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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 12476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12476 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34414/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in camera di consiglio e composto collegialmente da dott. Francesco Frettoni Presidente relatore dott.ssa Silvia Albano Giudice dott.ssa Francesca Giacomini Giudice
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. sopra indicato,
promossa da
, nato il [...] in [...], C.U.I. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Sara Bucherini (C.F. - P.E.C.: C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di Email_1 posta certificata elettronica sopra indicato;
RICORRENTE
nei confronti di
– Questura di Latina domiciliati ex lege c/o l'Avvocatura Controparte_1 dello Stato;
RESISTENTE COSTITUITO
Conclusioni delle parti pagina 1 di 4 Per parte ricorrente:
'…accertare e dichiarare l'illegittimità e di conseguenza annullare e revocare l'impugnato provvedimento del 08.11.2023 e notificato al sig. il 04.07.2024 con il quale il Parte_1
Questore della Provincia di Latina rifiutava il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” e conseguentemente - in riforma dello stesso: nel merito – in via principale, accertare il diritto dell'odierno ricorrente di cui all'art 19 comma 1.1 e 1.2 TUI come Parte_1 novellato dal D.L. 130/2020 conv. Con L. 173/2020 e per l'effetto - ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con vittoria delle spese di lite.'
Per parte resistente:
'Piaccia al Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione rigettare l'avverso ricorso. Con vittoria di spese, competenze e onorari.'
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la presente azione propone impugnazione avverso il provvedimento Parte_1 della Questura di Latina di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 emesso il giorno 08/11/2023 e notificatogli in data 4/07/2024 – Cat. A.11/2023, Prot. nr. 355/2023.
Premette il ricorrente di essere nato in [...]; di essere giunto in Italia nel 2012 per sfuggire all'estrema povertà nella quale versava nel suo Paese;
di aver lavorato in diversi settori sempre in modo irregolare;
di aver presentato nel 2022 istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale ex art. 5 c. 6 TUI in relazione all'art 19 c.
1.1 e 1.2 TUI presso la Questura di Latina;
che la Commissione territoriale inviava parere negativo il 28/04/2023; che la Questura, con decreto emesso l'8/11/2023 e notificato il 4/07/2024, decideva di non riconoscere la protezione speciale.
Il ricorrente si duole della decisione assunta in sede amministrativa nella parte in cui la Questura e, ancora prima, la Commissione territoriale nel parere espresso non hanno debitamente considerato la sua piena integrazione sul territorio italiano. Contesta anche la motivazione laddove evidenzia come la lettera di assunzione prodotta “potrebbe rientrare in un filone di assunzione fittizie”. Chiede, dunque, di accertare il suo diritto al rilascio di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 recante Testo unico in materia di immigrazione come novellato dal d.l. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con l. 173/2020 e, per l'effetto, di ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Si sono costituiti il e la Questura di Latina contestando in fatto e in Controparte_1 diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
3. L'azione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Rileva questo Tribunale come, nel caso di specie, non siano ravvisabili i presupposti per riconoscere al ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della pagina 2 di 4 vita privata e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
Preme al riguardo anzi tutto osservare che la disposizione trova applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20 entrato in vigore 11 marzo 2023 e convertito con modificazioni con la legge 6 maggio 2023 n. 50, in quanto l'art. 7 di tale fonte normativa, che abroga il terzo e il quarto periodo del predetto art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 si applica, per espressa previsione normativa, soltanto per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della novella.
In punto di diritto occorre altresì premettere che, ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs n. 286_1998, nella formulazione vigente ratione temporis, “…non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica [ed] ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere, infatti, intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (tra le ultime, Corte EDU, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Ciò posto e venendo all'esame del caso di specie, il ricorrente non ha provato di avere intrapreso un percorso di integrazione nel tessuto socio-economico italiano. Invero, sebbene risieda ininterrottamente in Italia dal 2012, agli atti è presente una mera “Denuncia di rapporto di lavoro domestico” rivolta all'Inps relativa a un contratto stipulato nell'ottobre del 2012 con scadenza ad aprile 2013, di per sé inidonea a provare l'effettività del rapporto in assenza di qualsivoglia ulteriore documentazione. Parimenti sprovvisto di valore probatorio risulta l'allegato 3.p2, apparentemente relativo a un'ulteriore proposta di contratto di lavoro domestico, considerata l'assenza di sottoscrizione e l'impossibilità di verificarne autenticità e provenienza. Non sono state prodotte buste-paga né alcun altro documento che possa essere indicatore di attività lavorativa effettiva e sostanzialmente stabile, pur se non formalmente contrattualizzata, né rimesse di denaro in patria, né alcun altro documento idoneo a comprovare un reale inserimento socio-lavorativo.
pagina 3 di 4 Allo stato degli atti non emergono invero neppure “patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine”, che giustificherebbero il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, non potendosi considerare tali “una perdita di denti da accidenti con estrazione nonché scoliosi”.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore del , delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che si liquidano in euro 3.808,00 (di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva ed euro 903,00 per la fase istruttoria), oltre accessori di legge.
Roma, 10 settembre 2025
Il Presidente relatore
Francesco Frettoni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in camera di consiglio e composto collegialmente da dott. Francesco Frettoni Presidente relatore dott.ssa Silvia Albano Giudice dott.ssa Francesca Giacomini Giudice
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. sopra indicato,
promossa da
, nato il [...] in [...], C.U.I. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Sara Bucherini (C.F. - P.E.C.: C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di Email_1 posta certificata elettronica sopra indicato;
RICORRENTE
nei confronti di
– Questura di Latina domiciliati ex lege c/o l'Avvocatura Controparte_1 dello Stato;
RESISTENTE COSTITUITO
Conclusioni delle parti pagina 1 di 4 Per parte ricorrente:
'…accertare e dichiarare l'illegittimità e di conseguenza annullare e revocare l'impugnato provvedimento del 08.11.2023 e notificato al sig. il 04.07.2024 con il quale il Parte_1
Questore della Provincia di Latina rifiutava il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” e conseguentemente - in riforma dello stesso: nel merito – in via principale, accertare il diritto dell'odierno ricorrente di cui all'art 19 comma 1.1 e 1.2 TUI come Parte_1 novellato dal D.L. 130/2020 conv. Con L. 173/2020 e per l'effetto - ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con vittoria delle spese di lite.'
Per parte resistente:
'Piaccia al Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione rigettare l'avverso ricorso. Con vittoria di spese, competenze e onorari.'
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la presente azione propone impugnazione avverso il provvedimento Parte_1 della Questura di Latina di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 emesso il giorno 08/11/2023 e notificatogli in data 4/07/2024 – Cat. A.11/2023, Prot. nr. 355/2023.
Premette il ricorrente di essere nato in [...]; di essere giunto in Italia nel 2012 per sfuggire all'estrema povertà nella quale versava nel suo Paese;
di aver lavorato in diversi settori sempre in modo irregolare;
di aver presentato nel 2022 istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale ex art. 5 c. 6 TUI in relazione all'art 19 c.
1.1 e 1.2 TUI presso la Questura di Latina;
che la Commissione territoriale inviava parere negativo il 28/04/2023; che la Questura, con decreto emesso l'8/11/2023 e notificato il 4/07/2024, decideva di non riconoscere la protezione speciale.
Il ricorrente si duole della decisione assunta in sede amministrativa nella parte in cui la Questura e, ancora prima, la Commissione territoriale nel parere espresso non hanno debitamente considerato la sua piena integrazione sul territorio italiano. Contesta anche la motivazione laddove evidenzia come la lettera di assunzione prodotta “potrebbe rientrare in un filone di assunzione fittizie”. Chiede, dunque, di accertare il suo diritto al rilascio di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 recante Testo unico in materia di immigrazione come novellato dal d.l. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con l. 173/2020 e, per l'effetto, di ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Si sono costituiti il e la Questura di Latina contestando in fatto e in Controparte_1 diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
3. L'azione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Rileva questo Tribunale come, nel caso di specie, non siano ravvisabili i presupposti per riconoscere al ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della pagina 2 di 4 vita privata e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
Preme al riguardo anzi tutto osservare che la disposizione trova applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20 entrato in vigore 11 marzo 2023 e convertito con modificazioni con la legge 6 maggio 2023 n. 50, in quanto l'art. 7 di tale fonte normativa, che abroga il terzo e il quarto periodo del predetto art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 si applica, per espressa previsione normativa, soltanto per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della novella.
In punto di diritto occorre altresì premettere che, ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs n. 286_1998, nella formulazione vigente ratione temporis, “…non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica [ed] ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere, infatti, intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (tra le ultime, Corte EDU, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Ciò posto e venendo all'esame del caso di specie, il ricorrente non ha provato di avere intrapreso un percorso di integrazione nel tessuto socio-economico italiano. Invero, sebbene risieda ininterrottamente in Italia dal 2012, agli atti è presente una mera “Denuncia di rapporto di lavoro domestico” rivolta all'Inps relativa a un contratto stipulato nell'ottobre del 2012 con scadenza ad aprile 2013, di per sé inidonea a provare l'effettività del rapporto in assenza di qualsivoglia ulteriore documentazione. Parimenti sprovvisto di valore probatorio risulta l'allegato 3.p2, apparentemente relativo a un'ulteriore proposta di contratto di lavoro domestico, considerata l'assenza di sottoscrizione e l'impossibilità di verificarne autenticità e provenienza. Non sono state prodotte buste-paga né alcun altro documento che possa essere indicatore di attività lavorativa effettiva e sostanzialmente stabile, pur se non formalmente contrattualizzata, né rimesse di denaro in patria, né alcun altro documento idoneo a comprovare un reale inserimento socio-lavorativo.
pagina 3 di 4 Allo stato degli atti non emergono invero neppure “patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine”, che giustificherebbero il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, non potendosi considerare tali “una perdita di denti da accidenti con estrazione nonché scoliosi”.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore del , delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che si liquidano in euro 3.808,00 (di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva ed euro 903,00 per la fase istruttoria), oltre accessori di legge.
Roma, 10 settembre 2025
Il Presidente relatore
Francesco Frettoni
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