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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/07/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 352/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, nel proc. n. 352 /2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in SCAURI alla Parte_1 via Italo Balbo n. 9, presso lo studio dell'Avv. SIGNORE MADDALENA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
TU alla via Appia n. 783 presso lo studio dell'Avv. PALERMO ROBERTO
AT che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 9/07/2025.
FATTO E DIRITTO Letto il ricorso, visti i documenti prodotti e preso atto delle dichiarazioni di cui alla dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte depositate per l'udienza del
25/06/2025, ritiene il Tribunale che il ricorso meriti accoglimento, in quanto:
- i coniugi sono legalmente separati (come da accordo di separazione personale autorizzato dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino in data 25/06/2024);
- la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- i provvedimenti relativi alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 02/06/2007 in
TU (LT) tra e , come in epigrafe Parte_1 Controparte_1 generalizzati, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di TU (LT) al n.17, parte II, serie A, dell'anno 2007, alle condizioni tutte di cui al ricorso congiunto depositato il
20/02/2025, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TU (LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 9/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, nel proc. n. 352 /2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in SCAURI alla Parte_1 via Italo Balbo n. 9, presso lo studio dell'Avv. SIGNORE MADDALENA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
TU alla via Appia n. 783 presso lo studio dell'Avv. PALERMO ROBERTO
AT che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 9/07/2025.
FATTO E DIRITTO Letto il ricorso, visti i documenti prodotti e preso atto delle dichiarazioni di cui alla dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte depositate per l'udienza del
25/06/2025, ritiene il Tribunale che il ricorso meriti accoglimento, in quanto:
- i coniugi sono legalmente separati (come da accordo di separazione personale autorizzato dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino in data 25/06/2024);
- la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- i provvedimenti relativi alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 02/06/2007 in
TU (LT) tra e , come in epigrafe Parte_1 Controparte_1 generalizzati, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di TU (LT) al n.17, parte II, serie A, dell'anno 2007, alle condizioni tutte di cui al ricorso congiunto depositato il
20/02/2025, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TU (LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 9/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari