Art. 45. (Ricorso per cassazione nelle controversie individuali di lavoro)
Il testo dell' art. 454 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 454 (Ricorso per cassazione). - Contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale, si puo' proporre ricorso per cassazione a norma del n. 3 dell'art. 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate".
Il testo dell' art. 454 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 454 (Ricorso per cassazione). - Contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale, si puo' proporre ricorso per cassazione a norma del n. 3 dell'art. 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate".