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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 16/10/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Daniele Venier Presidente
Dott. AL LL Consigliere rel.
Dott. Sergio Carnimeo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa con atto di citazione notificato in data 19.1.2024
e depositato in data 22.1.2024
da
(C.F. , in proprio e quale titolare Parte_1 CodiceFiscale_1
dell'Azienda Agricola IN OI (p.iva ), rappresentati e difesi P.IVA_1
dall'avv. Giovanni Martorana del foro di Pordenone e presso il suo studio elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto d'appello appellante
c o n t r o (C.F. in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Presidente della Regione in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati
LA RI e RI RO dell'Avvocatura regionale, giusta delibera della Giunta
regionale dd. 23.2.2024, n. 254 e procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
appellata e contro
Controparte_2
(C.F.:
[...]
), in persona del Direttore centrale, rappresentata e difesa dall'avv. Elda P.IVA_2
Massari dell'Avvocatura regionale, giusta delibera della Giunta regionale n. 255, dd.
23.02.2024, e procura allegata alla comparsa di costituzione in appello appellata
Conclusioni delle parti:
per l'appellante:
nel merito in via principale: riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi d'appello e conseguentemente: in via pregiudiziale e/o preliminare: sospendersi il procedimento e sottoporre ex art. 267 T.F.U.E. le seguenti questioni pregiudiziali alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: 1) «Se la norma di cui all'art.
2.1 della L.R.
F.V.G. 2011/5 e se il punto 2.4. della Raccomandazione del 13/7/2010 2010/C/2000
siano contrarie al diritto Europeo, ed in particolar modo con gli artt. 34 -35 -36 T.F.U.E.
nonché con gli artt. 16 e 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea»; 2) «Se la norma di cui al comma 1 all'art. 26 bis della direttiva 18/2001/CE che prevede che gli Stati membri “…possono adottare tutte le misure necessarie per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti…” possa essere interpretata, anche alla luce della secolare consuetudine praticata nelle campagne di tutto il mondo e descritta nel documento dell'ECoB Best Practice Documents for coexistence of genetically modified crops with conventional and organic farming -Maize crop production, nel senso che le misure positive per evitare la presenza involontaria di OGM o altri prodotti devono essere intraprese da coloro che coltivano le piante convenzionali o biologiche;
3) «Se vietare ad un coltivatore la possibilità di seminare piante OGM autorizzate per evitare la loro presenza involontaria in altri prodotti, e quindi per motivi diversi da danno o pericolo di danno alla salute umana, degli animali o per l'ambiente, sia coerente con quanto previsto all'art. 16 della Carta dei diritti dell'uomo come interposto dall'art. 6 del TUE»; in via subordinata, sempre in via pregiudiziale e/o preliminare: sospendersi il presente procedimento e, attesane la fondatezza e rilevanza,
sottoporre alla Corte Costituzionale le seguenti questioni: 1) dichiarata la rilevanza e la non manifesta infondatezza dei dubbi sollevati circa la compatibilità del divieto di seminare il mais OGM per la necessità di evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti andrà chiesto alla Corte Costituzionale «…se sia legittimo, ai sensi dell'art. 3, art. 41 della Costituzione, prevedere una discriminazione, vietando la coltivazione di piante OGM per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti dal momento che le piante OGM, Convenzionali e biologiche hanno le stesse caratteristiche di non arrecare danno alla salute umana, degli animali e dell'ambiente»; 2) dichiarata la rilevanza e la non manifesta infondatezza dei dubbi sollevati circa la compatibilità del divieto di seminare piante OGM per la necessità di evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti «…se sia legittimo, ai sensi dell'art. 23 della
Costituzione, imporre prestazioni patrimoniali, attraverso il divieto di coltivazione di piante OGM, ad un soggetto per avvantaggiare economicamente un altro soggetto…»;
nel merito: dichiararsi nulla, annullabile, illegittima e comunque inefficace l'ordinanza ingiunzione qui impugnata;
con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado, con distrazione ex art. 93 co. 3 c.p.c. in favore del procuratore che li ha anticipati.
Per l'appellata : Controparte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte adita: In via preliminare: -dichiarare l'inammissibilità
della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea per mancanza dei richiesti presupposti -dichiarare l'inammissibilità della prospettata questione di legittimità costituzionale per difetto di interesse ad agire e per difetto del nesso di incidentalità, nonchè in quanto manifestamente infondata;
In via principale: -rigettare l'appello e confermarne la sentenza impugnata del Tribunale di Pordenone n. 417/2023
dd.19.06.2023 e depositata in data 21.06.2023. -condannare parte appellante alle spese del presente giudizio d'appello.
Per l'appellata Controparte_2
:
[...]
Voglia codesta Ecc.ma Corte adita: - in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità
della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea e della questione di legittimità costituzionale per mancanza dei presupposti giuridici giustificativi;
- in via principale: rigettare l'appello e confermarne la sentenza impugnata del Tribunale
di Pordenone n. 417/2023. Con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio d'appello
Motivi della decisione
1. , titolare della ditta individuale “In RO”, proponeva ricorso avanti Parte_1
il Tribunale di Pordenone avverso l'ordinanza ingiunzione della CP_2 [...]
Controparte_2
8.10.2019, n. 070440, con la quale veniva accertata la coltivazione di mais
[...]
geneticamente modificato (GM MON810) in violazione dell'articolo 2.1 della legge regionale numero 5/ 2011 della ed irrogata Controparte_1
nei confronti del e dell'azienda In RO la sanzione pecuniaria di euro Pt_1
5.000,00.
2. Nel giudizio si costituivano la ed, a Controparte_1
seguito di ordinanza 8.5.2020, la
[...]
, eccependo l'inammissibilità Controparte_2
del ricorso e chiedendone nel merito il ricorso.
3. All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale era disposto rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia UE, con sentenza 21.6.2023, n. 417 il tribunale rigettava il ricorso,
compensando le spese di lite.
4. Il tribunale rilevava e riteneva che: la coltivazione di mais OGM da parte del era accertata;
la normativa di fonte eurocomunitaria – Dir. 2001/18/CE e Pt_1
raccomandazione 2010/C 200/01 - consentiva agli Stati membri di adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti, anche vietando l'introduzione di coltivazioni GM in vaste zone del territorio, alla condizione che in tali zone non fosse possibile raggiungere in altro modo un sufficiente grado di purezza delle colture non GM e che le misure adottate fossero proporzionali;
la Corte
Costituzionale italiana aveva stabilito che la materia apparteneva alla competenza legislativa delle Regioni;
la aveva adeguato Controparte_1
il proprio ordinamento alla normativa comunitaria emanando la L. R. 5/2011,
modificata con L.R. 15/2014 che aveva escluso, all'art. 2.1, la coltivazione di mais
OGM in tutto il territorio regionale;
la relazione accompagnatoria alla L.R. 15/2014
dava conto delle analisi condotte sulle caratteristiche topografiche e climatiche del territorio regionale e sulle caratteristiche strutturali ed organizzative della produzione agricola, frammentata in una molteplicità di micro aziende la cui organizzazione produttiva non consentiva di assicurare efficaci misure di contenimento dei fenomeni di commistione tra colture OGM e non OMG;
il divieto di coltivazione del mais OMG
rispondeva perciò a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, mentre non erano ravvisabili possibili conflitti tra la normativa regionale e le norme comunitarie e costituzionali interne.
5. Avverso la decisione ha interposto appello il , in proprio e quale titolare Pt_1
della ditta individuale “In RO”, affidato a cinque motivi, deducendo in estrema sintesi:
i) con il primo motivo, che il divieto della libera circolazione di una merce per motivi economici contrasta con le norme dei Trattati europei, segnatamente con l'art. 36
TFUE e con la costante giurisprudenza della CGUE. Sostiene che i divieti alla libera circolazione di una merce attivabili ex art. 36 del TFUE non hanno carattere economico, mentre il divieto di coltivazione di un OGM, come ribadito dal 4° comma del paragrafo 1.2 della Raccomandazione 2010/C 200/01, si basa solo su considerazioni economiche. Chiede pertanto un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte
di Giustizia UE al fine di sottoporle la questione della conformità degli orientamenti indicati nella Raccomandazione 2010/C 200/01, recepiti dalla norma regionale, con i
Trattati europei;
ii) con il secondo motivo, che la pronuncia contrasta con il primato del diritto eurocomunitario rispetto a quello interno e con il dovere del giudice nazionale di disapplicare le norme nazionali/regionali in contrasto con il diritto europeo. Sostiene
che la norma regionale, impedendo, per motivi economici, la libera circolazione della merce seme mais OGM all'interno del territorio friulano, si pone in contrasto con gli artt. 34, 35 e 36 del TFUE e avrebbe perciò dovuto essere disapplicata dal tribunale;
iii) con il terzo motivo, che erroneamente il tribunale ha ritenuto ragionevole e proporzionale il divieto di coltivazione di mais OGM introdotto dalla L.R. 15/2014, alla luce delle sole considerazioni sulla struttura economico/sociale delle aziende agricole friulane e sulle caratteristiche del territorio friulano, contenute nella relazione accompagnatoria alla legge. Sostiene che le valutazioni e le scelte discrezionali del legislatore interno debbono pur sempre collocarsi entro i limiti dettati dai Trattati
europei ed in particolare nel rispetto del principio che nel mercato unico europeo non si può vietare la libera circolazione di una merce se non per motivi di danno o pericolo di danno per la salute umana, degli animali e dell'ambiente, nessuno dei quali viene evocato nella Raccomandazione e nella L.R.; che la pratica della coesistenza tra colture
OGM e non OGM è assodata nelle campagne europee;
che una sperimentazione condotta in Catalogna aveva dimostrato la possibilità per il coltivatore di mais convenzionale e/o biologico di evitare commistioni con le colture di mais OGM con l'impiego di tecniche non costose;
che la scheda tecnica presentata dalla Regione FVG
alla Commissione a sostegno della decisione di vietare la coltivazione del mais OGM
non dimostrava l'impossibilità di ottenere una percentuale di commistione sotto i minimi di legge;
che le misure per evitare la commistione sono a carico di chi subisce i danni economici che ne derivano, non del coltivatore di mais da cui deriva la commistione;
che non è legittimo vietare la coltivazione di un tipo di mais per preservare gli interessi dei coltivatori di mais di tipo diverso;
che nel territorio friulano era praticata la commistione tra mais di tipi differenti, senza che all'agricoltore, che coltivava il mais da cui proveniva la fonte della commistione negativa, fosse stato impedito di continuare a coltivare sul suo terreno ciò che riteneva più conveniente;
che la sproporzione del divieto di coltivazione di mais OGM era dimostrata dalla petizione alla da parte di 400 coltivatori friulani intenzionati a coltivare mais OGM e CP_1
dalla ristretta estensione dei terreni coltivati a mais biologico rispetto al totale di quelli coltivati a mais;
che il divieto contrastava con l'obbligo per gli stati membri garantire la possibilità dei produttori di tutte le tipologie di mais di esercitare la possibilità di scelta tra diverse tipologie di coltura;
iv) con il quarto motivo, l'appellante sostiene che l'ordinanza è annullabile per carenza dell'elemento soggettivo e difetto di motivazione, in quanto trova di fatto sostegno nella relazione tecnica accompagnatoria alla legge regionale, non richiamata nel provvedimento sanzionatorio e della quale il non aveva conoscenza prima del Pt_1
deposito nel corso del giudizio di opposizione;
v) con il quinto motivo, nel quale vengono nuovamente e diffusamente trattati vari profili relativi alla coesistenza ed alla commistione di colture, che il divieto di coltivazione del mais OGM è contrario agli art. 3 e 23 Cost.; che la Regione FVG non ha dimostrato che le immissioni di polline da campi di OGM verso altri appezzamenti,
superi la normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c.; che il divieto comporta una limitazione della libertà d'impresa per gli imprenditori agricoli che svolgono la loro attività economica nella Regione FVG, in contrasto, in quanto irrispettosa del principio di proporzionalità, con quanto contemplato dall'art. 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
2. La e la Controparte_1 [...]
si Controparte_2 sono costituite anche in questo grado, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6. I motivi primo, secondo, terzo e quinto sono infondati, per le ragioni di seguito esposte.
6.1 Divieto di coltivazione del mais OGM previsto dalla legge regionale ed ordinamento comunitario. Richiesta di nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia UE
La questione della conformità all'ordinamento comunitario del divieto di coltivazione di mais OGM nell'intero territorio regionale, posto dall'art.
2.1. della L.R. 5/2011, è
stata sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea mediante rinvio pregiudiziale in interpretazione ex art. 267 TFUE disposto dal tribunale di Pordenone
con ordinanza 4.1.2021.
In particolare, il tribunale aveva sottoposto alla Corte di Giustizia le seguenti questioni:
“1) se il divieto posto dall'art.
2.1 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n.
5/2011, il quale introduce misure di coesistenza che si risolvono nel divieto di coltivare la varietà di mais MON 810 nel territorio della Regione FVG, sia conforme o si ponga in contrasto con l'intero impianto della Direttiva 2001/18, anche alla luce del
Regolamento 1829/2003 e di quanto specificato nella Raccomandazione 210/C200/01;
2) se il predetto divieto possa anche costituire una misura ad effetto equivalente e si ponga quindi in contrasto con gli artt. 34, 35, e 36 TFUE.”
Con sentenza 7.7.2022 (Causa C-24/21) la Corte UE così ha disposto: “1) L'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come
modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, letto alla luce di tale regolamento e della
raccomandazione della Commissione del 13 luglio 2010 recante orientamenti per
l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza
involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, deve essere interpretato
nel senso che esso non osta a una misura nazionale che vieta, al fine di evitare la
presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altri prodotti, la
coltivazione nel territorio di una regione dello Stato membro di cui trattasi di
organismi geneticamente modificati autorizzati in forza del regolamento n. 1829/2003,
a condizione che tale misura consenta di raggiungere l'obiettivo di garantire ai
produttori e ai consumatori la scelta tra prodotti provenienti da colture geneticamente
modificate e prodotti provenienti da colture biologiche o convenzionali e che, alla luce
delle peculiarità di dette colture in tale territorio, la suddetta misura sia necessaria a
raggiungere tale obiettivo e sia proporzionata ad esso.
2) Qualora una misura nazionale vieti, nel territorio di una regione dello Stato membro
di cui trattasi, la coltivazione di organismi geneticamente modificati autorizzati in
forza del regolamento n. 1829/2003, in conformità all'articolo 26 bis della direttiva
2001/18, come modificata dal regolamento n. 1829/2003, letto alla luce di tale
regolamento e della raccomandazione della Commissione del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per
evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, non
è necessario verificare, ulteriormente e distintamente, se tale misura sia conforme agli
articoli da 34 a 36 TFUE”.
La pronuncia della Corte UE ha dunque affermato la compatibilità con il diritto comunitario di disposizioni di uno Stato membro (dal punto di vista dell'ordinamento comunitario, non rileva se si tratti di norme interne di fonte statale o regionale) che, al fine di evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altri prodotti, vietino la coltivazione 'nel territorio di una regione dello Stato membro' di organismi OGM, purchè il divieto risponda ai requisiti di necesità e proporzionalità e non comprometta la facoltà di scelta tra prodotti provenienti da diverse tipologie di colture.
Alla luce di tale pronuncia, va respinta la domanda proposta in via preliminare dall'appellante, di nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte UE vertente sulla medesima questione della contrarietà dell'art.
2.1 della L.R n. 5/2011 con il diritto comunitario,
atteso che: i) nella sentenza 7.7.2022 (C-24/21) è stata espressamente esaminata, tra le fonti della disciplina comunitaria, anche la raccomandazione della Commissione 13
luglio 2010; ii) la sentenza della Corte UE ha chiarito (parr. 43 ss.) che ai sensi dell'art. 26 bis, paragrafo 1 della direttiva 2001/18, spetta agli Stati membri la facoltà di adottare le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali, sicchè – volta che siano rispettati i requisiti di necessità e proporzionalità e salvaguardata la facoltà di scelta – rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale, e non pone questioni interpretative della normativa comunitaria,
stabilire quali misure positive debbano essere a tal fine adottate e quali soggetti siano tenuti ad implementarle;
iii) non si ravvisano i presupposti per investire la Corte di
Giustizia della questione della compatibilità della norma regionale con l'art. 16 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - “E' riconosciuta la libertà
d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali”.
La Corte UE ha già ribadito le condizioni in presenza delle quali le misure limitative della facoltà di coltivare mais OGM sono compatibili con il diritto comunitario ed ha affidato al giudice nazionale il compito di verificarne la sussistenza;
sicchè, volta che tale verifica sortisca esito positivo, la misura restrittiva è conforme al diritto dell'Unione e, di conseguenza, non lesiva della libertà d'impresa per come tutelata dall'art. 16 della Carta.
6.2. Divieto di coltivazione del mais OGM e rispetto dei requisiti di necessità,
proporzionalità, garanzia di scelta tra colture diverse per produttori e consumatori.
6.2.1. La normativa comunitaria, siccome interpretata dalla Corte UE, consente in linea di principio l'introduzione del divieto di coltivazione di mais OGM che riguardi una regione del territorio di uno Stato membro. Non è dunque illegittimo, per ciò solo che si estenda all'interezza del territorio regionale del F.V.G. il divieto stabilito dall'art.
2.1 della L.R. 5/2011. 6.2.2. La compatibilità in concreto del divieto con il diritto comunitario va verificata alla stregua dei principi indicati nella raccomandazione della Commissione 13.7.2010
(Corte di Giustizia UE 7.7.2022, Causa C-24/21, parr. 49 a 58).
6.2.3. Il par.
2.2. della Raccomandazione CE 13.7.2010 chiarisce che l'obiettivo perseguito dalle misure per evitare la presenza involontaria di OGM in altre colture è
“la tutela delle esigenze specifiche degli agricoltori che operano secondo metodi convenzionali o biologici”.
6.2.4. Tenuto conto della suindicata prospettiva nella quale occorre collocarsi per valutare l'adeguatezza delle misure, va anzitutto rilevato, per un verso, che la commistione tra colture, incidendo sulle caratteristiche del prodotto immesso sul mercato, opera di per se in senso contrario all'obiettivo di garantire la scelta di produttori e consumatori tra mais OGM e non OGM;
per altro verso, che il divieto di colture transgeniche stabilito dalla legge regionale - per quanto reso manifesto dal tenore stesso della norma nonché dalla relazione tecnica preparatoria su cui si tornerà
in appresso ed in assenza di contrarie evidenze – non è rivolta a perseguire finalità
diverse dall'obiettivo di impedire quella contaminazione, e perciò di tutelare, nel senso sopra esposto, la facoltà di scelta di produttori e consumatori.
6.2.5. Autoevidente essendo l'idoneità del divieto radicale di coltivazione di mais
OGM ad impedire la commistione involontaria, la misura soddisfa anche le condizioni di necessarietà e proporzionalità rispetto al conseguimento di tale obiettivo.
6.2.6. Dalla appena richiamata relazione tecnica della
[...]
(doc. Controparte_2
1c fascicolo di primo grado Regione FVG;
docc. 3 e 4 fascicolo di primo grado
PP. F.V.G.), si apprende, in particolare, che: Controparte_3
- a livello regionale il mais è la principale coltura a seminativo e occupa il 45% della superficie a seminativi (dati Censimento Agricoltura 2010) e poco più dell'80% delle superfici a cereali da granella. La superficie coltivata a in regione è pari a (93.065 CP_4
ettari) di cui la gran parte utilizzata per la produzione di granella 91.404 ettari (dati
ISTAT 2011) e ogni anno si stima che non meno di 15.000 ettari siano destinati a filiere produttive che richiedono mais di qualità per la trasformazioni ad elevato valore aggiunto (Relazione, doc. cit., pag. 16);
- elemento strutturale critico della filiera produttiva del mais è l'elevata frammentazione aziendale. Il sistema produttivo cerealicolo regionale, a causa delle modeste dimensioni aziendali, è spesso caratterizzato da una bassa specializzazione a cui si associa una prevalente delega all'esecuzione di molte operazioni colturali a contoterzisti, tra cui l'esecuzione delle semine, dei trattamenti insetticidi ed in particolare della raccolta, senza che esista una programmazione delle semine e delle raccolte (ib., pag. 17);
- la richiesta di mais friulano per la trasformazione industriale è notevole e sta aumentando la richiesta di prodotto OGM free, non solo per uso alimentare, ma anche zootecnico. Nel prodotto “OGM free”, il livello di OGM ammesso è variabile in funzione dei contratti commerciali di volta in volta stipulati: si va dalla soglia di etichettatura dello 0,9% prevista dalla normativa europea, fino all'assenza assoluta,
passando attraverso il Limite di Quantificazione (LOQ= Limit of Quantification),
generalmente pari allo 0,1% ed il Limite di rilevazione (LOD= Limit of Detection),
generalmente pari allo 0,01%. Le industrie di trasformazione effettuano sistematici controlli sulla qualità del mais e controlli a campione della presenza di OGM,
considerata la sostanziale assenza di colture di mais transgenico in Italia fino al 2013.
Le partite non conformi possono essere rifiutate o declassate alla trasformazione in produzioni aventi minore valore commerciale. Il problema della presenza involontaria di OGM nei prodotti semilavorati o trasformati non riguarda soltanto il mercato nazionale o comunitario, ma anche quello extraeuropeo dove vigono diverse soglie di tolleranza tramite accordi con i centri di raccolta (ib., pag. 19);
- è stata presa in considerazione la possibilità di adottare misure di coesistenza tra colture maidicole OGM ed OGM free, individuando le aree a tal fine destinabili e valutando mediante simulazioni l'impatto delle misure ipotizzate rispetto al territorio della Regione, alla sua conformazione ed alle sue caratteristiche. I dati delle simulazioni, esposti nella tabella a pag. 27, hanno evidenziato come proprio a causa dell'elevatissima frammentazione della proprietà e della molteplicità di soggetti conduttori, anche una piccola percentuale di conduttori che abbiano la necessità o la volontà di coltivare prodotto OGM free, ha una fortissima ripercussione sulla possibilità di coltivazione di mais OGM sul territorio regionale (ib., pagg. 25-27); - l'applicazione delle misure di coesistenza comporta la possibilità di produrre mais
OGM in una porzione estremamente ridotta del territorio regionale, la cui ampiezza e collocazione è peraltro destinata a mutare anno per anno, a seconda delle localizzazioni degli appezzamenti in cui si produce mais OGM free e dell'eventuale modifica della localizzazione degli apiari. Inoltre, la possibilità di produrre mais OGM anche in piccole porzioni del territorio regionale, comporterebbe conseguenze negative in termini di aggravio dei costi per l'intero sistema produttivo maidicolo (ib., pagg. 29-
30).
- il grado di commistione tra colture di mais OGM e non OGM nella Regione
[...]
è fortemente influenzato da fattori - nella fase dell'impollinazione, la CP_1
rilevante frammentazione esistente a livello di aziende e di appezzamenti nonché i picchi di ventosità che si registrano nel periodo estivo in parte della pianura a vocazione maidicola;
nella fase della raccolta, le modalità con cui avviene la trebbiatura da parte dei contoterzisti, senza una preventiva programmazione dell'ordine dei campi da lavorare e con poca attenzione alle operazioni di pulizia negli intervalli tra la raccolta di appezzamenti di conduttori diversi. Il documento tecnico dell'ECoB relativo al mais ha infatti evidenziato che nelle mietitrebbie, dopo l'esecuzione di una raccolta, possono permanere da 15 a 50 kg d i granella in grado di inquinare il prodotto della successiva trebbiatura;
è così potenzialmente possibile avere una commistione di OGM
dell'ordine del 1 % solo nella fase della raccolta;
nella fase della conservazione ed essiccazione la mancanza di un numero adeguato di strutture tecnicamente in grado di realizzare un controllo puntuale della qualità del prodotto conferito, e con enormi difficoltà a garantire la segregazione delle diverse linee di essicazione oltre che a gestire le eventuali partite non conformi – il cui superamento può essere assicurato solo dalla misura dell'esclusione delle colture OGM (ib.,pag. 30);
- proprio in ragione delle caratteristiche delle aziende produttrici e delle condizioni di produzione e raccolta, in caso di adozione delle misure di coesistenza i centri di raccolta si troveranno nella necessità di introdurre ulteriori sistemi di controllo delle produzioni in ingresso nello stabilimento, con particolare riferimento ai centri che forniscono mais non OGM con elevati livelli di purezza ed ai centri strutturalmente non in grado di gestire linee separate di essicazione. L'introduzione di tali controlli comporterà
l'inevitabile incremento dei costi di produzione sostenuti dai centri, non solo in ragione delle spese vive per il campionamento e le relative analisi, ma, considerando che la presenza di OGM non può essere accertata con metodi rapidi (come avviene ora per le aflatossine), anche in ragione della necessità di stoccare temporaneamente il prodotto fino a che l'assenza di OGM non viene confermata. Analogo aumento dei costi riguarderebbe anche le industrie di trasformazione che già attualmente effettuano a campione i controlli OGM sulle partite in ingresso in un contesto produttivo comunque ancora caratterizzato dalla pressoché assenza di coltivazioni transgeniche. Qualora
fossero adottate le misure di coesistenza, pur in presenza di ridotte superfici coltivabili con OGM, sicuramente gli stabilimenti di trasformazione dovrebbero effettuare le analisi per verificare la presenza di OGM su tutti i conferimenti e non più a campione,
con il rischio di perdita di una quota di mercato a favore delle produzioni provenienti da regioni/nazioni dove non esistono coltivazioni transgeniche. L'aumento dei costi si ripercuoterà necessariamente anche sul prezzo riconosciuto ai produttori che aderiscono a filiere OGM free, con evidente perdita di reddito proprio, se non addirittura esclusivamente, a carico di coloro e che ora riescono ad ottenere margini di ricavi superiori (ib., pag. 31).
6.2.7. Alla luce di quanto precede, deve dunque riconoscersi che il divieto di coltivazione di mais OGM è misura necessaria ad impedire la contaminazione con colture tradizionali/biologiche e che non è sa tal fine sproporzionata, considerati i limitati risultati conseguibili attraverso alternative misure di coesistenza ed i costi di adattamento che queste ultime richiederebbero all'intero sistema produttivo, dovendo sottolinearsi a tale ultimo riguardo come la raccomandazione CE 13.7.2010
puntualizzi, al par. 2.2, che “le misure di coesistenza devono evitare oneri non necessari carico degli agricoltori”.
6.2.8. Tale conclusione non è infirmata dai rilievi dell'appellante. Proprio perché la valutazione di compatibilità va effettuata in concreto – dovendosi tener conto, come ancora si esprime il par.
2.2. della Raccomandazione 13.7.2010, dei 'vincoli e caratteristiche regionali e locali, quali la forma e le dimensioni dei campi in una data regione, la frammentazione e la dispersione geografica dei campi di proprietà di singole aziende agricole e le pratiche di gestione agricola regionali' – non giova invocare in via generale la coesistenza 'nelle campagne europee' di colture OGM ed OGM free,
ovvero richiamare gli esiti di una sperimentazione condotta in Catalogna, senza dimostrarne la comparabilità, per le caratteristiche di conformazione del territorio e climatiche nonché di strutturazione del tessuto aziendale, con quelle del Controparte_1 ; né importa sostenere che in si verifichi commistione tra
[...] Controparte_1
mais di tipi differenti, poiché la sola commistione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina in esame è quella con mais OGM.
6.2.9. Va conclusivamente ritenuta la conformità della norma scrutinata con l'ordinamento comunitario.
6.3. Divieto di coltivazione del mais OGM. Illegittimità costituzionale. Violazione
dell'art. 52 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Violazione dell'art. 844 c.c.
Da quanto precedentemente esposto (parr.
6.2.6 e 6.2.7) deriva che non possono considerarsi irragionevoli le valutazioni e scelte che, nell'ambito e nel rispetto del quadro normativo comunitario, hanno indotto il legislatore regionale a statuire il divieto delle colture mais OGM. Il divieto non contrasta con la libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., che non è assoluto incontrando i limiti di cui al secondo comma dell'art. 41 Cost. e che non è nella specie pregiudicato dalla norma regionale,
che non impedisce all'appellante l'esercizio della propria impresa agricola, ma solo esclude, a tutela di interessi collettivi e nel rispetto di principi di necessità e proporzionalità, che essa possa dedicarsi alla coltivazione di una determinata tipologia di prodotto. Analoghe considerazioni valgono quanto alla prospettava violazione da parte della norma regionale dell'art. 52 della Carta dei Diritti Fondamentali
dell'Unione Europea. Quanto al prospettato contrasto con l'art. 23 Cost., va rilevato come la norma regionale non stabilisca alcuna prestazione personale o patrimoniale, la cui imposizione in ogni caso è soggetta ex art. 23 cit. a riserva di legge, requisito rispettato nella specie.
E' inconferente il richiamo all'art. 844 c.c., che regola, come noto, la materia delle immissioni nei rapporti tra soggetti privati.
6.4. Annullabilità della sanzione per carenza dell'elemento soggettivo e difetto di motivazione (quarto motivo).
Il motivo è privo di fondamento.
L'appellante ha posto in essere in piena consapevolezza l'attività di coltivazione di mais OGM. L'antigiuridicità della condotta discende dal suo diretto contrasto con il divieto posto dall'art.
2.1. L. R. 5/2011. La coscienza e volontà della condotta antigiuridica integra l'elemento soggettivo della violazione contestata. Non ha rilevanza, ai fini di escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo, l'allegazione secondo cui l'appellante avrebbe ignorato il contenuto della Relazione tecnica accompagnatoria del disegno di legge regionale, atteso che, in disparte l'assenza di prova di tale asserita ignoranza, la Relazione non concorre a definire gli elementi oggettivi dell'illecito, i quali sono tutti contenuti nella norma di legge violata;
fermo restando che la soggettiva convinzione dell'illegittimità del divieto normativo non costituisce scriminante per il trasgressore. Per la medesima ragione, che gli elementi costitutivi dell'illecito sono definiti mediante il richiamo alla condotta materiale ed al precetto giuridico violato, il provvedimento sanzionatorio non necessità di alcun richiamo ad atti ulteriori, quale la Relazione tecnica della Direzione Centrale AA.PP. F.V.G., restando perciò immune rispetto alla censura di invalidità per difetto di motivazione.
7. Al rigetto dell'appello consegue la tassazione delle spese secondo soccombenza.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese del grado, che liquida in favore di ciascuna in euro 1.923,00 per competenze, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza del presupposto del rigetto dell'impugnazione, ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso in Trieste, il 9 luglio 2024
Il Presidente
Dott. Daniele Venier
Il Consigliere Est.
Dott. AL LL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Daniele Venier Presidente
Dott. AL LL Consigliere rel.
Dott. Sergio Carnimeo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa con atto di citazione notificato in data 19.1.2024
e depositato in data 22.1.2024
da
(C.F. , in proprio e quale titolare Parte_1 CodiceFiscale_1
dell'Azienda Agricola IN OI (p.iva ), rappresentati e difesi P.IVA_1
dall'avv. Giovanni Martorana del foro di Pordenone e presso il suo studio elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto d'appello appellante
c o n t r o (C.F. in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Presidente della Regione in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati
LA RI e RI RO dell'Avvocatura regionale, giusta delibera della Giunta
regionale dd. 23.2.2024, n. 254 e procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
appellata e contro
Controparte_2
(C.F.:
[...]
), in persona del Direttore centrale, rappresentata e difesa dall'avv. Elda P.IVA_2
Massari dell'Avvocatura regionale, giusta delibera della Giunta regionale n. 255, dd.
23.02.2024, e procura allegata alla comparsa di costituzione in appello appellata
Conclusioni delle parti:
per l'appellante:
nel merito in via principale: riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi d'appello e conseguentemente: in via pregiudiziale e/o preliminare: sospendersi il procedimento e sottoporre ex art. 267 T.F.U.E. le seguenti questioni pregiudiziali alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: 1) «Se la norma di cui all'art.
2.1 della L.R.
F.V.G. 2011/5 e se il punto 2.4. della Raccomandazione del 13/7/2010 2010/C/2000
siano contrarie al diritto Europeo, ed in particolar modo con gli artt. 34 -35 -36 T.F.U.E.
nonché con gli artt. 16 e 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea»; 2) «Se la norma di cui al comma 1 all'art. 26 bis della direttiva 18/2001/CE che prevede che gli Stati membri “…possono adottare tutte le misure necessarie per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti…” possa essere interpretata, anche alla luce della secolare consuetudine praticata nelle campagne di tutto il mondo e descritta nel documento dell'ECoB Best Practice Documents for coexistence of genetically modified crops with conventional and organic farming -Maize crop production, nel senso che le misure positive per evitare la presenza involontaria di OGM o altri prodotti devono essere intraprese da coloro che coltivano le piante convenzionali o biologiche;
3) «Se vietare ad un coltivatore la possibilità di seminare piante OGM autorizzate per evitare la loro presenza involontaria in altri prodotti, e quindi per motivi diversi da danno o pericolo di danno alla salute umana, degli animali o per l'ambiente, sia coerente con quanto previsto all'art. 16 della Carta dei diritti dell'uomo come interposto dall'art. 6 del TUE»; in via subordinata, sempre in via pregiudiziale e/o preliminare: sospendersi il presente procedimento e, attesane la fondatezza e rilevanza,
sottoporre alla Corte Costituzionale le seguenti questioni: 1) dichiarata la rilevanza e la non manifesta infondatezza dei dubbi sollevati circa la compatibilità del divieto di seminare il mais OGM per la necessità di evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti andrà chiesto alla Corte Costituzionale «…se sia legittimo, ai sensi dell'art. 3, art. 41 della Costituzione, prevedere una discriminazione, vietando la coltivazione di piante OGM per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti dal momento che le piante OGM, Convenzionali e biologiche hanno le stesse caratteristiche di non arrecare danno alla salute umana, degli animali e dell'ambiente»; 2) dichiarata la rilevanza e la non manifesta infondatezza dei dubbi sollevati circa la compatibilità del divieto di seminare piante OGM per la necessità di evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti «…se sia legittimo, ai sensi dell'art. 23 della
Costituzione, imporre prestazioni patrimoniali, attraverso il divieto di coltivazione di piante OGM, ad un soggetto per avvantaggiare economicamente un altro soggetto…»;
nel merito: dichiararsi nulla, annullabile, illegittima e comunque inefficace l'ordinanza ingiunzione qui impugnata;
con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado, con distrazione ex art. 93 co. 3 c.p.c. in favore del procuratore che li ha anticipati.
Per l'appellata : Controparte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte adita: In via preliminare: -dichiarare l'inammissibilità
della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea per mancanza dei richiesti presupposti -dichiarare l'inammissibilità della prospettata questione di legittimità costituzionale per difetto di interesse ad agire e per difetto del nesso di incidentalità, nonchè in quanto manifestamente infondata;
In via principale: -rigettare l'appello e confermarne la sentenza impugnata del Tribunale di Pordenone n. 417/2023
dd.19.06.2023 e depositata in data 21.06.2023. -condannare parte appellante alle spese del presente giudizio d'appello.
Per l'appellata Controparte_2
:
[...]
Voglia codesta Ecc.ma Corte adita: - in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità
della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea e della questione di legittimità costituzionale per mancanza dei presupposti giuridici giustificativi;
- in via principale: rigettare l'appello e confermarne la sentenza impugnata del Tribunale
di Pordenone n. 417/2023. Con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio d'appello
Motivi della decisione
1. , titolare della ditta individuale “In RO”, proponeva ricorso avanti Parte_1
il Tribunale di Pordenone avverso l'ordinanza ingiunzione della CP_2 [...]
Controparte_2
8.10.2019, n. 070440, con la quale veniva accertata la coltivazione di mais
[...]
geneticamente modificato (GM MON810) in violazione dell'articolo 2.1 della legge regionale numero 5/ 2011 della ed irrogata Controparte_1
nei confronti del e dell'azienda In RO la sanzione pecuniaria di euro Pt_1
5.000,00.
2. Nel giudizio si costituivano la ed, a Controparte_1
seguito di ordinanza 8.5.2020, la
[...]
, eccependo l'inammissibilità Controparte_2
del ricorso e chiedendone nel merito il ricorso.
3. All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale era disposto rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia UE, con sentenza 21.6.2023, n. 417 il tribunale rigettava il ricorso,
compensando le spese di lite.
4. Il tribunale rilevava e riteneva che: la coltivazione di mais OGM da parte del era accertata;
la normativa di fonte eurocomunitaria – Dir. 2001/18/CE e Pt_1
raccomandazione 2010/C 200/01 - consentiva agli Stati membri di adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti, anche vietando l'introduzione di coltivazioni GM in vaste zone del territorio, alla condizione che in tali zone non fosse possibile raggiungere in altro modo un sufficiente grado di purezza delle colture non GM e che le misure adottate fossero proporzionali;
la Corte
Costituzionale italiana aveva stabilito che la materia apparteneva alla competenza legislativa delle Regioni;
la aveva adeguato Controparte_1
il proprio ordinamento alla normativa comunitaria emanando la L. R. 5/2011,
modificata con L.R. 15/2014 che aveva escluso, all'art. 2.1, la coltivazione di mais
OGM in tutto il territorio regionale;
la relazione accompagnatoria alla L.R. 15/2014
dava conto delle analisi condotte sulle caratteristiche topografiche e climatiche del territorio regionale e sulle caratteristiche strutturali ed organizzative della produzione agricola, frammentata in una molteplicità di micro aziende la cui organizzazione produttiva non consentiva di assicurare efficaci misure di contenimento dei fenomeni di commistione tra colture OGM e non OMG;
il divieto di coltivazione del mais OMG
rispondeva perciò a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, mentre non erano ravvisabili possibili conflitti tra la normativa regionale e le norme comunitarie e costituzionali interne.
5. Avverso la decisione ha interposto appello il , in proprio e quale titolare Pt_1
della ditta individuale “In RO”, affidato a cinque motivi, deducendo in estrema sintesi:
i) con il primo motivo, che il divieto della libera circolazione di una merce per motivi economici contrasta con le norme dei Trattati europei, segnatamente con l'art. 36
TFUE e con la costante giurisprudenza della CGUE. Sostiene che i divieti alla libera circolazione di una merce attivabili ex art. 36 del TFUE non hanno carattere economico, mentre il divieto di coltivazione di un OGM, come ribadito dal 4° comma del paragrafo 1.2 della Raccomandazione 2010/C 200/01, si basa solo su considerazioni economiche. Chiede pertanto un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte
di Giustizia UE al fine di sottoporle la questione della conformità degli orientamenti indicati nella Raccomandazione 2010/C 200/01, recepiti dalla norma regionale, con i
Trattati europei;
ii) con il secondo motivo, che la pronuncia contrasta con il primato del diritto eurocomunitario rispetto a quello interno e con il dovere del giudice nazionale di disapplicare le norme nazionali/regionali in contrasto con il diritto europeo. Sostiene
che la norma regionale, impedendo, per motivi economici, la libera circolazione della merce seme mais OGM all'interno del territorio friulano, si pone in contrasto con gli artt. 34, 35 e 36 del TFUE e avrebbe perciò dovuto essere disapplicata dal tribunale;
iii) con il terzo motivo, che erroneamente il tribunale ha ritenuto ragionevole e proporzionale il divieto di coltivazione di mais OGM introdotto dalla L.R. 15/2014, alla luce delle sole considerazioni sulla struttura economico/sociale delle aziende agricole friulane e sulle caratteristiche del territorio friulano, contenute nella relazione accompagnatoria alla legge. Sostiene che le valutazioni e le scelte discrezionali del legislatore interno debbono pur sempre collocarsi entro i limiti dettati dai Trattati
europei ed in particolare nel rispetto del principio che nel mercato unico europeo non si può vietare la libera circolazione di una merce se non per motivi di danno o pericolo di danno per la salute umana, degli animali e dell'ambiente, nessuno dei quali viene evocato nella Raccomandazione e nella L.R.; che la pratica della coesistenza tra colture
OGM e non OGM è assodata nelle campagne europee;
che una sperimentazione condotta in Catalogna aveva dimostrato la possibilità per il coltivatore di mais convenzionale e/o biologico di evitare commistioni con le colture di mais OGM con l'impiego di tecniche non costose;
che la scheda tecnica presentata dalla Regione FVG
alla Commissione a sostegno della decisione di vietare la coltivazione del mais OGM
non dimostrava l'impossibilità di ottenere una percentuale di commistione sotto i minimi di legge;
che le misure per evitare la commistione sono a carico di chi subisce i danni economici che ne derivano, non del coltivatore di mais da cui deriva la commistione;
che non è legittimo vietare la coltivazione di un tipo di mais per preservare gli interessi dei coltivatori di mais di tipo diverso;
che nel territorio friulano era praticata la commistione tra mais di tipi differenti, senza che all'agricoltore, che coltivava il mais da cui proveniva la fonte della commistione negativa, fosse stato impedito di continuare a coltivare sul suo terreno ciò che riteneva più conveniente;
che la sproporzione del divieto di coltivazione di mais OGM era dimostrata dalla petizione alla da parte di 400 coltivatori friulani intenzionati a coltivare mais OGM e CP_1
dalla ristretta estensione dei terreni coltivati a mais biologico rispetto al totale di quelli coltivati a mais;
che il divieto contrastava con l'obbligo per gli stati membri garantire la possibilità dei produttori di tutte le tipologie di mais di esercitare la possibilità di scelta tra diverse tipologie di coltura;
iv) con il quarto motivo, l'appellante sostiene che l'ordinanza è annullabile per carenza dell'elemento soggettivo e difetto di motivazione, in quanto trova di fatto sostegno nella relazione tecnica accompagnatoria alla legge regionale, non richiamata nel provvedimento sanzionatorio e della quale il non aveva conoscenza prima del Pt_1
deposito nel corso del giudizio di opposizione;
v) con il quinto motivo, nel quale vengono nuovamente e diffusamente trattati vari profili relativi alla coesistenza ed alla commistione di colture, che il divieto di coltivazione del mais OGM è contrario agli art. 3 e 23 Cost.; che la Regione FVG non ha dimostrato che le immissioni di polline da campi di OGM verso altri appezzamenti,
superi la normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c.; che il divieto comporta una limitazione della libertà d'impresa per gli imprenditori agricoli che svolgono la loro attività economica nella Regione FVG, in contrasto, in quanto irrispettosa del principio di proporzionalità, con quanto contemplato dall'art. 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
2. La e la Controparte_1 [...]
si Controparte_2 sono costituite anche in questo grado, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6. I motivi primo, secondo, terzo e quinto sono infondati, per le ragioni di seguito esposte.
6.1 Divieto di coltivazione del mais OGM previsto dalla legge regionale ed ordinamento comunitario. Richiesta di nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia UE
La questione della conformità all'ordinamento comunitario del divieto di coltivazione di mais OGM nell'intero territorio regionale, posto dall'art.
2.1. della L.R. 5/2011, è
stata sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea mediante rinvio pregiudiziale in interpretazione ex art. 267 TFUE disposto dal tribunale di Pordenone
con ordinanza 4.1.2021.
In particolare, il tribunale aveva sottoposto alla Corte di Giustizia le seguenti questioni:
“1) se il divieto posto dall'art.
2.1 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n.
5/2011, il quale introduce misure di coesistenza che si risolvono nel divieto di coltivare la varietà di mais MON 810 nel territorio della Regione FVG, sia conforme o si ponga in contrasto con l'intero impianto della Direttiva 2001/18, anche alla luce del
Regolamento 1829/2003 e di quanto specificato nella Raccomandazione 210/C200/01;
2) se il predetto divieto possa anche costituire una misura ad effetto equivalente e si ponga quindi in contrasto con gli artt. 34, 35, e 36 TFUE.”
Con sentenza 7.7.2022 (Causa C-24/21) la Corte UE così ha disposto: “1) L'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come
modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, letto alla luce di tale regolamento e della
raccomandazione della Commissione del 13 luglio 2010 recante orientamenti per
l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza
involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, deve essere interpretato
nel senso che esso non osta a una misura nazionale che vieta, al fine di evitare la
presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altri prodotti, la
coltivazione nel territorio di una regione dello Stato membro di cui trattasi di
organismi geneticamente modificati autorizzati in forza del regolamento n. 1829/2003,
a condizione che tale misura consenta di raggiungere l'obiettivo di garantire ai
produttori e ai consumatori la scelta tra prodotti provenienti da colture geneticamente
modificate e prodotti provenienti da colture biologiche o convenzionali e che, alla luce
delle peculiarità di dette colture in tale territorio, la suddetta misura sia necessaria a
raggiungere tale obiettivo e sia proporzionata ad esso.
2) Qualora una misura nazionale vieti, nel territorio di una regione dello Stato membro
di cui trattasi, la coltivazione di organismi geneticamente modificati autorizzati in
forza del regolamento n. 1829/2003, in conformità all'articolo 26 bis della direttiva
2001/18, come modificata dal regolamento n. 1829/2003, letto alla luce di tale
regolamento e della raccomandazione della Commissione del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per
evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, non
è necessario verificare, ulteriormente e distintamente, se tale misura sia conforme agli
articoli da 34 a 36 TFUE”.
La pronuncia della Corte UE ha dunque affermato la compatibilità con il diritto comunitario di disposizioni di uno Stato membro (dal punto di vista dell'ordinamento comunitario, non rileva se si tratti di norme interne di fonte statale o regionale) che, al fine di evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altri prodotti, vietino la coltivazione 'nel territorio di una regione dello Stato membro' di organismi OGM, purchè il divieto risponda ai requisiti di necesità e proporzionalità e non comprometta la facoltà di scelta tra prodotti provenienti da diverse tipologie di colture.
Alla luce di tale pronuncia, va respinta la domanda proposta in via preliminare dall'appellante, di nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte UE vertente sulla medesima questione della contrarietà dell'art.
2.1 della L.R n. 5/2011 con il diritto comunitario,
atteso che: i) nella sentenza 7.7.2022 (C-24/21) è stata espressamente esaminata, tra le fonti della disciplina comunitaria, anche la raccomandazione della Commissione 13
luglio 2010; ii) la sentenza della Corte UE ha chiarito (parr. 43 ss.) che ai sensi dell'art. 26 bis, paragrafo 1 della direttiva 2001/18, spetta agli Stati membri la facoltà di adottare le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali, sicchè – volta che siano rispettati i requisiti di necessità e proporzionalità e salvaguardata la facoltà di scelta – rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale, e non pone questioni interpretative della normativa comunitaria,
stabilire quali misure positive debbano essere a tal fine adottate e quali soggetti siano tenuti ad implementarle;
iii) non si ravvisano i presupposti per investire la Corte di
Giustizia della questione della compatibilità della norma regionale con l'art. 16 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - “E' riconosciuta la libertà
d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali”.
La Corte UE ha già ribadito le condizioni in presenza delle quali le misure limitative della facoltà di coltivare mais OGM sono compatibili con il diritto comunitario ed ha affidato al giudice nazionale il compito di verificarne la sussistenza;
sicchè, volta che tale verifica sortisca esito positivo, la misura restrittiva è conforme al diritto dell'Unione e, di conseguenza, non lesiva della libertà d'impresa per come tutelata dall'art. 16 della Carta.
6.2. Divieto di coltivazione del mais OGM e rispetto dei requisiti di necessità,
proporzionalità, garanzia di scelta tra colture diverse per produttori e consumatori.
6.2.1. La normativa comunitaria, siccome interpretata dalla Corte UE, consente in linea di principio l'introduzione del divieto di coltivazione di mais OGM che riguardi una regione del territorio di uno Stato membro. Non è dunque illegittimo, per ciò solo che si estenda all'interezza del territorio regionale del F.V.G. il divieto stabilito dall'art.
2.1 della L.R. 5/2011. 6.2.2. La compatibilità in concreto del divieto con il diritto comunitario va verificata alla stregua dei principi indicati nella raccomandazione della Commissione 13.7.2010
(Corte di Giustizia UE 7.7.2022, Causa C-24/21, parr. 49 a 58).
6.2.3. Il par.
2.2. della Raccomandazione CE 13.7.2010 chiarisce che l'obiettivo perseguito dalle misure per evitare la presenza involontaria di OGM in altre colture è
“la tutela delle esigenze specifiche degli agricoltori che operano secondo metodi convenzionali o biologici”.
6.2.4. Tenuto conto della suindicata prospettiva nella quale occorre collocarsi per valutare l'adeguatezza delle misure, va anzitutto rilevato, per un verso, che la commistione tra colture, incidendo sulle caratteristiche del prodotto immesso sul mercato, opera di per se in senso contrario all'obiettivo di garantire la scelta di produttori e consumatori tra mais OGM e non OGM;
per altro verso, che il divieto di colture transgeniche stabilito dalla legge regionale - per quanto reso manifesto dal tenore stesso della norma nonché dalla relazione tecnica preparatoria su cui si tornerà
in appresso ed in assenza di contrarie evidenze – non è rivolta a perseguire finalità
diverse dall'obiettivo di impedire quella contaminazione, e perciò di tutelare, nel senso sopra esposto, la facoltà di scelta di produttori e consumatori.
6.2.5. Autoevidente essendo l'idoneità del divieto radicale di coltivazione di mais
OGM ad impedire la commistione involontaria, la misura soddisfa anche le condizioni di necessarietà e proporzionalità rispetto al conseguimento di tale obiettivo.
6.2.6. Dalla appena richiamata relazione tecnica della
[...]
(doc. Controparte_2
1c fascicolo di primo grado Regione FVG;
docc. 3 e 4 fascicolo di primo grado
PP. F.V.G.), si apprende, in particolare, che: Controparte_3
- a livello regionale il mais è la principale coltura a seminativo e occupa il 45% della superficie a seminativi (dati Censimento Agricoltura 2010) e poco più dell'80% delle superfici a cereali da granella. La superficie coltivata a in regione è pari a (93.065 CP_4
ettari) di cui la gran parte utilizzata per la produzione di granella 91.404 ettari (dati
ISTAT 2011) e ogni anno si stima che non meno di 15.000 ettari siano destinati a filiere produttive che richiedono mais di qualità per la trasformazioni ad elevato valore aggiunto (Relazione, doc. cit., pag. 16);
- elemento strutturale critico della filiera produttiva del mais è l'elevata frammentazione aziendale. Il sistema produttivo cerealicolo regionale, a causa delle modeste dimensioni aziendali, è spesso caratterizzato da una bassa specializzazione a cui si associa una prevalente delega all'esecuzione di molte operazioni colturali a contoterzisti, tra cui l'esecuzione delle semine, dei trattamenti insetticidi ed in particolare della raccolta, senza che esista una programmazione delle semine e delle raccolte (ib., pag. 17);
- la richiesta di mais friulano per la trasformazione industriale è notevole e sta aumentando la richiesta di prodotto OGM free, non solo per uso alimentare, ma anche zootecnico. Nel prodotto “OGM free”, il livello di OGM ammesso è variabile in funzione dei contratti commerciali di volta in volta stipulati: si va dalla soglia di etichettatura dello 0,9% prevista dalla normativa europea, fino all'assenza assoluta,
passando attraverso il Limite di Quantificazione (LOQ= Limit of Quantification),
generalmente pari allo 0,1% ed il Limite di rilevazione (LOD= Limit of Detection),
generalmente pari allo 0,01%. Le industrie di trasformazione effettuano sistematici controlli sulla qualità del mais e controlli a campione della presenza di OGM,
considerata la sostanziale assenza di colture di mais transgenico in Italia fino al 2013.
Le partite non conformi possono essere rifiutate o declassate alla trasformazione in produzioni aventi minore valore commerciale. Il problema della presenza involontaria di OGM nei prodotti semilavorati o trasformati non riguarda soltanto il mercato nazionale o comunitario, ma anche quello extraeuropeo dove vigono diverse soglie di tolleranza tramite accordi con i centri di raccolta (ib., pag. 19);
- è stata presa in considerazione la possibilità di adottare misure di coesistenza tra colture maidicole OGM ed OGM free, individuando le aree a tal fine destinabili e valutando mediante simulazioni l'impatto delle misure ipotizzate rispetto al territorio della Regione, alla sua conformazione ed alle sue caratteristiche. I dati delle simulazioni, esposti nella tabella a pag. 27, hanno evidenziato come proprio a causa dell'elevatissima frammentazione della proprietà e della molteplicità di soggetti conduttori, anche una piccola percentuale di conduttori che abbiano la necessità o la volontà di coltivare prodotto OGM free, ha una fortissima ripercussione sulla possibilità di coltivazione di mais OGM sul territorio regionale (ib., pagg. 25-27); - l'applicazione delle misure di coesistenza comporta la possibilità di produrre mais
OGM in una porzione estremamente ridotta del territorio regionale, la cui ampiezza e collocazione è peraltro destinata a mutare anno per anno, a seconda delle localizzazioni degli appezzamenti in cui si produce mais OGM free e dell'eventuale modifica della localizzazione degli apiari. Inoltre, la possibilità di produrre mais OGM anche in piccole porzioni del territorio regionale, comporterebbe conseguenze negative in termini di aggravio dei costi per l'intero sistema produttivo maidicolo (ib., pagg. 29-
30).
- il grado di commistione tra colture di mais OGM e non OGM nella Regione
[...]
è fortemente influenzato da fattori - nella fase dell'impollinazione, la CP_1
rilevante frammentazione esistente a livello di aziende e di appezzamenti nonché i picchi di ventosità che si registrano nel periodo estivo in parte della pianura a vocazione maidicola;
nella fase della raccolta, le modalità con cui avviene la trebbiatura da parte dei contoterzisti, senza una preventiva programmazione dell'ordine dei campi da lavorare e con poca attenzione alle operazioni di pulizia negli intervalli tra la raccolta di appezzamenti di conduttori diversi. Il documento tecnico dell'ECoB relativo al mais ha infatti evidenziato che nelle mietitrebbie, dopo l'esecuzione di una raccolta, possono permanere da 15 a 50 kg d i granella in grado di inquinare il prodotto della successiva trebbiatura;
è così potenzialmente possibile avere una commistione di OGM
dell'ordine del 1 % solo nella fase della raccolta;
nella fase della conservazione ed essiccazione la mancanza di un numero adeguato di strutture tecnicamente in grado di realizzare un controllo puntuale della qualità del prodotto conferito, e con enormi difficoltà a garantire la segregazione delle diverse linee di essicazione oltre che a gestire le eventuali partite non conformi – il cui superamento può essere assicurato solo dalla misura dell'esclusione delle colture OGM (ib.,pag. 30);
- proprio in ragione delle caratteristiche delle aziende produttrici e delle condizioni di produzione e raccolta, in caso di adozione delle misure di coesistenza i centri di raccolta si troveranno nella necessità di introdurre ulteriori sistemi di controllo delle produzioni in ingresso nello stabilimento, con particolare riferimento ai centri che forniscono mais non OGM con elevati livelli di purezza ed ai centri strutturalmente non in grado di gestire linee separate di essicazione. L'introduzione di tali controlli comporterà
l'inevitabile incremento dei costi di produzione sostenuti dai centri, non solo in ragione delle spese vive per il campionamento e le relative analisi, ma, considerando che la presenza di OGM non può essere accertata con metodi rapidi (come avviene ora per le aflatossine), anche in ragione della necessità di stoccare temporaneamente il prodotto fino a che l'assenza di OGM non viene confermata. Analogo aumento dei costi riguarderebbe anche le industrie di trasformazione che già attualmente effettuano a campione i controlli OGM sulle partite in ingresso in un contesto produttivo comunque ancora caratterizzato dalla pressoché assenza di coltivazioni transgeniche. Qualora
fossero adottate le misure di coesistenza, pur in presenza di ridotte superfici coltivabili con OGM, sicuramente gli stabilimenti di trasformazione dovrebbero effettuare le analisi per verificare la presenza di OGM su tutti i conferimenti e non più a campione,
con il rischio di perdita di una quota di mercato a favore delle produzioni provenienti da regioni/nazioni dove non esistono coltivazioni transgeniche. L'aumento dei costi si ripercuoterà necessariamente anche sul prezzo riconosciuto ai produttori che aderiscono a filiere OGM free, con evidente perdita di reddito proprio, se non addirittura esclusivamente, a carico di coloro e che ora riescono ad ottenere margini di ricavi superiori (ib., pag. 31).
6.2.7. Alla luce di quanto precede, deve dunque riconoscersi che il divieto di coltivazione di mais OGM è misura necessaria ad impedire la contaminazione con colture tradizionali/biologiche e che non è sa tal fine sproporzionata, considerati i limitati risultati conseguibili attraverso alternative misure di coesistenza ed i costi di adattamento che queste ultime richiederebbero all'intero sistema produttivo, dovendo sottolinearsi a tale ultimo riguardo come la raccomandazione CE 13.7.2010
puntualizzi, al par. 2.2, che “le misure di coesistenza devono evitare oneri non necessari carico degli agricoltori”.
6.2.8. Tale conclusione non è infirmata dai rilievi dell'appellante. Proprio perché la valutazione di compatibilità va effettuata in concreto – dovendosi tener conto, come ancora si esprime il par.
2.2. della Raccomandazione 13.7.2010, dei 'vincoli e caratteristiche regionali e locali, quali la forma e le dimensioni dei campi in una data regione, la frammentazione e la dispersione geografica dei campi di proprietà di singole aziende agricole e le pratiche di gestione agricola regionali' – non giova invocare in via generale la coesistenza 'nelle campagne europee' di colture OGM ed OGM free,
ovvero richiamare gli esiti di una sperimentazione condotta in Catalogna, senza dimostrarne la comparabilità, per le caratteristiche di conformazione del territorio e climatiche nonché di strutturazione del tessuto aziendale, con quelle del Controparte_1 ; né importa sostenere che in si verifichi commistione tra
[...] Controparte_1
mais di tipi differenti, poiché la sola commistione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina in esame è quella con mais OGM.
6.2.9. Va conclusivamente ritenuta la conformità della norma scrutinata con l'ordinamento comunitario.
6.3. Divieto di coltivazione del mais OGM. Illegittimità costituzionale. Violazione
dell'art. 52 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Violazione dell'art. 844 c.c.
Da quanto precedentemente esposto (parr.
6.2.6 e 6.2.7) deriva che non possono considerarsi irragionevoli le valutazioni e scelte che, nell'ambito e nel rispetto del quadro normativo comunitario, hanno indotto il legislatore regionale a statuire il divieto delle colture mais OGM. Il divieto non contrasta con la libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., che non è assoluto incontrando i limiti di cui al secondo comma dell'art. 41 Cost. e che non è nella specie pregiudicato dalla norma regionale,
che non impedisce all'appellante l'esercizio della propria impresa agricola, ma solo esclude, a tutela di interessi collettivi e nel rispetto di principi di necessità e proporzionalità, che essa possa dedicarsi alla coltivazione di una determinata tipologia di prodotto. Analoghe considerazioni valgono quanto alla prospettava violazione da parte della norma regionale dell'art. 52 della Carta dei Diritti Fondamentali
dell'Unione Europea. Quanto al prospettato contrasto con l'art. 23 Cost., va rilevato come la norma regionale non stabilisca alcuna prestazione personale o patrimoniale, la cui imposizione in ogni caso è soggetta ex art. 23 cit. a riserva di legge, requisito rispettato nella specie.
E' inconferente il richiamo all'art. 844 c.c., che regola, come noto, la materia delle immissioni nei rapporti tra soggetti privati.
6.4. Annullabilità della sanzione per carenza dell'elemento soggettivo e difetto di motivazione (quarto motivo).
Il motivo è privo di fondamento.
L'appellante ha posto in essere in piena consapevolezza l'attività di coltivazione di mais OGM. L'antigiuridicità della condotta discende dal suo diretto contrasto con il divieto posto dall'art.
2.1. L. R. 5/2011. La coscienza e volontà della condotta antigiuridica integra l'elemento soggettivo della violazione contestata. Non ha rilevanza, ai fini di escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo, l'allegazione secondo cui l'appellante avrebbe ignorato il contenuto della Relazione tecnica accompagnatoria del disegno di legge regionale, atteso che, in disparte l'assenza di prova di tale asserita ignoranza, la Relazione non concorre a definire gli elementi oggettivi dell'illecito, i quali sono tutti contenuti nella norma di legge violata;
fermo restando che la soggettiva convinzione dell'illegittimità del divieto normativo non costituisce scriminante per il trasgressore. Per la medesima ragione, che gli elementi costitutivi dell'illecito sono definiti mediante il richiamo alla condotta materiale ed al precetto giuridico violato, il provvedimento sanzionatorio non necessità di alcun richiamo ad atti ulteriori, quale la Relazione tecnica della Direzione Centrale AA.PP. F.V.G., restando perciò immune rispetto alla censura di invalidità per difetto di motivazione.
7. Al rigetto dell'appello consegue la tassazione delle spese secondo soccombenza.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese del grado, che liquida in favore di ciascuna in euro 1.923,00 per competenze, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza del presupposto del rigetto dell'impugnazione, ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso in Trieste, il 9 luglio 2024
Il Presidente
Dott. Daniele Venier
Il Consigliere Est.
Dott. AL LL