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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Cantillo, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 17.7.2024, ai sensi dell'art. art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.2.2025, ha pronunziato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2090 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente alla c.da Parte_1
Galdo n.49, cod. fisc. , in qualità di titolare dell'omonima ditta C.F._1
individuale, elettivamente domiciliato in Albanella (Sa), fraz. Matinella, Via Michelangelo n.2,
presso lo studio dell'Avv. Ezio Catauro, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
PEC: .salerno.it Email_1 CP_1
Ricorrente
E
-, in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove, con il quale è
elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura
Distrettuale I.N.P.S.;
PEC: t Email_2
1 Resistente
OGGETTO: Opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato l'11.4.2023, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000841458, notificata il 14.3.2023, con la quale l CP_2
ingiungeva al predetto di pagare, giusto atto di accertamento prot.
n.INPS.7202.07/02/2018.0045088 del 19.02.2018, la somma di € 10.006,60, di cui €
10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, ed € 6,60 a titolo di spese, per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463/83, originate dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relativamente al periodo dal febbraio 2016 al novembre 2016.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la nullità per carenza assoluta,
contraddittorietà e illogicità della motivazione, l'omessa notifica degli atti presupposti all'ordinanza ingiunzione impugnata, la carenza di proporzionalità della sanzione comminata, la violazione del disposto di cui all'art. 14 della Legge n. 689/1981, nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' CP_2
Chiedeva, quindi, al Tribunale, previa sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata, di: <REVOCARE in quanto infondata, ingiusta ed illegittima l'ordinanza
CP_ ingiunzione n. OI000841458, emessa dall' , sede di Battipaglia, in persona del Direttore
pro tempore, Dott.ssa il 2/03/2023, notificata il 14/03/2023, nonché tutti gli Parte_2
atti presupposti, ed in particolare l'atto di accertamento prot. n.
.7202.07/02/2018.0045088 del 19/02/2018 e, conseguentemente, dichiararli nulli e CP_2
privi di effetti giuridici;
2 CP_
✓ ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta prescrizione del diritto dell' di procedere
alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa e, per l'effetto,
annullare la suddetta ordinanza ingiunzione e tutti gli atti presupposti;
✓ in subordine, RIDURRE la sanzione irrogate al minimo edittale;
✓ in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.>>
2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l il quale in CP_2
via preliminare chiedeva rimettersi la causa al sig. Presidente per la riunione ad altra connessa soggettivamente ed oggettivamente, avente RGL n. 2627/2022, pendente tra le medesime parti.
Eccepiva l'assoluta infondatezza dell'avversa pretesa, della quale invocava il rigetto, ed evidenziava che era stata emessa la ridetermina dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa a seguito della pubblicazione del D.L. 4 maggio 2023 n. 48, art. 23, convertito in L. 3 luglio
2023, n.85 (Modifiche all'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983,n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni) e in applicazione dei criteri previsti dal messaggio 24/05/2023.0001931, CP_2
emesso in esecuzione della predetta normativa, sicché il ricorrente avrebbe potuto avvalersi della possibilità di estinguere l'obbligazione pagando la sanzione in misura ridotta.
Concludeva, in ogni caso, chiedendo al Tribunale, di:
siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione
opposta, così come rideterminata, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa
misura che risulterà di giustizia. In caso di pagamento della sanzione rideterminata,
dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. In caso
contrario, vittoria di spese diritti ed onorari di lite>>.
3. Con decreto inaudita altera parte del 4.5.2023, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione opposta.
3 Il Presidente della Sez. Lavoro Dott. Romano Gibboni, con decreto del 22.1.2024, rilevava che il giudizio iscritto al n. 2627/2022 era stato definito dalla dott.ssa on la sentenza CP_3
n. 2045/2023, pertanto disponeva la restituzione del procedimento allo scrivente.
Con Ordinanza del 17.7.2024 veniva fissata l'udienza di discussione del 18.2.2025,
sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal ricorrente è fondato e va pertanto accolto per l'assorbente motivo dell'avvenuta violazione dell'art. 14 della l. n. 689/1981.
E invero, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Più precisamente, relativamente all'eccezione della violazione di cui all'art. 14 della l. n.
689/1981 sollevata da parte ricorrente sin dal ricorso introduttivo del presente giudizio,
occorre evidenziare che, diversamente dalla omissioni di rilievo originariamente penale, cioé
4 commesse in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 e previamente inviate all'A.G., per quelle successive (come quella di cui si discute nel caso di specie), non essendo applicabile la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 8/2016, che, com'è ovvio opera solo con riferimento alle condotte poste in esseree antecedentemente alla depenalizzazione,
trova sicuramente applicazione l'art. 14 della L. n. 689/81, compresa la decadenza da tale norma espressamente prevista. Va rammentato, infatti, che detto articolo testualmente prevede: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto
al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma
dovuta per la violazione stessa” (primo comma). “Se non è avvenuta la contestazione
immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi
della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di
trecentosessanta giorni dall'accertamento” (secondo comma). “L'obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa
la notificazione nel termine prescritto” (così l'ultimo comma).
L'applicabilità di tale disposizione impone, pertanto, di vagliare nel merito la doglianza attorea circa la tardività della notifica degli atti di accertamento prodromici all'ordinanza ingiunzione qui impugnata.
E' necessario premettere che, a mente della giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza
n. 7681 del 02/04/2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14
della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto. Il termine per la contestazione dell'infrazione, ai fini del rispetto del principio
5 dell'immediatezza della contestazione, decorre, dunque, dal completamento delle attività di verifica, tenendo conto anche del livello di complessità della fattispecie e,
conseguentemente, il "dies a quo" del termine prescritto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/81
va individuato nel momento in cui l'autorità abbia valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione, cioè allorché la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi - a tal fine - tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni.
Sennonché nel caso di specie l , pur a fronte della specifica eccezione di tardività CP_2
sollevata da parte ricorrente sin dal suo ricorso, non ha provato, prim'ancora dedotto, quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto e in quali date, sicché non è
possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi (11.2016) e la data degli accertamenti fosse necessario per svolgere indagini,
rammentandosi peraltro che i mod. DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell' di un determinato importo, sono registrati negli CP_2
archivi di quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
Risulta necessario, dunque, far decorrere il dies a quo del calcolo dei 90 giorni per la contestazione dell'infrazione dal compimento dell'omissione contributiva, cioè
segnatamente dalla scadenza del termine previsto per ciascun versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, così come disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 che ha modificato il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come già modificato dal D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 (con la
6 precisazione che se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo).
Orbene, tenuto conto che l' , con l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000841458, contesta al CP_2
il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle Pt_1
retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il periodo da febbraio a novembre 2016, è chiaro che, quando l , in data 19.2.2018 (come risulta documentalmente dalle relate agli atti), CP_2
ha notificato il previo verbale di accertamento prot. n. .7202.07/02/2018.0045088, CP_2
prodromico all'ordinanza ingiunzione qui opposta, il predetto termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della l. n. 698/1981 già era ampiamente spirato.
Tanto determina di per sé l'illegittimità dell'atto di accertamento come della successiva ordinanza-ingiunzione su di esso fondata, rendendo superfluo il vaglio delle altre doglianze sollevate in ricorso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014, mod. dal d.m. n. 147/2022, che impongono di rapportare le spese di lite al tipo di causa (nel caso di specie causa di previdenza) e al valore della causa, attenendosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2090 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023, promosso da , nei Parte_1
confronti dell' , in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: CP_2
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
000841458;
7 2) condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida CP_2
in complessivi € 900,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché
IVA e CPA come per legge.
Salerno, 14.3.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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