Articolo 45 della Legge 14 luglio 1950, n. 581
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15 ottobre 1950
Art. 45. (Ricorso per cassazione nelle controversie individuali di lavoro)

Il testo dell' art. 454 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 454 (Ricorso per cassazione). - Contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale, si puo' proporre ricorso per cassazione a norma del n. 3 dell'art. 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate".
Entrata in vigore il 15 ottobre 1950
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