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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/04/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4048 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca RANDO
contro
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta RUGGERI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni congiunte delle parti:
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in IN il 9 giugno 1990 tra e , Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IN al n. 6, parte
II, serie A, anno 1990, e disporsi le conseguenti annotazioni;
2. statuire che il Signor contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1
(nato il [...]) con un assegno mensile di euro 500 sino al Per_1
dicembre 2024, di euro 300 dal gennaio al dicembre 2025, ritenendo che il figlio possa aver raggiunto l'autosufficienza economica completa da gennaio 2026 avendo già
concluso gli studi ed avendo iniziato a lavorare;
3. spese compensate e rinuncia reciproca da parte delle procuratrici delle parti alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 LPF.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/09/2024 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in IN (VI) in data 09/06/1990, nonché Controparte_1
la revoca dell'obbligo a proprio carico di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne , ovvero, in subordine, la riduzione del contributo. Per_1
Si costituiva in data 13/12/2024 la sig.ra dando atto di aver Controparte_1
raggiunto un accordo con il marito circa le condizioni di divorzio .
2 All'esito dell'udienza del 10/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi insistevano entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data certificata nell'accordo di separazione sottoscritto in data 15/03/2021 e raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non del Per_1
tutto economicamente autosufficiente, con un assegno mensile di euro 500 sino al dicembre 2024 e di euro 300 dal gennaio al dicembre 2025; ritiene il Tribunale che non
3 vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in IN (VI) il 09/06/1990 alle condizioni Parte_1 Controparte_1
conformi in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IN (VI) al n. 6, parte II, serie A, anno 1990;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4048 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca RANDO
contro
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta RUGGERI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni congiunte delle parti:
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in IN il 9 giugno 1990 tra e , Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IN al n. 6, parte
II, serie A, anno 1990, e disporsi le conseguenti annotazioni;
2. statuire che il Signor contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1
(nato il [...]) con un assegno mensile di euro 500 sino al Per_1
dicembre 2024, di euro 300 dal gennaio al dicembre 2025, ritenendo che il figlio possa aver raggiunto l'autosufficienza economica completa da gennaio 2026 avendo già
concluso gli studi ed avendo iniziato a lavorare;
3. spese compensate e rinuncia reciproca da parte delle procuratrici delle parti alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 LPF.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/09/2024 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in IN (VI) in data 09/06/1990, nonché Controparte_1
la revoca dell'obbligo a proprio carico di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne , ovvero, in subordine, la riduzione del contributo. Per_1
Si costituiva in data 13/12/2024 la sig.ra dando atto di aver Controparte_1
raggiunto un accordo con il marito circa le condizioni di divorzio .
2 All'esito dell'udienza del 10/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi insistevano entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data certificata nell'accordo di separazione sottoscritto in data 15/03/2021 e raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non del Per_1
tutto economicamente autosufficiente, con un assegno mensile di euro 500 sino al dicembre 2024 e di euro 300 dal gennaio al dicembre 2025; ritiene il Tribunale che non
3 vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in IN (VI) il 09/06/1990 alle condizioni Parte_1 Controparte_1
conformi in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IN (VI) al n. 6, parte II, serie A, anno 1990;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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