Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di RE RI, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello. a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte Suprema di Cassazione, nel procedimento iscritto al n. 341/2023 R.G.L., vertente TRA
, nata in [...] il [...] ivi residente a[...]
3, C.F. , e , nata a [...] il [...] ed CodiceFiscale_1 Parte_2 ivi residente a[...], C.F. , rappresentate e difese CodiceFiscale_2 dall'Avv. Domenico Antico (CF: , pec CodiceFiscale_3
unitamente al difensore elettivamente domiciliate in Email_1 AN (Rc), via San Girolamo, n. 5 ricorrenti in riassunzione ex art. 392 c.p.c. CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1 resistente ex art. 392 c.p.c. -contumace
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Le sigg.re e esponevano che in data 26 Parte_1 Parte_2 maggio 1977, , rispettivamente marito e padre, era stato brutalmente Persona_1 assassinato a seguito di un agguato mafioso perpetrato in AN (Rc). In conseguenza dell'evento criminoso, avevano proposto istanza volta alla concessione dei benefici previsti dalle Leggi n. 302/90 e 407/98 a favore dei familiari superstiti delle vittime innocenti della criminalità organizzata di stampo mafioso. Con decreto prot. n. 778/03/1753/VT del 2 aprile 2003, emesso dal Direttore Centrale del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del , l'istanza in Controparte_1 argomento era stata rigettata in ragione della ritenuta insussistenza della condizione di riconducibilità dell'evento criminoso ad atti di criminalità organizzata. Con ricorso del 4 novembre 2009 adivano il Tribunale di Palmi (RC), evocando in giudizio il , al fine di far accertare e dichiarare il loro diritto al Controparte_1 riconoscimento dei benefici previsti dalle Leggi n. 302/90, n. 407/98, n. 222/07 e n. 244/07 a favore dei familiari superstiti di vittima innocente della criminalità organizzata. Costituitosi in giudizio, il aveva eccepito l'inammissibilità della domanda e, CP_1 nel merito, ne aveva chiesto il rigetto. La causa era stata istruita con l'acquisizione degli atti relativi al procedimento penale instaurato contro ignoti per il reato di cui all'art. 575 c.p. perpetrato nei confronti di e con l'assunzione della deposizione del teste Persona_1
, Comandante pro-tempore della Stazione dei Carabinieri di Testimone_1 AN (Rc). Con sentenza n. 1347/2014 emessa il 18.11.2014 il Tribunale di Palmi, rigettava il ricorso, reputati insufficienti gli elementi per ritenere integrata la condizione della finalità mafiosa del delitto.
1.a. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalle sigg.re e Pt_1
che ne invocavano la riforma. Pt_2
Con sentenza n. 298/2017 pronunciata in data 07.03.2017, la Corte di Appello di RE RI, accoglieva parzialmente l'appello, riconoscendo l'assegno vitalizio ex lege n. 407/98 e, al contempo, dichiarando l'intervenuta decadenza del diritto ai benefici di cui alla legge n. 302/90.
1.b. Avverso la sentenza emessa in grado di appello, il Controparte_1 proponeva ricorso dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione, iscritto al numero di R.G. 19582/2017. Le sigg.re e resistevano con controricorso e ricorso incidentale. Pt_1 Pt_2 La Suprema Corte con ordinanza n. 17115/2023 pubblicata il 15.06.2023, dichiarava inammissibile il ricorso principale e accoglieva il ricorso incidentale rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di RE RI in diversa composizione. La Corte Suprema di Cassazione accoglieva il ricorso incidentale, osservando: “… la questione controversa riguarda solo il regime decadenziale dei due anni;
nella fattispecie di causa, l'evento concreto - pacificamente verificatosi nel 1977 - va ricondotto nell'ambito di tutela di cui alla legge nr. 302, in ragione dell'intervento di ampliamento di cui dalla legge nr. 407 del 1998; tuttavia, per quanto innanzi esposto, ad esso non è applicabile il meccanismo decadenziale biennale;
la pronuncia della Corte di appello di RE RI (che ha peraltro escluso che nella specie fosse intervenuta una sentenza) è, quindi, incorsa nel denunciato vizio di legge per avere escluso alla parte privata i benefici di cui alla legge nr. 302 del 1990 in base alla decadenza biennale;
in particolare, per aver giudicato la stessa maturata al 25 ottobre 1992, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge nr. 302 del 1990; 22. in conclusione, la sentenza impugnata va cassata, in accoglimento del ricorso incidentale, dichiarato inammissibile quello principale, con rinvio alla Corte di appello di RE RI, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità”
1.c. Le ricorrenti riassumevano il giudizio e rassegnavano le seguenti conclusioni:
“riformare l'appellata sentenza n. 1347/2014 emessa inter partes dal Giudice del Tribunale di Palmi, sezione lavoro, dott.ssa Maria Antonietta Naso il 18.11.2014; 2.- per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto delle odierne ricorrenti al riconoscimento della speciale elargizione prevista dall'art. 4 della Legge n.302/90 a favore dei familiari superstiti di vittima innocente della criminalità organizzata e, di conseguenza, condannare il
[...]
alla corresponsione delle relative somme;
condannare il resistente al CP_1 CP_1 pagamento delle spese di giudizio, comprese anche quelle del giudizio di legittimità, con aggravio di rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”. Esponevano che la Corte di Cassazione aveva chiarito che la legge n. 302 del 1990 aveva introdotto uno speciale trattamento, di tipo assistenziale, alle vittime e ai superstiti del terrorismo e della criminalità organizzata “in ragione della speciale gravità e dello speciale allarme sociale riconnessi ai predetti fenomeni delinquenziali e in linea con altri interventi legislativi, di tipo eccezionale, fondati sulla straordinarietà, sul piano sociale, di quei 3
fenomeni” (vedi Cass. nr. 31136 del 2019; Cass. nr. 20542 del 2022). La tutela, tuttavia, secondo l'originaria formulazione della legge, richiedeva, in via generale e salvo ipotesi eccezionali, la presentazione di una domanda «entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso» (art. 6); la legge, inoltre, stabiliva una disciplina retroattiva che, a norma dell'art. 12 (rubricato «Eventi pregressi») riguardava gli eventi successivi al 1° gennaio 1969 ed era limitata agli «atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico». Testualmente, così prevedeva il testo originario dell'art. 12 cit.: «1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'art. 1 (id est: gli «atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico») i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969. In tali casi il termine di due anni (id est: il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso) previsto dall'art. 6, comma 1, per la presentazione della domanda da parte degli interessati, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge». Il descritto impianto normativo aveva subito significative modifiche per effetto della legge n. 407 del 1998. Per quanto di interesse nella fattispecie in esame era stato ampliato il perimetro di tutela, con riferimento al regime retroattivo, fino a ricomprendervi tutti gli eventi successivi al 1969, pure riconducibili ad atti di criminalità organizzata. Ciò per effetto dell'art. 3, comma 2, lett. a) della legge n. 407 del 1998 che aveva sostituito l'art. 12, comma 1, della legge nr. 302 del 1990 con il seguente: “
1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime del dovere e ai superstiti per gli eventi verificati successivamente alla data del 1° gennaio 1969”. La legge n. 407/98 aveva, inoltre, eliminato il regime decadenziale biennale: da un lato, aveva riformulato l'art. 6 della legge nr. 302 cit., con la previsione solo di un'«apposita domanda» da parte degli interessati (art. 1, comma 3); dall'altro, intervenendo sull'art. 12, aveva soppresso la previsione che stabiliva la necessità che l'istanza, in relazione agli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1969, dovesse presentarsi nei due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge (art.1, comma 4). In proposito, la Suprema Corte aveva già osservato che «con le indicate disposizioni, il legislatore del 1998 ha inteso superare la precedente disciplina per la quale, trascorsi due anni dall'evento lesivo o dal decesso, interveniva la decadenza dal diritto di presentare la domanda» (v. in motivaz., Cass. nr. 31116 del 2021)- In sintesi – “per quanto più rileva il presente giudizio- può dirsi che, alla stregua del delineato iter normativo, il termine biennale è stato operativo sino all'11 dicembre 1998, data di entrata in vigore delle ulteriori norme in materia (legge n. 407 del 1998), sia in relazione alle istanze da parte delle vittime civili del terrorismo, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969 e fino all'11 dicembre 1998, sia per le domande delle vittime innocenti della criminalità organizzata di tipo mafioso;
per questi ultimi, però, limitatamente agli eventi verificatisi a decorrere dal 26 ottobre 1990 e fino all'11 dicembre 1998. In seguito, per effetto dell'art. 23 della legge n. 44 del 1999, l'art. 6 della legge n. 302 del 1990 è stato ulteriormente modificato. Nel testo attualmente vigente, la domanda dei benefici deve essere presentata dagli interessati «non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza» (id est: «della sentenza di assoluzione del soggetto inizialmente accusato del fatto», secondo le indicazioni di Cass. nr. 31116 del 2021cit.). L'attuale art. 6 stabiliva pur sempre un termine di decadenza: in quanto tale, però, esso era di stretta interpretazione e non poteva che riferirsi alle ipotesi in cui la verifica di «estraneità» della vittima fosse il risultato di un accertamento giudiziale. Chiara era la ratio: in relazione ad accertamenti che potevano concludersi a distanza di tempo dall'evento protetto, nel reciproco bilanciamento di contrapposti interessi, andava, da un lato, tutelata l'esigenza alla certezza dei rapporti giuridici e, dall'altro, garantito, 4
comunque, il diritto ai benefici di legge, ancorando il dies a quo della domanda (e quindi dell'esercizio del diritto) al definitivo accertamento dei fatti in sede penale. In conclusione, nella fattispecie per cui è causa, l'evento concreto (pacificamente verificatosi nel 1977) andava ricondotto nell'ambito di tutela di cui alla legge n. 302, in ragione dell'intervento di ampliamento di cui dalla legge n. 407 del 1998, e ad esso non era applicabile il meccanismo decadenziale biennale.
Non si costituiva il , del quale, con ordinanza del 19.01.2024, Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Ai fini della corretta individuazione dell'oggetto di questo giudizio di rinvio è utile richiamare che con la sentenza n. 298/2017 pronunciata in data 07.03.2017, la Corte di Appello di RE RI ha parzialmente accolto l'appello proposto dalle sigg.re
[...]
ritenendo il delitto riconducibile a fatti di criminalità organizzata, e, in parziale Parte_3 riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palmi, ha condannato il Controparte_1 a corrispondere l'assegno vitalizio ex lege n. 407/98 a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre accessori. La Corte di Appello, con la sentenza n. 298/2917, ha, invece, dichiarato la decadenza delle ricorrenti dai benefici di cui alla L. 302/1990, affermando che esse potevano agire già dal 25 ottobre 1990, tale che il termine di decadenza era spirato il 25 ottobre 1992. Tale punto della decisione è stato gravato dal ricorso incidentale per cassazione proposto dalle sigg.re e la Suprema Corte ha cassato con rinvio la Parte_4 pronuncia della Corte di appello di RE RI per essere “incorsa nel denunciato vizio di legge per avere escluso alla parte privata i benefici di cui alla legge nr. 302 del 1990 in base alla decadenza biennale;
in particolare, per aver giudicato la stessa maturata al 25 ottobre 1992, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge nr. 302 del 1990”. È questo, dunque, l'oggetto del presente giudizio di rinvio, non essendo più controverso il l'assegno vitalizio ex lege n. 407/98, già riconosciuto dalla Corte di Appello, con statuizione divenuta definitiva a seguito della declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso proposto dal . Controparte_1
3. La Suprema Corte con l'ordinanza n. 17115/2023 ha ricostruito l'iter normativo regolatore della fattispecie evidenziando che l'originario impianto normativo della L. 302/1990 aveva subito “significative modifiche per effetto della legge nr. 407 del 1998; per ciò che interessa la presente fattispecie, è stato, innanzitutto, ampliato il perimetro di tutela, con riferimento al regime retroattivo, fino a ricomprendervi tutti gli eventi successivi al 1969, pure riconducibili ad atti di criminalità organizzata (vedi, Cass. nr. 31136 del 2019, in motivaz., § 5, con i richiami ivi effettuati alla giurisprudenza amministrativa;
v. anche Cass. nr. 20542 del 2022, in motiv., § 11). Ciò per effetto dell'art. 3, comma 2, lett. a) della legge nr. 407 del 1998 che ha sostituito l'art. 12, comma 1, della legge nr. 302 del 1990 con il seguente:
1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime del dovere e ai superstiti per gli eventi verificati successivamente alla data del 1° gennaio 1969»; la legge nr. 407 ha, inoltre, eliminato il regime decadenziale biennale. Da un lato, ha riformulato l'art. 6 della legge nr. 302 cit., con la previsione solo di un'«apposita domanda» da parte degli interessati (art. 1, comma 3); dall'altro, intervenendo sull'art. 12, ha soppresso la previsione che stabiliva la necessità che l'istanza, in relazione agli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1969, dovesse presentarsi nei due anni successivi alla data 5
di entrata in vigore della legge (art.1, comma 4). In proposito, la Corte ha già osservato che «con le indicate disposizioni, il legislatore del 1998 ha inteso superare la precedente disciplina per la quale, trascorsi due anni dall'evento lesivo o dal decesso, interveniva la decadenza dal diritto di presentare la domanda» (v. in motivaz., Cass. nr. 31116 del 2021); in sintesi - per quanto più rileva il presente giudizio- può dirsi che, alla stregua del delineato iter normativo, il termine biennale è stato operativo sino all'11 dicembre 1998, data di entrata in vigore delle ulteriori norme in materia (legge nr. 407 del 1998), sia in relazione alle istanze da parte delle vittime civili del terrorismo, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969 e fino all'11 dicembre 1998, sia per le domande delle vittime innocenti della criminalità organizzata di tipo mafioso;
per questi ultimi, però, limitatamente agli eventi verificatisi a decorrere dal 26 ottobre 1990 e fino all'11 dicembre 1998; in seguito, per effetto dell'art. 23 della legge nr. 44 del 1999, l'art. 6 della legge nr. 302 del 1990 è stato ulteriormente modificato. Nel testo attualmente vigente, la domanda dei benefici deve essere presentata dagli interessati «non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza» (id est: «della sentenza di assoluzione del soggetto inizialmente accusato del fatto», secondo le indicazioni di Cass. nr. 31116 del 2021cit.); si tratta, quanto all'attuale art. 6, di una norma che stabilisce pur sempre un termine di decadenza. In quanto tale, però, essa è di stretta interpretazione e non può che riferirsi alle ipotesi in cui la verifica di «estraneità» della vittima sia il risultato di un accertamento giudiziale. , peraltro, ne appare la ratio. In relazione ad accertamenti che possono Per_2 concludersi a distanza di tempo dall'evento protetto, nel reciproco bilanciamento di contrapposti interessi, va, da un lato, tutelata l'esigenza alla certezza dei rapporti giuridici e, dall'altro, garantito, comunque, il diritto ai benefici di legge, ancorando il dies a quo della domanda (e quindi dell'esercizio del diritto) al definitivo accertamento dei fatti in sede penale;
Venendo al caso di specie, la questione controversa riguarda solo il regime decadenziale dei due anni;
nella fattispecie di causa, l'evento concreto -pacificamente verificatosi nel 1977- va ricondotto nell'ambito di tutela di cui alla legge nr. 302, in ragione dell'intervento di ampliamento di cui dalla legge nr. 407 del 1998; tuttavia, per quanto innanzi esposto, ad esso non è applicabile il meccanismo decadenziale biennale;
la pronuncia della Corte di appello di RE RI (che ha peraltro escluso che nella specie fosse intervenuta una sentenza) è, quindi, incorsa nel denunciato vizio di legge per avere escluso alla parte privata i benefici di cui alla legge nr. 302 del 1990 in base alla decadenza biennale;
in particolare, per aver giudicato la stessa maturata al 25 ottobre 1992, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge nr. 302 del 1990”;
4. La Suprema Corte ha, dunque, statuito che l'evento per cui è processo va ricondotto nell'ambito della tutela accordata dalla L. 302/1990 e ad esso non è applicabile il termine biennale di decadenza. In applicazione dei principi affermati dal giudice di legittimità, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palmi, va riconosciuto a e il diritto all'elargizione di cui all'art. 4 L. 302/90 e il Parte_1 Parte_2
va condannato alla corresponsione, il loro favore, delle relative Controparte_1 somme, oltre accessori nei limiti di legge con decorrenza dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. L'esito vittorioso della lite conseguito dalle sigg.re e sia nel giudizio Pt_1 Pt_2 di legittimità che in questa fase di rinvio impone che il , soccombente, Controparte_1 vada condannato alla rifusione in loro favore delle spese di giudizio, liquidate, per il giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, in complessivi € 7.655,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, e per questo giudizio di rinvio in complessivi € 6
9.991,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore delle sigg.re che ne ha fatto richiesta. Parte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RE RI, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando - a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 17115/2023 - sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti di , in persona del Ministro p.t. Parte_2 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1347/2014 emessa dal Tribunale di Palmi, il 18.11.2014 ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il alla corresponsione, in favore di e Controparte_1 Parte_1 [...]
, dell'elargizione di cui all'art. 4 L. 302/90, oltre accessori nei limiti di legge Parte_2 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
2. Condanna il al pagamento, in favore del difensore distrattario Controparte_1 di e , delle spese del giudizio innanzi alla Corte Parte_1 Parte_2 Suprema di Cassazione, liquidate in complessivi € 7.655,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, e delle spese di questa fase di rinvio liquidate in complessivi € 9.991,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti