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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/06/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- NC Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 7202/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio e pendente tra
( ), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Agnese Guido,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Maria Gabriella Dell'Aquila,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 7202/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta sentenza n. 240/2023 pronunciata dal Tribunale di Brindisi e pubblicata in data 09/02/2023, passata in giudicato.
Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(Brindisi, 22/10/1997), (Brindisi, 20/04/2001) e Persona_2
(Brindisi, 18/10/2004). Persona_3
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato di lavorare quale operaio, precisando che la parte convenuta è in grado di soddisfare autonomamente le proprie necessità di vita, in quanto titolare di reddito proprio. Ha dedotto che i figli
[...]
e , sebbene maggiorenni, non hanno ancora raggiunto Per_2 Per_3 un'autosufficienza economica e convivono con lui, precisando che, in ragione della rottura del rapporto con la madre, rifiutano qualsivoglia contributo economico di costei al loro mantenimento.
Ha domandato: a) lo scioglimento del matrimonio;
b) nulla a titolo di assegno divorzile in favore di Con vittoria di spese di lite CP_1
(ricorso depositato il 31/10/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- si è costituita in giudizio non opponendosi alla CP_1 decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando di aver subito l'abbandono del marito, nonché, a propria insaputa, lo sfratto per morosità dalla casa familiare, precisando di aver potuto contare solo sull'ospitalità della sorella. Ha riferito che, nelle more del procedimento separativo, i figli e hanno deciso di trasferirsi dal Persona_2 Per_3 padre, mentre NC ed il lei figlio, sono rimasti a vivere presso costei.
Ha eccepito il difetto di una espressa rinuncia dei figli al proprio contributo al di loro mantenimento. Ha allegato di non percepire redditi, oltre
2 R.G. 7202/2024
all'assegno di mantenimento, e di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa, per scelta di entrambi i coniugi, se non, saltuariamente e in maniera irregolare, sporadiche attività di assistenza agli anziani o quale addetta alle pulizie.
Ha concluso domandando: a) lo scioglimento del matrimonio;
b) in via riconvenzionale, un assegno divorzile per sé pari ad € 500,00. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 11/02/2025).
1.4.- Con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., depositata in data
18/02/2025, la parte attrice ha eccepito la tardività, e conseguente inammissibilità, della domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta. Ha altresì contestato le avverse deduzioni in ordine alle cause della crisi coniugale, riconducendole alla relazione extraconiugale intrapresa dalla parte convenuta, asseritamente causa anche della rottura del rapporto madre-figli. Ha allegato di percepire un reddito mensile pari ad € 1.200,00, precisando di essere gravato da una delegazione di pagamento e da un pignoramento presso terzi.
1.5.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza di comparizione del
11/03/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1. si impegna a versare direttamente a favore di Parte_1
la somma mensile di € 150,00 sino al Persona_1
31/03/2026. Il pagamento avverrà entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso ed entro il giorno 15 per le mensilità successive;
2. si impegna a provvedere per intero al Parte_1 mantenimento di e;
Persona_2 Persona_3
3. rinuncia ad ottenere un contributo al proprio CP_1 mantenimento;
4. le parti si impegnano ad aggiornarsi ogni due settimane sulle condizioni di vita dei figli;
5. le spese saranno integralmente compensate.
3 R.G. 7202/2024
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta la volontà di costoro di regolare il loro divorzio alle condizioni concordate, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
1.6.- Il pubblico ministero non ha fatto pervenire le proprie determinazioni.
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge
898/1970, ossia:
o separazione dei coniugi, giusta sentenza del Tribunale di Brindisi n.
240/2023, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza dell'11/03/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7202/2024 introdotto con ricorso del
31/10/2024 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Brindisi in data
09/11/2009 tra (Brindisi, 11/04/1974) e Parte_1 CP_1
(Brindisi, 19/02/1975) ed iscritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del predetto Comune al n. 64, parte I, anno 2009;
4 R.G. 7202/2024
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza dell'11/03/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Brindisi per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 04/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- NC Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 7202/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio e pendente tra
( ), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Agnese Guido,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Maria Gabriella Dell'Aquila,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 7202/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta sentenza n. 240/2023 pronunciata dal Tribunale di Brindisi e pubblicata in data 09/02/2023, passata in giudicato.
Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(Brindisi, 22/10/1997), (Brindisi, 20/04/2001) e Persona_2
(Brindisi, 18/10/2004). Persona_3
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato di lavorare quale operaio, precisando che la parte convenuta è in grado di soddisfare autonomamente le proprie necessità di vita, in quanto titolare di reddito proprio. Ha dedotto che i figli
[...]
e , sebbene maggiorenni, non hanno ancora raggiunto Per_2 Per_3 un'autosufficienza economica e convivono con lui, precisando che, in ragione della rottura del rapporto con la madre, rifiutano qualsivoglia contributo economico di costei al loro mantenimento.
Ha domandato: a) lo scioglimento del matrimonio;
b) nulla a titolo di assegno divorzile in favore di Con vittoria di spese di lite CP_1
(ricorso depositato il 31/10/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- si è costituita in giudizio non opponendosi alla CP_1 decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando di aver subito l'abbandono del marito, nonché, a propria insaputa, lo sfratto per morosità dalla casa familiare, precisando di aver potuto contare solo sull'ospitalità della sorella. Ha riferito che, nelle more del procedimento separativo, i figli e hanno deciso di trasferirsi dal Persona_2 Per_3 padre, mentre NC ed il lei figlio, sono rimasti a vivere presso costei.
Ha eccepito il difetto di una espressa rinuncia dei figli al proprio contributo al di loro mantenimento. Ha allegato di non percepire redditi, oltre
2 R.G. 7202/2024
all'assegno di mantenimento, e di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa, per scelta di entrambi i coniugi, se non, saltuariamente e in maniera irregolare, sporadiche attività di assistenza agli anziani o quale addetta alle pulizie.
Ha concluso domandando: a) lo scioglimento del matrimonio;
b) in via riconvenzionale, un assegno divorzile per sé pari ad € 500,00. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 11/02/2025).
1.4.- Con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., depositata in data
18/02/2025, la parte attrice ha eccepito la tardività, e conseguente inammissibilità, della domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta. Ha altresì contestato le avverse deduzioni in ordine alle cause della crisi coniugale, riconducendole alla relazione extraconiugale intrapresa dalla parte convenuta, asseritamente causa anche della rottura del rapporto madre-figli. Ha allegato di percepire un reddito mensile pari ad € 1.200,00, precisando di essere gravato da una delegazione di pagamento e da un pignoramento presso terzi.
1.5.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza di comparizione del
11/03/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1. si impegna a versare direttamente a favore di Parte_1
la somma mensile di € 150,00 sino al Persona_1
31/03/2026. Il pagamento avverrà entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso ed entro il giorno 15 per le mensilità successive;
2. si impegna a provvedere per intero al Parte_1 mantenimento di e;
Persona_2 Persona_3
3. rinuncia ad ottenere un contributo al proprio CP_1 mantenimento;
4. le parti si impegnano ad aggiornarsi ogni due settimane sulle condizioni di vita dei figli;
5. le spese saranno integralmente compensate.
3 R.G. 7202/2024
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta la volontà di costoro di regolare il loro divorzio alle condizioni concordate, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
1.6.- Il pubblico ministero non ha fatto pervenire le proprie determinazioni.
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge
898/1970, ossia:
o separazione dei coniugi, giusta sentenza del Tribunale di Brindisi n.
240/2023, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza dell'11/03/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7202/2024 introdotto con ricorso del
31/10/2024 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Brindisi in data
09/11/2009 tra (Brindisi, 11/04/1974) e Parte_1 CP_1
(Brindisi, 19/02/1975) ed iscritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del predetto Comune al n. 64, parte I, anno 2009;
4 R.G. 7202/2024
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza dell'11/03/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Brindisi per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 04/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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