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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 23/09/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GIROLAMO Parte_1 C.F._1 STEFANO e dell'avv. QUARTIERI CAMILLA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in VIA UMBERTO 43 86100 CAMPOBASSO;
contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di , e dal dott. C.F._2 CP_3 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._3 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256 – PEC: CP_3
Email_1
In punto a:
Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“1) Accertare e dichiarare per tutte le motivazioni esposte in ricorso, il diritto dell'odierna ricorrente ad usufruire del beneficio economico, annuo, pari ad Euro 500,00 rapportato alle seguenti annualità di servizio: 2020/2021, 2021/2022, quale contributo alla formazione della ricorrente;
2) per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, come per legge da distarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.”
pagina 1 di 5 ***
Il procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“In via preliminare:
dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, con ogni conseguenza di legge;
dichiarare l'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 413 c.p.c.;
in via subordinata, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del a Controparte_1 favore della Controparte_6
in via ulteriormente subordinata: dichiararsi l'inammissibilità della domanda di attribuzione della Carta del Docente per la decadenza e/o per il difetto di interesse ad agire eccepiti al punto 3.
Nel merito in via principale:
rigettare le domande attoree perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse;
in via subordinata si chiede che, nella denegata ipotesi di soccombenza, le spese di lite vengano liquidate secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/2014, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale.
Nel merito In via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, valutare le condizioni minime necessarie al riconoscimento della “Carta del docente” in riferimento, quanto meno, all'effettivo svolgimento dell'orario di servizio completo, durante l'intero anno scolastico;
nell'ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere al riconoscimento esclusivo della “Carta del docente”, non quindi a risarcimenti monetari, né riconoscimento del danno, nonché dichiarare l'applicazione del divieto di interessi e rivalutazione monetaria. ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 15/01/2024 , come sopra rappresentata, conveniva in Parte_1 giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in Controparte_1 epigrafe, a tal fine esponendo di essere una docente a tempo determinato, in servizio presso l'IC.
Segato di Belluno, di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo in forza di plurimi CP_1 contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche nelle seguenti annualità:
1) A.S. 2021/2022: contratto dal 07/09/2021 al 30/06/2023, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Tecnico Industriale Ist. Tec. Per il settore tecnologico Campobasso;
2) A.S. 2020/2021: contratto dal 19/09/2020 al 30/06/2021, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'I.I.S.S. – Bojano (CB); Controparte_7
pagina 2 di 5 di non aver fruito in tali annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato/a soggetto/a agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si doleva parte ricorrente della violazione da parte dell'Amministrazione convenuta del principio eurounitario di non discriminazione di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, dell'erronea applicazione dell'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, degli artt. 29, 63 e
64 del c.c.n.l. del 29/11/2007, dell'art. 2 del d. lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, atteso che l'attribuzione della c.d. Carta docenti al solo personale di ruolo si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione;
ancora, parte attrice lamentava la violazione degli artt.
20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in relazione alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 ed infine invocava la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1 che eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito, il proprio difetto di legittimazione passiva ed il difetto di interesse ad agire e la decadenza di parte attrice e nel merito resisteva al ricorso, affermando l'insussistenza del trattamento discriminatorio lamentato dalla parte ricorrente. Le amministrazioni resistenti eccepivano altresì l'incompetenza ex art. 413 c.p.c. del Tribunale di
Belluno, evidenziando come l'attrice fosse in servizio con assegnazione provvisoria nell'a.s. 2023/2024 presso l'Ist. Tec. Sett. Tecnologico “G. Marconi” di Campobasso (CB) dal 01.09.2023 al 31.08.2024”.
Precisava l'amministrazione convenuta che la ricorrente aveva prestato servizio nell'a.s. 2021/2022 a tempo determinato, su posto di sostegno psicofisico, presso il l'Ist. Tec. Sett. Tecnologico “G.
Marconi” di Campobasso (CB), con orario completo, dal 7.09.2021 al 30.06.2022, mentre nell'a.s.
2020/2021 la predetta aveva operato sempre a tempo determinato, su posto di sostegno psicofisico e con orario completo, presso l'I.I.S.S. di Campobasso (CB) dal 19.09.2020 Controparte_8 al 30.06.2021.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione. pagina 3 di 5 3. Il merito della domanda.
Vanno rapidamente esaminate le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente, osservandosi che quella relativa alla giurisdizione è infondata, vertendosi nel caso di specie in questione di condizioni di impiego, pacificamente attribuita al giudice ordinario, ed altrettanto è a dirsi con riguardo al difetto di legittimazione passiva, essendo parte attrice dipendente contrattualizzata del convenuto e CP_1 all'eccepita decadenza non essendovi alcuna previsione di legge o contrattuale che colleghi l'erogazione del bonus ad una domanda amministrativa, sicché tutte le eccezioni sopra indicate vanno rigettate.
E' invece fondata l'eccezione di incompetenza per territorio pure sollevata dalle amministrazioni convenute, evidenziandosi come a mente della costante giurisprudenza di legittimità ( ex plurimis, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 506 del 11/01/2019), in tema di controversie relative a rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, la disposizione di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., che radica la competenza per territorio presso il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, va interpretata nel senso che la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, restando pertanto esclusa la rilevanza del luogo dove la ricorrente prestava attività negli anni cui la presente controversia si riferisce.
Atteso che l'attrice all'atto del deposito del ricorso (15.1.2024) prestava servizio a Campobasso, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Belluno, per essere competente il
Tribunale di Campobasso in funzione di Giudice del Lavoro.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 7/2024 promossa da contro il Parte_1
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_9
l Parte_2
, (C.F.: , in persona dei rispettivi Dirigenti pro
[...] P.IVA_3 tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Belluno, per essere competente il
Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del lavoro;
2) fissa termine di legge per la riassunzione della causa avanti il Giudice competente;
3) spese al definitivo.
pagina 4 di 5 Così deciso in Belluno, in data 23/09/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GIROLAMO Parte_1 C.F._1 STEFANO e dell'avv. QUARTIERI CAMILLA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in VIA UMBERTO 43 86100 CAMPOBASSO;
contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di , e dal dott. C.F._2 CP_3 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._3 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256 – PEC: CP_3
Email_1
In punto a:
Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“1) Accertare e dichiarare per tutte le motivazioni esposte in ricorso, il diritto dell'odierna ricorrente ad usufruire del beneficio economico, annuo, pari ad Euro 500,00 rapportato alle seguenti annualità di servizio: 2020/2021, 2021/2022, quale contributo alla formazione della ricorrente;
2) per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, come per legge da distarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.”
pagina 1 di 5 ***
Il procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“In via preliminare:
dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, con ogni conseguenza di legge;
dichiarare l'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 413 c.p.c.;
in via subordinata, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del a Controparte_1 favore della Controparte_6
in via ulteriormente subordinata: dichiararsi l'inammissibilità della domanda di attribuzione della Carta del Docente per la decadenza e/o per il difetto di interesse ad agire eccepiti al punto 3.
Nel merito in via principale:
rigettare le domande attoree perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse;
in via subordinata si chiede che, nella denegata ipotesi di soccombenza, le spese di lite vengano liquidate secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/2014, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale.
Nel merito In via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, valutare le condizioni minime necessarie al riconoscimento della “Carta del docente” in riferimento, quanto meno, all'effettivo svolgimento dell'orario di servizio completo, durante l'intero anno scolastico;
nell'ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere al riconoscimento esclusivo della “Carta del docente”, non quindi a risarcimenti monetari, né riconoscimento del danno, nonché dichiarare l'applicazione del divieto di interessi e rivalutazione monetaria. ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 15/01/2024 , come sopra rappresentata, conveniva in Parte_1 giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in Controparte_1 epigrafe, a tal fine esponendo di essere una docente a tempo determinato, in servizio presso l'IC.
Segato di Belluno, di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo in forza di plurimi CP_1 contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche nelle seguenti annualità:
1) A.S. 2021/2022: contratto dal 07/09/2021 al 30/06/2023, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Tecnico Industriale Ist. Tec. Per il settore tecnologico Campobasso;
2) A.S. 2020/2021: contratto dal 19/09/2020 al 30/06/2021, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'I.I.S.S. – Bojano (CB); Controparte_7
pagina 2 di 5 di non aver fruito in tali annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato/a soggetto/a agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si doleva parte ricorrente della violazione da parte dell'Amministrazione convenuta del principio eurounitario di non discriminazione di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, dell'erronea applicazione dell'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, degli artt. 29, 63 e
64 del c.c.n.l. del 29/11/2007, dell'art. 2 del d. lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, atteso che l'attribuzione della c.d. Carta docenti al solo personale di ruolo si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione;
ancora, parte attrice lamentava la violazione degli artt.
20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in relazione alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 ed infine invocava la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1 che eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito, il proprio difetto di legittimazione passiva ed il difetto di interesse ad agire e la decadenza di parte attrice e nel merito resisteva al ricorso, affermando l'insussistenza del trattamento discriminatorio lamentato dalla parte ricorrente. Le amministrazioni resistenti eccepivano altresì l'incompetenza ex art. 413 c.p.c. del Tribunale di
Belluno, evidenziando come l'attrice fosse in servizio con assegnazione provvisoria nell'a.s. 2023/2024 presso l'Ist. Tec. Sett. Tecnologico “G. Marconi” di Campobasso (CB) dal 01.09.2023 al 31.08.2024”.
Precisava l'amministrazione convenuta che la ricorrente aveva prestato servizio nell'a.s. 2021/2022 a tempo determinato, su posto di sostegno psicofisico, presso il l'Ist. Tec. Sett. Tecnologico “G.
Marconi” di Campobasso (CB), con orario completo, dal 7.09.2021 al 30.06.2022, mentre nell'a.s.
2020/2021 la predetta aveva operato sempre a tempo determinato, su posto di sostegno psicofisico e con orario completo, presso l'I.I.S.S. di Campobasso (CB) dal 19.09.2020 Controparte_8 al 30.06.2021.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione. pagina 3 di 5 3. Il merito della domanda.
Vanno rapidamente esaminate le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente, osservandosi che quella relativa alla giurisdizione è infondata, vertendosi nel caso di specie in questione di condizioni di impiego, pacificamente attribuita al giudice ordinario, ed altrettanto è a dirsi con riguardo al difetto di legittimazione passiva, essendo parte attrice dipendente contrattualizzata del convenuto e CP_1 all'eccepita decadenza non essendovi alcuna previsione di legge o contrattuale che colleghi l'erogazione del bonus ad una domanda amministrativa, sicché tutte le eccezioni sopra indicate vanno rigettate.
E' invece fondata l'eccezione di incompetenza per territorio pure sollevata dalle amministrazioni convenute, evidenziandosi come a mente della costante giurisprudenza di legittimità ( ex plurimis, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 506 del 11/01/2019), in tema di controversie relative a rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, la disposizione di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., che radica la competenza per territorio presso il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, va interpretata nel senso che la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, restando pertanto esclusa la rilevanza del luogo dove la ricorrente prestava attività negli anni cui la presente controversia si riferisce.
Atteso che l'attrice all'atto del deposito del ricorso (15.1.2024) prestava servizio a Campobasso, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Belluno, per essere competente il
Tribunale di Campobasso in funzione di Giudice del Lavoro.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 7/2024 promossa da contro il Parte_1
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_9
l Parte_2
, (C.F.: , in persona dei rispettivi Dirigenti pro
[...] P.IVA_3 tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Belluno, per essere competente il
Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del lavoro;
2) fissa termine di legge per la riassunzione della causa avanti il Giudice competente;
3) spese al definitivo.
pagina 4 di 5 Così deciso in Belluno, in data 23/09/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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