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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Visto il ricorso presentato dal signor (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti NEGRI RICCAR- C.F._1
DO e BOCCHI LAURA, avente ad oggetto: adozione di maggiorenne
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Con ricorso depositato il 24 luglio 2024, nato a [...] il Parte_1
23 dicembre 1971, ha proposto domanda di adozione di Controparte_1
nata a [...] il [...].
Dalla ricostruzione operata con il ricorso introduttivo emerge che il ricorrente nell'anno 2010 ha conosciuto la madre dell'adottanda, , con il quale Persona_1 nell'anno 2012 ha avviato una convivenza more uxorio; in quel periodo l'istante ha conosciuto all'epoca minorenne, durante un viaggio Controparte_1
in Romania, dove la bambina era rimasta a vivere con la nonna materna, non avendo mai avuto alcun rapporto con il suo padre biologico, , il qua- Persona_2
le si è sempre disinteressato sia materialmente che moralmente della figlia;
suc- cessivamente l'adottanda ha trasferito la residenza in Italia presso l'abitazione dell'esponente e da allora ha sempre convissuto insieme alla madre e al signor
, anche dopo la nascita della loro figlia minore, Parte_1 Persona_3
pagina 1 di 3 dia, avvenuta a Parma l'8 agosto 2013.
In data 26 luglio 2014 e hanno contratto matri- Parte_1 Persona_1
monio con rito civile nel Comune di Tizzano Val Parma.
Alla luce delle circostanze sopra richiamate, risulta incontroverso che l'adozione in oggetto rappresenta il suggello formale di un forte legame affettivo costruito negli anni tra l'adottanda, rimasta priva di relazione con il padre biologico, e il ri- corrente, riconosciuto quale effettiva figura paterna di riferimento familiare, anche perché padre della sorella unilaterale Per_4
Ciò si pone perfettamente in linea con le finalità proprie dell'istituto dell'adozione di maggiorenne, il quale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (si veda in particolare la Sentenza della Cassazione Civile n. 2426 del 3 febbraio 2006), non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del pa- trimonio, ma consente altresì il consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un legame già sperimentato e concretamente vissuto.
La Suprema Corte peraltro ha avuto altresì modo di chiarire che l'impedimento all'adozione posto dall'art. 291 cod. civ., a mente del quale ”l'adozione è permes- sa alle persone che non hanno discendenti legittimi”, può essere superato qualora l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, “ex uno latere”, al contesto af- fettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, fermo restando il potere- dovere del giudice di merito di procedere all'audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma cod. civ.
Orbene, rilevato che all'udienza del giorno 5 dicembre 2024 sono stati manifestati i consensi e gli assensi all'adozione da parte dell'adottante, dell'adottanda, della madre dell'adottanda e coniuge dell'adottante, nonché del curatore speciale della minore, Avv. Simona Brianti, previa audizione personale della stessa minore;
viste le informazioni assunte tramite la Legione dei Carabinieri dell'Emilia Ro- magna - Stazione di Tizzano Val Parma (PR) pervenute tramite Pec in Cancelleria
Volontaria Giurisdizione in data 11 dicembre 2024 e quelle acquisite dall'Ufficio
pagina 2 di 3 del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso l'intestato Tribu- nale in data 13 dicembre 2024; visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero il 16 dicembre 2024; rilevato che l'adottante ha compiuto gli anni trentacinque e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda, come previsto dall'art. 291 cod. civ.; si ritiene che nel caso di specie siano state adempiute tutte le condizioni stabilite dalla legge per farsi luogo all'adozione e che non sussistono cause impeditive o anche semplicemente ostative all'emanazione del richiesto provvedimento di ado- zione;
P.Q.M.
visti gli artt. 291, 296, 297, 299, 311, 312, 313, Codice Civile:
DICHIARA
l'adozione di , nata a [...] il 23 lu- Controparte_1 glio 2006, residente in [...](PR,), località Capriglio, strada della
Val Bardea n. 99 da parte di , nato a [...] il 23 di- Parte_1 cembre 1971, residente in [...], località Capriglio, strada della
Val Bardea n. 99.
DISPONE
che l'adottata assuma il cognome anteponendolo al proprio sì da Pt_1
chiamarsi . Persona_5
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 30/12/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Visto il ricorso presentato dal signor (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti NEGRI RICCAR- C.F._1
DO e BOCCHI LAURA, avente ad oggetto: adozione di maggiorenne
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Con ricorso depositato il 24 luglio 2024, nato a [...] il Parte_1
23 dicembre 1971, ha proposto domanda di adozione di Controparte_1
nata a [...] il [...].
Dalla ricostruzione operata con il ricorso introduttivo emerge che il ricorrente nell'anno 2010 ha conosciuto la madre dell'adottanda, , con il quale Persona_1 nell'anno 2012 ha avviato una convivenza more uxorio; in quel periodo l'istante ha conosciuto all'epoca minorenne, durante un viaggio Controparte_1
in Romania, dove la bambina era rimasta a vivere con la nonna materna, non avendo mai avuto alcun rapporto con il suo padre biologico, , il qua- Persona_2
le si è sempre disinteressato sia materialmente che moralmente della figlia;
suc- cessivamente l'adottanda ha trasferito la residenza in Italia presso l'abitazione dell'esponente e da allora ha sempre convissuto insieme alla madre e al signor
, anche dopo la nascita della loro figlia minore, Parte_1 Persona_3
pagina 1 di 3 dia, avvenuta a Parma l'8 agosto 2013.
In data 26 luglio 2014 e hanno contratto matri- Parte_1 Persona_1
monio con rito civile nel Comune di Tizzano Val Parma.
Alla luce delle circostanze sopra richiamate, risulta incontroverso che l'adozione in oggetto rappresenta il suggello formale di un forte legame affettivo costruito negli anni tra l'adottanda, rimasta priva di relazione con il padre biologico, e il ri- corrente, riconosciuto quale effettiva figura paterna di riferimento familiare, anche perché padre della sorella unilaterale Per_4
Ciò si pone perfettamente in linea con le finalità proprie dell'istituto dell'adozione di maggiorenne, il quale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (si veda in particolare la Sentenza della Cassazione Civile n. 2426 del 3 febbraio 2006), non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del pa- trimonio, ma consente altresì il consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un legame già sperimentato e concretamente vissuto.
La Suprema Corte peraltro ha avuto altresì modo di chiarire che l'impedimento all'adozione posto dall'art. 291 cod. civ., a mente del quale ”l'adozione è permes- sa alle persone che non hanno discendenti legittimi”, può essere superato qualora l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, “ex uno latere”, al contesto af- fettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, fermo restando il potere- dovere del giudice di merito di procedere all'audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma cod. civ.
Orbene, rilevato che all'udienza del giorno 5 dicembre 2024 sono stati manifestati i consensi e gli assensi all'adozione da parte dell'adottante, dell'adottanda, della madre dell'adottanda e coniuge dell'adottante, nonché del curatore speciale della minore, Avv. Simona Brianti, previa audizione personale della stessa minore;
viste le informazioni assunte tramite la Legione dei Carabinieri dell'Emilia Ro- magna - Stazione di Tizzano Val Parma (PR) pervenute tramite Pec in Cancelleria
Volontaria Giurisdizione in data 11 dicembre 2024 e quelle acquisite dall'Ufficio
pagina 2 di 3 del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso l'intestato Tribu- nale in data 13 dicembre 2024; visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero il 16 dicembre 2024; rilevato che l'adottante ha compiuto gli anni trentacinque e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda, come previsto dall'art. 291 cod. civ.; si ritiene che nel caso di specie siano state adempiute tutte le condizioni stabilite dalla legge per farsi luogo all'adozione e che non sussistono cause impeditive o anche semplicemente ostative all'emanazione del richiesto provvedimento di ado- zione;
P.Q.M.
visti gli artt. 291, 296, 297, 299, 311, 312, 313, Codice Civile:
DICHIARA
l'adozione di , nata a [...] il 23 lu- Controparte_1 glio 2006, residente in [...](PR,), località Capriglio, strada della
Val Bardea n. 99 da parte di , nato a [...] il 23 di- Parte_1 cembre 1971, residente in [...], località Capriglio, strada della
Val Bardea n. 99.
DISPONE
che l'adottata assuma il cognome anteponendolo al proprio sì da Pt_1
chiamarsi . Persona_5
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 30/12/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3