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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/10/2024, n. 4398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4398 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice unico, Federica Porcelli, il 30.9.2024, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12656/2023 R.G.L., avente ad oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento,
PROMOSSA DA
(C.F.: ), con l'Avv. LA MELA Parte_1 C.F._1
MARISA;
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
, con l'Avv. Alessandra Vetri;
[...]
- opposti -
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dalla Responsabile della
[...]
, giusta procura speciale Rep. n. Controparte_4
180134 Racc. n. 12348 del 22 giugno 2023, Notaio dott. in Roma, Persona_1
elettivamente domiciliata presso la sede della in Controparte_5
Udine, Via Mentana n. 10
- opposta -
****
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1.Con ricorso depositato il 12.12.2023, l'istante ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 11520239002665060000 notificatagli l'8.11.2023 in relazione alla cartella di pagamento n. 11520040021950078000, con la quale l' di CP_1
Udine aveva richiesto il pagamento della complessiva € 8.232,05 a titolo di contributi previdenziali riferiti al modello DM 10/V e somme aggiuntive per l'anno 2003, e in relazione alla cartella di pagamento n. 11520110003287578000, con la quale l' di CP_1
Catania aveva chiesto il pagamento della complessiva € 7.109,58 a titolo di contributi previdenziali riferiti all'anno 2004.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta e la prescrizione della pretesa contributiva per mancanza di atti interruttivi della prescrizione.
Quindi, l'istante ha rassegnato le seguenti conclusioni «Previa sospensione della riscossione, possibilmente con decreto emesso inaudita altera parte, annullare i provvedimenti impugnati portati dalla cartella di pagamento n. 11520040021950078000 e
dalla cartella di pagamento n. 11520110003287578000, con ogni statuizione conseguente anche in ordine alle spese del giudizio».
Con memoria depositata il 15.3.2024, si è costituita l , Controparte_3
deducendo che non erano stati rinvenuti nel sistema informatico atti interruttivi della prescrizione e che essa aveva «provveduto a bloccare la riscossione delle cartelle che, pertanto, non verranno più azionate». ha quindi dichiarato che per tali ragioni CP_6
l'intimazione di pagamento n. 11520239002665060000 doveva ritenersi annullata per le partite oggetto delle cartelle di pagamento n. 11520040021950078000 e n.
11520110003287578000, chiedendo volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 22.4.2024 si sono costituiti l' e la CP_1 CP_2
spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni
«per i motivi di cui in narrativa dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei confronti
CP_ di e respingendo, in ogni caso, tutte le domande ed eccezioni svolte nei CP_2
confronti delle deducenti, perché infondate, in fatto e in diritto, e non provate, con vittoria di spese, - in subordine, adottare il provvedimento che si riterrà opportuno, con spese compensate nei confronti delle deducenti».
CP_ Svoltasi l'udienza del 20.5.2024, l è stato invitato a prendere posizione in ordine alle deduzioni di e la causa è stata rinviata all'udienza del 30.9.2024. CP_6
2 Sostituita l'udienza del 30.9.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sono state le note sostitutive dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e la causa è stata decisa con sentenza resa il giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
11520239002665060000 in relazione ai crediti contributivi portati nelle cartelle di pagamento n. 11520040021950078000 e n. 11520110003287578000.
3. L' , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto che non Controparte_3
erano stati rinvenuti nel sistema informatico atti interruttivi della prescrizione, che essa aveva «provveduto a bloccare la riscossione delle cartelle che, pertanto, non verranno più azionate» e che pertanto l'intimazione di pagamento opposta doveva considerarsi come annullata in parte qua, chiedendo volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente alla luce della superiore deduzione ha chiesto di annullare i provvedimenti impugnati portati dalla cartella di pagamento n. 11520040021950078000 e dalla cartella di pagamento n. 11520110003287578000.
CP_ L nelle note sostitutive dell'udienza del 30.9.2024, depositate il 16.6.2024, ha dedotto quanto segue «Posto che , nella propria memoria di Controparte_3
costituzione in giudizio, ha affermato di avere provveduto a bloccare la riscossione delle cartelle e che, pertanto, queste non verranno più azionate, in quanto non ha rinvenuto atti interruttivi della prescrizione successivi all'iscrizione a ruolo, riconoscendo, quindi, che
l'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo si è verificata per fatto imputabile al solo CP_ concessionario, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, ferma restando la correttezza dell'iscrizione a ruolo e la validità dell'atto esecutivo esattoriale, si associa a tale richiesta, chiedendo che il Giudice voglia tenere e indenni CP_1 CP_2
dalle spese di lite, per i motivi di cui alla memoria di costituzione».
4. Sulla base di quanto dedotto dall e dall'Ente Controparte_7
previdenziale e sulla base della presa d'atto da parte dell'istante va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 11520239002665060000 in relazione ai crediti contributivi portati nelle cartelle di pagamento n. 11520040021950078000 e n. 11520110003287578000.
L'agente per la riscossione ha infatti affermato di avere provveduto a bloccare la riscossione delle predette cartelle e ha chiesto di voler considerare l'intimazione di pagamento opposta come annullata in parte qua,
3 L si è associato alla richiesta di dichiarazione della cessazione della Controparte_8
materia del contendere.
Sulla domanda di annullamento in parte qua dell'intimazione di pagamento opposta è
venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite.
Chiaro è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui « La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti,
quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del
2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che il
CP_ comportamento di e dell ha assunto carattere definitivo, sicché non sopravvive CP_6 senz'altro l'interesse del ricorrente alla pronuncia di merito.
Ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e, non rinvenendosi in atti traccia dell'annullamento degli atti avversati, deve essere disposto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
11520239002665060000 nella parte in cui incorpora le cartelle di pagamento n.
11520040021950078000 e n. 11520110003287578000, nonché delle cartelle di pagamento n. 11520040021950078000 e n. 11520110003287578000.
3. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99), ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n.
11494/2004).
Nel caso a mano, alla luce della diversa posizione assunta nel presente procedimento dal titolare del credito previdenziale incorporato negli atti avversati e dal concessionario per la
4 riscossione cui è stato consegnato il ruolo al fine di procedere all'azione esecutiva, trova applicazione l'art. 97 c.p.c., dovendosi distinguere, nella regolamentazione delle spese di
CP_ lite, tra la posizione processuale di e la posizione processuale dell CP_6
Ora, nei rapporti tra parte ricorrente e ai fini della statuizione sulle spese di lite CP_6
rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine alla mancanza di atti interruttivi della prescrizione, sì come ammesso da medesima, e, CP_6 dall'altro lato, la condotta processuale di di pronto riconoscimento della pretesa CP_6
fatta valere in giudizio dall'opponente. Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza – virtuale - ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al d.m.
n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, e tenuto conto del valore e della natura della causa, va posta a carico di e distratta in favore del procuratore di parte opponente, che ha reso la relativa CP_6
dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
CP_ Nei rapporti tra il ricorrente, l e la le spese di lite possono essere Controparte_2
compensate, in considerazione dell'estraneità dell'Ente impositore alle ragioni che hanno condotto alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda,
eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
A) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 11520239002665060000 nella parte in cui incorpora le cartelle di pagamento n. 11520040021950078000 e n. 11520110003287578000 e annulla le cartelle di pagamento n. 11520040021950078000 e n. 11520110003287578000;
B) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_6
di parte ricorrente-opponente ed in ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 1.863,5 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.; compensa la restante parte;
CP_ C) compensa le spese di lite nei rapporti tra l'opponente, l e la Controparte_2
Così deciso in Catania, 30/09/2024
Il giudice
Federica Porcelli
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