoro quale colf convivente per assistenza ad altra persona non autosufficiente a tempo pieno (54 ore settimanali), nel Comune di Ostiglia (MN), con decorrenza dall’1.11.2020.
2.- La Prefettura ha notificato il preavviso di rigetto, datato 12.11.2021, per la ragione addotta nel parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (“ITL”), ossia che il lavoratore risultava già alle dipendenze di un’impresa agricola di Melara (RO) come operaio agricolo a tempo pieno dal 25.5.2020 al 30.11.2020, periodo che si sovrapponeva, per il mese di novembre del 2020, all’inizio del rapporto indicato nella comunicazione di assunzione presso la sig.ra -OMISSIS-.
3.- Il 20.11.2021 il ricorrente ha presentato osservazioni affermando che l’altro rapporto di lavoro sarebbe cessato il 31.10.2020 e sarebbe stato prorogato di un altro mese dal datore di lavoro a sua insaputa; ha allegato anche una lettera del datore di lavoro all’INPS che conferma la sua versione, e che chiede all’ente previdenziale di disconoscere le giornate di lavoro del ricorrente che il datore di lavoro aveva già indicato per il mese di novembre; l’INPS avrebbe recepito questa richiesta, come emergerebbe dalle due versioni dell’estratto conto previdenziale – quella originaria e quella corretta – prodotte in giudizio dal ricorrente.
4.- L’ITL di Mantova, viste tali osservazioni, ha espresso un nuovo parere negativo, poiché ha ritenuto non attendibile quanto dichiarato dal lavoratore in quanto, in data 14.7.2021, il ricorrente è stato trovato dall’ITL di Rovigo a lavorare, in nero, presso l’impresa agricola di Melara di cui sopra.
5.- Pertanto la Prefettura ha emesso un provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione, datato 10.2.2022 e notificato il 25.2.2022.
6.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto con ricorso notificato a mezzo posta il 26.4.2022 (la notifica si è perfezionata il 2.5.2022) e depositato il 31.5.2022.
L’Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione.
Questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 450 del 17.6.2022, ha respinto la domanda cautelare, e da allora le parti non hanno svolto difese.
DIRITTO
1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990, perché il provvedimento impugnato si fonderebbe su un motivo ostativo – l’accertamento compiuto nel luglio 2021 dall’ITL di Rovigo – diverso da quello indicato nel preavviso di rigetto dell’istanza di emersione.
1.1.- Il motivo è infondato, perché nel preavviso di diniego la Prefettura ha indicato, quale elemento ostativo all’accoglimento dell’istanza, il fatto che il sig. -OMISSIS- lavorasse presso un’impresa agricola in provincia di Rovigo e, a seguito delle osservazioni del ricorrente, volte a negare che quel rapporto di lavoro fosse ancora in essere, la Prefettura, nel provvedimento finale, ha ribadito l’esistenza di quel motivo ostativo, perché ha ritenuto che il diverso rapporto di lavoro a Rovigo fosse ancora in corso.
Quindi nel provvedimento non è stato addotto un motivo ostativo diverso, ma è stata ribadita l’esistenza del motivo ostativo originariamente preannunciato, che il ricorrente aveva negato nelle proprie osservazioni. L’ispezione dell’ITL di Rovigo non ha introdotto un motivo ostativo nuovo, ma ha semplicemente confutato le osservazioni del ricorrente, confermando il motivo ostativo originario.
2.- Con il secondo motivo di ricorso il sig. -OMISSIS- contesta che l’essere stato trovato a lavorare per un giorno presso l’impresa agricola rodigina, quasi un anno dopo la sua assunzione presso la sig.ra -OMISSIS-, possa costituire una causa ostativa all’accoglimento della domanda di emersione, poiché non rientra nell’elenco delle cause ostative di cui all’art. 103, comma 10, d.l. 34/2020, e perché all’ITL spetta solo il compito di esprimere un parere sulla corrispondenza del rapporto di lavoro alle categorie per le quali l’emersione è ammessa, sulla congruità del reddito del datore di lavoro e sulle condizioni di lavoro applicate, tutti aspetti che nel caso di specie non sono in contestazione.
2.1.- Anche questo motivo è infondato.
È evidente che l’ITL, dovendo valutare la capacità economica del datore di lavoro e la congruità delle condizioni di lavoro applicate (v. art. 103, comma 15, d.l. 34/2020), può senz’altro rilevare, a fortiori , che in realtà non esiste il rapporto di lavoro del quale si chiede l’emersione.
È proprio quanto ha rilevato, nel caso in esame, l’ITL di Mantova, sulla base dell’ispezione dell’ITL di Rovigo, e il rilevo risulta pienamente giustificato.
Infatti le caratteristiche dell’attività lavorativa per la quale è stata chiesta l’emersione (tempo pieno e convivenza con la persona assistita) sono incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro. Per tale ragione, la scoperta che il ricorrente stava lavorando irregolarmente a favore del precedente datore di lavoro, a luglio 2021, molti mesi dopo la data nella quale – secondo l’assunto del ricorrente – il rapporto con quel datore di lavoro avrebbe dovuto essere cessato (ottobre 2020), quando dunque tutte le energie lavorative del sig. -OMISSIS- avrebbero dovuto essere concentrate sul rapporto di assistenza alle dipendenze della sig.ra -OMISSIS-, rende inattendibile la prospettazione del medesimo, e giustifica pienamente la tesi dell’ITL di Mantova, fatta propria dalla Prefettura, secondo la quale egli in realtà ha sempre lavorato per l’impresa agricola rodigina, dapprima regolarmente e poi in nero.
3.- In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e della sig.ra -OMISSIS-.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fede | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.