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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/07/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1962/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1962/2017
TRA
difeso dall'avv. MARRABELLO DANIELA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Contr
, rappresentati e difesi, i primi due dagli Avv.ti VALERIA CP_1 CP_2
GRANDIZIO ed ETTORE TRIOLO, la terza dall'avv. BRANCACCIO GRAZIELLA
RESISTENTI
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
GGETTO: Opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15 ottobre 2017, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13920179001497623, notificata il 4 ottobre
1 2017, fondata sulla cartella esattoriale n. 1392007000803914900, notificata in data 25 febbraio 2008, relativa a contributi previdenziali e sanzioni asseritamente dovuti per gli anni 2005 e 2006, per un importo complessivo di € 4.349,25.
2. Il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo e chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione.
3. Si costituivano in giudizio l' l e l' , CP_1 CP_2 Controparte_4 chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è fondato.
5. Dalla documentazione in atti risulta che la cartella esattoriale su cui si fonda l'intimazione opposta è stata notificata in data 25 febbraio 2008, mentre l'intimazione di pagamento è stata notificata solo in data 4 ottobre 2017, ossia oltre nove anni dopo.
6. Trattandosi di crediti previdenziali (contributi ), trova applicazione l'art. 3, CP_1 comma 9, della legge 335/1995, secondo cui i contributi si prescrivono nel termine di cinque anni, anche se iscritti a ruolo, in assenza di atti interruttivi idonei.
7. Nel caso in esame, non risultano prodotti né allegati atti interruttivi della prescrizione nel periodo compreso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione. Pertanto, alla data della notifica dell'intimazione (ottobre 2017), il credito era già prescritto.
8. Ne consegue l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, dovendosi accertare l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
9. Quanto alle spese di lite, considerato il comportamento difensivo dei due enti convenuti e la soccombenza piena, appare equo disporre la condanna in solido dell' e dell' al pagamento delle spese CP_1 Controparte_4 processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso;
2 2. Dichiara prescritto il credito previdenziale oggetto dell'intimazione di pagamento n. 13920179001497623 notificata il 4 ottobre 2017, fondata sulla cartella n.
1392007000803914900 del 25 febbraio 2008;
3. Dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata;
4. Condanna l' e l' , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_4 pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
1.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Così deciso, 01/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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