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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 12/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 399/2023, avente ad oggetto: responsabilità
extracontrattuale, promossa
DA
, nato a [...] il [...], ivi residente nella via Parte_1
F.T. Della Floresta n. 15, cf , elettivamente domiciliato C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Valentina Curione, in Caltanissetta, Via Paolo E.
Giudici n. 18, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce all'atto di citazione
attore
CONTRO
, con sede in Caltanissetta, C.so Umberto I, n.134, Controparte_1
(P. Iva: C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Geltrude Bonura del Foro di Gela, ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gela C.so Vittorio Emanuele 161
La con sede in Genova, 16121, via Roma 8A (P. Iva: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di
[...] costituzione e risposta, dall'Avv. Geltrude Bonura del Foro di Gela, ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Gela C.so Vittorio Emanuele
161
Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, in persona del suo commissario straordinario pt, con sede in Caltanissetta in via G. Cusmano n.1 C.F.
rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Paternostro, elettivamente P.IVA_3
domiciliata presso il suo studio, in Caltanissetta, via Rosso di San Secondo n.28,
giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta e giusta delibera d'incarico n. 761 del 01.04.2023
Convenuti
Conclusioni: all'udienza dell'11.11.2024 i procuratori delle parti formulavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi. Parte attrice,
preliminarmente, chiedeva la revoca dell'ordinanza che rinviava per la precisazione delle conclusioni, insistendo nella richiesta di ammissione dei propri mezzi istruttori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il presente giudizio, in data 23.9.2022, era stato introdotto dinanzi al Giudice di Pace di Caltanissetta il quale, su eccezione preliminare sollevata dal e dalla con ordinanza del 27.12.2022 Controparte_1 Controparte_2
ha dichiarato la propria incompetenza per valore, assegnando alle parti il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione.
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio il , l'
[...] Controparte_1 Controparte_3
e la , tutti in persona del rispettivo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni materiali, biologici, morali che quantificava in € 20.000,00, dallo stesso subìti per essere stato- sì come dedotto in parte narrativa dall'attore- aggredito da un cane randagio.
Esponeva al fine: che in data 9.3.2022, intorno alle ore 10,00, in Caltanissetta,
mentre percorreva la via Angeli, era stato aggredito da un cane randagio il quale,
mordendolo al polpaccio, gli aveva procurato una grave e dolorosa ferita;
precisava che, nell'immediatezza, aveva fatto intervenire la Polizia Municipale di
Caltanissetta; affermava che, inoltre, era intervenuto il Soccorso Sanitario 118
che lo aveva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Elia, in
Caltanissetta, dove dai sanitari gli veniva diagnosticata una “ferita al polpaccio
destro”; in punto di diritto- richiamando la normativa di riferimento, di cui alla legge n. 281/91, recepita dalla Regione Sicilia con legge n. 15/2000- sosteneva che agli adempimenti della suddetta legge erano tenute le Regioni, le Province
Regionali, i Comuni singoli o associati, le ognuno Controparte_4
nell'ambito delle rispettive competenze.
Si costituiva il il quale, riportandosi alle difese sostenute Controparte_1
dinanzi all'adito Giudice di Pace di Caltanissetta, eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda chiedendone il rigetto. In subordine chiedeva la riduzione della pretesa risarcitoria.
Si costituiva la la quale, in via preliminare, rilevava il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere Società incaricata per conto di terzi - ossia dall' Assicurazione del della Controparte_1
gestione del sinistro nella fase stragiudiziale e, pertanto, in alcun modo vincolata contrattualmente al . CP_1 Controparte_1
Sempre in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attore,
rilevando che, in assenza di vincolo contrattuale con l'assicuratore, l'attore non era legittimato ad agire direttamente nei confronti dell'assicurazione. Nel merito, sia in via principale che in via subordinata, si riportava alle difese sostenute dal . Controparte_1
Si costituiva l' la quale insisteva per le conclusioni che qui di Controparte_3
seguito si riportano integralmente “In via preliminare, si chiede l'estromissione
dal presente giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta per
sussistenza del difetto di legittimazione passiva in ordine ai fatti lamentati
dall'attore così come previsto dalla normativa vigente in materia;
- Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di
citazione per i motivi tutti esposti in narrativa;
- Nel merito, rigettare la domanda attorea perché inammissibile, infondata,
erronea e non provata per i motivi meglio spiegati in premessa;
- In subordine, ritenere e dichiarare la esclusiva responsabilità del
[...]
per le ragioni esposte e conseguentemente, ritenere che l'ente CP_1
comunale tenga indenne l' dal pagamento di eventuali Controparte_3
somme cui possa essere condannata, anche in ordine alle spese di giudizio, in
conseguenza delle domande svolte nei suoi confronti dal sig. Parte_1
. Con vittoria di spese e compensi”.
[...]
Con ordinanza del 22.9.2023, il Giudice rigettava l'eccezione di nullità sollevata
Cont dall' di Caltanissetta.
La causa veniva istruita con prove orali e documentali .
All'udienza dell'11.11.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata. Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione attiva dell'attore il quale non era legittimato ad agire nei confronti della convenuta assicurazione.
Sempre in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni sollevate dall' e dalla Controparte_3 Controparte_2
Cont Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'
A riguardo è opportuno soffermarsi brevemente sul quadro legislativo che disciplina la materia oggetto della controversia in esame.
In tema di danni causati da cani randagi, al fine di individuare il soggetto
Cont pubblico responsabile ( o si deve avere riguardo alla normativa CP_1
regionale che disciplina il fenomeno del randagismo e, conseguentemente,
accertare su quali organi pubblici gravino le funzioni in questione e, soprattutto,
su come tali funzioni vengono ripartite tra i suddetti soggetti in modo tale da far gravare, a seconda del caso concreto, la responsabilità del comportamento commissivo od omissivo colposo sull'uno o sull'altro ente o su entrambi nei limiti delle rispettive competenze.
A riguardo si osserva che la normativa “in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo” è dettata dalla legge n. 281/1991, la quale ha poi trovato attuazione su tutto il territorio nazionale con varie leggi regionali e, in particolare, per il caso che ci occupa, nella Regione Sicilia è stata recepita con la
Legge n. 15/2000 e da ultimo dalla legge n. 15/2022 che ha abrogato la predetta-
legge n. 15/2000-.
Senza voler entrare nel merito delle differenze tra la prima e la seconda legge ,
non risultando, tra l'altro, essere stato modificato il regime di responsabilità, si osserva quanto segue.
I punti cardine della L. 281/1991, cui ogni regione deve attenersi, riguardano il controllo della popolazione canina, mediante limitazione delle nascite, il divieto di sperimentazione, la collocazione, tramite costruzione di rifugi, dei cani vaganti catturati tatuati e non tatuati, il controllo delle colonie feline, l'istituzione dell'anagrafe canina, il risanamento dei canili comunali e la costruzione di nuovi canili rifugio.
Tuttavia, la citata legge quadro non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia. Tale attribuzione da parte delle Regioni
consente di individuare l'ente responsabile per i danni arrecati alla popolazione dai suddetti animali.
Tanto premesso, passando all'esame della normativa regionale che interessa il caso concreto, deve osservarsi che la Regione Sicilia, con l'art. 4 e l'art. 5 della
Legge n. 15/2022, ha disciplinato la distinzione tra le attribuzioni dei comuni e quelle delle aziende sanitarie-provinciali.
Dall'esame dei detti articoli emerge la responsabilità dell'ente laddove, in particolare, all'art. 4 si legge testualmente i comuni sono responsabili degli
animali di affezione sprovvisti di proprietario e, in corresponsabilità con il
gestore, di quelli presenti nelle strutture di ricovero e custodia intestate al
comune………I comuni, in accordo con il servizio veterinario dell'azienda
sanitaria provinciale competente per territorio , curano il prelievo dei cani
vaganti e dei gatti sul territorio, direttamente o indirettamente, in convenzione
con società o enti privati tramite privati cittadini iscritti nell'elenco comunale
per il contrasto al randagismo……
L'art. 5, invece, come suddetto, elenca le attribuzioni riconosciute alle aziende sanitarie provinciali le quali provvedono a) all'implementazione dell'anagrafe
regionale degli animali di affezione direttamente o tramite medici
veterinari…..b) a garantire la sterilizzazione dei cani e dei gatti di proprietà del comune…….c) alle prestazioni di pronto soccorso degli animali feriti …d) a
coordinare in ogni comune…..la programmazione degli interventi specifici sul
territorio per la prevenzione del randagismo ecc...
Ed ancora all'art 14 si legge che su richiesta delle associazioni di cui all'art.24 o
dei cittadini di cui all'art. 25, il comune può riconoscere un cane vagante come
un cane di quartiere. Il riconoscimento avviene previa valutazione da parte del
servizio sanitario veterinario dell'azienda sanitaria locale di riferimento. Le
associazioni o i privati cittadini che hanno avanzato la richiesta si assumono la
responsabilità della custodia, dell'alimentazione e dell'igiene del cane di
quartiere. I cani di quartiere sono vaccinati e sterilizzati dal servizio veterinario
dell'azienda sanitaria provinciale competente…..Sono iscritti all'anagrafe
canina o riconosciuti a nome del comune di appartenenza e sono dotati di idoneo
segno di riconoscimento.
Dalla suddetta normativa emerge inequivocabilmente, quanto alla responsabilità,
che la stessa è a carico dell'ente cui la legge regionale di ricezione della legge quadro n. 281/1991 ha attribuito il compito di cattura e custodia dei cani randagi.
Le attribuzioni delle aziende sanitarie provinciali riguardano il controllo della popolazione canina -controllo questo realizzato tramite i piani di sterilizzazione dei cani randagi e la loro remissione sul territorio- finalizzato alla limitazione delle nascite e, quindi, alla riduzione del numero dei cani vaganti.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve essere accolta l'eccezione preliminare sollevata dall' in ordine al proprio difetto di legittimazione Controparte_3
passiva.
Sul difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
Dall'istruttoria, in merito a tale eccezione, è emerso che, in effetti, la
[...]
era stata incaricata dall'Assicurazione del Comune di Caltanissetta CP_2 della gestione del sinistro nella fase stragiudiziale e, quindi, la detta società non ha alcun vincolo contrattuale con il . Controparte_1
Deve, pertanto, essere accolta l'eccezione preliminare sollevata dalla stessa di carenza di legittimazione passiva.
Posto ciò, esaminate le eccezioni preliminari e individuato, alla luce del suddetto principio, l'ente responsabile, si può adesso passare all'esame della fattispecie.
Occorre preliminarmente precisare che la responsabilità per i danni causati da animali randagi è disciplinata dal principio generale dettato dall'art. 2043 c.c. (
Cass. Civ. sez. III n 5339/2024) e non dall'art. 2052 c.c., applicabile alla fauna selvatica( Cass. Civile 31059/2019), prevedendo quest'ultimo un onere della prova piuttosto gravoso a carico della parte convenuta -quale ente preposto alla cattura e alla custodia dei randagi- tipico delle ipotesi di responsabilità oggettiva
(artt. 2051 c.c., 2052 c.c.), caratterizzata dal fatto che un soggetto è chiamato a rispondere di un illecito senza che questo sia stato commesso con dolo o con colpa .
Ebbene, dalle risultanze istruttorie è emerso che l'attore non ha assolto all'onere della prova su di esso gravante, non avendo, concretamente, provato il comportamento colposo ascritto all'ente convenuto, ossia che l'omessa cattura del cane -che ha causato allo stesso le lamentate lesioni- è stata conseguenza di un comportamento colposo dell'ente.
Inoltre, dall'istruttoria – prova testimoniale e fotografica- non risulta provata la natura randagia del cane né che si trattasse di cane di quartiere ( art. 14 legge
15/2022 sopra riportato) .
Infatti, l'unico teste sentito, ( questo giudice, alla Testimone_1
luce delle emergenze istruttorie, ha ritenuto di non dover sentire il teste
[...]
, pur essendo stato ammesso, in quanto lo stesso avrebbe dovuto Tes_2 rispondere a domande finalizzate a dimostrare il danno non patrimoniale), se da un lato ha riconosciuto i cani raffigurati nelle foto che gli sono state mostrate,
d'altro lato, ha escluso che qualcuno desse loro da mangiare. Inoltre, nulla ha saputo dire sulla natura randagia del cane in oggetto né sull'aggressione subìta
dall'attore non avendo assistito all'evento per cui è causa. ( cfr dichiarazioni rese dal detto teste nel corso dell'udienza dell'8.4.2024 e che qui di seguito si riportano integralmente “..i detti cani non sono aggressivi. Sono a conoscenza di
tale circostanza in quanto abito nella via Angeli….Riconosco i cani raffigurati
nelle foto che mi vengono mostrate… ADR del giudice il teste precisa di non
sapere se i cani appartengono a qualcuno e che spesso sono lì. Esclude, inoltre,
che qualcuno dia loro da mangiare….ADR dell'Avv. Paternostro il teste dichiara
di non avere visto l'aggressione nei confronti dell'attore ….”) .
Infine, si osserva che proprio dall'esame delle fotografie allegate agli atti, offerte in produzione da parte attrice, emerge che i cani , oltre ad indossare un collare,
appaiono puliti e ben nutriti, segno questo che fa pensare ad una natura non randagia degli stessi.
Per gli esposti motivi, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con applicazione dei minimi tariffari in considerazione della non complessità della controversia e utilizzando lo scaglione di valore da €5.201,00 a € 26.000,00 .
PQM
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza, eccezione e difesa, così
dispone:
dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' , in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore;
dichiara il difetto di legittimazione passiva della in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore;
rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento Parte_1
delle spese processuali in favore dei convenuti – , Controparte_1 [...]
e che si liquidano in € 2.540,00, cadauno, oltre CP_3 Controparte_2
accessori di legge.
Così deciso a Caltanissetta il 12.3.2025
Il Gop
Dottssa Angela Gagliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 399/2023, avente ad oggetto: responsabilità
extracontrattuale, promossa
DA
, nato a [...] il [...], ivi residente nella via Parte_1
F.T. Della Floresta n. 15, cf , elettivamente domiciliato C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Valentina Curione, in Caltanissetta, Via Paolo E.
Giudici n. 18, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce all'atto di citazione
attore
CONTRO
, con sede in Caltanissetta, C.so Umberto I, n.134, Controparte_1
(P. Iva: C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Geltrude Bonura del Foro di Gela, ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gela C.so Vittorio Emanuele 161
La con sede in Genova, 16121, via Roma 8A (P. Iva: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di
[...] costituzione e risposta, dall'Avv. Geltrude Bonura del Foro di Gela, ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Gela C.so Vittorio Emanuele
161
Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, in persona del suo commissario straordinario pt, con sede in Caltanissetta in via G. Cusmano n.1 C.F.
rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Paternostro, elettivamente P.IVA_3
domiciliata presso il suo studio, in Caltanissetta, via Rosso di San Secondo n.28,
giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta e giusta delibera d'incarico n. 761 del 01.04.2023
Convenuti
Conclusioni: all'udienza dell'11.11.2024 i procuratori delle parti formulavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi. Parte attrice,
preliminarmente, chiedeva la revoca dell'ordinanza che rinviava per la precisazione delle conclusioni, insistendo nella richiesta di ammissione dei propri mezzi istruttori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il presente giudizio, in data 23.9.2022, era stato introdotto dinanzi al Giudice di Pace di Caltanissetta il quale, su eccezione preliminare sollevata dal e dalla con ordinanza del 27.12.2022 Controparte_1 Controparte_2
ha dichiarato la propria incompetenza per valore, assegnando alle parti il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione.
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio il , l'
[...] Controparte_1 Controparte_3
e la , tutti in persona del rispettivo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni materiali, biologici, morali che quantificava in € 20.000,00, dallo stesso subìti per essere stato- sì come dedotto in parte narrativa dall'attore- aggredito da un cane randagio.
Esponeva al fine: che in data 9.3.2022, intorno alle ore 10,00, in Caltanissetta,
mentre percorreva la via Angeli, era stato aggredito da un cane randagio il quale,
mordendolo al polpaccio, gli aveva procurato una grave e dolorosa ferita;
precisava che, nell'immediatezza, aveva fatto intervenire la Polizia Municipale di
Caltanissetta; affermava che, inoltre, era intervenuto il Soccorso Sanitario 118
che lo aveva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Elia, in
Caltanissetta, dove dai sanitari gli veniva diagnosticata una “ferita al polpaccio
destro”; in punto di diritto- richiamando la normativa di riferimento, di cui alla legge n. 281/91, recepita dalla Regione Sicilia con legge n. 15/2000- sosteneva che agli adempimenti della suddetta legge erano tenute le Regioni, le Province
Regionali, i Comuni singoli o associati, le ognuno Controparte_4
nell'ambito delle rispettive competenze.
Si costituiva il il quale, riportandosi alle difese sostenute Controparte_1
dinanzi all'adito Giudice di Pace di Caltanissetta, eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda chiedendone il rigetto. In subordine chiedeva la riduzione della pretesa risarcitoria.
Si costituiva la la quale, in via preliminare, rilevava il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere Società incaricata per conto di terzi - ossia dall' Assicurazione del della Controparte_1
gestione del sinistro nella fase stragiudiziale e, pertanto, in alcun modo vincolata contrattualmente al . CP_1 Controparte_1
Sempre in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attore,
rilevando che, in assenza di vincolo contrattuale con l'assicuratore, l'attore non era legittimato ad agire direttamente nei confronti dell'assicurazione. Nel merito, sia in via principale che in via subordinata, si riportava alle difese sostenute dal . Controparte_1
Si costituiva l' la quale insisteva per le conclusioni che qui di Controparte_3
seguito si riportano integralmente “In via preliminare, si chiede l'estromissione
dal presente giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta per
sussistenza del difetto di legittimazione passiva in ordine ai fatti lamentati
dall'attore così come previsto dalla normativa vigente in materia;
- Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di
citazione per i motivi tutti esposti in narrativa;
- Nel merito, rigettare la domanda attorea perché inammissibile, infondata,
erronea e non provata per i motivi meglio spiegati in premessa;
- In subordine, ritenere e dichiarare la esclusiva responsabilità del
[...]
per le ragioni esposte e conseguentemente, ritenere che l'ente CP_1
comunale tenga indenne l' dal pagamento di eventuali Controparte_3
somme cui possa essere condannata, anche in ordine alle spese di giudizio, in
conseguenza delle domande svolte nei suoi confronti dal sig. Parte_1
. Con vittoria di spese e compensi”.
[...]
Con ordinanza del 22.9.2023, il Giudice rigettava l'eccezione di nullità sollevata
Cont dall' di Caltanissetta.
La causa veniva istruita con prove orali e documentali .
All'udienza dell'11.11.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata. Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione attiva dell'attore il quale non era legittimato ad agire nei confronti della convenuta assicurazione.
Sempre in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni sollevate dall' e dalla Controparte_3 Controparte_2
Cont Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'
A riguardo è opportuno soffermarsi brevemente sul quadro legislativo che disciplina la materia oggetto della controversia in esame.
In tema di danni causati da cani randagi, al fine di individuare il soggetto
Cont pubblico responsabile ( o si deve avere riguardo alla normativa CP_1
regionale che disciplina il fenomeno del randagismo e, conseguentemente,
accertare su quali organi pubblici gravino le funzioni in questione e, soprattutto,
su come tali funzioni vengono ripartite tra i suddetti soggetti in modo tale da far gravare, a seconda del caso concreto, la responsabilità del comportamento commissivo od omissivo colposo sull'uno o sull'altro ente o su entrambi nei limiti delle rispettive competenze.
A riguardo si osserva che la normativa “in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo” è dettata dalla legge n. 281/1991, la quale ha poi trovato attuazione su tutto il territorio nazionale con varie leggi regionali e, in particolare, per il caso che ci occupa, nella Regione Sicilia è stata recepita con la
Legge n. 15/2000 e da ultimo dalla legge n. 15/2022 che ha abrogato la predetta-
legge n. 15/2000-.
Senza voler entrare nel merito delle differenze tra la prima e la seconda legge ,
non risultando, tra l'altro, essere stato modificato il regime di responsabilità, si osserva quanto segue.
I punti cardine della L. 281/1991, cui ogni regione deve attenersi, riguardano il controllo della popolazione canina, mediante limitazione delle nascite, il divieto di sperimentazione, la collocazione, tramite costruzione di rifugi, dei cani vaganti catturati tatuati e non tatuati, il controllo delle colonie feline, l'istituzione dell'anagrafe canina, il risanamento dei canili comunali e la costruzione di nuovi canili rifugio.
Tuttavia, la citata legge quadro non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia. Tale attribuzione da parte delle Regioni
consente di individuare l'ente responsabile per i danni arrecati alla popolazione dai suddetti animali.
Tanto premesso, passando all'esame della normativa regionale che interessa il caso concreto, deve osservarsi che la Regione Sicilia, con l'art. 4 e l'art. 5 della
Legge n. 15/2022, ha disciplinato la distinzione tra le attribuzioni dei comuni e quelle delle aziende sanitarie-provinciali.
Dall'esame dei detti articoli emerge la responsabilità dell'ente laddove, in particolare, all'art. 4 si legge testualmente i comuni sono responsabili degli
animali di affezione sprovvisti di proprietario e, in corresponsabilità con il
gestore, di quelli presenti nelle strutture di ricovero e custodia intestate al
comune………I comuni, in accordo con il servizio veterinario dell'azienda
sanitaria provinciale competente per territorio , curano il prelievo dei cani
vaganti e dei gatti sul territorio, direttamente o indirettamente, in convenzione
con società o enti privati tramite privati cittadini iscritti nell'elenco comunale
per il contrasto al randagismo……
L'art. 5, invece, come suddetto, elenca le attribuzioni riconosciute alle aziende sanitarie provinciali le quali provvedono a) all'implementazione dell'anagrafe
regionale degli animali di affezione direttamente o tramite medici
veterinari…..b) a garantire la sterilizzazione dei cani e dei gatti di proprietà del comune…….c) alle prestazioni di pronto soccorso degli animali feriti …d) a
coordinare in ogni comune…..la programmazione degli interventi specifici sul
territorio per la prevenzione del randagismo ecc...
Ed ancora all'art 14 si legge che su richiesta delle associazioni di cui all'art.24 o
dei cittadini di cui all'art. 25, il comune può riconoscere un cane vagante come
un cane di quartiere. Il riconoscimento avviene previa valutazione da parte del
servizio sanitario veterinario dell'azienda sanitaria locale di riferimento. Le
associazioni o i privati cittadini che hanno avanzato la richiesta si assumono la
responsabilità della custodia, dell'alimentazione e dell'igiene del cane di
quartiere. I cani di quartiere sono vaccinati e sterilizzati dal servizio veterinario
dell'azienda sanitaria provinciale competente…..Sono iscritti all'anagrafe
canina o riconosciuti a nome del comune di appartenenza e sono dotati di idoneo
segno di riconoscimento.
Dalla suddetta normativa emerge inequivocabilmente, quanto alla responsabilità,
che la stessa è a carico dell'ente cui la legge regionale di ricezione della legge quadro n. 281/1991 ha attribuito il compito di cattura e custodia dei cani randagi.
Le attribuzioni delle aziende sanitarie provinciali riguardano il controllo della popolazione canina -controllo questo realizzato tramite i piani di sterilizzazione dei cani randagi e la loro remissione sul territorio- finalizzato alla limitazione delle nascite e, quindi, alla riduzione del numero dei cani vaganti.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve essere accolta l'eccezione preliminare sollevata dall' in ordine al proprio difetto di legittimazione Controparte_3
passiva.
Sul difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
Dall'istruttoria, in merito a tale eccezione, è emerso che, in effetti, la
[...]
era stata incaricata dall'Assicurazione del Comune di Caltanissetta CP_2 della gestione del sinistro nella fase stragiudiziale e, quindi, la detta società non ha alcun vincolo contrattuale con il . Controparte_1
Deve, pertanto, essere accolta l'eccezione preliminare sollevata dalla stessa di carenza di legittimazione passiva.
Posto ciò, esaminate le eccezioni preliminari e individuato, alla luce del suddetto principio, l'ente responsabile, si può adesso passare all'esame della fattispecie.
Occorre preliminarmente precisare che la responsabilità per i danni causati da animali randagi è disciplinata dal principio generale dettato dall'art. 2043 c.c. (
Cass. Civ. sez. III n 5339/2024) e non dall'art. 2052 c.c., applicabile alla fauna selvatica( Cass. Civile 31059/2019), prevedendo quest'ultimo un onere della prova piuttosto gravoso a carico della parte convenuta -quale ente preposto alla cattura e alla custodia dei randagi- tipico delle ipotesi di responsabilità oggettiva
(artt. 2051 c.c., 2052 c.c.), caratterizzata dal fatto che un soggetto è chiamato a rispondere di un illecito senza che questo sia stato commesso con dolo o con colpa .
Ebbene, dalle risultanze istruttorie è emerso che l'attore non ha assolto all'onere della prova su di esso gravante, non avendo, concretamente, provato il comportamento colposo ascritto all'ente convenuto, ossia che l'omessa cattura del cane -che ha causato allo stesso le lamentate lesioni- è stata conseguenza di un comportamento colposo dell'ente.
Inoltre, dall'istruttoria – prova testimoniale e fotografica- non risulta provata la natura randagia del cane né che si trattasse di cane di quartiere ( art. 14 legge
15/2022 sopra riportato) .
Infatti, l'unico teste sentito, ( questo giudice, alla Testimone_1
luce delle emergenze istruttorie, ha ritenuto di non dover sentire il teste
[...]
, pur essendo stato ammesso, in quanto lo stesso avrebbe dovuto Tes_2 rispondere a domande finalizzate a dimostrare il danno non patrimoniale), se da un lato ha riconosciuto i cani raffigurati nelle foto che gli sono state mostrate,
d'altro lato, ha escluso che qualcuno desse loro da mangiare. Inoltre, nulla ha saputo dire sulla natura randagia del cane in oggetto né sull'aggressione subìta
dall'attore non avendo assistito all'evento per cui è causa. ( cfr dichiarazioni rese dal detto teste nel corso dell'udienza dell'8.4.2024 e che qui di seguito si riportano integralmente “..i detti cani non sono aggressivi. Sono a conoscenza di
tale circostanza in quanto abito nella via Angeli….Riconosco i cani raffigurati
nelle foto che mi vengono mostrate… ADR del giudice il teste precisa di non
sapere se i cani appartengono a qualcuno e che spesso sono lì. Esclude, inoltre,
che qualcuno dia loro da mangiare….ADR dell'Avv. Paternostro il teste dichiara
di non avere visto l'aggressione nei confronti dell'attore ….”) .
Infine, si osserva che proprio dall'esame delle fotografie allegate agli atti, offerte in produzione da parte attrice, emerge che i cani , oltre ad indossare un collare,
appaiono puliti e ben nutriti, segno questo che fa pensare ad una natura non randagia degli stessi.
Per gli esposti motivi, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con applicazione dei minimi tariffari in considerazione della non complessità della controversia e utilizzando lo scaglione di valore da €5.201,00 a € 26.000,00 .
PQM
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza, eccezione e difesa, così
dispone:
dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' , in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore;
dichiara il difetto di legittimazione passiva della in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore;
rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento Parte_1
delle spese processuali in favore dei convenuti – , Controparte_1 [...]
e che si liquidano in € 2.540,00, cadauno, oltre CP_3 Controparte_2
accessori di legge.
Così deciso a Caltanissetta il 12.3.2025
Il Gop
Dottssa Angela Gagliano