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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1536/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2907/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401474558 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401474558 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401474558 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401474558 TARI - TEFA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 986/2026 depositato il 30/01/2026 Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401474558, datato 28 ottobre 2024 e riferito come notificato il 20 novembre 2024, con il quale Roma Capitale gli ha contestato omessa dichiarazione ai fini Ta.Ri. per le annualità dal 2018 al 2021 in riferimento ad un immobile sito
Indirizzo_1in , con richiesta di pagamento della complessiva somma di € 2.005,00 comprensiva di interessi e sanzioni.
Premette che l'immobile in esame era stato da egli condotto in locazione con contratto regolarmente registrato per il periodo dal 1° febbraio 2015 al 31 gennaio 2019 e tacito rinnovo per ulteriori 4 anni;
di avere effettuati in parte i relativi pagamenti, come da istanza di autotutela presentata il 22 novembre
2024 e come da conteggi analitici indicati;
che in relazione all'immobile di cui trattasi era già attiva un'utenza Ta.Ri. intestata al proprietario Nominativo_1 , per la quale i versamenti erano stati regolarmente eseguiti, con illegittima duplicazione della pretesa. Ciò posto, con una prima doglianza eccepisce la prescrizione della pretesa in ordine all'annualità 2018, anche dovendosi tenere conto della sospensione dei termini per la durata di soli 84 giorni ai sensi della normativa emergenziale susseguente alla pandemia da Covid-19. Con un secondo motivo censura l'erronea quantificazione del quantum debeatur, osservando che non solo la pretesa non era basata sulla superficie occupata, ma che il Comune non aveva neppure tenuto conto dei pagamenti eseguiti per l'importo di € 866,10. Con un terzo punto si duole della duplicazione della pretesa comunale, stante la esistenza di un'utenza attiva in relazione al medesimo immobile.
Con un quarto motivo lamenta l'illegittimità dell'applicazione della sanzione per asserita omissione dichiarativa, evidenziando i pagamenti effettuati sulla base della posizione già attiva del proprietario,
l'assolvimento da parte di questi dell'obbligo di dichiarazione e la condizione di incertezza sulla portata applicativa della norma tributaria, stante la sottolineata sovrapposizione delle utenze.
Ricordato di avere invano richiesto al Comune l'esercizio del potere di annullamento in autotutela, conclude richiedendo l'annullamento dell'atto gravato, o in subordine declaratoria di prescrizione dell'annualità 2018 o ancora la riduzione della pretesa, vinte le spese.
Notificato ritualmente il ricorso introduttivo del giudizio, Roma Capitale è restata contumace. Parte ricorrente ha infine depositato una memoria illustrativa alla quale ha allegato provvedimento in autotutela datato 5 marzo 2025 con la quale il Comune ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento impugnato, sollecitando una pronuncia di cessazione della materia del contendere con il favore delle spese o con loro compensazione.
Motivi della decisione Dalla lettura degli atti effettivamente emerge come Roma Capitale abbia provveduto all'annullamento di ufficio dell'atto gravato senza che parte ricorrente abbia obiettato alcunché su tale aspetto, con il che la pretesa azionata in ricorso ha avuto completa soddisfazione.
Pertanto, deve essere dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs n. 546/1992. Quanto alle spese processuali, possono essere compensate per la metà e per la restante parte poste a carico della resistente, dovendosi in ciò intendersi integrato il dispositivo, ove per mero errore di battitura tale statuizione risulta mancante, atteso che l'annullamento è intervenuto in prossimità della presentazione dell'istanza di autotutela e a ridosso del deposito del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
compensa per la metà le spese del giudizio e pone la restante parte, liquidata in € 200,00 oltre accessori di legge a carico della parte resistente.
Roma, 27 gennaio 2026
Il giudice monocratico Enrico Sigfrido Dedola
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2907/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401474558 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401474558 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401474558 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401474558 TARI - TEFA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 986/2026 depositato il 30/01/2026 Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401474558, datato 28 ottobre 2024 e riferito come notificato il 20 novembre 2024, con il quale Roma Capitale gli ha contestato omessa dichiarazione ai fini Ta.Ri. per le annualità dal 2018 al 2021 in riferimento ad un immobile sito
Indirizzo_1in , con richiesta di pagamento della complessiva somma di € 2.005,00 comprensiva di interessi e sanzioni.
Premette che l'immobile in esame era stato da egli condotto in locazione con contratto regolarmente registrato per il periodo dal 1° febbraio 2015 al 31 gennaio 2019 e tacito rinnovo per ulteriori 4 anni;
di avere effettuati in parte i relativi pagamenti, come da istanza di autotutela presentata il 22 novembre
2024 e come da conteggi analitici indicati;
che in relazione all'immobile di cui trattasi era già attiva un'utenza Ta.Ri. intestata al proprietario Nominativo_1 , per la quale i versamenti erano stati regolarmente eseguiti, con illegittima duplicazione della pretesa. Ciò posto, con una prima doglianza eccepisce la prescrizione della pretesa in ordine all'annualità 2018, anche dovendosi tenere conto della sospensione dei termini per la durata di soli 84 giorni ai sensi della normativa emergenziale susseguente alla pandemia da Covid-19. Con un secondo motivo censura l'erronea quantificazione del quantum debeatur, osservando che non solo la pretesa non era basata sulla superficie occupata, ma che il Comune non aveva neppure tenuto conto dei pagamenti eseguiti per l'importo di € 866,10. Con un terzo punto si duole della duplicazione della pretesa comunale, stante la esistenza di un'utenza attiva in relazione al medesimo immobile.
Con un quarto motivo lamenta l'illegittimità dell'applicazione della sanzione per asserita omissione dichiarativa, evidenziando i pagamenti effettuati sulla base della posizione già attiva del proprietario,
l'assolvimento da parte di questi dell'obbligo di dichiarazione e la condizione di incertezza sulla portata applicativa della norma tributaria, stante la sottolineata sovrapposizione delle utenze.
Ricordato di avere invano richiesto al Comune l'esercizio del potere di annullamento in autotutela, conclude richiedendo l'annullamento dell'atto gravato, o in subordine declaratoria di prescrizione dell'annualità 2018 o ancora la riduzione della pretesa, vinte le spese.
Notificato ritualmente il ricorso introduttivo del giudizio, Roma Capitale è restata contumace. Parte ricorrente ha infine depositato una memoria illustrativa alla quale ha allegato provvedimento in autotutela datato 5 marzo 2025 con la quale il Comune ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento impugnato, sollecitando una pronuncia di cessazione della materia del contendere con il favore delle spese o con loro compensazione.
Motivi della decisione Dalla lettura degli atti effettivamente emerge come Roma Capitale abbia provveduto all'annullamento di ufficio dell'atto gravato senza che parte ricorrente abbia obiettato alcunché su tale aspetto, con il che la pretesa azionata in ricorso ha avuto completa soddisfazione.
Pertanto, deve essere dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs n. 546/1992. Quanto alle spese processuali, possono essere compensate per la metà e per la restante parte poste a carico della resistente, dovendosi in ciò intendersi integrato il dispositivo, ove per mero errore di battitura tale statuizione risulta mancante, atteso che l'annullamento è intervenuto in prossimità della presentazione dell'istanza di autotutela e a ridosso del deposito del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
compensa per la metà le spese del giudizio e pone la restante parte, liquidata in € 200,00 oltre accessori di legge a carico della parte resistente.
Roma, 27 gennaio 2026
Il giudice monocratico Enrico Sigfrido Dedola