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22 febbraio 2003
22 febbraio 2003
Art. 14. (Attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano) 1. Per l'attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 , recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, il Governo puo' tenere distinte le disposizioni relative ai bollini farmaceutici per le confezioni di medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e per le confezioni dei farmaci non soggetti a prescrizione medica di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 , prevedendo per queste ultime idonei sistemi che garantiscano i consumatori dal rischio di contraffazione, sentite le categorie interessate della produzione dei farmaci di automedicazione e le associazioni di consumatori. Tali sistemi sono adottati entro il 30 giugno 2004.
Note all' art. 14:
- La direttiva 2001/83/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 novembre 2001, n. L 311.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 , reca: "Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano". L'art. 3, comma 1, cosi' recita:
"1. I medicinali non soggetti a prescrizione medica di cui all'art. 2, lettera a), sono i medicinali che non rispondono ai criteri indicati negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nell'ambito di questi, si definiscono medicinali da banco o di automedicazione i medicinali che, per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento e, se necessario, con il consiglio del farmacista.".
Note all' art. 14:
- La direttiva 2001/83/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 novembre 2001, n. L 311.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 , reca: "Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano". L'art. 3, comma 1, cosi' recita:
"1. I medicinali non soggetti a prescrizione medica di cui all'art. 2, lettera a), sono i medicinali che non rispondono ai criteri indicati negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nell'ambito di questi, si definiscono medicinali da banco o di automedicazione i medicinali che, per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento e, se necessario, con il consiglio del farmacista.".
Giurisprudenza • 2
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