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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4370 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai signori magistrati: Dr.ssa GEREMIA CASABURI Presidente REL. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr.ssa BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 4236/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza collegiale del 28 marzo 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4118/2021, del 09/03/2021, emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio RGN 51280/2018. e vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Corvasce e Sofia Pasquino C.F._2
- appellanti – E c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Zimbardi Controparte_1 C.F._3
- appellata –
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4118/202, resa all'esito del giudizio Rg n. 51280/2018, ha dichiarato improseguibile l'azione di ripetizione di indebito avanzata da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di , ed inammissibili per carenza di interesse le ulteriori domande proposte, compensando le spese di Controparte_1 lite in ragione della sopravvenuta novella legislativa nel corso del giudizio;
le vicende di causa possono così riassumersi: e acquistarono da Parte_1 Parte_2 CP_1 la proprietà superficiaria di un immobile, con annesse pertinenze, sito in Roma ed edificato in forza della
[...] Convenzione urbanistica, stipulata ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/1971, tra la “ ” Parte_3Per_ e il Comune di Roma, con atto a rogito del notaio rep. n. 34539 del 23/05/2002, registrato in Roma in data 4/6/2002 presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 1 al n. 8395, trascritto il 5/6/2002 al n. 40884 di formalità, per il prezzo di € 350.000,00. L'immobile, tuttavia, era gravato dal vincolo di prezzo massimo di cessione applicabile anche alle cessioni successive, che ammontava ad € 186.214,84; sicché gli acquirenti, odierni appellanti, convenivano in giudizio la parte venditrice per ivi ottenere l'accertamento della nullità parziale della clausola contrattuale relativa al prezzo e la condanna alla restituzione della differenza di prezzo indebitamente corrisposta (€ 163.785,160). Nelle more del giudizio, sopravvenuta medio tempore la novella legislativa di cui alla legge 17 dicembre 2018 , n. 136 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119), la parte venditrice presentava formale richiesta di affrancazione presso il Comune di Roma;
da qui la pronuncia di improseguibilità dell'azione;
-hanno proposto appello e censurando la decisione di primo grado, con due Parte_1 Parte_2 motivi – peraltro assolutamente disorganici e ridondanti – riconducibili complessivamente all'incostituzionalità della legge 17 dicembre 2018 , n. 136 per violazione degli artt. 3, 24, 25, 41, 47, 77 co. 2, 97, 101, 102, 104, 111, 117 co.1 Cost. ed art. 6 della convenzione Edu ed alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., 115, 116 e 132 c.p.c. e 74 disp. att. c.p.c. e dell'art. 31 commi 49 bis, ter e quater della l. 448/1998;
-si è costituita , chiedendo il rigetto dell'avverso appello con condanna alla refusione delle spese a carico Controparte_1 dell'appellante, anche in ragione della condotta processuale;
-istruito documentalmente, il giudizio è stato riservato in decisione a scioglimento della riserva assunta all'udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, in data 28 marzo 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc;
Ritenuto che
deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo medio tempore intervenuta, come da deposito di apposito certificato di avvenuta stipula della convenzione rilasciato dal Notaio, la convenzione di affrancazione con il Comune di Roma;
ed infatti:
-il Giudice di prime cure dava atto che l'odierna appellata dimostrava di aver depositato, in data 12/12/2019, richiesta di affrancazione presso il Comune di Roma, così attivando d'impulso il procedimento amministrativo necessario alla rimozione del vincolo di prezzo dell'immobile oggetto di causa, di cui alla Convenzione stipulata tra la “
[...] Per_
” e il con atto a rogito del notaio rep. n. 34539 del 23/05/2002, nelle more Parte_3 CP_2 paralizzando l'efficacia del contratto di trasferimento limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato nonché l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dagli acquirenti;
-il suddetto procedimento culminava con lo svincolo dell'immobile, giusta Convenzione con atto del CP_3 12.06.2024, Notar in Marino, rep. 1109/1011; sicché deve ritenersi estinto e, dunque, non esigibile il Persona_2 diritto di parte acquirente, odierno appellato, di pretendere la ripetizione della differenza del prezzo di cessione;
-ne discende che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere alla stregua dell'estinzione e della conseguente inesigibilità del diritto di pretendere la ripetizione del prezzo eccedente, atteso il perfezionamento dell'affrancazione del cespite, ai sensi del comma 49-quater del citato art. 31, come introdotto dal d.l. n. 119/2018 (Cass. Civ., Sez. II, sent. N. 14528/2024). Ritenuto, altresì, che, in assenza di espressa richiesta congiunta di compensazione delle spese di lite, occorre pronunciarsi sulla loro regolamentazione in virtù del principio di soccombenza virtuale o potenziale, delibando la fondatezza delle domande proposte nel presente giudizio di appello;
- preliminarmente si censura la palese violazione, ad opera di parte appellante, dei criteri di sinteticità e chiarezza degli atti processuali di cui al Decreto del Ministero della giustizia 7 agosto 2023 n. 11, emanato ad integrazione dell'art. 121 c.p.c, sia per quanto attiene ai requisiti dimensionali – ampiamente elusi – sia per quanto attiene alla verbosità e ripetitività della narrazione;
-nel merito, l'appellante lamenta, innanzitutto, la non applicabilità al caso de quo della normativa sopravvenuta, di cui alla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per contrarietà agli artt. 3, 24, 25, 41, 47, 77 co. 2, 97, 101, 102, 104, 111, 117 co.1 Cost. ed art. 6 della convenzione Edu. Tale motivo è infondato ed il Giudice di prime cure ha correttamente applicato la sopravvenuta novella legislativa, la quale, per espressa volontà del legislatore (il d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha disposto, con l'art. 25-undecies, comma 2, che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”) si applica ai processi già iniziati che abbiano a oggetto pretese nascenti da contratti di compravendita di alloggi di edilizia convenzionata agevolata, conclusi prima dell'entrata in vigore della suddetta normativa. È, altresì, priva di pregio – e peraltro rinunciata – la domanda di sospensione del giudizio e conseguente rimessione alla Corte costituzionale della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 25-undecies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 in riferimento, inter alia, agli artt. 3, 24, 42, 77,101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 del primo Prot. addiz. CEDU, già risolta nel senso dell'infondatezza dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 210/2021.
-con il secondo motivo, in gran parte inconferente al caso de quo, gli appellanti si dolgono dell'omessa dichiarazione di nullità parziale del contratto di compravendita limitatamente alla clausola del prezzo, non avendo la nuova normativa interpolato il regime delle nullità contrattuali, nonché della pronuncia di improseguibilità. Sebbene i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in materia riconoscano la nullità parziale per contrarietà a norme imperative cui consegue la sostituzione automatica della clausola difforme, secondo il combinato disposto degli artt. 1339 e 1419 co. 2 cc - senza riflessi invalidanti sulla restante regolamentazione contrattuale – a ben vedere, rispetto a tale motivo di impugnazione, l'interesse ad agire dell'appellante risulta carente - circostanza di per sé assorbente - tenuto conto che gli effetti di una pronuncia di nullità della clausola relativa al prezzo, in pendenza della procedura di rimozione del vincolo, sarebbero stati i medesimi. Ed infatti l'stanza di affrancazione attiva un procedimento amministrativo vincolato, in cui la p.a. sollecitata non gode di alcuna discrezionalità nel merito del provvedimento conclusivo;
ne deriva che, una volta presentata la richiesta di affrancazione, l'istante certamente otterrà il bene della vita atteso ed il contratto tornerà ad essere pienamente valido ed efficace, non ostando più il vincolo del prezzo oramai caducato (valendo quale sanatoria ex post del vizio). Di talché, avendo la venditrice dato prova della presentazione della domanda di affrancazione già in pendenza del giudizio di primo grado, gli appellanti non avrebbe in ogni caso conseguito alcun effetto utile ulteriore. Da ciò, deriva altresì la correttezza della dichiarazione di improseguibilità dell'azione di ripetizione, rilevato che la semplice pendenza della procedura amministrativa volta ad ottenere l'affrancazione del vincolo è elemento sufficiente a non esaminare la domanda di ripetizione di indebito, atteso il carattere non discrezionale della Pubblica Amministrazione in merito all'accoglimento dell'istanza. D'altronde il ha concluso il procedimento di affrancazione con la stipula CP_2 della Convenzione nonostante la diffida proposta – per così direutilitaristicamente - dagli odierni appellanti. L'azione, infatti, non si estingue con la domanda di affrancazione, ma si paralizza in ragione della sanatoria che produrrà sul vizio genetico dell'atto; in altri termini, risulterebbe inutiliter data.
- Infine, gli appellanti contestano la regolamentazione delle spese di lite, a parer loro erroneamente compensate nonostante la soccombenza virtuale di . Controparte_1 Tuttavia, è agevole rilevare che, a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 92, co. 2, c.p.c. - nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese di lite tra le parti anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni – si è nuovamente attribuita agli organi giudicanti una rinnovata discrezionalità, seppur parziale e censurabile, in merito alla sopportazione dei costi del giudizio per le fattispecie connotate da pari “gravita” ed
“eccezionalità” - rispetto alle ipotesi tipiche –, ma non iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate;
sicché necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Se la deroga alla regola della soccombenza si giustifica – nelle ipotesi tipiche - nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti, ebbene tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie: “tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva” (Corte costituzionale n. 77 sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018). Pertanto, l'iter motivazionale del giudice di prime cure è esente da vizi e conseguentemente il motivo è infondato;
-L'appello, dunque, qualora non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, avrebbe meritato il rigetto;
le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna gli appellanti, in solido, a rifondere all'appellato le spese di lite che si liquidano in € 9.991,00 oltre Iva e Cpa.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai signori magistrati: Dr.ssa GEREMIA CASABURI Presidente REL. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr.ssa BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 4236/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza collegiale del 28 marzo 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4118/2021, del 09/03/2021, emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio RGN 51280/2018. e vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Corvasce e Sofia Pasquino C.F._2
- appellanti – E c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Zimbardi Controparte_1 C.F._3
- appellata –
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4118/202, resa all'esito del giudizio Rg n. 51280/2018, ha dichiarato improseguibile l'azione di ripetizione di indebito avanzata da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di , ed inammissibili per carenza di interesse le ulteriori domande proposte, compensando le spese di Controparte_1 lite in ragione della sopravvenuta novella legislativa nel corso del giudizio;
le vicende di causa possono così riassumersi: e acquistarono da Parte_1 Parte_2 CP_1 la proprietà superficiaria di un immobile, con annesse pertinenze, sito in Roma ed edificato in forza della
[...] Convenzione urbanistica, stipulata ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/1971, tra la “ ” Parte_3Per_ e il Comune di Roma, con atto a rogito del notaio rep. n. 34539 del 23/05/2002, registrato in Roma in data 4/6/2002 presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 1 al n. 8395, trascritto il 5/6/2002 al n. 40884 di formalità, per il prezzo di € 350.000,00. L'immobile, tuttavia, era gravato dal vincolo di prezzo massimo di cessione applicabile anche alle cessioni successive, che ammontava ad € 186.214,84; sicché gli acquirenti, odierni appellanti, convenivano in giudizio la parte venditrice per ivi ottenere l'accertamento della nullità parziale della clausola contrattuale relativa al prezzo e la condanna alla restituzione della differenza di prezzo indebitamente corrisposta (€ 163.785,160). Nelle more del giudizio, sopravvenuta medio tempore la novella legislativa di cui alla legge 17 dicembre 2018 , n. 136 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119), la parte venditrice presentava formale richiesta di affrancazione presso il Comune di Roma;
da qui la pronuncia di improseguibilità dell'azione;
-hanno proposto appello e censurando la decisione di primo grado, con due Parte_1 Parte_2 motivi – peraltro assolutamente disorganici e ridondanti – riconducibili complessivamente all'incostituzionalità della legge 17 dicembre 2018 , n. 136 per violazione degli artt. 3, 24, 25, 41, 47, 77 co. 2, 97, 101, 102, 104, 111, 117 co.1 Cost. ed art. 6 della convenzione Edu ed alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., 115, 116 e 132 c.p.c. e 74 disp. att. c.p.c. e dell'art. 31 commi 49 bis, ter e quater della l. 448/1998;
-si è costituita , chiedendo il rigetto dell'avverso appello con condanna alla refusione delle spese a carico Controparte_1 dell'appellante, anche in ragione della condotta processuale;
-istruito documentalmente, il giudizio è stato riservato in decisione a scioglimento della riserva assunta all'udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, in data 28 marzo 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc;
Ritenuto che
deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo medio tempore intervenuta, come da deposito di apposito certificato di avvenuta stipula della convenzione rilasciato dal Notaio, la convenzione di affrancazione con il Comune di Roma;
ed infatti:
-il Giudice di prime cure dava atto che l'odierna appellata dimostrava di aver depositato, in data 12/12/2019, richiesta di affrancazione presso il Comune di Roma, così attivando d'impulso il procedimento amministrativo necessario alla rimozione del vincolo di prezzo dell'immobile oggetto di causa, di cui alla Convenzione stipulata tra la “
[...] Per_
” e il con atto a rogito del notaio rep. n. 34539 del 23/05/2002, nelle more Parte_3 CP_2 paralizzando l'efficacia del contratto di trasferimento limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato nonché l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dagli acquirenti;
-il suddetto procedimento culminava con lo svincolo dell'immobile, giusta Convenzione con atto del CP_3 12.06.2024, Notar in Marino, rep. 1109/1011; sicché deve ritenersi estinto e, dunque, non esigibile il Persona_2 diritto di parte acquirente, odierno appellato, di pretendere la ripetizione della differenza del prezzo di cessione;
-ne discende che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere alla stregua dell'estinzione e della conseguente inesigibilità del diritto di pretendere la ripetizione del prezzo eccedente, atteso il perfezionamento dell'affrancazione del cespite, ai sensi del comma 49-quater del citato art. 31, come introdotto dal d.l. n. 119/2018 (Cass. Civ., Sez. II, sent. N. 14528/2024). Ritenuto, altresì, che, in assenza di espressa richiesta congiunta di compensazione delle spese di lite, occorre pronunciarsi sulla loro regolamentazione in virtù del principio di soccombenza virtuale o potenziale, delibando la fondatezza delle domande proposte nel presente giudizio di appello;
- preliminarmente si censura la palese violazione, ad opera di parte appellante, dei criteri di sinteticità e chiarezza degli atti processuali di cui al Decreto del Ministero della giustizia 7 agosto 2023 n. 11, emanato ad integrazione dell'art. 121 c.p.c, sia per quanto attiene ai requisiti dimensionali – ampiamente elusi – sia per quanto attiene alla verbosità e ripetitività della narrazione;
-nel merito, l'appellante lamenta, innanzitutto, la non applicabilità al caso de quo della normativa sopravvenuta, di cui alla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per contrarietà agli artt. 3, 24, 25, 41, 47, 77 co. 2, 97, 101, 102, 104, 111, 117 co.1 Cost. ed art. 6 della convenzione Edu. Tale motivo è infondato ed il Giudice di prime cure ha correttamente applicato la sopravvenuta novella legislativa, la quale, per espressa volontà del legislatore (il d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha disposto, con l'art. 25-undecies, comma 2, che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”) si applica ai processi già iniziati che abbiano a oggetto pretese nascenti da contratti di compravendita di alloggi di edilizia convenzionata agevolata, conclusi prima dell'entrata in vigore della suddetta normativa. È, altresì, priva di pregio – e peraltro rinunciata – la domanda di sospensione del giudizio e conseguente rimessione alla Corte costituzionale della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 25-undecies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 in riferimento, inter alia, agli artt. 3, 24, 42, 77,101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 del primo Prot. addiz. CEDU, già risolta nel senso dell'infondatezza dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 210/2021.
-con il secondo motivo, in gran parte inconferente al caso de quo, gli appellanti si dolgono dell'omessa dichiarazione di nullità parziale del contratto di compravendita limitatamente alla clausola del prezzo, non avendo la nuova normativa interpolato il regime delle nullità contrattuali, nonché della pronuncia di improseguibilità. Sebbene i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in materia riconoscano la nullità parziale per contrarietà a norme imperative cui consegue la sostituzione automatica della clausola difforme, secondo il combinato disposto degli artt. 1339 e 1419 co. 2 cc - senza riflessi invalidanti sulla restante regolamentazione contrattuale – a ben vedere, rispetto a tale motivo di impugnazione, l'interesse ad agire dell'appellante risulta carente - circostanza di per sé assorbente - tenuto conto che gli effetti di una pronuncia di nullità della clausola relativa al prezzo, in pendenza della procedura di rimozione del vincolo, sarebbero stati i medesimi. Ed infatti l'stanza di affrancazione attiva un procedimento amministrativo vincolato, in cui la p.a. sollecitata non gode di alcuna discrezionalità nel merito del provvedimento conclusivo;
ne deriva che, una volta presentata la richiesta di affrancazione, l'istante certamente otterrà il bene della vita atteso ed il contratto tornerà ad essere pienamente valido ed efficace, non ostando più il vincolo del prezzo oramai caducato (valendo quale sanatoria ex post del vizio). Di talché, avendo la venditrice dato prova della presentazione della domanda di affrancazione già in pendenza del giudizio di primo grado, gli appellanti non avrebbe in ogni caso conseguito alcun effetto utile ulteriore. Da ciò, deriva altresì la correttezza della dichiarazione di improseguibilità dell'azione di ripetizione, rilevato che la semplice pendenza della procedura amministrativa volta ad ottenere l'affrancazione del vincolo è elemento sufficiente a non esaminare la domanda di ripetizione di indebito, atteso il carattere non discrezionale della Pubblica Amministrazione in merito all'accoglimento dell'istanza. D'altronde il ha concluso il procedimento di affrancazione con la stipula CP_2 della Convenzione nonostante la diffida proposta – per così direutilitaristicamente - dagli odierni appellanti. L'azione, infatti, non si estingue con la domanda di affrancazione, ma si paralizza in ragione della sanatoria che produrrà sul vizio genetico dell'atto; in altri termini, risulterebbe inutiliter data.
- Infine, gli appellanti contestano la regolamentazione delle spese di lite, a parer loro erroneamente compensate nonostante la soccombenza virtuale di . Controparte_1 Tuttavia, è agevole rilevare che, a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 92, co. 2, c.p.c. - nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese di lite tra le parti anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni – si è nuovamente attribuita agli organi giudicanti una rinnovata discrezionalità, seppur parziale e censurabile, in merito alla sopportazione dei costi del giudizio per le fattispecie connotate da pari “gravita” ed
“eccezionalità” - rispetto alle ipotesi tipiche –, ma non iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate;
sicché necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Se la deroga alla regola della soccombenza si giustifica – nelle ipotesi tipiche - nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti, ebbene tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie: “tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva” (Corte costituzionale n. 77 sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018). Pertanto, l'iter motivazionale del giudice di prime cure è esente da vizi e conseguentemente il motivo è infondato;
-L'appello, dunque, qualora non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, avrebbe meritato il rigetto;
le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna gli appellanti, in solido, a rifondere all'appellato le spese di lite che si liquidano in € 9.991,00 oltre Iva e Cpa.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)