Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5253/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5253/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Virginia Lusa presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Viale Randi n. 102 in virtù di procura allegata al ricorso
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Controparte_1 C.F._2
Federici presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo (RA), Via Mentana n. 22 in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, impegnandosi a non interferire l'uno con l'altro nelle rispettive vite private;
2) i coniugi danno atto che la ORa ha già lasciato la casa coniugale portando Parte_1
con sé i propri effetti e beni personali;
3) la casa coniugale, con i relativi mobili e arredi, sita in Cotignola (RA) Via Oberdan n. 21/a, viene assegnata al IGnor che continuerà ad abitarla;
Controparte_1
4) I coniugi danno atto che sono entrambi economicamente autosufficienti e si esentano da ogni reciproca contribuzione per il proprio mantenimento, nonché da qualsivoglia richiesta economica al di fuori di quanto non espressamente pattuito nell'ambito del presente atto;
a) la GN , espressamente, dichiara di voler procedere all'assegnazione e Parte_1
trasferimento e cessione in favore del OR della sua quota di proprietà pari al Controparte_1
50% pro-indiviso della casa coniugale posta a Cotignola, Via Oberdan n. 21/a a Controparte_1
b) Conseguentemente la GN , si obbliga ad assegnare, trasferire, attribuire Parte_1 al OR , che si obbliga ad accettare, la quota pari al 50% pro indiviso dell' unità Controparte_1
immobiliare sita in Cotignola (RA) Via Oberdan n. 21/a (casa coniugale), acquistato in data
22/11/2022 dalla IG.ra , come risulta dall'atto pubblico del Notaio Dott. CP_2 [...]
, Rep. n. 7015, Raccolta n. 5310 , registrato a Ravenna il 28/11/2022 al n. 13775/1T, e Per_1
costituito da appartamento ubicato al piano primo, con ingresso indipendente al piano terra, composto da ingresso, disimpegno, sala da pranzo con cucina e balcone, soggiorno, tre camere e bagno, con annessa pertinenziale corte esclusiva al piano terra;
riportato all'Agenzia delle Entrate,
Ufficio Provinciale di Ravenna – Territorio, Catasto Fabbricati, Comune di Cotignola, al foglio 25, particella 845, subalterno 4, Via Guglielmo Oberdan n. 21/A, piano T-1, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 7, superficie catastale metri quadrati 146, rendita catastale euro 614,58; confinante con detta Via, con ragioni AR RL o aventi causa, con ragioni Baruzzi o aventi causa, salvo altri.
c) La parte cedente dichiara che lo stato di fatto della porzione immobiliare oggetto del trasferimento
è conforme ai dati catastali ed alla planimetria depositata presso la competente Agenzia del
Territorio, che si allegherà al relativo atto notarile.
d) La parte cedente è esonerata dal prestare qualsiasi garanzia in ordine alla regolarità urbanistica di essa immobiliare, trattandosi di aspetto interamente a carico della parte cessionaria.
e) L'immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben conosciuto dal cessionario che ha la detenzione esclusiva e continuato dello stesso dall'ottobre 2023, anche relativamente gli impianti, con tutte le accessioni, pertinenze, usi, diritti, comunioni, servitù attive e passive se e come legalmente esistenti e riportati nel citato atto di provenienza Notaio Dott.
[...]
, Rep. n. 7015, Raccolta n. 5310, registrato a Ravenna il 28/11/2022 al n. 13775/1T. Per_1
f) La parte cedente garantisce la legittima provenienza, la piena proprietà e disponibilità dell'immobile ceduto;
garantisce altresì la sua completa libertà da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, altrui diritti di prelazione, privilegi anche fiscali ed altri vincoli in genere, ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta con contratto di finanziamento ipotecario stipulato in atto unico e costituzione di ipoteca a rogito del Notaio Rep 7017 – Racc 5311 di cui alle premesse Per_1
e all'accollo che segue.
g) Il notaio verrà indicato dal IGnor il quale provvederà a comunicare alla GN CP_1
la data del rogito notarile a cui quest'ultima si impegna a partecipare senza Parte_1
ritardo;
h) Gli effetti attivi e passivi della cessione decorreranno dalla data del rogito da sottoscriversi entro e non oltre giorni 60 (sessanta) dal deposito della sentenza di separazione;
da tale data rendite ed oneri saranno rispettivamente a profitto ed a carico della parte cessionaria.
i) Il valore della cessione è fissato in €. 15.000,00 Il OR si obbliga, inoltre, ad accollarsi CP_1
la somma costituente il residuo debito di spettanza della cedente relativo al mutuo garantito da ipoteca volontaria contratto dalle parti ossia mutuo fondiario ipotecario stipulato in data 22 novembre 2022 tra Credito Cooperativo Ravennate Forliverse e e Controparte_3
registrato a Ravenna il 28 novembre 2022 n. 13776/it Iscritto Parte_2 Parte_1
a Ravenna il 28 novembre 2022 ai numeri 26251/4860 - Rogito Notaio Rep 7017 – Racc 5311 Per_1
(doc. 1) somma finanziata €. 95.000,00 – durata 30 (trenta) anni - debito residuo alla data di sottoscrizione del presente atto € 162.539,06 (capitale residuo € 91.009,44): detto accollo dovrà essere liberatorio, trattandosi di condizione cui è subordinata la cessione di cui sopra cosicché la
IG.ra risulterà liberata da qualsivoglia obbligazione derivante da detto mutuo nei Parte_1 confronti dell'Istituto mutuante, nonché nei confronti del IG. nche in ordine al pagamento CP_1
delle rate pregresse (a far data da ottobre 2023).
l) Le parti agli effetti fiscali richiedono le agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n.
74, così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 29 aprile-10 maggio 1999 n. 154, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 19 maggio 1999 - 1° serie speciale.
m) Il presente atto non dà luogo alla decadenza delle agevolazioni godute con il titolo di provenienza innanzi citato e per il relativo mutuo in conformità alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate in data
21 giugno 2012 n. 27/E nella quale viene sancito che in caso di trasferimento dell'immobile acquistato fruendo delle agevolazioni prima casa nell'ambito di accordi di separazione e divorzio, trova applicazione il regime di esenzione previsto ex art. 19 L. n. 74/1987;
n) I ricorrenti concordano che avendo il IG. in uso esclusivo l'immobile in attesa del CP_1
perfezionamento di suddetto trasferimento immobiliare, la IG.ra continuerà ad essere Parte_1
esonerata dal pagamento delle rate di mutuo, al quale dovrà provvedere in via esclusiva il IG. che rinuncia fin da ora a richiederne la ripetizione. CP_1 o) Nelle more del perfezionamento del trasferimento immobiliare ed entro i limiti temporali qui previsti, la IG.ra rinuncia a fronte del regolare pagamento delle rate del mutuo a Parte_1 richiedere al IGnor altra forma di indennità di occupazione per l'immobile; CP_1
p) Le spese del trasferimento immobiliare nessuna esclusa si intendono a carico del IGnor CP_1
[...]
q) I ricorrenti danno atto di aver ognuno il proprio conto corrente e di aver già provveduto alla divisione del conto corrente cointestato presso n. 0000106598504 che pertanto verrà CP_4
estinto con chiusura del relativo rapporto. Le parti si presteranno pertanto ai dovuti adempimenti;
r) I ricorrenti dichiarano, e si danno reciprocamente atto, di aver regolato e definito ogni rapporto di natura economico-patrimoniale tra loro intercorso, inerente e connesso alla divisione dei beni in comunione legale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rimborsi, restituzioni, prestiti ovvero relativo alla proprietà di beni rientranti nella comunione, per cui, fatta salva l'esecuzione degli accordi di cui al presente ricorso, rinunciano, espressamente e reciprocamente, ad ogni azione, rivendicazione e/o pretesa l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia altra ragione di natura economica e patrimoniale. Pertanto, i ricorrenti dichiarano e danno atto che ogni altro ulteriore rapporto economico è stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
s) Le spese legali si intendono compensate talché ciascuna parte corrisponderà i richiesti compensi professionali al proprio difensore.
t) I coniugi si concedono reciprocamente l'assenso alla richiesta di rilascio e/o rinnovo del
Passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
***
Le parti dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti ex art. 473 bis.12 terzo comma cpc, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale Decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. al fine di acquisirne il parere.
Pertanto, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla IG.ra e dal IG. in data Parte_1 Controparte_1
27/05/2023 in Cotingola (RA), atto n. 3, parte 2, serie A, anno 2023, ordinando all'Ufficiale di stato
Civile del Comune di Cotignola a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emendanda sentenza sui pubblici registri anagrafici, alle seguenti
CONDIZIONI
1) dare atto che la casa coniugale rimane assegnata al IGnor Controparte_1
2) dare atto che i ricorrenti sono entrambi economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a ogni reciproca ogni reciproca contribuzione per il proprio mantenimento, nonché da qualsivoglia richiesta economica al di fuori di quanto non espressamente pattuito nell'ambito del presente atto;
3) dare atto che le parti hanno già regolato ogni eventuale questione di carattere patrimoniale in sede di separazione, e pertanto salvo quanto pattuito nel presente atto, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione, rinunciando pertanto a qualsivoglia richiesta anche in ripetizione;
4) dare atto che ciascuna parte sosterrà le proprie spese legali”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/12/2024 e Parte_1 [...]
anno chiesto omologarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex CP_1
art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio religioso celebrato in Cotignola (RA), in data 27/05/2023, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2023, atto n. 3 parte 2 serie A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione non fossero nati figli.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 12/3/2025 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 2 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5253/2024 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
lle condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto CP_1
matrimonio religioso in Cotignola (RA), in data 27/05/2023, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2023, atto n. 3 parte 2 serie A;
b) da atto degli accordi accessori alla separazione;
c) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cotignola
(RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
d) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 3/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi