Articolo 53 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865
Articolo 52Articolo 54
Versione
31 ottobre 1971
Art. 53.

I provveditori alle opere pubbliche, sulla base dei programmi approvati dalle Regioni, ai sensi del precedente articolo 3, concedono i contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 67 agli enti costruttori, i quali possono chiedere che il contributo venga concesso anche sugli interessi di preammortamento capitalizzati. I decreti di concessione del contributo sono immediatamente comunicati al Ministero dei lavori pubblici.
I contributi sono erogati agli stessi enti costruttori ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.
Gli istituti mutuanti provvedono alla erogazione dei mutui sulla base dei certificati di pagamento nonche', per la rata di saldo, sulla base del certificato di collaudo approvato dal consiglio di amministrazione degli enti costruttori.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1971
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